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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 14/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 347/2020 CRON.
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. TOio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 347/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 153/2020 del
Tribunale di Campobasso, resa il 20/03/2020 e depositata in pari data, nella causa n. 835/2018
R.G.A.C., avente per oggetto: “Promessa di pagamento – Ricognizione di debito”;
T R A
in persona del Presidente e legale rappresentante in carica (P.IVA: Parte_1
), corrente in Campobasso e ivi domiciliata ope legis alla Via Insorti di Ungheria n.74 P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende in virtù del R.D. 30/10/1933 n. 1611, dell'art. 10 lg. 03/04/1979 n. 103 e di delibera del Consiglio
Regionale del 17/11/1998 n. 368 ;
APPELLANTE –
C O N T R O
- il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: ), con sede in alla Via San Rocco n. 2 ed elettivamente P.IVA_2 CP_1 domiciliato in Bojano alla Via Salvo D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. TO IU
GI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale del 31/03/2021;
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
causa n. 347/2020 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 20/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni prese con le note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, spiegata anche in sede di riassunzione, dal per ottenere dalla il pagamento della somma di €. Controparte_1 Parte_1
6.921/42, oltre accessori e conseguenti, che il era stato costretto a corrispondere, in virtù CP_1
del decreto ingiuntivo n. 4781/2013, reso il 15/11/2013 dal Tribunale di Isernia, opposto (causa n.
1716/2013 R.G. Trib. di Isernia) ma dichiarato provvisoriamente esecutivo, alla DI CP_2
a fronte del servizio, che era stato prestato da tale DI per fronteggiare l'emergenza neve, nel febbraio del 2012, evidenziando il solvente che tale costo doveva comunque rimanere a CP_1 finale carico della che ne aveva assunto l'obbligo in virtù dell'art. 4 del proprio Parte_1
decreto presidenziale n. 22/2012.
Nella opposizione della che ha avanzato plurime eccezioni di rito e in merito, tutte Parte_1
disattese, con la sola istruzione documentale, rigettata ogni diversa istanza e conclusione, con il favore delle spese di lite, il primo giudice ha accolto la avanzata domanda del e ha CP_1 condannato la a corrispondere all'appellato la somma di €. 6.921/42, oltre interessi Parte_1 dal dì dell'eseguito pagamento all'effettivo soddisfo.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la Pt_1
appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente: di riformare l'impugnata sentenza, in totale accoglimento dei suesposti motivi e di conseguenza dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda introduttiva, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in subordine con compensazione inte-grale delle medesime, specialmente in caso di accoglimento parziale dell'appello, affidandosi a quattro mezzi con insegna.
Il Comune appellato ha invece così testualmente concluso, domandando a sua volta:
“disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sulla scorta delle argomentazioni difensive delineate dall'ente appellato nella presente comparsa, di rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c. oltre che infondato, di disporre Parte_1
l'estromissione della documentazione depositata dall'appellante per la prima volta nel presente causa n. 347/2020 R.G. 2 giudizio d'appello, accogliere l'impugnativa incidentale della sentenza n. 153 del 2020 (nella parte in cui non ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile la conclusionale dell'appellante) e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 12 del 7 gennaio 2019 nella parte in cui statuisce la condanna della al pagamento delle somme ivi indicate. Condannare, Parte_1
altresì, controparte alle spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., come disposto dalla procura alle liti, ovvero in subordine con loro integrale compensazione in ragione delle ragioni presupposte al contenzioso in esame.
PRIMO MEZZO PRINCIPALE
Con tale mezzo, allocato in buona sostanza al puntoA) delle pagine da 13 a 17 del libello di gravame, la appellante principale si duole del fatto per cui il primo giudice abbia errato nel Pt_1
disporre la sua condanna al pagamento della somma anticipata dal Comune appellato in favore della DI in quanto il credito da quest'ultima vantato scaturisce da un avviso pubblico CP_2
avente a oggetto il servizio di sgombero neve ordinario, anziché da quello teso alla risoluzione dell'emergenza neve del febbraio 2012.
Il mezzo è infondato.
