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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 3619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3619 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1114/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], titolare dell'omonima ditta individuale
“ ”, con sede legale in Napoli alla Via Principe di Napoli n. 27. Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco, cf , che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, presso il cui Studio sito in Napoli-80147 alla Via Principe di Napoli n.21 elett.te domicilia. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 081/733.43.72 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
– CF nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla Via M. Melloni n. 94 presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro, C.F. , dalla C.F._4 quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, legale che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di Email_2 cui all'art. 2 D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 7304/2023 pubbl. il 04/12/2023
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.02.2021 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro l'appellato in epigrafe, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta , Parte_1 esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ed accessori per auto e autoricambi dal 19.05.16 al 1.07.2020 (data di cessazione a seguito delle dimissioni volontarie) in qualità autista, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel 7° livello del C.C.N.L. Commercio, e successivamente, dal mese di gennaio 2020, al livello 6 del medesimo ccnl;
di aver svolto le seguenti mansioni: guida degli automezzi di proprietà della convenuta per effettuare le consegna degli autoricambi presso le carrozzerie clienti della stessa dal 19.05.2016 sino al 13.03.2020 – data quest'ultima in cui il lavoratore era stato collocato in cigs - per sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 20.30 ed il sabato dalle ore 07.45 alle ore 14.00, per un totale di 71,90 ore settimanali, in luogo delle 40 ore previste dal contratto collettivo di categoria;
chiese: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e full time per il periodo dal 19.05.2016 al 01.07.2020, con le modalità e le mansioni dedotte in atti, con inquadramento superiore nel 6° livello del CCNL applicato a far data dal 19.05.2016 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
condannare, per l'effetto, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 89.378,21 per le causali di cui alla premessa (TFR, diff. paga, paga giornaliera, ferie e permessi non goduti, 13ma, 14ma, lavoro straordinario, etc.) come da conteggi allegati, oltre accessori e spese. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe il Tribunale accolse il ricorso di PRIORE per quanto di ragione e, per l'effetto, condannò Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 21.036,91 oltre
[...] interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo e metà delle spese, compensando il residuo. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello la titolare della ditta in epigrafe, con atto depositato in data 20.11.2024, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c.. in quanto resa all'esito dell'udienza di discussione del 30/11/2023 con svolgimento con modalità cartolare a norma dell'art.127 ter c.p.c.. senza il deposito né del verbale di udienza, né del dispositivo. Ne era seguito direttamente il deposito della sentenza solo dopo 4 giorni dall'udienza di discussione. Ha quindi argomentato “sulla inestensibilità della norma sulla trattazione cartolare (allora si trattava dell'art. 83 dl 18/2020, cit.) al rito del lavoro”. In subordine, con il secondo motivo ha proposto l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per genericità delle richieste istruttorie e dei capi di prova in violazione art. 244 c.p.c.. Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art.429;
- Accertare e Dichiarare nullo e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso introduttivo per genericità delle richieste istruttorie e dei capi di prova con palese violazione art. 244 c.p.c.”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. Notificato l'atto, l'appellato si è costituito resistendo al gravame. 2 All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, dopo rinvii richiesti dall'appellante in attesa della sentenza delle SS.UU. sulla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
1.Il primo motivo deve essere respinto alla luce della Sentenza delle SS.UU. n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) intervenuta in corso di causa: in pendenza del giudizio in Cassazione, su richiesta di parte, il presente procedimento era stato rinviato, da ultimo alla data odierna proprio in attesa della pronuncia di legittimità. La Suprema Corte ha fugato i residui dubbi di compatibilità del rito cartolare con il processo del lavoro evidenziando, in estrema sintesi, che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Nella fattispecie nessuna compromissione del diritto di difesa si è consumata, atteso che la causa, inizialmente fissata in trattazione scritta, è stata poi trattata in presenza sia per il tentativo di conciliazione che per l'istruttoria orale mediante escussione dei testi;
all'esito è stata disposta nuovamente la trattazione scritta con ordinanza del 30.10.2023 nella quale il Giudice, pur avendo riportato la dicitura normativa del riferimento alle sole istanze e conclusioni, aveva concesso termine a scopo difensivo autorizzando il deposito di nuovi conteggi.
