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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 28/01/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE II CIVILE – LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 28.1.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6950/2022 R.G.L. avente a oggetto differenze retributive e impugnativa licenziamento;
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Massimo Vallone;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
, in NTroparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, con l'Avv. Angela Attardi;
- Resistente -
E NEI CONFRONTI DI
in persona del legale NTroparte_2 rappresentante pro tempore, con l'Avv. Gaetana Angela Marchese;
- Resistente -
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 29.7.2022, parte attrice ha adito la presente sede per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “…accertare e dichiarare il carattere subordinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la dott.ssa e la “ Parte_1 CP_1 NTroparte_3
” dal 01.02.2006 al 29.01.2022;
[...] accertare e dichiarare l'illegittimità del recesso intimato alla ricorrente il 29.01.2022;
1 disporre ai sensi dell'art. 8 L. 604/66 e s.m.i., la riammissione in servizio della dott.ssa
entro i termini di legge, ovvero, in mancanza, condannare la Parte_1 resistente NTroparte_4
(P.I. , in persona del legale rappresentante pro-tempore, con
[...] P.IVA_1
sede in Catania, via Terreforti 9/c, al pagamento in favore della dott.ssa
[...]
di un'indennità risarcitoria, commisurata all'ultima retribuzione globale di Parte_1
fatto, in misura proporzionale alla sua anzianità di servizio e, comunque, non inferiore a
14 mensilità, ovvero in quell'altra misura ritenuta equa. Oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
Condannare altresì la resistente NTroparte_5
(P.I. ), in persona del legale rappresentante pro-
[...] P.IVA_1
tempore, con sede in Catania, via Terreforti 9/c, per le ragioni e causali di cui in premessa, al pagamento in favore della ricorrente, dell'importo di €. 45.449,36 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge.
Condannare ancora la resistente NTroparte_4
(P.I. ), in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro-tempore, con sede in Catania, via Terreforti 9/c, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali omessi dal 01.02.2006 al 29.01.2022.
Con vittoria di spese e compensi di giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
A sostegno di quanto sopra, parte ricorrente espone che a decorrere dal 6.1.2006 ha lavorato alle dipendenze dell'associazione resistente presso il consultorio familiare “Fossa
Creta – San Giorgio”; che il suddetto rapporto è stato formalizzato come attività libero- professionale;
che, in realtà, ella ha svolto mansioni di psicologa alle dipendenze dell'associazione resistente ricevendo sempre disposizioni, direttive e istruzioni dal direttore del consultorio e legale rappresentante della Parte_2 Persona_1
che il predetto ha sempre esercitato il potere direttivo, organizzativo e di controllo nei confronti del personale e, quindi, anche nei suoi confronti;
che il ad esempio, Per_1
stabiliva gli orari e i turni di lavoro, decideva in merito alla concessione dei periodi di ferie, stabiliva le eventuali sostituzioni in caso di assenze, assegnava i pazienti, stabiliva le riunioni d'equipe a cui era tenuta a partecipare, verificava le ore e le prestazioni di lavoro eseguite mese per mese;
che ella, quale psicologa, ha svolto le mansioni indicate in ricorso, partecipando altresì alle riunioni d'equipe organizzate dal direttore mediamente una o due volte al mese;
che ha svolto la propria attività dall'1.2.2006 sino a tutto l'anno 2019 per 8
2 ore settimanali, lavorando il martedì dalle 16:00 alle 20:00 e il venerdì dalle 9:30 alle
13:30; che dall'1.1.2020 fino al 29.1.2022 ha lavorato per 12 ore settimanali, espletando la propria attività il martedì dalle 9:30 alle 13:30 e dalle 16:00 alle 20:00 nonché il venerdì dalle 9:30 alle 13:30; che le presenze e gli orari di lavoro venivano registrate in appositi fogli presenza che ella era tenuta a firmare giornalmente;
che ha percepito mediamente la retribuzione mensile indicata in ricorso;
che si è occupata altresì, al di fuori delle ore di servizio, dei corsi di educazione sessuale nelle scuole e di gestione della menopausa nei locali del consultorio, venendo tale attività remunerata in misura di € 40,00 l'ora; che per tutta la durata del rapporto di lavoro ha goduto di quindici giorni di ferie annue non retribuite, solitamente nel mese di agosto;
che non ha mai goduto di festività, né ha percepito alcunché a titolo di mensilità aggiuntive e TFR;