Orbene, sul punto, il appellato ha adempiuto all'onere di cui all'art. 2697 c.c., avendo CP_1
provato che l'importo portato dalla gravata sentenza, a carico della ha l'origine Pt_1
obbligatoria:
nel combinato disposto degli artt. 2 e 4 del DPGR 22 del 2012, laddove “inter alia” è espressamente precisato che: “gli oneri derivante per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del bilancio regionale e individuate con successivo provvedimento” (cfr. all. 4 fasc. Comune);
nella determina dirigenziale n. 67 del 2012, presa dal geometra (cfr. all. 5 Parte_2
fasc. , con cui è stata approvata la rendicontazione contabile delle somme dovute alle ditte CP_1
chiamate, ivi inclusa quella di spettanza della DI alla stregua degli artt. 2 - 4 del CP_2
predetto DPGR 22 del 2012;
nei mandati comprovanti l'avvenuto pagamento della somma spettante alla DI
[...]
a titolo di controprestazione, per l'intervento che aveva espletato ai fini della risoluzione CP_2 dell'emergenza neve del febbraio del 2012 (cfr. all. 9 fasc. . CP_1
In definitiva, in attuazione del DPGR n. 22 del 03/02/2012, l'appellato CP_1
► ha conferito incarico in via di urgenza a plurime ditte, tra cui anche la DI Toto, per risolvere i disagi alla popolazione derivanti dall'emergenza neve del febbraio 2012;
► ha rendicontato, così come richiesto dalla le spese sostenute;
Pt_1
causa n. 347/2020 R.G. 3 ► solo dopo che il giudice dell'opposizione ha concesso la provvisoria esecuzione CP_ dell'ingiunzione di pagamento n. 4781/2013 in favore della DI , con provvedimento del
30/04-05/05/2015, ha liquidato in favore di quest'ultima la differenza tra l'importo che è stato rendicontato (€. 5.721/88, oltre accessori), così come riportato a pag. 5 della determina dirigenziale n. 67 del 2012, e l'acconto in precedenza corrisposto (€. 620/51), in forza della prima erogazione regionale disposta per tutte le ditte (€. 13.221/81), appunto in attuazione del richiamato art. 4 del citato DPGR.
“Ad relevationem”, questo giudice osserva infine sul punto che, nel ricorso del 30/10/2013, teso a ottenere il decreto ingiuntivo n. 4781/2013, proposto dinanzi al Tribunale civile di Isernia, al quarto punto della premessa, è proprio la ricorrente DI Toto a indicare, come causale del pagamento domandato in quella sede monitoria, il riferimento alle prestazioni emergenziali inerente la eccezionale nevicata del febbraio 2012 e non, come ha assunto in questa causa la
CP_
l'ordinario servizio di sgombero neve affidato alla DI , così come peraltro alle Pt_1
altre ditte, a seguito di consueta, regolare e non emergenziale procedura d'appalto.
SECONDO MEZZO PRINCIPALE
La appellante si duole inoltre, con motivo in buona sostanza allocato al punto B),pagine Pt_1 da 17 a 20 dell'atto di citazione in appello, della violazione dell'art. 295 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice non ha inteso sospendere questo giudizio di riassunzione, iscritto in primo grado al n. 825/2018 R.G. del Tribunale di Campobasso, qui pendente tra la e il Parte_1 [...]
in seguito alla domanda di garanzia spiegata dal in attesa che venisse CP_1 CP_1
definito la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1478/2013, che è invece incardinata al n.
1716/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Isernia, ivi pendente esclusivamente tra la DI
[...]
(opposta) e il (opponente), alla stregua dell'ordinanza del CP_2 Controparte_1
Tribunale, resa in data 05/02/2018, con cui è stata disposta la separazione della causa inerente la domanda di garanzia, stante la competenza del Tribunale di Campobasso, che è il foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.-
Tale sospensione del processo, sempre a dire della sarebbe stata necessaria: Pt_1
✓ da un lato, per dimostrare l'infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti in riassunzione, in ragione della sua estraneità al rapporto d'appalto per il servizio ordinario di sgombero della neve, che era stato affidato dall'ente appellato alla DI CP_2
✓ dall'altro, al fine di radicare l'interesse ad agire in regresso dell'appellato ovvero di determinare la sospensione del relativo giudizio di riassunzione.
Anche tale mezzo è infondato, posto che:
causa n. 347/2020 R.G. 4 per un verso, questo giudizio di riassunzione è stato promosso dal allorquando il CP_1
CP_ pagamento alla DI era stato effettuato dall'appellato con fondi attinti dal proprio bilancio:
per l'altro, in considerazione della circostanza del “forzoso” pagamento, imposto al CP_1
in seguito alla concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da part e del
Tribunale di Isernia, è venuta certamente in giuridico rilievo il tema teso all'accertamento su quale dei due odierni contendenti ( o dovesse essere addossato il carico finale del Pt_1 CP_1
CP_
“tantundem” ingiunto, che appunto era già stato precedentemente corrisposto alla DI dal solvente CP_1
TERZO MEZZO PRINCIPALE
Con motivo sostanzialmente allocato al punto C),pagine da 20 a 23 dell'atto di citazione in appello, affidato sull'assunto che con la domanda, così come avanzata nel libello citatorio di primo grado, il appellato “ha rappresentato una ripetizione di contenziosi”, con conseguente CP_1
litispendenza del relativo giudizio, nonché indebito frazionamento della pretesa al recupero economico con conseguente inammissibilità della medesima domanda.