2.Inoltre nessun dubbio sussiste sulla possibilità di adottare lo schema processuale in contestazione per la fase decisoria, provvedendo direttamente al deposito della sentenza completa di motivazione, entro il termine di 30 gg., senza la preventiva emissione del dispositivo. Il Supremo collegio ha operato “Una doverosa puntualizzazione..…peraltro, a proposito del versante costituzionale, e anche del profilo della lettura del dispositivo in udienza. Il versante costituzionale non depone per una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell'udienza pubblica di discussione. In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a
3 ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022). La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere “, lo consenta. L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati) A sua volta il problema della lettura del dispositivo non è decisivo, essendo stato già superato dalla tendenza del legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico. La trattazione camerale scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica. Il che depotenzia l'argomento contrario, anche a prescindere da quanto questa Corte ha già affermato (v. Cass. Sez. L n. 17587-24) a proposito della insussistenza di qualunque nullità derivante dal mancato deposito e dalla mancata comunicazione alle parti. E del resto nel cd. rito FO (di cui alla l. n. 92 del 2012) è stata esclusa la necessità della lettura del dispositivo in udienza….”. 3. Va disatteso anche il secondo motivo, formulato in via subordinata, in quanto il ricorso di primo grado resiste all'eccezione di nullità e i capitoli di prova appaiono adeguatamente formulati. Nell'atto introduttivo infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, erano state prospettate in maniera adeguata e chiara sia le circostanze di fatto (relative agli elementi qualificanti il rapporto di lavoro ed alle modalità di svolgimento dello stesso, rilevanti ai fini delle rivendicazioni economiche) sia le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda;
era stato individuato il titolo in base al quale era stato rivendicato il superiore inquadramento, con illustrazione della norma contrattuale collettiva di riferimento.
I capitoli di prova erano stati articolati con puntuale richiamo alle circostanze di fatto esposte ai punti da 1) a 15) ed hanno consentito peraltro un adeguato svolgimento dell'attività istruttoria in primo grado.
4.Non risultano formulati rilievi o motivi di doglianza con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio ed al merito della controversia, di modo che la sentenza al riguardo è già passata in giudicato. Né il ricorrente originario ha proposto appello incidentale per il riconoscimento delle voci del trattamento economico espunte dal Tribunale.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante ed il rigetto del gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
4 Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'avv. Maria Cipollaro anticipataria;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
5
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO E DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Maristella Agostinacchio Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere rel. A seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 16 ottobre 2025 la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al N.1114/2024 R. G. sezione lavoro vertente TRA
, C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 ed ivi residente a[...], titolare dell'omonima ditta individuale
“ ”, con sede legale in Napoli alla Via Principe di Napoli n. 27. Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Arnaldo Todisco, cf , che lo C.F._2 rappresenta e difende in virtù di procura rilasciata in allegato al presente atto, presso il cui Studio sito in Napoli-80147 alla Via Principe di Napoli n.21 elett.te domicilia. Il procuratore dichiara ai sensi e per gli effetti della L. n°80/2005 di voler ricevere ogni comunicazione al seguente numero di fax: 081/733.43.72 ed al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Appellante
E
– CF nato a [...] il [...] ed ivi CP_1 CodiceFiscale_3 residente a[...], elett.te dom.to in Napoli alla Via M. Melloni n. 94 presso lo studio dell'Avv. Maria Cipollaro, C.F. , dalla C.F._4 quale è rapp.to e difeso, giusta procura in calce al presente atto, legale che dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'art. 176 2° comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni al proprio indirizzo di posta elettronica così indicati ai sensi e per gli effetti di Email_2 cui all'art. 2 D.P.R. 11.02.2005 n. 68 e successive modifiche ed integrazioni Appellato OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di NAPOLI – Sezione Lavoro n. 7304/2023 pubbl. il 04/12/2023
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 8.02.2021 presso il Tribunale di NAPOLI in funzione di giudice del lavoro l'appellato in epigrafe, premesso:
-di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della ditta , Parte_1 esercente l'attività di commercio al dettaglio di prodotti ed accessori per auto e autoricambi dal 19.05.16 al 1.07.2020 (data di cessazione a seguito delle dimissioni volontarie) in qualità autista, con contratto a tempo indeterminato, inquadrato nel 7° livello del C.C.N.L. Commercio, e successivamente, dal mese di gennaio 2020, al livello 6 del medesimo ccnl;
