Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 874 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 874 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
n. rg1687 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1687 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura a Parte_1
margine del ricorso, dall'avv. MARRONE ANNA presso il quale elettivamente domicilia in Villaricca alla via della Libertà n.234,
E
rappresentata e difesa, giusta procura a margine del Parte_2
ricorso, dall'avv. PALUMBO VALENTINA presso il quale elettivamente domicilia in Villaricca alla via Giacinto Gigante n.146/A
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 29/01/2025 e Parte_1 Pt_2
, premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il
[...]
10/12/2009 e che dalla loro unione nasceva la minore il Per_1
1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2) Nulla a disporre in merito al mantenimento dei coniugi che si dichiarano economicamente autosufficienti;
3) La casa coniugale è stata lasciata nell'anno 2019, mentre i mobili, le suppellettili ed i beni personali, sono stati divisi in accordo tra i coniugi;
il sig. Parte_1
abita in Napoli alla Via Masseria Molisso Is.7 sc. A, mentre la sig.ra Parte_2
abita in Napoli alla Via Giustiniano n. 211.
4) I coniugi e , avranno l'affido condiviso della figlia Parte_1 Parte_2
minore , con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale. Per_1
5) La figlia abiterà con la mamma, in Napoli alla Via Giustiniano n. 211. Per_1
Le decisioni di maggiore interesse inerenti l'istruzione, l'educazione e la salute della loro figlia, saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni della figlia minore;
mentre le decisioni inerenti questioni di ordinaria amministrazione saranno adottate, secondo le esigenze che si presenteranno, dal genitore che avrà la necessità di adottarle.
6) Per il diritto di visita il Sig. terrà con sé la figlia minore Parte_1 Per_2
, secondo il seguente calendario: due giorni infrasettimanali, dalle 15.00 alle ore
[...]
22.00 (dopo cena) e il venerdì dalle 14.00 alle ore 22.00 della domenica con pernotto a settimane alterne;
i genitori si impegneranno a settimana alterne ad accompagnare la figlia a tutte le attività extra scolastiche.
2 Si precisa che ogni variazione di orario o impedimento a vedere i figli minori, sarà comunicata dal padre almeno il giorno prima, lo stesso vale per la madre se vi è impossibilità per la minore di andare dal padre. Si precisa, altresì, che in accordo con i genitori la regolamentazione delle visite padre - figlia potrà variare, tenendo conto dell'attività lavorativa di questi.
- Per le festività Natalizie, la minore trascorrerà con il padre, ad anni alterni la
Vigilia di Natale e il Natale, oppure il 31 dicembre ed il 1° gennaio;
- Per le festività Pasquali, la minore, ad anni alterni, trascorrerà con il padre il giorno di Pasqua e/o il lunedì in Albis.
- Per il periodo estivo i genitori entro il 30 maggio di ogni anno si comunicheranno il periodo di 15 giorni consecutivi o ripartiti nei mesi estivi, in cui la figlia minore trascorrerà con loro le vacanze e sarà loro obbligo di comunicare, entro lo stesso termine, la località ove condurranno la figlia. Ad entrambi i genitori, durante i periodi di vacanza, saranno garantite le comunicazioni con la figlia . Per_1
- I compleanni e gli onomastici dei figli minori verranno organizzati dai genitori accordandosi di anno in anno, ovvero, in mancanza, si seguirà il principio dell'alternanza.
- Per la Festa della Mamma la figlia rimarrà con la madre, mentre per la Festa del
Papà, con il padre. Per i compleanni dei genitori, la minore li trascorrerà rispettivamente con la madre e con il padre, in deroga a quanto statuito circa il diritto di visita dei genitori.
7) 1 signori e , si impegnano, rispettivamente, a favorire Parte_1 Parte_2
il rapporto tra la figlia minore e i nonni paterni e materni, nonché a mantenere tra loro un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione, scambiandosi le rispettive utenze telefoniche, nonché cambi di residenza, presso i quali dovranno essere reperibili, in modo da garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno dei genitori.
8) Il Sig. verserà, a titolo di mantenimento per la figlia, Parte_1 Per_2
, la somma di € 300,00 mensili somma da rivalutarsi di anno in anno, a far
[...]
luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici
3 ISTAT. Tale somma dovrà essere versata entro e non oltre il giorno 27 di ogni mese alla sig.ra al seguente IBAN: [...]. Parte_2
9) Le spese straordinarie e le spese mediche saranno poste a carico di entrambi i genitori in misura del 50% 1ciascuno. Tali spese saranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
10) I sig. rinuncia al 50% dell'assegno unico della figlia , in CP_1 Per_1
favore della sig.ra ”. Parte_2
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi
[...]
(atto n.65, parte I, s., sez. Parte_3
Z, reg. Atti Matrimonio anno 2009);
b) omologa le pattuizioni delle parti,
4 c) prende atto delle ulteriori condizioni,
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R
3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 23/05/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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