che il datore di lavoro ha omesso di versare i contributi previdenziali e assistenziali dovuti;
che in data 27.9.2021 è stata disposta la sua sospensione dal servizio e dalla retribuzione in quanto inadempiente all'obbligo vaccinale per la prevenzione dall'infezione da SARS-Cov-2 previsto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario;
che con e-mail del
6.1.2022 e del 19.1.2022 ella ha comunicato di avere contratto il covid, di essere guarita e di essere, di conseguenza, in possesso del green pass, chiedendo di rientrare al lavoro;
che con email del 29.1.2022 parte resistente le ha comunicato la revoca dell'incarico per impossibilità sopravvenuta;
che con nota del 16.2.2022 trasmessa a mezzo pec in data
17.2.2022 ella ha impugnato la risoluzione del suddetto rapporto di lavoro deducendone l'illegittimità e chiedendone la revoca, senza tuttavia ricevere alcun riscontro;
che, sebbene il rapporto di lavoro sia stato formalizzato quale attività libero professionale, ella in realtà ha svolto continuativamente attività lavorativa subordinata, disimpegnando le mansioni di
“psicologa”; che, pertanto, le spettano ex art. 36 Cost. e in applicazione del C.C.N.L. di settore le somme indicate in ricorso a titolo di differenze retributive comprensive di mensilità aggiuntive, indennità sostitutiva delle ferie non godute e TFR;
che il recesso dal rapporto di lavoro disposto da parte resistente è illegittimo con conseguente diritto alla tutela ex art. 8 l. 604/1966 richiesta in ricorso.
Con memoria difensiva depositata in data 17.10.2022, si è costituita in giudizio l'associazione resistente svolgendo ampie difese volte al rigetto del ricorso e formulando, quindi, le seguenti conclusioni: “…In via principale nel merito rigettare l'avverso ricorso poiché infondato in fatto e in diritto per inesistenza della subordinazione del rapporto di lavoro, per legittimità della sospensione per inadempimento all'obbligo vaccinale. Con vittoria di spese e compensi e onorari di causa, oltre accessori di legge”.
3 Con ordinanza emessa all'udienza del 28.10.2022 è stata autorizzata l'integrazione
CP_ del contraddittorio nei confronti dell'
Con memoria difensiva depositata in data 9.11.2022, si è costituito in giudizio l' formulando le seguenti conclusioni: “…Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, CP_2
contrariis reiectis, pronunciarsi secondo giustizia nel presente giudizio;
tenendo, comunque, conto, in relazione all'eventuale contribuzione omessa da parte del datore di lavoro, dell'intervenuta prescrizione della contribuzione, medio tempore maturatasi, e conseguentemente condannare parte convenuta al versamento, in favore dell' dei CP_2
contributi dovuti unitamente alle sanzioni di legge, se previste, entro i limiti della prescrizione”.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale e prove orali.
L'udienza del 28.1.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Merito.
2.1. Ciò posto, stante il carattere assorbente, nel merito il ricorso appare infondato e va pertanto rigettato in considerazione del mancato raggiungimento della prova, da parte della ricorrente, dei fatti costitutivi del diritto fatto valere in giudizio, secondo quanto prescritto dall'art. 2697 c.c.
2.2. Giova innanzitutto precisare che, in ossequio all'ordinario riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c., spetta al creditore l'onere di provare la sussistenza del contratto da cui sorge il diritto e l'onere di allegare l'inadempimento del debitore, mentre spetta a quest'ultimo l'onere di provare il corretto adempimento o la sua impossibilità (cfr. C. Cass.
S.U. 13533/2001).
Ciò comporta che nel caso di specie incombe sull'odierna ricorrente l'onere di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato e che quest'ultimo si sia svolto con modalità tali da far sorgere il diritto alle differenze retributive reclamate e all'invocata tutela ex art. 8 l. 604/1966.
Orbene, alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione in atti e delle prove orali assunte, ritiene questo giudicante che non sia provata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra parte ricorrente e la parte resistente, in luogo del rapporto libero-professionale formalmente instaurato (cfr. doc. n. 1 di parte ricorrente e doc. nn. 8 e 9 di parte resistente), di talché il presente ricorso deve essere integralmente rigettato.
4 In altri termini, le pretese reclamate nella presente sede possono essere riconosciute alla parte che le richiede in quanto, preliminarmente, risulti provata la sussistenza del rapporto di lavoro tra le parti in causa e la natura subordinata dello stesso, costituendo tali circostanze fatti costitutivi delle pretese azionate, con ogni conseguenza quanto al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 c.c.
