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Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 1548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1548 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00150/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01548 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00150/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Baranzini e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima) n. 2097/2024, resa tra le parti. N. 00150/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
SS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 26 gennaio 2023, il Questore di Varese ha respinto l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, presentata dal sig. -
OMISSIS-.
Il provvedimento negativo è basato su due precedenti per guida in stato di ebbrezza e sul fatto che il sig. -OMISSIS-sarebbe stato controllato in numerose occasioni in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia.
2. Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento presso il TAR Lombardia, sostenendo che non vi fossero i presupposti per un diniego e che l'Amministrazione non aveva tenuto in debito conto le osservazioni rese dal ricorrente in sede procedimentale.
3. Il TAR, con sentenza n. 2097/2025, ha respinto il ricorso.
Secondo il giudice di primo grado, il ricorrente non avrebbe dato prova di completa affidabilità, sia per le infrazioni al codice della strada (la seconda delle quali risalente al 2019), sia per le frequentazioni di soggetti controindicati, sia, ancora, per un'indagine per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (atto di chiusura indagini del 2021).
Anche sotto il profilo procedurale, il TAR ha giudicato sufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-. N. 00150/2025 REG.RIC.
In primo luogo è contestato il fatto che il TAR abbia preso in considerazione il procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che invece non era stato annoverato dalla Questura tra i motivi del diniego. Ad ogni modo l'episodio si sarebbe concluso con la remissione della querela e la conciliazione tra le parti, e non sarebbe in alcun modo sintomatico rispetto a una presunta inidoneità all'ottenimento del porto d'armi.
La sentenza sarebbe, poi, viziata da difetto di motivazione, avendo omesso di considerare analiticamente i motivi di ricorso.
Vengono quindi riproposte le doglianze avanzate in primo grado.
Il provvedimento questorile sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, poiché non vi sarebbero ragioni per dubitare della buona condotta dell'appellante o del rischio di un uso improprio delle armi.
Gli episodi di guida in stato di ebbrezza sarebbero insignificanti, in quanto avvenuti a
15 anni di distanza. Il più recente episodio del 2019 sarebbe caratterizzato dalla tenuità della violazione (mero illecito amministrativo).
Non sarebbe stato sufficientemente valorizzato che il provvedimento, inizialmente adottato dal Prefetto, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi è poi stato revocato, a seguito del parere della Commissione medica provinciale porto d'armi di Varese, che, in data 17 maggio 2021, ha attestato l'idoneità psico-fisica del sig. -OMISSIS-alla detenzione di armi. Non vi sarebbero dunque i presupposti dell'abuso di alcol, rilevante ai fini dell'art. 3, d.m. 28 aprile 1998.
Il provvedimento della Questura si baserebbe su una motivazione apparente, non fondata su alcuna concreta ed attuale indagine sulla personalità del sig. -OMISSIS-e sul rischio di abuso del titolo, anche perché lo stesso appellante ha continuato a detenere armi anche dopo gli episodi contestati, senza che vi sia stato alcun problema o incidente. N. 00150/2025 REG.RIC.
Quanto alle frequentazioni con soggetti controindicati, le stesse sarebbero allegate in modo del tutto generico nel provvedimento impugnato, che peraltro non darebbe conto in alcun modo di come, dalle stesse, si possa inferire l'inidoneità al rilascio del porto d'armi. Del resto l'appellante nega di frequentare soggetti con pregiudizi penali o di polizia ed evidenzia come lo stesso TAR abbia ammesso che tali soggetti non siano stati ben identificati.
Tali assunti non sarebbero smentiti dalla nota della Questura del 5 febbraio 2024, depositata nel corso del giudizio dinnanzi al TAR. Infatti la stessa si limiterebbe ad elencare incontri con soggetti di cui vengono indicate solo le inziali, senza neppure contestualizzare le circostanze in cui detti incontri sarebbero avvenuti. Ad ogni modo,
l'appellante rileva come, da quanto è possibile comprendere dalla nota in questione, non vi sarebbe stata alcuna frequentazione suscettibile di mettere in dubbio la propria idoneità al rilascio del porto d'armi. La nota stessa, peraltro, sarebbe stata depositata ben oltre i termini fissati dal giudice, con pregiudizio del diritto di difesa.
