Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Potenza, sez. I, sentenza 26/06/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Potenza |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/06/2025
N. 00380/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00118/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 118 del 2025, proposto da
- Ski 04 s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa in giudizio dagli avvocati Monica Colombera, Cristina Martorana, Lucio Di Cicco, Nicola Azzariti, con domicilio digitale in atti di causa;
contro
- Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ministero della cultura, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi in giudizio ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Potenza, al corso XVIII Agosto 1860 n. 46;
nei confronti
- Ski 05 s.r.l., Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio della AS, Regione AS, Comune di Aliano, Comune di Missanello, Comune di Gallicchio, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) e dalle altre amministrazioni resistenti a fronte dell’istanza avanzata in data 29 luglio 2022 per il rilascio del provvedimento unico ambientale e del provvedimento di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006;
- per la condanna del MASE a concludere il procedimento e rilasciare il provvedimento finale di valutazione di impatto ambientale ai sensi dell’art. 25 d.lgs. 152/2006 nell’ambito del provvedimento unico ambientale ex art. 27 d.lgs. 152/2006, nonché a rilasciare il provvedimento unico ambientale, con la nomina di un commissario ad acta che provveda in caso di perdurante inerzia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della cultura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, alla camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, il Consigliere avv. EN AP;
Uditi per le parti i difensori presenti, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Ski 04 s.r.l., con ricorso notificato il 15 aprile 2025 e depositato il successivo in pari data, ha lamentato l’illegittimità del silenzio serbato dagli intimati Ministeri sulla sua istanza del 29 luglio 2022, concernente il rilascio della valutazione d’impatto ambientale (VIA) e del provvedimento ambientale unico (PAU) realitivi «a un impianto eolico avente una potenza complessiva di 39,6 MW ubicato nel territorio del Comune di Aliano e dei Comuni di Missanello e Gallicchio», deducendone l’illegittimità per violazione e falsa applicazione di legge ed eccesso di potere.
2. I Ministeri intimati si sono costituitisi in giudizio con atto di stile e depositando documentazione.
3. Alla camera di consiglio svoltasi il 25 giugno 2025, previo deposito di scritti difensivi e documenti, il procuratore della ricorrente ha dato atto del sopravvenuto rilascio del parere tecnico istruttorio positivo, con prescrizioni, da parte della Soprintendenza speciale per il piano nazionale
di ripresa e resilienza alla richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale (versata in atti dal Mase) e ha istato per la declaratoria di cessazione della materia del contendere relativamente a tale profilo, insistendo tuttavia per la decisione del ricorso con riguardo alla perdurante inerzia nel rilascio del PAU. Il Relatore ha quindi dato avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., della questione, rilevata d’ufficio, della possibile irricevibilità dell’azione avverso il silenzio, essendo decorso oltre un anno dalla presentazione. I procuratori della deducente sul punto si è rimesso alla valutazione del Collegio. Indi l’affare è transitato in decisione.
4. Il ricorso è in parte irricevibile, mentre in parte va dichiarata la cessazione della materia del contendere, alla stregua della motivazione che segue.
4.1. In ordine al silenzio sulla valutazione ambientale, non resta al Collegio che prendere atto del deposito del sopravvenuto parere favorevole con prescrizioni da parte della competente Soprintendenza istituita presso l’intimato Ministero, e addivenire, in applicazione del criterio della “ragione più liquida”, alla declaratoria di cessazione della materia del contendere.
4.2. Con riguardo all’azione avverso il silenzio serbato dal MASE nel rilascio del PAU, giova preliminarmente ricostruire il quadro normativo che governa il termine di conclusione del procedimento e i rimedi che l’ordinamento mette a disposizione del privato a fronte dell’inerzia della pubblica amministrazione.
Quanto al termine di conclusione del procedimento, l’art. 2 della l. 7 agosto 1990, n. 241, stabilisce che «ove il procedimento consegua obbligatoriamente a un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante un provvedimento espresso». Può, nondimeno accadere – come ha sostenuto il deducente nel caso di specie – che la pubblica amministrazione, in pendenza di un procedimento amministrativo avviato su istanza di parte, anziché portare l’iter procedimentale alla sua fisiologica conclusione mediante l’adozione di un provvedimento espresso, rimanga silente. A fronte di tale inerzia, al fine di offrire al cittadino adeguata tutela giurisdizionale contro il comportamento inerte dell’amministrazione in sede di procedimento amministrativo, l’ordinamento ha apprestato, a tutela dell’interesse pretensivo del privato, l’azione avverso il silenzio-inadempimento, di cui all’art. 31, co. 1, cod. proc. amm.. Tale disposizione prevede che «decorsi i termini per la conclusione del procedimento e negli altri casi previsti dalla legge, chi ha interesse può chiedere l’accertamento dell’obbligo di provvedere». Il comma della citata disposizione disciplina i termini entro cui l’azione può essere esperita, prevedendo che «l’azione può essere proposta fintanto che perdura l’inadempimento e, comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento».
Pertanto, qualora dalla scadenza del termine fissato per la conclusione del procedimento sia decorso il termine di un anno senza che il privato abbia promosso l’azione avverso il silenzio-inadempimento, l’eventuale ricorso tardivo ex art. 31, co. 1, c.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, in quanto carente di un presupposto imprescindibile dell’azione ( ex multis , Cons. Stato, sez. III, 12 marzo 2024, n. 2419).
4.1.1. Nel caso di specie la reazione processuale avverso la contestata l’inerzia del Ministero dell’ambiente in ordine al rilascio del PAU è irricevibile, essendo decorso ben oltre un anno dalla scadenza del termine di cui si invoca l’applicazione, segnatamente quello di cui all’art. 27 del d.lgs. n. 152 del 2006, avendo la relativa fase della consultazione pubblica preso avvio il 7 marzo 2023 (termine dal quale, come espressamente riconosciuto dalla stessa deducente nel ricorso, decorre il termine di conclusione del relativo procedimento), ed essendo stato il ricorso notificato solamente in data 15 aprile 2025 e quindi ben oltre l’anno previsto dall’art 31, comma 2, cod. proc. amm..
4.1.2. Neppure vale a neutralizzare l’intervenuto spirare del cennato termine decadenziale la diffida presentata dalla deducente il 12 gennaio 2025, in quanto rispetto a essa (qualora qualificata come nuova istanza) non risulta decorso il termine per provvedere che l’ordinamento assegna all’intimato Ministero.
5. Dalle considerazioni che precedono discende in parte la declaratoria di cessazione della materia del contendere e per il resto quella di irricevibilità del ricorso.
6. La parziale soccombenza reciproca e il tenore dell’attività difensiva di parte resistente giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la AS, definitivamente pronunciando, così provvede:
- in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e per il resto dichiara irricevibile il ricorso, nei sensi di cui in motivazione;
- spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025, coll'intervento dei magistrati:
Pasquale Mastrantuono, Presidente FF
EN AP, Consigliere, Estensore
Paolo Mariano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN AP | Pasquale Mastrantuono |
IL SEGRETARIO