Il motivo è del tutto infondato.
Difatti, questo giudice innanzitutto osserva che l'appellante ha qui introdotto altri temi di indagine giammai oggetto di discussione in prime cure e che non sono peraltro rilevabili d'ufficio.
A ogni buon conto, la Corte evidenzia che il giudizio di riassunzione è stato qui instaurato dal per ottenere la condanna della alla ripetizione di quanto corrisposto a una delle CP_1 Pt_1
plurime ditte (nella specie, la DI , che è stata chiamata a intervenire in via di CP_2
urgenza sul territorio comunale in attuazione del decreto regionale n. 22 del 2012, che la Regione si era “autoimposto”.
Ne è prova il fatto che, in relazione all'importo già rendicontato dal , che Controparte_1
ascende a €. 121.921/53, come si evince dalla determina del Responsabile dell'UTC n. 67 del 2012
[cfr. all. 5 del fasc. Comune], la così come “apertis verbis” riconosciuto nell'atto Parte_1
d'appello, ha corrisposto solamente tre acconti (€. 13.221/81 + €. 6.823/04 + €. 6.106/62 = €.
26.151/47), a fronte dell'ammontare complessivo di €. 121.921/53.
L'instaurazione dei diversi giudizi di riassunzione, richiamata a pagina 21 dell'atto di appello, è conseguenza del fatto che alcune delle ditte, tra le quali appunto la DI hanno CP_2
deciso di far valere in sede monitoria i propri crediti, derivanti dalle prestazioni già rese per risolvere l'emergenza neve del febbraio 2012.
I diversi plurimi giudizi, quindi, sono conseguenza della necessità di opporsi al pagamento delle somme ingiunte in virtù dell'obbligazione unilateralmente assunta dalla per il tramite del Pt_1
causa n. 347/2020 R.G. 5 predetto art. 4 DPGR n. 22 del 2012 e che l'appellante non aveva tempestivamente regolato in favore delle ditte officiate per i servizi già resi sul territorio comunale.
Peraltro, questo giudice evidenzia che, in conseguenza della declinazione della sua competenza territoriale, operata dal Tribunale di Isernia in favore del Tribunale del foro erariale (Campobasso), il ha riassunto, nel termine assegnato, la domanda di garanzia innanzi al Tribunale di CP_1
Campobasso per ottenere la condanna della esclusivamente al pagamento di quelle somme Pt_1
dovute alle ditte titolari dei decreti ingiuntivi emessi in loro favore per i corrispondenti importi rendicontati e già riconosciuti dalla Pt_1
QUARTO MEZZO PRINCIPALE
Infine la appellante, con motivo sostanzialmente allocato al punto D),pagine da 23 a 31 Pt_1 dell'atto di citazione in appello, si duole della circostanza per cui il primo giudice ha omesso di accertare che i criteri di liquidazione dei finanziamenti erano stati accettati dall'appellato (rectius: per intervenuta novazione della fonte dell'obbligazione) nonché dell'intervento di fattori imprevisti
(altre emergenze nazionali), che hanno determinato il venir meno della copertura per gli interventi di aiuto programmati per risolvere l'emergenza neve del febbraio 2012, con conseguente inefficacia del decreto del Presidente della n. 22 del 2012. Parte_1
Sulla scorta di tali censure, ha precisato ulteriormente la appellante, la sentenza è errata Pt_1
anche nella parte in cui non ha ritenuto che l'ultimo pagamento effettuato dall'appellante fosse satisfattivo di ogni pretesa creditoria rivendicata dal oltre che del fatto in cui il Tribunale CP_1
non ha ritenuto di avvalersi di consulenza officiosa.
Anche tale ultimo mezzo è infondato.
“In primis”, l'appellante ha dedotto sul punto che, attraverso il riscontro alla nota regionale n.
52320 del dì 08/05/2017 (all. 13 fasc. appellante), reso dalla con nota prot. 2999 del Pt_1
26/05/2017 (all. 14 fasc. appellante), i pregressi pagamenti effettuati in favore del in più CP_1
riprese, fossero da ritenersi satisfattivi e adeguati.
Sul punto, questo giudice osserva invece che, proprio dalla richiamata nota comunale n. 2999/2017, si desume “apertis verbis” che il Comune ha accettato la disposta erogazione parziale “a titolo di ulteriore acconto”.