Viene riproposta anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto del contributo offerto dall'odierno appellante in sede procedimentale.
Il provvedimento impugnato in primo grado si basa anche sul parere negativo del
Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-, che però, a sua volta, è fondato solo sui precedenti per guida in stato di ebbrezza, i quali non sarebbero sufficienti a motivare un diniego.
In via istruttoria, l'appellante chiede che sia ordinato all'Amministrazione di “fornire chiarimenti in ordine: I) ai nominativi dei soggetti con pregiudizi penali e/o di polizia, oggetto dei controlli con il Sig. -OMISSIS-; II) alle occasioni e modalità dei controlli in cui Sig. -OMISSIS-sarebbe stato trovato in compagnia di soggetti con pregiudizi penali e/o di polizia; III) al fatto se vengono in rilievo pregiudizi N. 00150/2025 REG.RIC.
penali o di polizia in relazione ai soggetti trovati con il Sig. -OMISSIS-in occasione dei controlli”.
5. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
6. Le censure dell'appellante possono essere trattate congiuntamente e l'appello deve, complessivamente, essere respinto.
6.1 È innanzitutto fondata la doglianza avverso il capo della sentenza del TAR che ha valorizzato il procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, che non era, invece, stato considerato nel provvedimento impugnato.
La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel senso di ritenere che la motivazione del provvedimento amministrativo costituisca l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio. Il giudice, qualora escluda l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell'impianto motivazionale dell'atto amministrativo, incorre infatti nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, d.lgs.
n. 104 del 2010 (Cons. giust. amm. Sicilia, 09/10/2023, n. 663; Cons. Stato, Sez. V,
30/06/2023, n. 6392; Cons. Stato, Sez. VI, 28/06/2021, n. 4887).
6.2 Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i precedenti per guida in stato di ebbrezza sono da soli sufficienti a giustificare il diniego. Tale conclusione è condivisa dal Collegio.
Gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedono una serie di ipotesi in cui è escluso che possa essere concessa la licenza di portare armi, al di fuori delle quali residua comunque un ampio margine di apprezzamento per le valutazioni della Pubblica Amministrazione. Infatti il porto d'armi può essere negato anche a chi non mantenga una “buona condotta” o non dia “affidamento di non abusare N. 00150/2025 REG.RIC.
delle armi”, espressioni che, per la loro genericità, permettono di valorizzare le peculiarità della concreta situazione in esame.
L'inaffidabilità rispetto all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione del divieto di porto di armi, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero verificarsi per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (tra le molte si veda Cons. Stato, Sez.
III, 19/07/2024, n. 6530).
6.3 Analizzando il caso di specie alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi l'irragionevolezza della decisione del Questore.
Sebbene i due episodi di guida in stato di ebbrezza siano avvenuti a molti anni di distanza, essi sono comunque sufficienti a suscitare seri dubbi circa l'affidabilità dell'appellante e la sua propensione a seguire le regole di normale prudenza richieste dal vivere civile.
In particolare, l'episodio del 2019 ha portato al ritiro della patente ed è aggravato dal fatto di essere avvenuto in orario notturno.
Né può confondersi il piano della condotta (e quindi dell'affidamento sul corretto uso delle armi) con quello dell'idoneità psico-fisica, accertata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale). N. 00150/2025 REG.RIC.
Quest'ultimo, all'art. 1, n. 5, prevede, tra i requisiti, l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità
l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
L'odierno appellante ha superato positivamente l'esame della competente commissione medica, sostenendo pertanto di non essere dipendente e non abusare di alcool.
