TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 536
TAR
Decreto cautelare 3 giugno 2025
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TAR
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
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TAR
Sentenza 16 marzo 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione dell'obbligo di motivazione rafforzata

    Il Collegio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui il voto numerico è idoneo a motivare la valutazione degli elaborati, in quanto manifesta il giudizio di sufficienza o insufficienza e il grado di idoneità o inidoneità. Le modifiche alla struttura dell'esame (diminuzione dei candidati e delle prove scritte) non giustificano un'anticipazione dell'obbligo di motivazione rafforzata, in contrasto con la volontà legislativa.

  • Rigettato
    Illogicità della valutazione dell'elaborato scritto

    Le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di discrezionalità tecnica sindacabile solo in caso di travisamento dei fatti, violazione di procedure o illogicità manifesta. La comparazione con altri elaborati è irrilevante in quanto ogni prova è valutata a sé stante. L'eventuale correttezza dell'elaborato secondo fonti esterne non è di per sé sufficiente a superare la valutazione della commissione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 536
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
    Numero : 536
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo