Sentenza breve 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza breve 30/04/2026, n. 734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 734 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00734/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00381/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 381 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Pugliese, Rachele De Stefanis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
per l'annullamento, con sospensione cautelare
del decreto del Ministero dell’Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, a firma del Signor Capo della Polizia, datato -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con il quale è stata disposta con effetto immediato la destituzione dal servizio di -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno - Dipartimento Pubblica Sicurezza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 il dott. AB ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TO e TT
1. Il ricorrente, Agente Scelto della Polizia di Stato, ha impugnato l’epigrafato provvedimento con il quale è stata irrogata nei suoi confronti la sanzione disciplinare della destituzione, in quanto, in sintesi, pur essendo stata stralciata senza esiti la sua posizione in sede penale, è emerso che egli fosse a conoscenza dei traffici delittuosi del padre, anch’egli al tempo appartenente alla Polizia di Stato, in materia di stupefacenti, (poi condannato in via definitiva e già destituito dal servizio), dandogli sostegno morale, conoscendo soggetti e modalità di svolgimento del traffico di droga e prospettandogli la possibilità di proseguire egli stesso l’attività in caso di interruzione da parte del padre.
2. Il ricorrente ne deduce l’illegittimità per:
- I Violazione del principio di tempestività nella contestazione degli addebiti, con oltre 5 anni di ritardo, poiché l’Ufficio del Personale della Questura di -OMISSIS- – interessato per il trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS- del ricorrente ed ufficio preposto, in generale, anche ad esercitare le funzioni disciplinari – ha avuto piena conoscenza delle note di inserimento a SDI e del loro contenuto a carico del ricorrente in data -OMISSIS- e la Direzione Centrale per le Risorse Umane in data -OMISSIS-, data di validazione del parere negativo, mentre nel -OMISSIS-, solo ed esclusivamente per avere appreso il contenuto delle medesime note a SDI – in data successiva al -OMISSIS-, data della richiesta dell’Ufficio Ricompense - l’amministrazione si è immediatamente attivata chiedendo informazioni alla Procura della Repubblica di -OMISSIS- ed al Dipartimento di P.S., Ufficio Disciplina, con missiva del -OMISSIS-;
- II Violazione del principio di proporzionalità della sanzione, non essendo mai stato indagato in sede penale, avendo riportato diverse premialità e mai essendo incorso in alcuna condotta deprecabile dal 2020.
2. Resiste in giudizio il Ministero dell’Interno, che ha richiesto il rigetto del ricorso siccome infondato.
3. Alla camera di consiglio del 29 aprile 2026, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti ex art. 60 c.p.a., sussistendo i presupposti per una definizione in forma semplificata.
4. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
5. In relazione alla censura circa la violazione del principio di immediatezza della contestazione dell’addebito disciplinare nell’ambito della Polizia di Stato, come ha recentemente ricostruito la Sezione “ occorre muovere dal dato normativo di cui all'art. 103 del d.P.R. n. 3 del 1957, il quale così dispone:
"Il capo dell'ufficio che a norma dell'art. 100 è competente ad irrogare la censura deve compiere gli accertamenti del caso e, ove ritenga che sia da irrogare una sanzione più grave della censura, rimette gli atti all'ufficio del personale. L'ufficio del personale che abbia comunque notizia di una infrazione disciplinare commessa da un impiegato svolge gli opportuni accertamenti preliminari e, ove ritenga che il fatto sia punibile con la sanzione della censura, rimette gli atti al competente capo ufficio; negli altri casi contesta subito gli addebiti all'impiegato invitandolo a presentare le giustificazioni".
Al riguardo la giurisprudenza costante ha chiarito che la locuzione "subito" prevista dal richiamato dettato normativo va interpretata come termine ordinatorio e non perentorio.
Il principio di immediatezza della contestazione disciplinare va inteso in senso relativo, potendo essere compatibile con un intervallo necessario, in relazione al caso concreto e alla complessità dell'organizzazione del datore di lavoro, per un adeguato accertamento e una precisa valutazione dei fatti. La norma generale (art. 103 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) presenta, infatti, una mera valenza sollecitatoria, che non vincola l'Amministrazione all'osservanza di un termine rigido e ciò non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, in quanto è preordinato a consentire la maturazione di una ponderata decisione in ordine all'an dell'esercizio dell'azione disciplinare.
Ne deriva che nel procedimento disciplinare - che ha inizio con la contestazione degli addebiti e termina con l'adozione del provvedimento sanzionatorio o con il proscioglimento dell'incolpato - vanno distinti i termini inderogabili, che sono quelli posti a garanzia dell'inquisito (presentazione delle giustificazioni, presa di visione degli atti, preavviso di trattazione davanti alla Commissione) da quelli ordinatori o sollecitatori, che sono tutti gli altri termini (T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 11.11.2022, n. 3161; TAR Sardegna, I, n. 756 del 2024).
La giurisprudenza ha affermato anche che ai sensi dell'art. 12 del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737, nei procedimenti preordinati all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico del personale della Polizia di Stato, il termine, pur sollecito, per la contestazione degli addebiti ha carattere ordinatorio. In particolare, il Regolamento di Disciplina per il personale appartenente alla Polizia di Stato non prevede uno specifico termine per l'avvio del procedimento disciplinare; in forza del rinvio previsto dall'art. 31 del D.P.R. n. 737 del 1981, si applica l'art. 103 del T.U. n. 3/1957, il quale prevede che la contestazione degli addebiti avvenga "subito", ponendo così un principio di ordine generale, che lascia impregiudicata, a favore dell'Amministrazione, la sequenza temporale necessaria per la valutazione delle singole situazioni secondo la gravità dell'infrazione e la complessità degli accertamenti e il tempo occorrente per gli accertamenti non può ritenersi lesivo del diritto di difesa, essendo, altresì, preordinato a consentire all'Amministrazione di maturare una ponderata decisione sul "se" esercitare, o meno, l'azione disciplinare (ex multis, T.A.R. Campania, Sez. II, 12.2.2025, n. 1163; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 10.10.2024, n. 1142; T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. IV, 8.07.2022, n. 1644; Sez. III, 30.3.2020, n. 579; T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. I, 11.2.2019, n. 365; T.A.R. Veneto, Venezia, Sez. I, 26.8.2019, n. 936; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 4.06.2019, n. 371; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VII, 29.12.2018, n. 7428; Sez. VI, 8.02.2018, n. 885).
Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del d.P.R. n. 3 del 1957, l'Amministrazione è tenuta a provvedere subito alla contestazione degli addebiti, utilizzando una ragionevole prontezza e tempestività, da valutarsi caso per caso in relazione alla gravità dei fatti e alla complessità degli accertamenti preliminari, nonché allo svolgimento effettivo dell'iter procedurale; il fine perseguito dalla norma è infatti quello di salvaguardare la certezza del rapporto tra l'impiegato e l'Amministrazione, la quale verrebbe inficiata se il dipendente restasse esposto, per ingiustificata inerzia dell'Amministrazione stessa, alla qualificazione negativa di determinati comportamenti (Consiglio di Stato, Sez. III, 20.6.2018, n. 3779; di ragionevole distanza di tempo tra la verificazione del fatto e la contestazione degli addebiti parla anche il C.g.a. Sicilia, 5.4.2023, n. 263) ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, 3 giugno 2025, n. 497).
6. Ciò posto, nel caso di specie, a ben vedere, non è rilevante il termine di inserimento delle note a SDI, ma unicamente il momento in cui sono stati trasmessi tutti gli atti del procedimento penale inerente la posizione del padre del ricorrente (-OMISSIS-), unitamente al nulla osta dell’autorità giudiziaria per l’utilizzo degli stessi a fini disciplinari (-OMISSIS-).
È invece irrilevante che nel 2020 fossero stati inseriti a SDI le note informative relative al ricorrente, momento del tutto autonomo rispetto all’avvio del procedimento disciplinare, neppure risultando che in tale momento sussistessero sufficienti elementi per l’avvio dell’azione disciplinare, che si basa su atti del procedimento penale ben successivi e più articolati.
