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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 305/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6830 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Castel Volturno, avente ad oggetto imposta IMU per l'anno 2020.
L'opponente ha eccepito di aver diritto all'esenzione IMU riconosciuta dalla legge per la prima casa.
Si è costituito l'ente resistente, il quale ha contestato il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'opposizione è infondata.
Il ricorrente ha affermato nel ricorso di aver diritto all'esenzione IMU per la prima casa, poiché nell'immobile oggetto dell'accertamento egli ha la residenza e la propria dimora abituale.
Orbene, disponeva l'art.13 comma 2 del D.L. n.201 del 2011 che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Tuttavia, con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha affermato che ai fini dell'esenzione, per
“abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Alla luce della pronuncia suddetta, il ricorrente, sul quale incombe l'onere probatorio perché invoca un beneficio ed un'esenzione, avrebbe dovuto dimostrare di avere residenza anagrafica (presupposto di diritto)
e dimora abituale (presupposto di fatto) nell'immobile per il quale invoca l'esenzione IMU.
Orbene, il ricorrente ha dimostrato di avere avuto nell'anno oggetto dell'accertamento (2020) la residenza anagrafica nel Comune di Castel Volturno e nell'immobile in esame, mediante la produzione di un certificato anagrafico, ma non ha dimostrato in maniera idonea e sufficiente di avere in detto immobile anche la dimora abituale.
Invero, egli ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale dovrebbe risultare la sua dimora abituale nell'immobile, costituita da quietanze e ricevute delle utenze domestiche con i relativi consumi, nonché della
TARI.
L'ente impositore resistente ha evidenziato che dalla lettura dei consumi per la fornitura idrica, di cui ha fornito prova documentale, emerge che il consumo totale per l'anno 2000 fu di mc.
1. Orbene, senza voler in alcun modo pretendere di valutare o determinare la sufficienza e la quantità minima dei consumi idrici di una persona e del suo nucleo familiare, è di palmare evidenza che un solo metro cubo di acqua consumato in un anno è prova sicura dell'assenza stabile di persone nell'abitazione, e quindi della mancanza di dimora abituale.
Inoltre dall'esame delle quietanze di pagamento della fornitura elettrica si evince chiaramente che il contratto di fornitura ebbe inizio in data 2.10.2020. Dunque il ricorrente non ha provato che prima di tale data, pur avendo egli acquistato l'immobile nel 2018 (v. rogito notarile), vi fosse la fornitura di energia elettrica (né che vi fosse stato altro contratto con diverso fornitore), e pertanto non vi è nessuna prova che il ricorrente vi dimorasse stabilmente.
L'istante non ha fornito alcuna prova di una una fornitura di gas per gli usi culinari, di acqua calda e di riscaldamento.
Il pagamento della TARI non costituisce elemento di prova rilevante ed idoneo ai fini della decisione. Infatti il presupposto della TARI è diverso da quello dell'IMU; ai fini TARI rileva il possesso o la detenzione di un immobile, anche se il possessore o il detentore non vi abita, e quindi non vi abbia la residenza e la dimora abituale;
diversamente l'IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento;
il proprietario che invoca l'esenzione IMU perché assume che l'immobile è adibito a sua abitazione principale deve dimostrare di avere residenza anagrafica e dimora abituale in tale immobile.
Consegue che in mancanza di prova documentale idonea delle forniture di acqua, energia elettrica e gas, il ricorrente, che ne aveva l'onere perché ha invocato il diritto all'esenzione dell'imposta, non ha affatto provato che l'immobile per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento e per il quale ha chiesto l'esenzione
IMU sia quello in cui egli aveva la dimora abituale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, il Giudice rileva che le ragioni del provvedimento siano desumibili dalla parte dispositiva e dal contenuto dell'atto; lo stesso dà conto dell'Ente emittente, delle fonti normative e delle ragioni giuridiche del provvedimento, nonché degli elementi di fatto su cui è fondato (tipologia dei tributi, anno d'imposta, disposizioni normative ed atti della
Amministrazione Comunale in vigore in materia di imposta municipale propria per l'anno 2019, riferimenti catastali, periodo di possesso nell'anno, valore del cespite e determinazione dell'imposta) e pertanto da ritenersi esaustivo degli elementi necessari per rendere edotto il ricorrente in merito all'oggetto della pretesa tributaria sia “nell'an” che nel “quantum”, permettendo il pieno esercizio del diritto di difesa, tant'è che il ricorrente ha potuto argomentare con ampie ed esaustive eccezioni sulle infrazioni contestate e della cui conoscenza non può quindi dubitarsi. Il Giudice rileva poi che “ il difetto di motivazione non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (sentenza n.11722/2010 Corte di Cassazione); principio di diritto ribadito poi anche da numerose altre pronunce della stessa Corte (n.3516/2012, n.2373/2013,
n.21177/2014, n.9778/2017, n.18224/2018, n.33239/2018) e che il Giudice ritiene applicabile anche all'avviso di accertamento oggi in controversia. Il motivo eccepito è ritenuto pertanto privo di pregio e deve essere rigettato.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso relativo alla nullità in tesi dell'atto impugnato per effetto della mancata attestazione di conformità della copia cartacea all'originale informatico, il Giudice osserva che l'avviso di accertamento impugnato reca la firma autografa del funzionario preposto, apposta in forma d'indicazione a stampa ai sensi della Legge n.549/1995 dell'articolo 1, comma 87, con derivata riconducibilità certa all'Ente emittente e conseguente vericidità dell'atto. La firma digitale apposta dall'Amministrazione che ha creato l'atto è infatti sufficiente a garantirne la conformità e non richiede una ulteriore attestazione. Non configurandosi alcun vizio procedurale, né alcuna violazione dell'articolo 23 della Legge n.82/2005 idonea ad inficiare la validità dell'avviso impugnato e non essendo inoltre formulata alcuna contestazione circa l'autenticità o la provenienza dell'atto impugnato, l'eccezione viene rigettata.