Inoltre, con la determinazione dirigenziale n. 7023 dell'11 dicembre 2018 (cfr. doc. 25 della produzione di primo grado dell'appellato), che è successiva alla nota regionale del dì
08/05/2017, la ha: Pt_1
✓ per un verso, riconosciuto quale unico corretto parametro di liquidazione delle spese sostenute per risolvere l'emergenza neve del 2012 la rendicontazione inviata dall'ente appellato;
causa n. 347/2020 R.G. 6 ✓ per l'altro, ha specificato che l'importo di € 6.106/62, liquidato all'appellato sarebbe stato corrisposto al a titolo di ulteriore rateo per le spese sostenute. CP_1
Per completezza sul punto di doglianza, questo giudice osserva che la invocata consulenza officiosa, oltre a non essere stata mai richiesta in precedenza dall'appellante, non è di certo neppure processualmente utile in quanto la disposta condanna, contrariamente a quando asserito dalla
è stata comminata dal primo giudice alla stregua di precise risultanze documentali innanzi Pt_1
richiamate e mai contestate (provvedimenti dell'ente appaltante, corrispondenza formale tra gli enti e mandati di pagamento).
Anche la censura con la quale la ha dedotto che la sentenza appellata non ha tenuto in Pt_1
dovuta considerazione la mancata adeguata remissione di fondi statali idonei a sostenere la voce del bilancio regionale tanto da garantire i pagamenti delle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza neve del febbraio 2012, è in ogni caso del tutto non provata:
sia in riferimento alla circostanza specifica che il mancato pagamento dei fondi per le emergenza neve del febbraio 2012 fosse in diretta correlazione ad altre emergenze nazionali, neppure enunciate in dettaglio;
sia che comunque non fosse disponibile nel bilancio regionale altra voce contabile ed economica per procedere all'adempimento dell'impegno di spesa che incontrovertibilmente scaturisce, a carico della appellante, dall'art. 4 del decreto presidenziale n. 22 del 2012. Pt_1
Per completezza espositiva, sugli specifici punti oggetto del dibattito processuale di gravame, la
Corte richiama, per ogni altro eventuale profilo, le proprie conformi decisioni [sentenza n. 271 del
14 novembre 2022 e sentenza n. 244 del 31 agosto 2023], ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.-
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, ivi incluso l'avanzato appello incidentale, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle al appellato nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività CP_1
effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18, con distrazione in favore dell'antistatario difensore TO IU GI (valore della domanda di gravame principale: €. 6.921/42).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 14/12/2020, spiegato dalla e sull'appello incidentale di cui alla Parte_1
comparsa di costituzione del 31/03/2021, avanzato dal , avverso la sentenza Controparte_1
n. 153/2020, resa dal Tribunale civile di Campobasso il 20/03/2020, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
causa n. 347/2020 R.G. 7 1) rigetta l'appello spiegato dalla Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del CP_1 appellato, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €.
3.966/00 per compenso, oltre €. 355/50 per esborsi, nonché spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore dell'antistatario difensore TO IU
GI.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per la soccombente di versare Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. TOio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 347/2020 R.G. 8
SENT. REP.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO - Collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
2) Dott.ssa Rita Carosella Consigliere
3) Avv. TOio Aprea Giudice Ausiliario - rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. 347/2020 R.G.A.C. avverso la sentenza n. 153/2020 del
Tribunale di Campobasso, resa il 20/03/2020 e depositata in pari data, nella causa n. 835/2018
R.G.A.C., avente per oggetto: “Promessa di pagamento – Ricognizione di debito”;
T R A
in persona del Presidente e legale rappresentante in carica (P.IVA: Parte_1
), corrente in Campobasso e ivi domiciliata ope legis alla Via Insorti di Ungheria n.74 P.IVA_1 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Campobasso, che la rappresenta e difende in virtù del R.D. 30/10/1933 n. 1611, dell'art. 10 lg. 03/04/1979 n. 103 e di delibera del Consiglio
Regionale del 17/11/1998 n. 368 ;
APPELLANTE –
C O N T R O
- il , in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore Controparte_1
(P.IVA: ), con sede in alla Via San Rocco n. 2 ed elettivamente P.IVA_2 CP_1 domiciliato in Bojano alla Via Salvo D'Acquisto presso lo studio dell'Avv. TO IU
GI, che lo rappresenta e difende in virtù di procura stesa in calce alla comparsa di costituzione e di risposta con appello incidentale del 31/03/2021;
- APPELLATO E APPELLANTE INCIDENTALE-
causa n. 347/2020 R.G. 1 Conclusioni: all'udienza del dì 20/11/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni prese con le note scritte di trattazione, che qui si abbiano per brevità trascritte, in cui le parti costituite si sono riportate alle rispettive precedenti difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (art. 132 comma secondo n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c.), la Corte espone qui di seguito i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
Per mera chiarezza espositiva, in punto di fatto, e per quel che qui oggi ancora interessi, la Corte evidenzia che questa causa concerne la domanda, spiegata anche in sede di riassunzione, dal per ottenere dalla il pagamento della somma di €. Controparte_1 Parte_1
6.921/42, oltre accessori e conseguenti, che il era stato costretto a corrispondere, in virtù CP_1
del decreto ingiuntivo n. 4781/2013, reso il 15/11/2013 dal Tribunale di Isernia, opposto (causa n.