D'altronde, tale accertamento è espressamente richiesto dalla stessa parte attrice, laddove, in sede di petitum, chiede preliminarmente accertarsi e dichiararsi “…il carattere subordinato a tempo indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra la dott.ssa
e la Parte_1 CP_1 NTroparte_5
dal 01.02.2006 al 29.01.2022 […]”.
[...]
2.3. Va sul punto evidenziato che l'onere di prova gravante sulla parte che intende dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato presuppone, sul piano logico, un corrispondente onere di allegazione.
In particolare, in specie laddove risulti contestata la sussistenza di un simile rapporto, appare necessario che l'attore, in ossequio all'art. 414 c.p.c., indichi, preliminarmente, e in maniera quanto più dettagliata possibile (per quanto compatibile con la natura del rapporto controverso), i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di cui chiede (o debba chiedere) l'accertamento.
2.4. A tal riguardo deve ricordarsi che la subordinazione si sostanzia in un vincolo di assoggettamento gerarchico consistente nella sottoposizione a direttive impartite dal datore di lavoro, in conformità alle esigenze aziendali (o datoriali) tali da inerire all'intrinseco svolgimento della prestazione e che l'elemento decisivo che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato dal lavoro autonomo è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro e il conseguente inserimento del lavoratore in modo stabile ed esclusivo nell'organizzazione aziendale (cfr. C. Cass.
5645/2009).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che “Costituisce requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative. L'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante
5 può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo….” (cfr. C. Cass. 2728/2010 cit.).
Sempre la Suprema Corte ha ulteriormente precisato che “In tema di distinzione tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, l'organizzazione del lavoro attraverso disposizioni o direttive - ove le stesse non siano assolutamente pregnanti ed assidue, traducendosi in un'attività di direzione costante e cogente atta a privare il lavoratore di qualsiasi autonomia - costituisce una modalità di coordinamento e di eterodirezione propria di qualsiasi organizzazione aziendale e si configura quale semplice potere di sovraordinazione e di coordinamento, di per sé compatibile con altri tipi di rapporto, e non già quale potere direttivo e disciplinare, dovendosi ritenere che quest'ultimo debba manifestarsi con ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa e non in mere direttive di carattere generale, mentre, a sua volta, la potestà organizzativa deve concretizzarsi in un effettivo inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale e non in un mero coordinamento della sua attività” (cfr. C.
Cass. 26986/2009).
Come ha evidenziato la Suprema Corte, infatti, ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato che di rapporto di lavoro autonomo, a seconda delle modalità del suo svolgimento. L'osservanza di un orario, la continuità della prestazione e l'erogazione di un compenso continuativo possono avere valore indicativo, ma mai determinante, e l'esistenza del vincolo va concretamente apprezzata dal giudice di merito con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione (Cass. Civ. 2622/2004).
Del resto, la qualificazione formale del rapporto effettuata dai contraenti, pur non essendo decisiva, non è tuttavia irrilevante.
Pertanto, essendo stata dedotta e documentalmente provata la formale instaurazione di un rapporto di lavoro libero professionale - il cui contenuto non si pone di per sé in violazione delle prescrizioni di legge - l'accertamento del giudice deve essere ancor più rigoroso, atteso che anche un collaboratore può essere assoggettato, per come ribadito dalla giurisprudenza della Suprema Corte, a direttive e istruzioni nonché ad un'attività di coordinamento latamente organizzativa (cfr. C. Cass. 20002/2004).
Laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile a causa della peculiarità delle mansioni svolte (ad esempio, di natura intellettuale o professionale) e del relativo atteggiarsi del rapporto, peraltro, la Corte di Cassazione ha evidenziato che “…occorre fare riferimento a criteri complementari e
6 sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell'osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell'attività lavorativa all'assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell'assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, elementi che, privi ciascuno di valore decisivo, possono essere valutati globalmente con indizi probatori della subordinazione” (cfr., tra le altre, C.
Cass. n. 9252/2010 e C. Cass. 5436/2019 con cui in particolare “…la S.C. ha confermato la decisione di merito che, in relazione ad un rapporto di lavoro tra una biologa ed un laboratorio di analisi di una casa di cura, aveva escluso la subordinazione valorizzando la possibilità di scelta del turno da effettuare, la libertà di esercitare altrove l'attività professionale, l'erogazione di compensi variabili rapportati al numero di presenze e di reperibilità”; cfr. altresì C. Cass. 13858/2009, C. Cass. 14573/2012, C. Cass. 19568/2013).