di aver svolto le seguenti mansioni: guida degli automezzi di proprietà della convenuta per effettuare le consegna degli autoricambi presso le carrozzerie clienti della stessa dal 19.05.2016 sino al 13.03.2020 – data quest'ultima in cui il lavoratore era stato collocato in cigs - per sei giorni alla settimana, dal lunedì al venerdì dalle ore 07.45 alle ore 20.30 ed il sabato dalle ore 07.45 alle ore 14.00, per un totale di 71,90 ore settimanali, in luogo delle 40 ore previste dal contratto collettivo di categoria;
chiese: accertare e dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato, a tempo indeterminato e full time per il periodo dal 19.05.2016 al 01.07.2020, con le modalità e le mansioni dedotte in atti, con inquadramento superiore nel 6° livello del CCNL applicato a far data dal 19.05.2016 e/o dalla diversa data che il Giudice dovesse ritenere;
condannare, per l'effetto, , titolare Parte_1 dell'omonima ditta individuale, al pagamento in favore dell'istante della complessiva somma di € 89.378,21 per le causali di cui alla premessa (TFR, diff. paga, paga giornaliera, ferie e permessi non goduti, 13ma, 14ma, lavoro straordinario, etc.) come da conteggi allegati, oltre accessori e spese. Instaurato il contraddittorio, con la sentenza in epigrafe il Tribunale accolse il ricorso di PRIORE per quanto di ragione e, per l'effetto, condannò Parte_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 21.036,91 oltre
[...] interessi legali sulle somme via via rivalutate dalla decorrenza del diritto al saldo e metà delle spese, compensando il residuo. Avverso la suddetta pronuncia ha proposto tempestivo appello la titolare della ditta in epigrafe, con atto depositato in data 20.11.2024, eccependo la nullità della sentenza per violazione dell'art. 429 c.p.c.. in quanto resa all'esito dell'udienza di discussione del 30/11/2023 con svolgimento con modalità cartolare a norma dell'art.127 ter c.p.c.. senza il deposito né del verbale di udienza, né del dispositivo. Ne era seguito direttamente il deposito della sentenza solo dopo 4 giorni dall'udienza di discussione. Ha quindi argomentato “sulla inestensibilità della norma sulla trattazione cartolare (allora si trattava dell'art. 83 dl 18/2020, cit.) al rito del lavoro”. In subordine, con il secondo motivo ha proposto l'eccezione di nullità e/o inammissibilità del ricorso introduttivo di primo grado per genericità delle richieste istruttorie e dei capi di prova in violazione art. 244 c.p.c.. Ha concluso chiedendo:
“In via preliminare, accertare e dichiarare la nullità della sentenza per violazione dell'art.429;
- Accertare e Dichiarare nullo e/o inammissibile e/o rigettare il ricorso introduttivo per genericità delle richieste istruttorie e dei capi di prova con palese violazione art. 244 c.p.c.”, con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio con attribuzione al procuratore costituito anticipatario. Notificato l'atto, l'appellato si è costituito resistendo al gravame. 2 All'odierna udienza, come “sostituita” ex art. 127 ter c.p.c. dalla trattazione scritta, previo deposito di note scritte da parte dei procuratori costituiti, dopo rinvii richiesti dall'appellante in attesa della sentenza delle SS.UU. sulla compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro, la causa è stata trattenuta in decisione. L'appello è infondato.
1.Il primo motivo deve essere respinto alla luce della Sentenza delle SS.UU. n. 17603 del 30/06/2025 (Rv. 675389 - 01) intervenuta in corso di causa: in pendenza del giudizio in Cassazione, su richiesta di parte, il presente procedimento era stato rinviato, da ultimo alla data odierna proprio in attesa della pronuncia di legittimità. La Suprema Corte ha fugato i residui dubbi di compatibilità del rito cartolare con il processo del lavoro evidenziando, in estrema sintesi, che “Nel processo del lavoro, il provvedimento con cui giudice, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. (nella versione anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 164 del 2024), sostituisce l'udienza destinata alla discussione della causa col deposito di note scritte, è ammissibile a condizione che: I) la sostituzione non riguardi l'udienza di discussione nella sua integralità, ma la sola fase processuale propriamente decisoria;
II) nessuna delle parti si opponga a tale sostituzione;
III) non si escluda che le note scritte contengano (o possano contenere), oltre alle conclusioni e alle istanze, anche gli argomenti a difesa, così da rispondere alla funzione tecnica sostitutiva dell'oralità; IV) qualora l'iter processuale necessiti di chiarimenti in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti e il giudice sia ripristinato in funzione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa”. Nella fattispecie nessuna compromissione del diritto di difesa si è consumata, atteso che la causa, inizialmente fissata in trattazione scritta, è stata poi trattata in presenza sia per il tentativo di conciliazione che per l'istruttoria orale mediante escussione dei testi;
all'esito è stata disposta nuovamente la trattazione scritta con ordinanza del 30.10.2023 nella quale il Giudice, pur avendo riportato la dicitura normativa del riferimento alle sole istanze e conclusioni, aveva concesso termine a scopo difensivo autorizzando il deposito di nuovi conteggi.