1716/2013 R.G. Trib. di Isernia) ma dichiarato provvisoriamente esecutivo, alla DI CP_2
a fronte del servizio, che era stato prestato da tale DI per fronteggiare l'emergenza neve, nel febbraio del 2012, evidenziando il solvente che tale costo doveva comunque rimanere a CP_1 finale carico della che ne aveva assunto l'obbligo in virtù dell'art. 4 del proprio Parte_1
decreto presidenziale n. 22/2012.
Nella opposizione della che ha avanzato plurime eccezioni di rito e in merito, tutte Parte_1
disattese, con la sola istruzione documentale, rigettata ogni diversa istanza e conclusione, con il favore delle spese di lite, il primo giudice ha accolto la avanzata domanda del e ha CP_1 condannato la a corrispondere all'appellato la somma di €. 6.921/42, oltre interessi Parte_1 dal dì dell'eseguito pagamento all'effettivo soddisfo.
Con il libello introduttivo di questa fase, insorgendo avverso la predetta sentenza, la Pt_1
appellante ha proposto gravame intermedio, domandando testualmente: di riformare l'impugnata sentenza, in totale accoglimento dei suesposti motivi e di conseguenza dichiarare l'inammissibilità ovvero l'infondatezza della domanda introduttiva, con condanna della parte appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in subordine con compensazione inte-grale delle medesime, specialmente in caso di accoglimento parziale dell'appello, affidandosi a quattro mezzi con insegna.
Il Comune appellato ha invece così testualmente concluso, domandando a sua volta:
“disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sulla scorta delle argomentazioni difensive delineate dall'ente appellato nella presente comparsa, di rigettare l'appello proposto dalla in quanto inammissibile ex art. 345 c.p.c. oltre che infondato, di disporre Parte_1
l'estromissione della documentazione depositata dall'appellante per la prima volta nel presente causa n. 347/2020 R.G. 2 giudizio d'appello, accogliere l'impugnativa incidentale della sentenza n. 153 del 2020 (nella parte in cui non ha ritenuto tardiva e quindi inammissibile la conclusionale dell'appellante) e per l'effetto, confermare la sentenza del Tribunale di Campobasso n. 12 del 7 gennaio 2019 nella parte in cui statuisce la condanna della al pagamento delle somme ivi indicate. Condannare, Parte_1
altresì, controparte alle spese del doppio grado di giudizio con loro distrazione in favore del sottoscritto procuratore ex art. 93 c.p.c., come disposto dalla procura alle liti, ovvero in subordine con loro integrale compensazione in ragione delle ragioni presupposte al contenzioso in esame.
PRIMO MEZZO PRINCIPALE
Con tale mezzo, allocato in buona sostanza al puntoA) delle pagine da 13 a 17 del libello di gravame, la appellante principale si duole del fatto per cui il primo giudice abbia errato nel Pt_1
disporre la sua condanna al pagamento della somma anticipata dal Comune appellato in favore della DI in quanto il credito da quest'ultima vantato scaturisce da un avviso pubblico CP_2
avente a oggetto il servizio di sgombero neve ordinario, anziché da quello teso alla risoluzione dell'emergenza neve del febbraio 2012.
Il mezzo è infondato.