I motivi relativi agli asseriti vizi della "cartella" sono palesemente inammissibili, perché oggetto di opposizione
è un avviso di accertamento e non anche una cartella di pagamento;
in ogni caso valgono le ragioni sopra espresse in ordine alla motivazione, alla firma ed alla validità dell'atto impugnato.
In conclusione, l'MU oggetto dell'accertamento impugnato è dovuta, ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Castel Volturno, che liquida in E.250,00 oltre oneri accessori come per legge.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
DI NOSSE LUCIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3989/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castel Volturno - Piazza Annunziata 81030 Castel Volturno CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 6830 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso introduttivo Ricorrente_1 ha proposto opposizione avverso l'avviso di accertamento notificatogli dal Comune di Castel Volturno, avente ad oggetto imposta IMU per l'anno 2020.
L'opponente ha eccepito di aver diritto all'esenzione IMU riconosciuta dalla legge per la prima casa.
Si è costituito l'ente resistente, il quale ha contestato il contenuto del ricorso.
Veniva fissata per la trattazione l'udienza del 12.1.2026, della quale veniva dato regolare avviso alle parti.
All'esito della discussione la Corte, in composizione monocratica, riservava la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che l'opposizione è infondata.
Il ricorrente ha affermato nel ricorso di aver diritto all'esenzione IMU per la prima casa, poiché nell'immobile oggetto dell'accertamento egli ha la residenza e la propria dimora abituale.
Orbene, disponeva l'art.13 comma 2 del D.L. n.201 del 2011 che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Tuttavia, con la sentenza n. 209/2022 la Corte Costituzionale ha affermato che ai fini dell'esenzione, per
“abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”, ed ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, quarto periodo, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 nella parte in cui stabilisce “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”, anziché disporre “per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.
Alla luce della pronuncia suddetta, il ricorrente, sul quale incombe l'onere probatorio perché invoca un beneficio ed un'esenzione, avrebbe dovuto dimostrare di avere residenza anagrafica (presupposto di diritto)
e dimora abituale (presupposto di fatto) nell'immobile per il quale invoca l'esenzione IMU.
Orbene, il ricorrente ha dimostrato di avere avuto nell'anno oggetto dell'accertamento (2020) la residenza anagrafica nel Comune di Castel Volturno e nell'immobile in esame, mediante la produzione di un certificato anagrafico, ma non ha dimostrato in maniera idonea e sufficiente di avere in detto immobile anche la dimora abituale.
Invero, egli ha prodotto in giudizio documentazione dalla quale dovrebbe risultare la sua dimora abituale nell'immobile, costituita da quietanze e ricevute delle utenze domestiche con i relativi consumi, nonché della
TARI.
L'ente impositore resistente ha evidenziato che dalla lettura dei consumi per la fornitura idrica, di cui ha fornito prova documentale, emerge che il consumo totale per l'anno 2000 fu di mc.
1. Orbene, senza voler in alcun modo pretendere di valutare o determinare la sufficienza e la quantità minima dei consumi idrici di una persona e del suo nucleo familiare, è di palmare evidenza che un solo metro cubo di acqua consumato in un anno è prova sicura dell'assenza stabile di persone nell'abitazione, e quindi della mancanza di dimora abituale.
Inoltre dall'esame delle quietanze di pagamento della fornitura elettrica si evince chiaramente che il contratto di fornitura ebbe inizio in data 2.10.2020. Dunque il ricorrente non ha provato che prima di tale data, pur avendo egli acquistato l'immobile nel 2018 (v. rogito notarile), vi fosse la fornitura di energia elettrica (né che vi fosse stato altro contratto con diverso fornitore), e pertanto non vi è nessuna prova che il ricorrente vi dimorasse stabilmente.
