Articolo 4 della Legge 21 aprile 1962, n. 161
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29 aprile 1962
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31 maggio 1995
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12 gennaio 2018
Art. 4. Funzionamento delle Commissioni

Tanto nell'adunanza di primo grado, quanto in quella di secondo grado, l'autore e il richiedente del nulla osta dell'opera in revisione possono e, se ne facciano richiesta, devono essere uditi.
Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta dei componenti.
In caso di parita' prevale il voto del presidente.
((5)) ------------- AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 7 dicembre 2017, n. 203 ha disposto (con l'art. 13, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di adozione del regolamento di funzionamento della Commissione sono abrogati:
[...]
b) la legge 21 aprile 1962, n. 161 ".
Entrata in vigore il 12 gennaio 2018
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