Orbene, sul punto, il appellato ha adempiuto all'onere di cui all'art. 2697 c.c., avendo CP_1
provato che l'importo portato dalla gravata sentenza, a carico della ha l'origine Pt_1
obbligatoria:
nel combinato disposto degli artt. 2 e 4 del DPGR 22 del 2012, laddove “inter alia” è espressamente precisato che: “gli oneri derivante per l'attuazione di tutte le iniziative necessarie al superamento dello stato di emergenza saranno a carico del bilancio regionale e individuate con successivo provvedimento” (cfr. all. 4 fasc. Comune);
nella determina dirigenziale n. 67 del 2012, presa dal geometra (cfr. all. 5 Parte_2
fasc. , con cui è stata approvata la rendicontazione contabile delle somme dovute alle ditte CP_1
chiamate, ivi inclusa quella di spettanza della DI alla stregua degli artt. 2 - 4 del CP_2
predetto DPGR 22 del 2012;
nei mandati comprovanti l'avvenuto pagamento della somma spettante alla DI
[...]
a titolo di controprestazione, per l'intervento che aveva espletato ai fini della risoluzione CP_2 dell'emergenza neve del febbraio del 2012 (cfr. all. 9 fasc. . CP_1
In definitiva, in attuazione del DPGR n. 22 del 03/02/2012, l'appellato CP_1
► ha conferito incarico in via di urgenza a plurime ditte, tra cui anche la DI Toto, per risolvere i disagi alla popolazione derivanti dall'emergenza neve del febbraio 2012;
► ha rendicontato, così come richiesto dalla le spese sostenute;
Pt_1
causa n. 347/2020 R.G. 3 ► solo dopo che il giudice dell'opposizione ha concesso la provvisoria esecuzione CP_ dell'ingiunzione di pagamento n. 4781/2013 in favore della DI , con provvedimento del
30/04-05/05/2015, ha liquidato in favore di quest'ultima la differenza tra l'importo che è stato rendicontato (€. 5.721/88, oltre accessori), così come riportato a pag. 5 della determina dirigenziale n. 67 del 2012, e l'acconto in precedenza corrisposto (€. 620/51), in forza della prima erogazione regionale disposta per tutte le ditte (€. 13.221/81), appunto in attuazione del richiamato art. 4 del citato DPGR.
“Ad relevationem”, questo giudice osserva infine sul punto che, nel ricorso del 30/10/2013, teso a ottenere il decreto ingiuntivo n. 4781/2013, proposto dinanzi al Tribunale civile di Isernia, al quarto punto della premessa, è proprio la ricorrente DI Toto a indicare, come causale del pagamento domandato in quella sede monitoria, il riferimento alle prestazioni emergenziali inerente la eccezionale nevicata del febbraio 2012 e non, come ha assunto in questa causa la
CP_
l'ordinario servizio di sgombero neve affidato alla DI , così come peraltro alle Pt_1
altre ditte, a seguito di consueta, regolare e non emergenziale procedura d'appalto.
SECONDO MEZZO PRINCIPALE
La appellante si duole inoltre, con motivo in buona sostanza allocato al punto B),pagine Pt_1 da 17 a 20 dell'atto di citazione in appello, della violazione dell'art. 295 c.p.c., nella parte in cui il primo giudice non ha inteso sospendere questo giudizio di riassunzione, iscritto in primo grado al n. 825/2018 R.G. del Tribunale di Campobasso, qui pendente tra la e il Parte_1 [...]
in seguito alla domanda di garanzia spiegata dal in attesa che venisse CP_1 CP_1
definito la causa di opposizione al decreto ingiuntivo n. 1478/2013, che è invece incardinata al n.
1716/2013 R.G. dinanzi al Tribunale di Isernia, ivi pendente esclusivamente tra la DI
[...]
(opposta) e il (opponente), alla stregua dell'ordinanza del CP_2 Controparte_1
Tribunale, resa in data 05/02/2018, con cui è stata disposta la separazione della causa inerente la domanda di garanzia, stante la competenza del Tribunale di Campobasso, che è il foro erariale, ai sensi dell'art. 25 c.p.c.-
Tale sospensione del processo, sempre a dire della sarebbe stata necessaria: Pt_1
✓ da un lato, per dimostrare l'infondatezza della domanda avanzata nei suoi confronti in riassunzione, in ragione della sua estraneità al rapporto d'appalto per il servizio ordinario di sgombero della neve, che era stato affidato dall'ente appellato alla DI CP_2
✓ dall'altro, al fine di radicare l'interesse ad agire in regresso dell'appellato ovvero di determinare la sospensione del relativo giudizio di riassunzione.