In sostanza, a seguire la tesi del ricorrente, l’amministrazione sarebbe stata tenuta ad avviare nei suoi confronti il procedimento disciplinare nel 2020 sulla base di un supposto generale dovere di conoscenza delle note inserite a SDI, siccome poi utilizzate nel 2025, oppure sulla base della circostanza per cui, in relazione all’istanza di trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS- del ricorrente in tale periodo, era stato emesso parere negativo della Questura di -OMISSIS-.
Ma, in realtà, tali momenti sono del tutto neutri rispetto alla conoscenza piena e qualificata dei fatti disciplinarmente rilevanti che l’amministrazione ha posto a fondamento dell’avvio dell’azione disciplinare nel 2025, avendo pienamente conosciuto tutti gli atti del procedimento penale e la sua definizione, nonché ottenuto il nulla osta dell’autorità giudiziaria all’utilizzo di essi in sede disciplinare.
Rispetto a tale momento è pacifico che l’azione sia stata avviata assai tempestivamente e dunque il motivo di ricorso è infondato.
7. Non è fondata neppure la censura di violazione del principio di proporzionalità, alla luce dei gravi fatti contestati al ricorrente e provati in fatto, seppur ritenuti dalla Procura della Repubblica non penalmente rilevanti, e della discrezionalità che governa la dosimetria della sanzione disciplinare, in uno con l’irrilevanza di precedenti riconoscimenti premiali.
Sul punto, è sufficiente ricordare che “ in materia disciplinare l’amministrazione esercita un’amplissima discrezionalità tecnica, sicché il giudice amministrativo non può sindacare le valutazioni discrezionali compiute dall’organo disciplinare in ordine al convincimento sulla gravità delle infrazioni e alla conseguente sanzione da infliggere, nemmeno sotto il profilo del rispetto del principio di proporzionalità, salvo che non siano affette da palese travisamento dei fatti, manifesta illogicità, notevole e evidente sproporzione e abnormità. Le norme relative al procedimento disciplinare, infatti, sono necessariamente comprensive di diverse ipotesi e, pertanto, spetta all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto, il quale assume rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità nel rispetto del principio di legalità (cfr., ex aliis, Cons. Stato, sez. II, nn. 10177/2023, 3325/2023, 1724/2023, 9756/2022, 4858/2022, 4012/2022, e 2004/2022; sez. IV, nn. 2629/2021 e 2428/2021) ” e, specificamente, che “ i positivi precedenti di carriera non si possono considerare rilevanti, nel caso di procedimento disciplinare, ai fini dell’individuazione in concreto della sanzione da comminare a maggior ragione ove venga all’evidenza un illecito, quale quello su cui si verte, che impone, secondo il discrezionale giudizio dell’amministrazione, una sanzione del dipendente il cui comportamento è stato giudicato incompatibile con il proprio status di appartenente alla Polizia di Stato (cfr. ex multis Cons. Stato, sez. I, nn 851 e 849/2024; sez. II, n. 1562 del 2023; sez. IV, n. 7880 del 2020, n.1903 del 2009) ” (Cons. Stato, sez. I, parere 12 agosto 2025, n. 881).
Nel caso che occupa perciò, come detto, posta l’irrilevanza dei precedenti premiali e l’autonomia della valutazione disciplinare rispetto alla penale rilevanza delle condotte, gli accertamenti fattuali posti a fondamento della sanzione disciplinare irrogata sono senz’altro connotati da particolare gravità, tale da non determinare una irragionevolezza nell’esercizio del discrezionale potere di determinazione in concreto della sanzione da parte dell’amministrazione.
8. In conclusione, il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero dell’Interno, delle spese del giudizio, che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità del ricorrente, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dello stesso ricorrente e di tutto ciò che è allo stesso riconducibile.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU AR, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
AB ER, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| AB ER | IU AR |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.