Al riguardo, la Suprema Corte ha altresì affermato che “...5.3. Occorre allora ribadire che, ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l'elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d'essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito;
e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale e indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568). Tra le circostanze da valorizzare, speciale importanza ha il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici (e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale: Cass. 16 novembre
2018, n. 29646), oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728). Una tale valutazione di fatto è poi rimessa in via esclusiva al giudice del merito e, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)...” (cfr. C. Cass. 27725/2019).
Stante quanto sopra, in definitiva, pure in tali ipotesi non può comunque prescindersi dall'accertamento in concreto – sulla base dei superiori parametri di riferimento – della eterodirezione dell'attività svolta e della natura subordinata del rapporto di lavoro dedotto.
7 2.5. Ciò premesso, a fronte delle specifiche contestazioni di parte resistente e della formale instaurazione di un rapporto di lavoro libero-professionale sin dal 2006 (cfr. doc.
n. 1 di parte ricorrente e doc. nn. 8 e 9 di parte resistente, cit.), va evidenziato che né
l'istruttoria orale né la documentazione in atti hanno fornito elementi decisivi a conforto delle tesi sostenute in ricorso.
Al riguardo, come detto, ove la parte intenda dimostrare la sussistenza del rapporto subordinato, appare necessario che la stessa provi in modo puntuale quelle circostanze concrete, relative al rapporto per cui agisce in giudizio, integranti i caratteri tipici della subordinazione o quantomeno quegli elementi, c.d. “sintomatici”, che consentano di potere presumere la sussistenza di un siffatto tipo di rapporto (ad es., la predeterminazione di eventuali orari di lavoro, l'eventuale predeterminazione dei turni, l'eventuale sottoposizione del lavoratore al potere disciplinare del datore di lavoro in caso di mancata osservanza degli stessi, l'assenza di autonomia organizzativa del prestatore, la sottoposizione al potere direttivo del datore di lavoro, etc.).
2.6. Nella specie, come detto, tale prova non è stata compiutamente fornita.
In primo luogo, elementi significativi a sostegno della sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato non emergono dalle dichiarazioni rese da parte resistente in sede di interrogatorio formale, avendo il legale rappresentante della predetta associazione, in parte, formalmente negato i capitoli di prova ammessi del ricorso (cap. nn. 2 e 8) e, nel resto, di fatto confermato la natura libero professionale del rapporto intercorso tra le parti
(cap. nn. 3, 4, 5, 6, 7 e 9 – cfr. verbale di udienza del 10.2.2023).
2.7. Ciò posto, i testi escussi non hanno indicato circostanze tali da comprovare la natura subordinata del rapporto intercorso tra le parti.
Ed invero, tenuto conto sia del rapporto libero professionale formalmente intercorso tra le parti sia delle convergenti dichiarazioni rese dai testi – di parte resistente –
e (su cui v. oltre), anche le dichiarazioni rese dalla Testimone_1 Testimone_2
teste – di parte ricorrente – non consentono di accertare la sussistenza del Testimone_3
dedotto rapporto di lavoro subordinato tra parte ricorrente e l'associazione resistente (si riportano di seguito quasi integralmente, per comodità di lettura, le dichiarazioni rese).
2.8. In particolare la teste , dopo avere premesso di essere “...a conoscenza Tes_3
dei fatti di causa in quanto ho lavorato per la resistente da febbraio 2006 fino al 28 CP_1 febbraio 2019”, di avere “…lavorato come ostetrica” e di non avere “…liti pendenti con la resistente”, all'udienza del 10.2.2023 ha sul punto riferito quanto segue: “…Adr cap. 2: quando io ho cominciato a lavorare al CIESS la ricorrente già ci lavorava ed ha
8 continuato a lavorarci anche dopo che io ho cessato il mio rapporto di lavoro. La ricorrente svolgeva l'attività di psicologa. Gli orari nei quali la ricorrente doveva effettuare la sua prestazione erano prestabiliti dal direttore. Preciso che io lavoravo come dipendente. Le ferie venivano date al personale nel mese di agosto quando la struttura era chiusa per due settimane a cavallo del ferragosto. Alla ricorrente le ferie non venivano retribuite perché la ricorrente era pagata ad ore. Ricordo che tutto il personale, compresa la ricorrente, per il resto del mese di agosto, ci accordavamo tra di noi per fare dei turni in maniera di avere qualche giorno di ferie in più. Non ricordo se c'era qualcuno che decideva quali pazienti doveva seguire la ricorrente e quali l'altra psicologa. Ricordo che il direttore stabiliva le riunioni di equipe alle quali dovevamo essere presenti tutti quelli che facevamo parte della equipe. Ricordo che sia io come la ricorrente se facevamo dei ritardi o se ci assentavamo dovevamo comunicarlo al direttore. Non ricordo che ci fosse qualcuno che giornalmente controllava gli orari di entrata e di uscita della ricorrente.
