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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/06/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I B E N E V E N T O
II Sezione Civile
Il Giudice del Tribunale di Benevento, dott.ssa Ida Moretti, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 3124 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, avente ad oggetto appello avverso sentenza del
Giudice di Pace, trattenuta in decisione all'udienza del 18.3.2025 e vertente
TRA
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. CUTOLO DANIELE ed elettivamente domiciliata come in atti, in virtù di procura in calce all'atto di appello;
Appellante
E
(CF: ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._1
rappresentato e difeso nel primo grado di giudizio dall'Avv. SCARAMOZZA
FERNANDO COSIMO ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Appellato - contumace
FATTO
Con ricorso per ingiunzione, chiedeva ed otteneva la condanna CP_1
della società alla consegna del contratto di telefonia mobile stipulato con la Pt_1
predetta società, rappresentando la necessità di disporre di tale documentazione al fine di contestare inadempienze contrattuali al gestore telefonico. provvedeva al pagamento delle spese di lite e contestualmente si opponeva Pt_1 all'ingiunzione, preliminarmente contestando la competenza del giudice adito dalla controparte in sede monitoria tanto sotto il profilo del valore che della materia,
1 indicando quale giudice competente per questi aspetti il Tribunale di Benevento;
nel merito, invece, l'appellante deduceva la carenza di un effettivo interesse dell'opposto ad agire in sede monitoria, nonché l'impossibilità di richiedere detta documentazione mediante ricorso per decreto ingiuntivo, in quanto la procedura di attivazione della SIM secondo il meccanismo di proposta/accettazione prevedeva la consegna del modulo contrattuale dall'operatore al cliente, il quale lo restituiva sottoscritto, nonché la violazione della procedura di cui all'art. 7 D.lgs n.196/2003 in quanto il contratto era stato richiesto in via stragiudiziale per il tramite dall'Avv. Scaramozza, privo di procura, sebbene lo stesso contenesse dati personali, ragion per cui la riferiva di Pt_1
averlo trasmesso direttamente e personalmente al cliente (allegando all'uopo il doc. 8).
Si costituiva in giudizio l'opposto, chiedendo il rigetto di tutti i motivi di opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo n. 191/2018.
Con sentenza n. 1533/2020 il Giudice di Pace di Benevento rigettava l'opposizione rilevando l'infondatezza delle eccezioni preliminari di incompetenza per valore e per materia sollevate dalla deducendo invece nel merito l'inadempimento Pt_1 dell'opponente in considerazione del diritto di parte opposta alla consegna del contratto sottoscritto, confermando – quindi - il decreto ingiuntivo opposto e condannando la società opponente al pagamento delle spese di giudizio.
Avverso la suddetta sentenza la proponeva appello, ribadendo le eccezioni Pt_1
di incompetenza, per materia e/o valore, nonché le argomentazioni relative all'insussistenza dell'interesse ad agire del ricorrente, tenuto conto dell'intervenuta trasmissione del contratto già in via stragiudiziale, prima del deposito del ricorso monitorio;
l'appellante – inoltre – ribadiva il mancato rispetto della procedura di cui all'art. 7 del d.lgs. 196/2003, in quanto la richiesta della consegna della copia del contratto era stata formalizzata in assenza della procura o delega dell'intestatario dell'utenza e del relativo documento di riconoscimento.
L'appellante chiedeva, infine, la condanna dell'appellato alla restituzione di tutti gli importi a qualsiasi titolo corrisposti da in suo favore alla luce del Parte_1
decreto ingiuntivo opposto, oltre al rimborso delle spese di lite relative al presente grado di giudizio.
2 L'atto di appello veniva regolarmente notificato con PEC ricevuta dall'Avvocato domiciliatario nominato in sede monitoria dal ricorrente, che si non costituiva, ragion per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo relativo al primo grado, all'udienza del 18.3.2025 la causa veniva trattenuta in decisione, previa precisazione delle conclusioni dell'unica parte costituita (che si riportava ai propri atti) e concessione del solo primo termine di cui all'art. 190 c.p.c., stante la contumacia della controparte.