2.Inoltre nessun dubbio sussiste sulla possibilità di adottare lo schema processuale in contestazione per la fase decisoria, provvedendo direttamente al deposito della sentenza completa di motivazione, entro il termine di 30 gg., senza la preventiva emissione del dispositivo. Il Supremo collegio ha operato “Una doverosa puntualizzazione..…peraltro, a proposito del versante costituzionale, e anche del profilo della lettura del dispositivo in udienza. Il versante costituzionale non depone per una soluzione necessitata di inammissibilità della sostituzione dell'udienza pubblica di discussione. In più occasioni invero la Corte costituzionale, anche in rapporto all'art. 6 della Cedu, ha sancito il carattere non assoluto della pubblicità dell'udienza e la compatibilità di deroghe giustificate da evidenze obiettive e razionali, in particolar modo correlabili a
3 ragioni di speditezza proprie del tipo di contezioso (cfr. Corte cost. n. 263 del 2017 e n. 73 del 2022). La forma di trattazione orale può essere così surrogata da difese scritte “tutte le volte in cui la configurazione strutturale e funzionale del singolo procedimento, o della specifica attività processuale da svolgere “, lo consenta. L'unica condizione ineludibile è che “le parti permangano su di un piano di parità” (così Corte cost. n. 263 del 2017, da cui i virgolettati) A sua volta il problema della lettura del dispositivo non è decisivo, essendo stato già superato dalla tendenza del legislatore verso la cameralizzazione del procedimento in periodo pandemico. La trattazione camerale scritta non deroga all'essenzialità del deposito del dispositivo (e della sentenza contestuale, salvo diverso avviso del giudice) ai sensi dell'art. 429 cod. proc. civ., ciò essendo ora garantito dalla pubblicazione automatica. Il che depotenzia l'argomento contrario, anche a prescindere da quanto questa Corte ha già affermato (v. Cass. Sez. L n. 17587-24) a proposito della insussistenza di qualunque nullità derivante dal mancato deposito e dalla mancata comunicazione alle parti. E del resto nel cd. rito FO (di cui alla l. n. 92 del 2012) è stata esclusa la necessità della lettura del dispositivo in udienza….”. 3. Va disatteso anche il secondo motivo, formulato in via subordinata, in quanto il ricorso di primo grado resiste all'eccezione di nullità e i capitoli di prova appaiono adeguatamente formulati. Nell'atto introduttivo infatti, come correttamente ritenuto dal Tribunale, erano state prospettate in maniera adeguata e chiara sia le circostanze di fatto (relative agli elementi qualificanti il rapporto di lavoro ed alle modalità di svolgimento dello stesso, rilevanti ai fini delle rivendicazioni economiche) sia le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda;
era stato individuato il titolo in base al quale era stato rivendicato il superiore inquadramento, con illustrazione della norma contrattuale collettiva di riferimento.
I capitoli di prova erano stati articolati con puntuale richiamo alle circostanze di fatto esposte ai punti da 1) a 15) ed hanno consentito peraltro un adeguato svolgimento dell'attività istruttoria in primo grado.
4.Non risultano formulati rilievi o motivi di doglianza con riguardo alla valutazione del materiale istruttorio ed al merito della controversia, di modo che la sentenza al riguardo è già passata in giudicato. Né il ricorrente originario ha proposto appello incidentale per il riconoscimento delle voci del trattamento economico espunte dal Tribunale.
Dalle osservazioni in fatto e in diritto sinora esposte, discende l'infondatezza delle censure formulate dall'appellante ed il rigetto del gravame.
Le spese di lite seguono la soccombenza a carico dell'appellante e si liquidano come da dispositivo.
4 Infine ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
la Corte così provvede: rigetta l'appello; condanna parte appellante alla refusione delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 1.984,00 oltre rimborso spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge con attribuzione all'avv. Maria Cipollaro anticipataria;
ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Napoli, il 16 ottobre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa Francesca Romana Amarelli Dr.ssa Anna Carla Catalano
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