Anche tale mezzo è infondato, posto che:
causa n. 347/2020 R.G. 4 per un verso, questo giudizio di riassunzione è stato promosso dal allorquando il CP_1
CP_ pagamento alla DI era stato effettuato dall'appellato con fondi attinti dal proprio bilancio:
per l'altro, in considerazione della circostanza del “forzoso” pagamento, imposto al CP_1
in seguito alla concessa provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto da part e del
Tribunale di Isernia, è venuta certamente in giuridico rilievo il tema teso all'accertamento su quale dei due odierni contendenti ( o dovesse essere addossato il carico finale del Pt_1 CP_1
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“tantundem” ingiunto, che appunto era già stato precedentemente corrisposto alla DI dal solvente CP_1
TERZO MEZZO PRINCIPALE
Con motivo sostanzialmente allocato al punto C),pagine da 20 a 23 dell'atto di citazione in appello, affidato sull'assunto che con la domanda, così come avanzata nel libello citatorio di primo grado, il appellato “ha rappresentato una ripetizione di contenziosi”, con conseguente CP_1
litispendenza del relativo giudizio, nonché indebito frazionamento della pretesa al recupero economico con conseguente inammissibilità della medesima domanda.
Il motivo è del tutto infondato.
Difatti, questo giudice innanzitutto osserva che l'appellante ha qui introdotto altri temi di indagine giammai oggetto di discussione in prime cure e che non sono peraltro rilevabili d'ufficio.
A ogni buon conto, la Corte evidenzia che il giudizio di riassunzione è stato qui instaurato dal per ottenere la condanna della alla ripetizione di quanto corrisposto a una delle CP_1 Pt_1
plurime ditte (nella specie, la DI , che è stata chiamata a intervenire in via di CP_2
urgenza sul territorio comunale in attuazione del decreto regionale n. 22 del 2012, che la Regione si era “autoimposto”.
Ne è prova il fatto che, in relazione all'importo già rendicontato dal , che Controparte_1
ascende a €. 121.921/53, come si evince dalla determina del Responsabile dell'UTC n. 67 del 2012
[cfr. all. 5 del fasc. Comune], la così come “apertis verbis” riconosciuto nell'atto Parte_1
d'appello, ha corrisposto solamente tre acconti (€. 13.221/81 + €. 6.823/04 + €. 6.106/62 = €.
26.151/47), a fronte dell'ammontare complessivo di €. 121.921/53.
L'instaurazione dei diversi giudizi di riassunzione, richiamata a pagina 21 dell'atto di appello, è conseguenza del fatto che alcune delle ditte, tra le quali appunto la DI hanno CP_2
deciso di far valere in sede monitoria i propri crediti, derivanti dalle prestazioni già rese per risolvere l'emergenza neve del febbraio 2012.
I diversi plurimi giudizi, quindi, sono conseguenza della necessità di opporsi al pagamento delle somme ingiunte in virtù dell'obbligazione unilateralmente assunta dalla per il tramite del Pt_1
causa n. 347/2020 R.G. 5 predetto art. 4 DPGR n. 22 del 2012 e che l'appellante non aveva tempestivamente regolato in favore delle ditte officiate per i servizi già resi sul territorio comunale.
Peraltro, questo giudice evidenzia che, in conseguenza della declinazione della sua competenza territoriale, operata dal Tribunale di Isernia in favore del Tribunale del foro erariale (Campobasso), il ha riassunto, nel termine assegnato, la domanda di garanzia innanzi al Tribunale di CP_1
Campobasso per ottenere la condanna della esclusivamente al pagamento di quelle somme Pt_1
dovute alle ditte titolari dei decreti ingiuntivi emessi in loro favore per i corrispondenti importi rendicontati e già riconosciuti dalla Pt_1
QUARTO MEZZO PRINCIPALE
Infine la appellante, con motivo sostanzialmente allocato al punto D),pagine da 23 a 31 Pt_1 dell'atto di citazione in appello, si duole della circostanza per cui il primo giudice ha omesso di accertare che i criteri di liquidazione dei finanziamenti erano stati accettati dall'appellato (rectius: per intervenuta novazione della fonte dell'obbligazione) nonché dell'intervento di fattori imprevisti
(altre emergenze nazionali), che hanno determinato il venir meno della copertura per gli interventi di aiuto programmati per risolvere l'emergenza neve del febbraio 2012, con conseguente inefficacia del decreto del Presidente della n. 22 del 2012. Parte_1
Sulla scorta di tali censure, ha precisato ulteriormente la appellante, la sentenza è errata Pt_1
anche nella parte in cui non ha ritenuto che l'ultimo pagamento effettuato dall'appellante fosse satisfattivo di ogni pretesa creditoria rivendicata dal oltre che del fatto in cui il Tribunale CP_1
non ha ritenuto di avvalersi di consulenza officiosa.
Anche tale ultimo mezzo è infondato.
“In primis”, l'appellante ha dedotto sul punto che, attraverso il riscontro alla nota regionale n.