DIRITTO
Preliminarmente, occorre rigettare le eccezioni di incompetenza per valore e per materia.
I due profili possono essere trattati unitariamente alla luce dell'identità delle questioni ad essi sottesi, fondate su un'errata individuazione dell'oggetto della controversia. In particolare, l'appellante qualificava la consegna di copia di un documento contrattuale quale obbligo di facere infungibile, evidenziandone l'insindacabilità da parte del giudice della fase monitoria alla luce di quanto disposto dall'art. 633 c.p.c., che prevede che il Giudice possa pronunciare ingiunzione di pagamento o consegna “su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata”.
L'obbligo di facere, però, è riferibile al compimento di un'attività materiale a rilevanza esterna, quindi potrebbe riferirsi solo a prestazioni aventi ad oggetto un'attività diretta alla redazione e formazione di un documento che prima non esisteva, cui si aggiunga poi la successiva consegna dello stesso, e non - a contrario - nei casi in cui il documento dedotto in obbligazione risulti essere già materialmente esistente prima della ricezione della richiesta di consegna;
proprio in questi ultimi casi può pacificamente farsi rientrare quello, corrispondente al caso in esame, della consegna di un contratto o di una copia dello stesso, in quanto il documento contrattuale viene materialmente in esistenza con la stipulazione del contratto ad opera delle parti e, di conseguenza, la successiva richiesta di consegna non potrà che riguardare per l'appunto la semplice consegna al richiedente di tale documento ovvero di una copia dello stesso su carta o su altro supporto conforme (la cui formazione comunque non richiede un'attività sussumibile in un'obbligazione di facere in quanto essa importa solo la
3 trasposizione su carta dei dati presenti nella documentazione già in possesso dell'ingiunto).
Stabilita, perciò, la riconducibilità della richiesta avanzata dall'appellato in sede monitoria ad un obbligo di consegna di cosa mobile determinata e non, invece, ad un obbligo di facere infungibile, ne discende quale logica conseguenza la contestuale infondatezza anche dei profili di doglianza attinenti all'insussistenza della competenza per valore del giudice del decreto ingiuntivo. Indipendentemente, infatti, da se il contratto in oggetto possieda o meno, come evidenziato dall'appellante, un valore indeterminabile alla luce della periodicità delle prestazioni in esso dedotte, l'art. 14
c.p.c. dispone che “nelle cause relative a somme di danaro o beni mobili, il valore si determina in base alla somma indicata o al valore dichiarato dall'attore”. Nel caso di specie, era stato dichiarato che il valore della causa fosse da intendersi ricompreso nei limiti del valore di € 1.000,00, ragion per cui anche sotto il profilo del valore risulta correttamente incardinata la competenza del Giudice di Pace adito con il ricorso monitorio.
Passando al merito, in applicazione del “principio della ragione più liquida” - al fine di addivenire ad una più rapida e agevole soluzione della controversia, tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti - occorrerà affrontare la questione relativa alla richiesta stragiudiziale che ha preceduto il ricorso monitorio.
Sin dal primo grado di giudizio, infatti, la ebbe a giustificare la mancata risposta Pt_1
alla richiesta stragiudiziale di consegna del contratto (pur poi deducendo anche di averlo consegnato direttamente al cliente, allegando – però – sub 8 una email indirizzata ad un altro utente), richiamando correttamente la normativa stabilita dal D.Lgs. 30/6/2003 n.
196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la quale all'art. 9 n. 2 prevede che “Nell'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 (Diritti di accesso ai dati personali ed altri diritti) l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti associazioni od organismi”. Al successivo n. 4 prevede che “L'identità dell'interessato è verificata sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione di copia di un documento di riconoscimento. La persona che agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza di un incaricato o
4 sottoscritta e presentata unitariamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento dell'interessato”.
Nel caso in esame, invece, la richiesta stragiudiziale di consegna del contratto risultava a sola firma dell'Avv. Scaramozza ed era priva di procura e di documento d'identità dell'utente, ragion per cui l'odierna appellante richiedeva al predetto Avvocato di integrare la propria istanza (cfr. PEC del 2.2.2018 allegata sub 7).