Tale circostanza non è contestata, ma attiene, appunto, al solo profilo dell'idoneità psicofisica. Ciò che la Questura ha inteso valorizzare nel proprio provvedimento è che il sig. -OMISSIS-, pur non soffrendo di dipendenza, è stato più di una volta sanzionato per guida in stato di ebbrezza e che, da ciò, può inferirsi un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del soggetto.
6.4 Considerato che i precedenti per guida in stato di ebbrezza sono da soli sufficienti a giustificare il provvedimento del Questore, le doglianze relative al capo della sentenza riguardante la asserita frequentazione di soggetti controindicati possono essere assorbite.
7. L'appello deve pertanto essere respinto, ma la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 00150/2025 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto SS, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto SS CO D'NG
IL SEGRETARIO N. 00150/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 27/02/2026
N. 01548 /2026 REG.PROV.COLL. N. 00150/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 150 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giancarlo Baranzini e Cristian Marzetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione
Prima) n. 2097/2024, resa tra le parti. N. 00150/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il Cons. Roberto
SS e viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. Con provvedimento del 26 gennaio 2023, il Questore di Varese ha respinto l'istanza per il rinnovo della licenza di porto di fucile per uso caccia, presentata dal sig. -
OMISSIS-.
Il provvedimento negativo è basato su due precedenti per guida in stato di ebbrezza e sul fatto che il sig. -OMISSIS-sarebbe stato controllato in numerose occasioni in compagnia di persone con precedenti penali e di polizia.
2. Il sig. -OMISSIS-ha impugnato il provvedimento presso il TAR Lombardia, sostenendo che non vi fossero i presupposti per un diniego e che l'Amministrazione non aveva tenuto in debito conto le osservazioni rese dal ricorrente in sede procedimentale.
3. Il TAR, con sentenza n. 2097/2025, ha respinto il ricorso.
Secondo il giudice di primo grado, il ricorrente non avrebbe dato prova di completa affidabilità, sia per le infrazioni al codice della strada (la seconda delle quali risalente al 2019), sia per le frequentazioni di soggetti controindicati, sia, ancora, per un'indagine per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose (atto di chiusura indagini del 2021).
Anche sotto il profilo procedurale, il TAR ha giudicato sufficiente la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato.
4. Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello il sig. -OMISSIS-. N. 00150/2025 REG.RIC.
In primo luogo è contestato il fatto che il TAR abbia preso in considerazione il procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni, che invece non era stato annoverato dalla Questura tra i motivi del diniego. Ad ogni modo l'episodio si sarebbe concluso con la remissione della querela e la conciliazione tra le parti, e non sarebbe in alcun modo sintomatico rispetto a una presunta inidoneità all'ottenimento del porto d'armi.
La sentenza sarebbe, poi, viziata da difetto di motivazione, avendo omesso di considerare analiticamente i motivi di ricorso.
Vengono quindi riproposte le doglianze avanzate in primo grado.
Il provvedimento questorile sarebbe stato adottato in violazione degli artt. 11 e 43 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, poiché non vi sarebbero ragioni per dubitare della buona condotta dell'appellante o del rischio di un uso improprio delle armi.
Gli episodi di guida in stato di ebbrezza sarebbero insignificanti, in quanto avvenuti a
15 anni di distanza. Il più recente episodio del 2019 sarebbe caratterizzato dalla tenuità della violazione (mero illecito amministrativo).
Non sarebbe stato sufficientemente valorizzato che il provvedimento, inizialmente adottato dal Prefetto, di divieto di detenzione di armi, munizioni ed esplosivi è poi stato revocato, a seguito del parere della Commissione medica provinciale porto d'armi di Varese, che, in data 17 maggio 2021, ha attestato l'idoneità psico-fisica del sig. -OMISSIS-alla detenzione di armi. Non vi sarebbero dunque i presupposti dell'abuso di alcol, rilevante ai fini dell'art. 3, d.m. 28 aprile 1998.