52320 del dì 08/05/2017 (all. 13 fasc. appellante), reso dalla con nota prot. 2999 del Pt_1
26/05/2017 (all. 14 fasc. appellante), i pregressi pagamenti effettuati in favore del in più CP_1
riprese, fossero da ritenersi satisfattivi e adeguati.
Sul punto, questo giudice osserva invece che, proprio dalla richiamata nota comunale n. 2999/2017, si desume “apertis verbis” che il Comune ha accettato la disposta erogazione parziale “a titolo di ulteriore acconto”.
Inoltre, con la determinazione dirigenziale n. 7023 dell'11 dicembre 2018 (cfr. doc. 25 della produzione di primo grado dell'appellato), che è successiva alla nota regionale del dì
08/05/2017, la ha: Pt_1
✓ per un verso, riconosciuto quale unico corretto parametro di liquidazione delle spese sostenute per risolvere l'emergenza neve del 2012 la rendicontazione inviata dall'ente appellato;
causa n. 347/2020 R.G. 6 ✓ per l'altro, ha specificato che l'importo di € 6.106/62, liquidato all'appellato sarebbe stato corrisposto al a titolo di ulteriore rateo per le spese sostenute. CP_1
Per completezza sul punto di doglianza, questo giudice osserva che la invocata consulenza officiosa, oltre a non essere stata mai richiesta in precedenza dall'appellante, non è di certo neppure processualmente utile in quanto la disposta condanna, contrariamente a quando asserito dalla
è stata comminata dal primo giudice alla stregua di precise risultanze documentali innanzi Pt_1
richiamate e mai contestate (provvedimenti dell'ente appaltante, corrispondenza formale tra gli enti e mandati di pagamento).
Anche la censura con la quale la ha dedotto che la sentenza appellata non ha tenuto in Pt_1
dovuta considerazione la mancata adeguata remissione di fondi statali idonei a sostenere la voce del bilancio regionale tanto da garantire i pagamenti delle spese sostenute dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza neve del febbraio 2012, è in ogni caso del tutto non provata:
sia in riferimento alla circostanza specifica che il mancato pagamento dei fondi per le emergenza neve del febbraio 2012 fosse in diretta correlazione ad altre emergenze nazionali, neppure enunciate in dettaglio;
sia che comunque non fosse disponibile nel bilancio regionale altra voce contabile ed economica per procedere all'adempimento dell'impegno di spesa che incontrovertibilmente scaturisce, a carico della appellante, dall'art. 4 del decreto presidenziale n. 22 del 2012. Pt_1
Per completezza espositiva, sugli specifici punti oggetto del dibattito processuale di gravame, la
Corte richiama, per ogni altro eventuale profilo, le proprie conformi decisioni [sentenza n. 271 del
14 novembre 2022 e sentenza n. 244 del 31 agosto 2023], ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.-
Ogni altra questione, sollevata dalle parti, ivi incluso l'avanzato appello incidentale, è poi superata per assorbita motivazione.
Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite del grado seguono la soccombenza e l'appellante Pt_1
deve rifonderle al appellato nella misura indicata in dispositivo, alla stregua dell'attività CP_1
effettivamente espletata e dell'impegno profuso, secondo i criteri imposti dall'art. 4, comma primo, di cui al D.M. n. 55/14, come mod. dal D.M. n. 37/18, con distrazione in favore dell'antistatario difensore TO IU GI (valore della domanda di gravame principale: €. 6.921/42).
P. Q. M.
la Corte di Appello di Campobasso - Collegio civile, pronunciando definitivamente sull'appello principale del 14/12/2020, spiegato dalla e sull'appello incidentale di cui alla Parte_1
comparsa di costituzione del 31/03/2021, avanzato dal , avverso la sentenza Controparte_1
n. 153/2020, resa dal Tribunale civile di Campobasso il 20/03/2020, ogni altra ragione, conclusione, richiesta e domanda disattesa, per le esposte ragioni, così provvede:
causa n. 347/2020 R.G. 7 1) rigetta l'appello spiegato dalla Parte_1
2) condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite del grado in favore del CP_1 appellato, che si liquidano, alla stregua dei criteri indicati in motivazione, nell'importo di €.
3.966/00 per compenso, oltre €. 355/50 per esborsi, nonché spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, ove dovuti, che distrae in favore dell'antistatario difensore TO IU
GI.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti, per la soccombente di versare Parte_1
un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma
1- quater, del DPR n. 115/2002.
Così deciso, in Campobasso, nella camera di consiglio del 05/11/2025.
Il Giudice Ausiliario - est. Il Presidente
Avv. TOio Aprea dott.ssa Maria Grazia d'Errico
causa n. 347/2020 R.G. 8