In mancanza di detta integrazione, l'opposizione merita accoglimento.
Alla luce della normativa citata, infatti, correttamente la compagnia telefonica non ebbe a consegnare copia del contratto, tutelando doverosamente i dati personali riservati attinenti all'utenza indicata nella richiesta. Se li avesse divulgati, la sarebbe Pt_1
incorsa in un grave illecito, non solo civile. Giova evidenziare, per quanto di immediata intuizione, la ratio che sottende alla normativa in materia di accesso e protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003, segnatamente quando tali dati attengono alla riservatezza di utenze telefoniche e quindi alla protezione della inviolabilità, libertà e segretezza di ogni forma di comunicazione (art. 15 Costituzione).
Se fosse consentito ad ogni avvocato (ma anche ad enti, associazioni, organismi), mediante semplice richiesta scritta a suo nome, di accedere ai contratti telefonici e a tutti gli altri dati personali relativi ad un'utenza telefonica, la libertà e segretezza delle comunicazioni telefoniche di ogni persona sarebbe vanificata o comunque facilmente violabile.
Anche la semplice richiesta di ricevere la copia del contratto relativa ad un'utenza telefonica potrebbe costituire violazione della segretezza del nominativo dell'intestatario dell'utenza e/o dell'effettivo suo utilizzatore, anche sotto forma di verifica indiretta del fatto che un certo utente utilizzi o non utilizzi un'utenza non a lui intestata. Senza tener conto del fatto che, una volta ottenuta indebitamente la copia del contratto, si apre la strada all'accesso a tutta una serie di dati personali dell'intestatario dell'utenza, ivi compresa la possibilità di accedere ai tabulati attraverso la registrazione ai sistemi informatici di conoscenza del tempo e della durata di ogni conversazione telefonica, messi dal gestore telefonico a disposizione dei soli utenti intestatari dell'utenza.
Ne consegue che la sentenza di primo grado andrà riformata con revoca del decreto ingiuntivo ed assorbimento di tutte le altre questioni dedotte in giudizio.
5 Quanto alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, appaiono sussistere i presupposti per disporre la compensazione delle stesse ex art. 92 c.p.c. (come integrato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 77/18), tenuto conto della esistenza, in materia, di precedenti giurisprudenziali contrastanti.
Appare meritevole di accoglimento – inoltre - la richiesta formulata dall'appellante in merito alla condanna della controparte alla restituzione degli importi corrisposti da quale conseguenza del decreto ingiuntivo opposto e della sentenza di Parte_1
primo grado, con la precisazione che le spese legali dovranno essere recuperate nei confronti del procuratore antistatario e non nei confronti della parte (cfr. Cass. n. 8215 del 4.4.20131 e Cass. n. 13752 del 20.9.2002 ex multis).
P.Q.M.
il Tribunale di Benevento, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata n.
1533/2020 emessa dal Giudice di Pace di Benevento, revoca il decreto ingiuntivo n. 191/2018, con condanna del procuratore antistatario alla restituzione di ogni somma ricevuta da sia in forza del decreto Parte_1
ingiuntivo che in forza della sentenza riformata;
2) Compensa tra le parti le spese di lite relative ad entrambi i gradi del giudizio.
Benevento, 17/06/2025
Il Giudice
(dott.ssa Ida Moretti)
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 In tema di distrazione delle spese ai sensi dell'articolo 93 cod. proc. civ., allorché sia riformata in appello la sentenza, costituente titolo esecutivo, di condanna alle spese in favore del difensore della parte vittoriosa, il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a detto titolo è il difensore distrattario, quale parte del rapporto intercorrente tra chi ha ricevuto il pagamento non dovuto e chi lo ha effettuato, il quale ha diritto ad essere indennizzato dell'intera diminuzione patrimoniale subita e cioè alla restituzione della somma corrisposta, con gli interessi dal giorno del pagamento