L'istante non ha fornito alcuna prova di una una fornitura di gas per gli usi culinari, di acqua calda e di riscaldamento.
Il pagamento della TARI non costituisce elemento di prova rilevante ed idoneo ai fini della decisione. Infatti il presupposto della TARI è diverso da quello dell'IMU; ai fini TARI rileva il possesso o la detenzione di un immobile, anche se il possessore o il detentore non vi abita, e quindi non vi abbia la residenza e la dimora abituale;
diversamente l'IMU è dovuta dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale di godimento;
il proprietario che invoca l'esenzione IMU perché assume che l'immobile è adibito a sua abitazione principale deve dimostrare di avere residenza anagrafica e dimora abituale in tale immobile.
Consegue che in mancanza di prova documentale idonea delle forniture di acqua, energia elettrica e gas, il ricorrente, che ne aveva l'onere perché ha invocato il diritto all'esenzione dell'imposta, non ha affatto provato che l'immobile per il quale è stato emesso l'avviso di accertamento e per il quale ha chiesto l'esenzione
IMU sia quello in cui egli aveva la dimora abituale.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione, il Giudice rileva che le ragioni del provvedimento siano desumibili dalla parte dispositiva e dal contenuto dell'atto; lo stesso dà conto dell'Ente emittente, delle fonti normative e delle ragioni giuridiche del provvedimento, nonché degli elementi di fatto su cui è fondato (tipologia dei tributi, anno d'imposta, disposizioni normative ed atti della
Amministrazione Comunale in vigore in materia di imposta municipale propria per l'anno 2019, riferimenti catastali, periodo di possesso nell'anno, valore del cespite e determinazione dell'imposta) e pertanto da ritenersi esaustivo degli elementi necessari per rendere edotto il ricorrente in merito all'oggetto della pretesa tributaria sia “nell'an” che nel “quantum”, permettendo il pieno esercizio del diritto di difesa, tant'è che il ricorrente ha potuto argomentare con ampie ed esaustive eccezioni sulle infrazioni contestate e della cui conoscenza non può quindi dubitarsi. Il Giudice rileva poi che “ il difetto di motivazione non può condurre alla dichiarazione di nullità, allorché la cartella sia stata impugnata dal contribuente il quale abbia dimostrato in tal modo di avere piena conoscenza dei presupposti dell'imposizione, per averli puntualmente contestati, ma abbia omesso di allegare e specificamente provare quale sia stato in concreto il pregiudizio che il vizio dell'atto abbia determinato al suo diritto di difesa” (sentenza n.11722/2010 Corte di Cassazione); principio di diritto ribadito poi anche da numerose altre pronunce della stessa Corte (n.3516/2012, n.2373/2013,
n.21177/2014, n.9778/2017, n.18224/2018, n.33239/2018) e che il Giudice ritiene applicabile anche all'avviso di accertamento oggi in controversia. Il motivo eccepito è ritenuto pertanto privo di pregio e deve essere rigettato.
Con riferimento al terzo motivo di ricorso relativo alla nullità in tesi dell'atto impugnato per effetto della mancata attestazione di conformità della copia cartacea all'originale informatico, il Giudice osserva che l'avviso di accertamento impugnato reca la firma autografa del funzionario preposto, apposta in forma d'indicazione a stampa ai sensi della Legge n.549/1995 dell'articolo 1, comma 87, con derivata riconducibilità certa all'Ente emittente e conseguente vericidità dell'atto. La firma digitale apposta dall'Amministrazione che ha creato l'atto è infatti sufficiente a garantirne la conformità e non richiede una ulteriore attestazione. Non configurandosi alcun vizio procedurale, né alcuna violazione dell'articolo 23 della Legge n.82/2005 idonea ad inficiare la validità dell'avviso impugnato e non essendo inoltre formulata alcuna contestazione circa l'autenticità o la provenienza dell'atto impugnato, l'eccezione viene rigettata.
I motivi relativi agli asseriti vizi della "cartella" sono palesemente inammissibili, perché oggetto di opposizione
è un avviso di accertamento e non anche una cartella di pagamento;
in ogni caso valgono le ragioni sopra espresse in ordine alla motivazione, alla firma ed alla validità dell'atto impugnato.
In conclusione, l'MU oggetto dell'accertamento impugnato è dovuta, ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese, per il principio di soccombenza, vanno poste a carico del ricorrente nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
a) rigetta il ricorso;
b) condanna il ricorrente Ricorrente_1 al pagamento delle spese di lite a favore del Comune di Castel Volturno, che liquida in E.250,00 oltre oneri accessori come per legge.