Dovevamo firmare dei fogli di presenza dai quali risultavano le presenze e gli orari di entrata e di uscita;
Adr cap. 3: la ricorrente per i pazienti assegnati eseguiva le visite, se non ricordo male la ricorrente discuteva dei pazienti con l'assistente sociale e poi stabiliva il primo appuntamento. La ricorrente faceva la cartella clinica del paziente, eseguiva la diagnosi e stabiliva il percorso terapeutico. La ricorrente poi doveva riportare in un registro tutte le prestazioni effettuate. Oltre che su questo registro la ricorrente NT doveva riportare le prestazioni effettuate anche su un altro destinato all' . La ricorrente doveva partecipare alle riunioni di equipe che venivano stabilite dal direttore almeno una volta al mese. Adr cap 4: ricordo che la ricorrente, fino a quando io ho lavorato per la resistente, ha lavorato il martedì pomeriggio con orario dalle ore 16:00 alle ore 20:00 ed il venerdì mattina con orario dalle ore 9,30 alle ore 13,30, per un complessivo numero di 8 ore settimanali. Adr cap. 5: ricordo che gli orari di lavoro e le presenze venivano registrati su appositi fogli presenza mese per mese che sono quelli che mi vengono rammostrati. […] adr cap. 6: so che la ricorrente era pagata ad ore ma non so in quale misura;
Adr cap. 7: ricordo che la ricorrente oltre a svolgere l'attività di cui prima ho riferito ha svolto anche dei corsi di educazione sessuale nelle scuole e di gestione della menopausa nel consultorio. Il corso di educazione nelle scuole si svolgeva fuori dall'orario in cui la ricorrente operava nel consultorio. Non ricordo quanto veniva pagata ad ora la ricorrente per lo svolgimento dei corsi. […] Adr cap. 9: non credo che gli venivano pagate festività in quanto la ricorrente veniva pagata ad ore;
ADR A PROVA CONTRARIA
9 Adr cap. 2: I turni di lavoro non erano concordati tra i vari professionisti che lavoravano per la struttura ma erano prestabiliti. Quando io ho cominciato a lavorare, ho lavorato secondo turni già prestabiliti e i turni non potevano essere cambiati. Credo che fossero stati stabiliti dal direttore. Adr cap. 4: la ricorrente svolgeva le attività indicate in capitolo
e poi fissava lei gli appuntamenti successivi con l'utente nei giorni prestabiliti nei quali lei lavorava per la struttura. Adr. cap. 6: il foglio delle presenze era fatto per rilevare le presenze e gli orari degli operatori non so se avesse ulteriori finalità; Adr cap. 7: che io sappia nei fogli di presenza non venivano indicate le ore svolte nei corsi che la ricorrente svolgeva;
adr cap. 9: la comunicazione delle assenze non veniva fatta solo per essere eventualmente sostituiti ma era un obbligo sia per me che per la ricorrente;
adr cap. 11: io, come la ricorrente e come tutti venivamo pagati quando arrivavano le rimesse
NT dall' ; Adr: i turni erano prestabiliti anche per la ricorrente. Adr: i turni come prestabiliti non potevano essere cambiati;
Adr: ricordo che era il direttore a chiedere
Con all' che la struttura potesse rimanere chiusa nelle due settimane di agosto a cavallo del ferragosto. Adr: come ho già detto per i restanti giorni di agosto ci accordavamo tra di noi compresa la ricorrente sui turni da fare in modo da poter avere qualche giorno di ferie in più; adr: i turni che noi concordavamo per il mese di agosto li comunicavamo al direttore, ricordo che anche il direttore a volte in agosto faceva dei turni. Adr: Il registro presenze doveva essere firmato sia dai lavoratori dipendenti come me che dalla ricorrente;
adr: quando noi firmavamo il foglio di presenza il direttore non era presente anche perché lui non c'era tutti i giorni;
adr: quando i pazienti arrivavano in consultorio parlavano prima con gli assistenti sociali, erano loro che raccoglievano le richieste;
adr: gli assistenti sociali dopo aver parlato con gli utenti, in alcune situazioni particolari ne parlavano con il direttore o altrimenti parlavano direttamente… con le psicologhe.” (cfr. verbale di udienza del 10.2.2023, cit.).