Il provvedimento della Questura si baserebbe su una motivazione apparente, non fondata su alcuna concreta ed attuale indagine sulla personalità del sig. -OMISSIS-e sul rischio di abuso del titolo, anche perché lo stesso appellante ha continuato a detenere armi anche dopo gli episodi contestati, senza che vi sia stato alcun problema o incidente. N. 00150/2025 REG.RIC.
Quanto alle frequentazioni con soggetti controindicati, le stesse sarebbero allegate in modo del tutto generico nel provvedimento impugnato, che peraltro non darebbe conto in alcun modo di come, dalle stesse, si possa inferire l'inidoneità al rilascio del porto d'armi. Del resto l'appellante nega di frequentare soggetti con pregiudizi penali o di polizia ed evidenzia come lo stesso TAR abbia ammesso che tali soggetti non siano stati ben identificati.
Tali assunti non sarebbero smentiti dalla nota della Questura del 5 febbraio 2024, depositata nel corso del giudizio dinnanzi al TAR. Infatti la stessa si limiterebbe ad elencare incontri con soggetti di cui vengono indicate solo le inziali, senza neppure contestualizzare le circostanze in cui detti incontri sarebbero avvenuti. Ad ogni modo,
l'appellante rileva come, da quanto è possibile comprendere dalla nota in questione, non vi sarebbe stata alcuna frequentazione suscettibile di mettere in dubbio la propria idoneità al rilascio del porto d'armi. La nota stessa, peraltro, sarebbe stata depositata ben oltre i termini fissati dal giudice, con pregiudizio del diritto di difesa.
Viene riproposta anche la censura relativa alla violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, poiché l'Amministrazione non avrebbe tenuto conto del contributo offerto dall'odierno appellante in sede procedimentale.
Il provvedimento impugnato in primo grado si basa anche sul parere negativo del
Comando dei Carabinieri di -OMISSIS-, che però, a sua volta, è fondato solo sui precedenti per guida in stato di ebbrezza, i quali non sarebbero sufficienti a motivare un diniego.
In via istruttoria, l'appellante chiede che sia ordinato all'Amministrazione di “fornire chiarimenti in ordine: I) ai nominativi dei soggetti con pregiudizi penali e/o di polizia, oggetto dei controlli con il Sig. -OMISSIS-; II) alle occasioni e modalità dei controlli in cui Sig. -OMISSIS-sarebbe stato trovato in compagnia di soggetti con pregiudizi penali e/o di polizia; III) al fatto se vengono in rilievo pregiudizi N. 00150/2025 REG.RIC.
penali o di polizia in relazione ai soggetti trovati con il Sig. -OMISSIS-in occasione dei controlli”.
5. Si è costituito il Ministero dell'Interno, senza spiegare difese scritte.
6. Le censure dell'appellante possono essere trattate congiuntamente e l'appello deve, complessivamente, essere respinto.
6.1 È innanzitutto fondata la doglianza avverso il capo della sentenza del TAR che ha valorizzato il procedimento per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose, che non era, invece, stato considerato nel provvedimento impugnato.
La giurisprudenza è, infatti, consolidata nel senso di ritenere che la motivazione del provvedimento amministrativo costituisca l'essenza e il contenuto insostituibile della decisione amministrativa, anche in ipotesi di attività vincolata, e non può certo essere emendata o integrata, quasi fosse una formula vuota o una pagina bianca, da una successiva motivazione postuma, prospettata ad hoc dall'Amministrazione resistente nel corso del giudizio. Il giudice, qualora escluda l'illegittimità del provvedimento impugnato sulla base di rationes decidendi che non trovano fondamento nell'impianto motivazionale dell'atto amministrativo, incorre infatti nel vizio di ultrapetizione, oltre che nella violazione del principio di separazione dei poteri ex art. 34, comma 2, d.lgs.
n. 104 del 2010 (Cons. giust. amm. Sicilia, 09/10/2023, n. 663; Cons. Stato, Sez. V,
30/06/2023, n. 6392; Cons. Stato, Sez. VI, 28/06/2021, n. 4887).
