Rigetto
Sentenza 8 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 08/04/2026, n. 2793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2793 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02793/2026REG.PROV.COLL.
N. 06799/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6799 del 2024, proposto da
Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS--OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 2994/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS--OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 marzo 2026 il Cons. MA MA e uditi per le parti l’Avvocato dello Stato Gaetana Natale e l’avvocato Toni De Simone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor -OMISSIS--OMISSIS- ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria con la qualifica di allievo agente (concorso per 1479 posti).
2. Dopo aver superato la prova scritta, egli ha sostenuto gli accertamenti psico‑fisici e attitudinali.
3. L’Amministrazione, a seguito della visita effettuata il 22 giugno 2022, lo ha escluso all’esito dell’esame impedenziometrico, avendo rilevato un’eccedenza di massa grassa: “ la percentuale di massa grassa nell'organismo era superiore al 22%, con percentuale di adeguamento al 24,2 / PBF riscontrato % 26,6, ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. b), del bando di concorso pubblicato nella G.U. – IV Serie speciale – n. 89 del 9 novembre 2021 ”.
4. Nell’ambito del riesame previsto dall’art. 107, comma 3, d.lgs. n. 443/1992, è stata nuovamente accertata una composizione corporea superiore al limite massimo stabilito dal bando (“ per alterazione della composizione corporea (PBF 25,2%) ai sensi dell’art. 12, comma 6, lett. b), del bando di concorso ”).
5. Il signor -OMISSIS- ha quindi proposto ricorso dinanzi al T.A.R. per il Lazio, impugnando il decreto di esclusione del Ministero della Giustizia, il verbale che aveva attestato il deficit sopra descritto e la graduatoria finale del concorso. Egli deduceva l’erroneità della misurazione dell’altezza, elemento necessario per il calcolo della massa grassa ai sensi della Direttiva dell’Ispettorato Generale della Sanità Militare del 9 febbraio 2016.
6. Il T.A.R. per il Lazio, all’esito di due ordinanze istruttorie (nn. 3978/2023 e 2478/2023), con sentenza n. 2994/2024 ha accolto il ricorso così motivando: “ Visto l’art. 64 c.p.a.… Ritenuto che il comportamento tenuto dall’amministrazione resistente nel corso dell’intero giudizio debba essere valutato nel senso della fondatezza del ricorso, con conseguente annullamento degli atti impugnati e obbligo di ripetizione della prova fisica contestata entro 30 giorni… ”.
7. Con le predette ordinanze, il T.A.R., rilevato uno scostamento tra l’altezza di 183,50 cm misurata in prima istanza e quella di 183,00 cm accertata in sede di revisione — con conseguente erroneità del valore della massa grassa definitivamente accertato — ordinava all’Amministrazione di depositare una relazione dettagliata, corredata da tutti gli atti su cui si era basata la commissione nel formulare il giudizio.
8. Con atto notificato il 10 settembre 2024, il Ministero della Giustizia ha proposto appello avverso la sentenza del T.A.R. deducendo un articolato motivo così rubricato: “ Error in procedendo – Difetto di motivazione – Violazione e falsa applicazione dell’art. 64, commi 1, 3 e 4, del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 210 ”.
9. Si è costituito il signor -OMISSIS-, chiedendo il rigetto dell’appello e depositando memoria difensiva.
10. All’udienza pubblica del 19 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
11. L’appello è infondato, potendosi prescindere dall’eccezione di inammissibilità per violazione dell’art. 95 c.p.a. relativa alla mancata notifica al controinteressato.