2.9. A fronte di quanto sopra, i testi di parte resistente – e Testimone_1
– hanno invece sostanzialmente confermato le deduzioni della parte Testimone_2
resistente in merito alle caratteristiche del rapporto di lavoro libero professionale instaurato.
2.10. In particolare, la teste dopo avere premesso di essere “...a Tes_1
conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la sono consulente psicologa per CP_1 il consultorio Fossa Creta – San Giorgio dall'anno 2002 fino a tutt'oggi”, all'udienza del
10.2.2023 ha sul punto riferito quanto segue: “…Adr cap. 2: Il servizio Dipartimento
Materno Infantile della Asp assegna alla struttura un monte ore di attività da svolgere ed a
10 partire dal predetto monte ore tra noi professionisti della struttura ci accordiamo per coprire i turni di lavoro nella settimana. Adr. cap. 4: il compito dei professionisti psicologi
è quello indicato in capitolo e dopo la prima visita dell'utente siamo noi che stabiliamo gli appuntamenti successivi con lo stesso;
adr cap. 6: il foglio delle presenze serve per attestare le nostre presenze in struttura, tenuto conto del monte ore assegnato, è un foglio Con contabile interno, non credo che serva per ricavare dati da inviare all' Adr cap. 7: nel foglio delle presenze non vengono indicate le ore di docenza che si svolgono fuori dalla struttura ma solo le ore di presenza in struttura;
Adr cap. 9: se ci assentiamo diamo comunicazione dell'assenza per poter essere sostituite o per consentire alla struttura di disdire gli appuntamenti con gli utenti. Anche il direttore dott. se non può venire al Per_1
lavoro lo comunica per le stesse finalità per le quali lo comunichiamo noi;
Adr cap. 11: i
NT nostri pagamenti non avvenivano a cadenza fissa ma quando l' effettuava le rimesse dei fondi;
Adr: specifico che quando ho detto che concordavamo i turni nell'ambito del monte ore assegnato dall'Asp intendevo dire che io con la ricorrente, che eravamo le due psicologhe che operavano nella struttura concordavamo tra di noi i giorni e gli orari con cui avremmo operato nella settimana. Questi accordi potevano essere relativi anche a periodi molto lunghi, di anni, e poi secondo le nostre esigenze potevamo cambiarli. Adr: io
e la ricorrente abbiamo sempre trovato un accordo tra di noi nella distribuzione dei turni;
Adr: Alla struttura provenivano richieste di intervento dal territorio e dai tribunali, sia dei minori che civile. Le richieste che provenivano dai Tribunali erano vagliate dalle assistenti sociali che poi interessavano noi psicologi che secondo le nostre disponibilità di spazio provvedevamo a fissare gli appuntamenti per questi utenti. Per quanto riguarda le utenze provenienti dal territorio io e la ricorrente sulla base delle nostre disponibilità di spazio provvedevamo a fissare i primi appuntamenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste;
adr: ricordo che io, come la ricorrente, firmavamo il foglio di firma, non so dire se lo stesso foglio veniva firmato anche dai dipendenti;
adr. cap: che io sappia era come ho già detto ad uso interno e finalizzato al pagamento delle prestazioni, quindi era mio interesse firmare il foglio per poter essere pagata. Non c'era un obbligo di firma, io a volte firmavo la presenza della giornata non contestualmente ma nei giorni successivi.
Adr: non sono mai stata richiamata da nessuno se avevo apposto la firma della giornata di presenza successivamente alla stessa” (cfr. verbale di udienza del 10.2.2023, cit.).