6.2 Dalla lettura del provvedimento impugnato emerge che i precedenti per guida in stato di ebbrezza sono da soli sufficienti a giustificare il diniego. Tale conclusione è condivisa dal Collegio.
Gli artt. 11 e 43 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza prevedono una serie di ipotesi in cui è escluso che possa essere concessa la licenza di portare armi, al di fuori delle quali residua comunque un ampio margine di apprezzamento per le valutazioni della Pubblica Amministrazione. Infatti il porto d'armi può essere negato anche a chi non mantenga una “buona condotta” o non dia “affidamento di non abusare N. 00150/2025 REG.RIC.
delle armi”, espressioni che, per la loro genericità, permettono di valorizzare le peculiarità della concreta situazione in esame.
L'inaffidabilità rispetto all'uso delle armi è idonea a giustificare l'adozione del divieto di porto di armi, con valenza tipicamente cautelare, senza che occorra dimostrarne l'avvenuto abuso e la relativa valutazione, caratterizzata da ampia discrezionalità, ha lo scopo di prevenire, per quanto possibile, i delitti, ma anche i sinistri involontari, che potrebbero verificarsi per il fatto che vi sia la disponibilità di armi da parte di soggetti non pienamente affidabili; il giudizio alla base di tale provvedimento di divieto non è quindi un giudizio di pericolosità sociale bensì un giudizio prognostico sull'affidabilità del soggetto e sull'assenza di rischio di abusi, per certi versi più stringente del primo, atteso che il divieto può fondarsi anche su situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di pubblica sicurezza, ma che risultano genericamente non ascrivibili a buona condotta (tra le molte si veda Cons. Stato, Sez.
III, 19/07/2024, n. 6530).
6.3 Analizzando il caso di specie alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve escludersi l'irragionevolezza della decisione del Questore.
Sebbene i due episodi di guida in stato di ebbrezza siano avvenuti a molti anni di distanza, essi sono comunque sufficienti a suscitare seri dubbi circa l'affidabilità dell'appellante e la sua propensione a seguire le regole di normale prudenza richieste dal vivere civile.
In particolare, l'episodio del 2019 ha portato al ritiro della patente ed è aggravato dal fatto di essere avvenuto in orario notturno.
Né può confondersi il piano della condotta (e quindi dell'affidamento sul corretto uso delle armi) con quello dell'idoneità psico-fisica, accertata ai sensi del decreto ministeriale 28 aprile 1998 (Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale). N. 00150/2025 REG.RIC.
Quest'ultimo, all'art. 1, n. 5, prevede, tra i requisiti, l'assenza di disturbi mentali, di personalità o comportamentali. In particolare, non deve riscontrarsi dipendenza da sostanze stupefacenti, psicotrope e da alcool. Costituisce altresì causa di non idoneità
l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti e l'abuso di alcool e/o di psicofarmaci.
L'odierno appellante ha superato positivamente l'esame della competente commissione medica, sostenendo pertanto di non essere dipendente e non abusare di alcool.
Tale circostanza non è contestata, ma attiene, appunto, al solo profilo dell'idoneità psicofisica. Ciò che la Questura ha inteso valorizzare nel proprio provvedimento è che il sig. -OMISSIS-, pur non soffrendo di dipendenza, è stato più di una volta sanzionato per guida in stato di ebbrezza e che, da ciò, può inferirsi un giudizio prognostico negativo sull'affidabilità del soggetto.
6.4 Considerato che i precedenti per guida in stato di ebbrezza sono da soli sufficienti a giustificare il provvedimento del Questore, le doglianze relative al capo della sentenza riguardante la asserita frequentazione di soggetti controindicati possono essere assorbite.
7. L'appello deve pertanto essere respinto, ma la particolarità della controversia giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 N. 00150/2025 REG.RIC.
del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO D'NG, Presidente F/F
Ezio Fedullo, Consigliere
Luca Di Raimondo, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere
Roberto SS, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Roberto SS CO D'NG
IL SEGRETARIO N. 00150/2025 REG.RIC.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.