12. Il Ministero lamenta un error in procedendo , sostenendo che il T.A.R. avrebbe erroneamente applicato l’art. 64 c.p.a., ritenendo ingiustificato l’inadempimento all’ordinanza istruttoria e traendone conseguenze probatorie sfavorevoli alla P.A. A suo dire, non vi sarebbe stato alcun inadempimento: l’Amministrazione avrebbe depositato nei termini i chiarimenti richiesti, la relazione tecnica e i verbali degli accertamenti, dai quali emergerebbe la correttezza della misurazione e delle due valutazioni di non idoneità. Il T.A.R. avrebbe trattato tali depositi come se fossero mancati, applicando erroneamente l’art. 64, comma 4. Inoltre, il termine per l’adempimento istruttorio sarebbe meramente ordinatorio. Il Ministero aggiunge che l’eventuale inadempimento riguarderebbe un documento irrilevante e pubblico (il decreto del 22 aprile 2020), non rientrante nella documentazione nella esclusiva disponibilità della P.A. cui si riferisce l’art. 64. Il giudice potrebbe trarre argomenti di prova dal comportamento omissivo della P.A. solo in caso di totale e reiterato inadempimento, circostanza che non ricorrerebbe nel caso di specie. Infine, la sentenza sarebbe viziata perché avrebbe desunto elementi favorevoli al ricorrente in contrasto con i dati documentali, senza considerare la relazione tecnica ministeriale.
13. Le censure non sono persuasive.
14. Il T.A.R., proprio per verificare l’asserito errore di misurazione e i suoi effetti sul giudizio di idoneità, ha richiesto alla P.A. — per due volte — una relazione dettagliata che chiarisse i dubbi sollevati dal ricorrente, corredata “ da tutti gli atti sulla base dei quali è stato adottato il giudizio della commissione ”.
15. Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, emerge che il deposito del 3 maggio 2023 conteneva ancora una volta la medesima documentazione già prodotta con l’atto di costituzione del 4 marzo 2023 e già ritenuta insufficiente dal T.A.R. Si trattava della relazione tecnica, dei verbali e delle schede riassuntive degli accertamenti svolti in prima e seconda istanza. Il T.A.R. aveva invece richiesto chiarimenti ulteriori e specifici sullo standard e sulle modalità di misurazione, sulle indicazioni procedurali e sull’impostazione iniziale dello strumento.
16. È pertanto infondata la censura relativa all’erronea applicazione dell’art. 64, comma 4, c.p.a., avendo il T.A.R. correttamente rilevato la mancanza di riscontri riguardo al rispetto delle procedure tecniche, tra cui l’impostazione dell’apparecchiatura e l’inserimento dei dati antropometrici.
17. La documentazione prodotta solo in appello (nuova relazione e report di manutenzione del macchinario) è inammissibile, in quanto si tratta di atti che dovevano essere depositati in primo grado.
18. Come noto, non è consentita la produzione in appello di documenti nuovi quando la parte era rimasta inadempiente rispetto a un ordine istruttorio impartito dal primo giudice. Il principio dispositivo, espressione del principio di parità delle parti (art. 2 c.p.a.), impedisce che i poteri officiosi del giudice di appello suppliscano alla inerzia della parte — ciò altererebbe l’equilibrio processuale e la fisiologica distinzione tra il giudizio di primo grado e quello di impugnazione (Cons. Stato, sez. VI, n. 742/2025 e n. 98/2026).
19. L’appellante non ha quindi fornito prova utile (nel senso di utilizzabile) a sostegno delle proprie affermazioni. La dedotta conformità dell’operato della Commissione alle regole tecniche non è dimostrata, né risulta provato che siano state rispettate le prescrizioni della Direttiva tecnica del 9 febbraio 2016, richiamata dal bando.
20. In particolare:
– non è provato che l’esame sia stato eseguito in posizione ortostatica;
– la visita di seconda istanza risulta effettuata alle ore 12:23, contrariamente a quanto sostenuto dall’Amministrazione;
– nessun documento attesta l’inserimento dei dati antropometrici secondo le modalità prescritte.
21. Deve pertanto confermarsi il vizio di insufficienza motivazionale rilevato dal T.A.R. e, con esso, la correttezza della decisione di primo grado.
22. La soccombenza determina la regolazione delle spese di lite, da liquidarsi come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante alla refusione delle spese di lite in favore della parte appellata, che si liquidano in euro 3.000 (tremila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2026 con l’intervento dei magistrati:
HA ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
MA MA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA MA | HA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.