2.11. Analogamente, la teste , dopo avere premesso di essere “...a Tes_2
conoscenza dei fatti di causa in quanto lavoro per la resistente presso il Consultorio di
Fossa Creta – San Giorgio come assistente sociale” e di essere “…una dipendente della
11 resistente” lavorandovi dal luglio 1992, all'udienza del 10.2.2023 ha sul punto riferito NT quanto segue: “…Adr cap. 2: Esiste un monte ore che viene assegnato dalla alla struttura secondo la convenzione tra le parti, poi, all'interno della struttura i turni di lavoro vengono concordati dai liberi professionisti in base alle loro reciproche esigenze;
Adr cap. 4: le richieste di intervento, sia che provengono dal territorio, sia che provengono dai tribunali vengono esaminate per prima dagli assistenti sociali che provvedono a compilare una prima cartella. Poi siamo noi assistenti sociali che presentiamo le utenze agli psicologi che provvedono a fissare i primi appuntamenti sulla base delle loro disponibilità di spazio. Poi, nel primo incontro gli psicologi fanno una loro cartella clinica e svolgono le attività indicate in capitolo e, quindi, fissano loro gli appuntamenti successivi. Adr cap. 6: il foglio di firma è un foglio che ha una finalità contabile relativa al pagamento delle ore lavorate per quanto riguarda i liberi professionisti, mentre per quanto riguarda i dipendenti serve per calcolare le ferie o altri istituti. Il foglio di firma è individuale. Adr cap. 7: nel foglio di firma vengono riportate anche le ore di docenza che vengono svolte nei corsi che si effettuano presso le scuole o all'interno del consultorio sempre ai fini del calcolo dei pagamenti anche perché c'è una differenza di compenso tra le ore di docenza e le altre ore lavorate;
Adr cap. 9: i liberi professionisti comunicavano le assenze perché non si creassero disservizi. La comunicazione era finalizzata a spostare le visite che erano state fissate;
Adr cap. 11: i pagamenti avvenivano non secondo cadenze fisse ma quando arrivavano le rimesse da
NT parte dell' ; adr: la distribuzione del monte ore assegnato alla struttura per gli psicologi veniva concordato tra i liberi professionisti psicologi;
adr: era interesse del libero professionista firmare il foglio firma in quanto essendo relativo al calcolo delle competenze se non firmava le ore lavorate non poteva venire pagato per quelle ore;
adr: non ho visto direttamente un foglio firma dei liberi professionisti dove sono segnate anche le ore di docenza ma ho sentito dire nel consultorio che queste ore venivano segnate nel foglio firma;
adr: che io sappia non c'era un obbligo dei liberi professionisti di comunicare le assenze ma era una cosa di buon senso e come ho già detto era finalizzata ad evitare disservizi” (cfr. verbale di udienza del 10.2.2023, cit.).
2.12. Ebbene, sulla base delle superiori dichiarazioni testimoniali, in parte generiche e in parte contrastanti in ordine ai fatti costitutivi della domanda, non può ritenersi raggiunta la prova univoca e adeguata in ordine alla ricorrenza nella fattispecie in esame degli indici della subordinazione.
12 Ed invero, a fronte del rapporto libero professionale formalmente intercorso tra le parti e delle concordi dichiarazioni rese dalle testi e , le quali hanno Tes_1 Tes_2
essenzialmente confermato le deduzioni della parte resistente sulla genuinità del rapporto libero-professionale instaurato, le dichiarazioni della sola teste non consentono ex Tes_3
se di accertare la sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato.
In particolare, sulla base delle anzidette testimonianze non è emersa la prova né dell'esistenza di un vincolo sanzionabile a un prestabilito orario lavorativo, né della configurabilità di un effettivo potere direttivo e disciplinare in capo alla parte resistente nei confronti della ricorrente.
2.13. In primo luogo, difetta la prova che la ricorrente fosse effettivamente tenuta a presentarsi al lavoro nei giorni e negli orari indicati in ricorso e in ipotesi richiesti dall'associazione resistente, non potendo a tal fine assumere rilievo dirimente le generiche dichiarazioni rese sul punto dalla teste . Tes_3
Al contrario, dalle dichiarazioni delle testi e è emerso che le Tes_1 Tes_2
assenze della ricorrente e dell'altra psicologa dal consultorio venivano comunicate solamente “…per poter essere sostituite o per consentire alla struttura di disdire gli appuntamenti con gli utenti” (cfr. teste e che “…non c'era un obbligo dei liberi Tes_1
professionisti di comunicare le assenze ma era una cosa di buon senso e come ho già detto era finalizzata ad evitare disservizi” (cfr. teste ), mentre non è emerso da nessuna Tes_2
dichiarazione testimoniale che tali assenze dovevano essere giustificate per malattia o per altri motivi, né risulta che le stesse dovessero essere previamente autorizzate.
