TRIB
Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 3334 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SOLAZZI GIANFRANCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CRESCENZO MICHELE Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta nel periodo 02.11.2022 – 29.10.2023 in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con qualifica di operaio 'autista' inquadrato al livello 'C3' del CCNL Autotrasporti merci e logistica;
di aver maturato alla cessazione del rapporto di lavoro un credito complessivo di € 1.392,56 a titolo di r.o.l./ferie/ permessi come da cedolino di ottobre 2023 ed allegato conteggio Sindacale, che i tentativi di bonaria definizione della vertenza non avevano sortito effetto ed ha concluso per la condanna di parte convenuta al pagamento del suddetto importo oltre accessori di legge e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva parte convenuta per eccepire in via preliminare l'improponibilità
e l'improcedibilità della domanda per abuso del processo -in quanto le competenze avrebbero potuto essere richieste unitamente al TFR già richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo- ed assumeva nel merito l'infondatezza della pretesa deducendo che il lavoratore aveva percepito tutto quanto dovuto per il rapporto di lavoro;
la controversia veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso per decreto ingiuntivo datato 30.4.24 domandava il pagamento del complessivo importo di euro € 3.369,30, a titolo di TFR r.o.l. residui, ex festività residue, ferie residue;
L'ingiunzione veniva concessa in data 15.5.24 limitatamente alle somme richiesta a titolo di TFR (1.915,78) ritenendo il giudice che i prospetti contabili non costituissero sufficiente prova scritta al fine del provvedimento monitorio (cfr doc 3 prod convenuta) ;
Va pertanto affermata la legittimità del presente ricorso e respinta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta;
Nel merito il ricorso va accolto considerando che parte convenuta non contesta il rapporto di lavoro né la documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento (busta paga mese di ottobre 2023 dalla quale si evince residuo r.o.l. per 12,67 ore, residuo ferie per 111,88 ore, residuo permessi per 29,26 ore) e non ha allegato documenti né articolato mezzi istruttori al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento delle competenze ivi indicate;
Considerato infine che neanche il conteggio esibito dall'attore è stato espressamente ed analiticamente contestato e che lo stesso risulta in ogni caso esser stato correttamente elaborato tenendo conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL Autrasporto merci e Logistica (la cui applicazione al rapporto di lavoro neanche è stata oggetto di contestazione) il ricorso va accolto con condanna di parte convenuta anche alla rifusione delle spese della presente lite liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3334 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo lordo di euro 1.392,56 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dallo stesso che liquida in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 29/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 23.1.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. SOLAZZI GIANFRANCO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif dall'Avv CRESCENZO MICHELE Controparte_1
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 02/07/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di aver lavorato alle dipendenze della parte convenuta nel periodo 02.11.2022 – 29.10.2023 in forza di contratto di lavoro a tempo pieno e determinato con qualifica di operaio 'autista' inquadrato al livello 'C3' del CCNL Autotrasporti merci e logistica;
di aver maturato alla cessazione del rapporto di lavoro un credito complessivo di € 1.392,56 a titolo di r.o.l./ferie/ permessi come da cedolino di ottobre 2023 ed allegato conteggio Sindacale, che i tentativi di bonaria definizione della vertenza non avevano sortito effetto ed ha concluso per la condanna di parte convenuta al pagamento del suddetto importo oltre accessori di legge e vittoria di spese;
instauratosi il contraddittorio si costituiva parte convenuta per eccepire in via preliminare l'improponibilità
e l'improcedibilità della domanda per abuso del processo -in quanto le competenze avrebbero potuto essere richieste unitamente al TFR già richiesto con ricorso per decreto ingiuntivo- ed assumeva nel merito l'infondatezza della pretesa deducendo che il lavoratore aveva percepito tutto quanto dovuto per il rapporto di lavoro;
la controversia veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Parte ricorrente con ricorso per decreto ingiuntivo datato 30.4.24 domandava il pagamento del complessivo importo di euro € 3.369,30, a titolo di TFR r.o.l. residui, ex festività residue, ferie residue;
L'ingiunzione veniva concessa in data 15.5.24 limitatamente alle somme richiesta a titolo di TFR (1.915,78) ritenendo il giudice che i prospetti contabili non costituissero sufficiente prova scritta al fine del provvedimento monitorio (cfr doc 3 prod convenuta) ;
Va pertanto affermata la legittimità del presente ricorso e respinta l'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta;
Nel merito il ricorso va accolto considerando che parte convenuta non contesta il rapporto di lavoro né la documentazione posta a fondamento della richiesta di pagamento (busta paga mese di ottobre 2023 dalla quale si evince residuo r.o.l. per 12,67 ore, residuo ferie per 111,88 ore, residuo permessi per 29,26 ore) e non ha allegato documenti né articolato mezzi istruttori al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento delle competenze ivi indicate;
Considerato infine che neanche il conteggio esibito dall'attore è stato espressamente ed analiticamente contestato e che lo stesso risulta in ogni caso esser stato correttamente elaborato tenendo conto dei minimi tabellari previsti dal CCNL Autrasporto merci e Logistica (la cui applicazione al rapporto di lavoro neanche è stata oggetto di contestazione) il ricorso va accolto con condanna di parte convenuta anche alla rifusione delle spese della presente lite liquidate come da dispositivo .
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3334 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore dell'importo lordo di euro 1.392,56 oltre accessori come per legge ed alla rifusione delle spese di lite sostenute dallo stesso che liquida in euro 350,00 per compensi oltre accessori di legge
Nocera Inferiore 29/01/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale