Decreto cautelare 3 giugno 2025
Ordinanza cautelare 18 giugno 2025
Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00536/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00865/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Lambiase, con domicilio eletto presso il suo studio in Castel San Giorgio, via Giliberto Petti n. 69;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di -OMISSIS-, Commissione per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica e del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'annullamento
a) del provvedimento con il quale la III Sottocommissione per gli esami di Avvocato "sessione 2024" istituita presso la Corte d'Appello di -OMISSIS- - per la posizione della patrocinata, ha reso nota, in data 9 Aprile 2025 e tramite il portale web del Ministero della Giustizia ("comunicazione n. -OMISSIS- numero busta n°-OMISSIS- allegato n°-OMISSIS-), la non ammissione a sostenere la prova orale dell''esame di abilitazione, per la sessione 2024/25, della professione di Avvocato, fatta propria dalla Corte d'Appello di -OMISSIS-;
b) del verbale di correzione della prova redatto in data 13 Febbraio 2025 dalla suindicata sottocommissione per gli esami di Avvocato svolti presso la Corte di Appello di -OMISSIS-, reso noto all'odierno ricorrente all'esito di formale istanza di accesso agli atti evasa dalla preposta Corte di Appello - Ufficio esami Avvocati - valutando insufficiente l'elaborato di diritto penale dello stesso, ha, per l'effetto, determinato la sua non idoneità con votazione di 14/30, contenuta nel suddetto verbale di correzione relativo all'elaborato redatto dal Dott. -OMISSIS- il 10 dicembre 2024, e della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d'Appello di -OMISSIS-,
c) di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, con il quale si è inibito al ricorrente la possibilità di accedere alla prova orale dell''esame di abilitazione, per la sessione 2024/25, per la professione di Avvocato;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di -OMISSIS- e della Commissione per Gli Esami di Avvocato Presso La Corte di Appello di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa NA AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto notificato il 25 maggio 2025 e depositato il successivo 31 maggio il ricorrente ha chiesto l'annullamento previa sospensione del provvedimento, in epigrafe indicato, di non ammissione alle prove orali dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2024 - reso dalla Commissione presso la Corte d'Appello di -OMISSIS-, formulando censure di violazione di legge ed eccesso di potere.
3. Si è costituito per resistere il Ministero, deducendo l’infondatezza dell’avverso gravame.
4. La domanda cautelare è stata respinta con l'ordinanza n. -OMISSIS- del 18 giugno 2025.
5. Con successiva memoria parte ricorrente ha insistito per l'accoglimento del gravame.
6. All'udienza pubblica dell’11 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Parte ricorrente lamenta in primo luogo che il giudizio numerico espresso dalla Commissione non è idoneo a motivare la non ammissione alla prova orale. Sebbene l'applicabilità della nuova disciplina di cui all'art. 46 della L. 247/2012 (che assoggetta la valutazione delle prove scritte ad un espresso obbligo motivazionale, con onere di annotazione delle osservazioni positive o negative a supporto del voto numerico) sia stata differita dal successivo art. 49 per i primi tredici anni dalla data di entrata in vigore della legge, il deducente evidenzia che le ragioni sottostanti il predetto rinvio (cioè le esigenze di concentrazione dei tempi di correzione, avuto riguardo sia al numero dei partecipanti che al numero delle prove da correggere) non verrebbero in considerazione nella sessione d'esame 2024, stante la netta diminuzione del numero dei candidati e la previsione di una sola prova scritta (con conseguente riduzione degli elaborati da correggere). In considerazione del radicale mutamento del contesto, dunque, non si giustificherebbe il differimento della nuova disciplina, dovendo ritenersi già cogente l'onere motivazionale introdotto dal legislatore.
7.1. La doglianza non può essere accolta.
7.2. Il Collegio non ha motivo di discostarsi dal costante orientamento giurisprudenziale, recentemente confermato anche con riferimento alla sessione d'esame 2024, per cui il voto numerico, espresso tra un valore minimo e un valore massimo e correlato ai predeterminati criteri di valutazione, è idoneo a esternare la motivazione della valutazione degli elaborati della prova di esame per l’abilitazione alla professione forense in quanto manifesta, in modo omogeneo e sintetico, il giudizio di sufficienza o di insufficienza, ma anche la misura dell'apprezzamento complessivo dell'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato, dato che la correzione degli elaborati non ha funzione didattica o di illustrazione in dettaglio ai candidati degli errori commessi, ma funzione valutativa e selettiva (cfr. tra le tante: T.A.R. Toscana, sez. II, 21 novembre 2025, n. 1879; Cons. Stato, Sez. V, 18 aprile 2024, n. 3511; Cons. Stato, Sez. VII, 25 giugno 2024, n. 5622).
8.3. Le predette conclusioni rimangono valide a prescindere dalle circostanze, valorizzate dalla difesa di parte ricorrente, per cui il numero di candidati si è ridotto nelle sessioni d’esame più recenti e la struttura della prova scritta è stata semplificata, riducendo da tre ad uno il numero degli elaborati da compilare, che non determinano alcuna deroga al differimento dell’entrata in vigore dei criteri di motivazione rafforzata introdotti, per il futuro, dall’articolo 46, comma 5, della legge 247 del 2012..
Applicare anticipatamente tale obbligo in funzione dell'esiguo numero delle prove ovvero dei candidati partecipanti alla specifica sessione si porrebbe in contrasto con l'espressa volontà legislativa di rinviare l'applicazione della nuova disciplina a future sessioni di esame, non essendo dato ricavare dal dato normativo alcuna connessione tra la data di avvio del nuovo corso e le modalità di svolgimento delle prove o il numero di partecipanti (in proposito è stato segnalato " il curioso fenomeno della conformazione della portata precettiva di un testo normativo in considerazione di una variabile esterna alla trama normativa vigente, sicché dovrebbe sostenersi che - ove mai il numero degli aspiranti avvocati tornasse a crescere - dovrebbe nuovamente mutare l'interpretazione della legge, nel senso di ritenere legittima l'espressione solo numerica della valutazione delle prove scritte " TAR Catanzaro, ordinanza n. 260 del 29 maggio 2025).
8.4. Del resto, successivamente all'emersione dell'orientamento del TAR Milano invocato dal ricorrente a sostegno della propria tesi difensiva, la giurisprudenza maggioritaria ha confermato e ribadito la sufficienza del voto numerico a sorreggere l'obbligo di motivazione richiesto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, purché siano stati previamente determinati adeguati criteri di valutazione, essendo in tal modo consentito al candidato ricostruire ab externo la motivazione del giudizio (con specifico riferimento al citato orientamento del T.A.R. Milano v. Cons. Stato, sez. III, ordinanze n. 2965/2024, 3302/2024, 4239/2024, 4240/2020).
9. In secondo luogo parte ricorrente lamenta che il proprio elaborato - che risponde pienamente ai criteri valutativi predefiniti dalla commissione e fornisce una soluzione corretta sotto il profilo sia formale che sostanziale nonchè coincidente con quella fornita da un noto sito di informazione giuridica - sarebbe stato valutato con una insufficienza in modo del tutto illogico, come emergerebbe anche dal confronto comparativo con altri elaborati invece ammessi agli orali (e, segnatamente, i nn. -OMISSIS-).
9.1. Le censure non possono essere accolte.
9.2. La giurisprudenza ha più volte ribadito, con orientamento ormai granitico, che le valutazioni della Commissione esaminatrice sono espressione di ampia e qualificata discrezionalità tecnica (tra le tante, Consiglio di Stato, sez. IV, 29 marzo 2019, n. 2087, T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 23 gennaio 2023, n. 197), il cui concreto esercizio può essere soggetto al sindacato di legittimità del giudice amministrativo solo se viziato da travisamento dei fatti, violazione delle regole di procedura, illogicità manifesta con riferimento ad ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti, vizi nella specie non sussistenti.
A tali fini è peraltro irrilevante l'allegazione delle soluzioni ai pareri pubblicate su testate giuridiche (dalla lettura delle quali si potrebbe trarre conferma della correttezza giuridica, formale e sostanziale degli scritti elaborati dal ricorrente), atteso che spetta in via esclusiva alla Commissione la competenza a valutare gli elaborati degli esaminandi, non essendo consentito al giudice della legittimità - a meno che non ricorra l'ipotesi residuale della abnormità (come già detto non configurabile nel caso all'esame) - di sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere reso da un soggetto terzo (arg. ex Cons. Stato, sez. V, 2 ottobre 2019, n. 6591).
Né può ravvisarsi la contestata disparità di trattamento rispetto alla correzione di altri elaborati con la medesima soluzione, atteso che, per giurisprudenza costante, ogni valutazione è a sé stante, perché ogni prova scritta presenta una sua singolarità non comparabile con le altre (cfr., ex multis, T.A.R. Lazio - Roma, I, 24 marzo 2025, n. 5913) di modo che è ontologicamente non professabile una disparità di trattamento tra le valutazioni dei vari compiti, salvo casi limite di coincidenza assoluta, che però non ricorrono nella vicenda in esame (T.A.R. Roma Lazio, sez. IV, 3 aprile 2025, n. 6796).
10. In conclusione il ricorso è infondato e deve essere respinto.
11. Le spese processuali, tenuto conto della particolarità del caso concreto, devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LV EZ, Presidente
Antonio Andolfi, Consigliere
NA AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA AP | LV EZ |
IL SEGRETARIO