Né, a tal fine, appare decisiva la documentazione in atti, non risultando neppure da questa l'obbligo di parte ricorrente di rispettare gli orari di lavoro indicati in ricorso, ovvero – per converso – l'obbligo di giustificare tali assenze e di richiedere l'autorizzazione preventiva.
Come sopra evidenziato, d'altronde, le testi e hanno Tes_1 Tes_2 concordemente riferito che “…il foglio delle presenze serve per attestare le nostre presenze in struttura, tenuto conto del monte ore assegnato, è un foglio contabile interno […] che io sappia era come ho già detto ad uso interno e finalizzato al pagamento delle prestazioni
[…] Non c'era un obbligo di firma, io a volte firmavo la presenza della giornata non contestualmente ma nei giorni successivi […] non sono mai stata richiamata da nessuno se avevo apposto la firma della giornata di presenza successivamente alla stessa” (cfr. teste e che “…il foglio di firma è un foglio che ha una finalità contabile relativa al Tes_1 pagamento delle ore lavorate per quanto riguarda i liberi professionisti […]” (cfr. teste
13 ), sicché nemmeno dai “fogli firma” in atti (cfr. doc. n. 10 di parte ricorrente) Tes_2 emerge di per sé l'obbligo di parte ricorrente di rispettare orari di lavoro predeterminati dall'asserito datore di lavoro ovvero di giustificare e ottenere la preventiva autorizzazione per eventuali assenze.
In difetto di specifiche e compiute dichiarazioni testimoniali sul punto, nella specie non sono neppure emerse significative circostanze in relazione a un eventuale potere disciplinare che la parte resistente avrebbe potuto esercitare nei riguardi della ricorrente ad esempio in caso di mancato rispetto dell'orario, apparendo a tal fine generiche e comunque indimostrate le dichiarazioni rese dalla teste , a fronte delle concordi dichiarazioni Tes_3
delle testi e . Tes_1 Tes_2
In definitiva, all'esito della complessiva istruzione probatoria (orale e documentale) non è stato sufficientemente provato che la ricorrente era tenuta a rispettare specifici e vincolanti orari di lavoro predeterminati dalla parte resistente, né che l'eventuale assenza della ricorrente doveva essere giustificata per malattia o per altri motivi, né che doveva essere previamente autorizzata, avvenendo dunque la comunicazione della stessa sostanzialmente per ragioni organizzative;
anche l'eventuale comunicazione, d'altronde, deve ritenersi rientrante nel concetto di coordinazione e non può, in difetto di una verifica in concreto di conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore in caso di assenza ingiustificata, essere ritenuto quale estrinsecazione di un vero e proprio vincolo di presenza e di orario che caratterizza il lavoro subordinato (con specifico riferimento alle assenze dal lavoro, cfr. C. Cass. 21380/2008 secondo cui “l'obbligo di giustificare le assenze da parte del lavoratore è in genere indice di subordinazione solo se soggetto ad una verifica in concreto e conduca, in caso di accertamento dell'assenza ingiustificata, a conseguenze disciplinari ascrivibili al lavoratore”).
2.14. Non è stata neanche compiutamente provata la sussistenza di un effettivo potere direttivo e organizzativo di parte resistente nei confronti della ricorrente e, segnatamente, la concreta sottoposizione della a un'intensa etero- Parte_1
organizzazione della prestazione fondata sull'emanazione di ordini specifici e sull'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative, non avendo nessuno dei testi riferito circostanze decisive a tale fine
(sul punto cfr. le suesposte dichiarazioni della teste secondo cui “…Adr cap. 2: Il Tes_1
Con servizio Dipartimento Materno Infantile della assegna alla struttura un monte ore di attività da svolgere ed a partire dal predetto monte ore tra noi professionisti della struttura ci accordiamo per coprire i turni di lavoro nella settimana. […] dopo la prima
14 visita dell'utente siamo noi che stabiliamo gli appuntamenti successivi con lo stesso;
[…] io con la ricorrente, che eravamo le due psicologhe che operavano nella struttura concordavamo tra di noi i giorni e gli orari con cui avremmo operato nella settimana.
Questi accordi potevano essere relativi anche a periodi molto lunghi, di anni, e poi secondo le nostre esigenze potevamo cambiarli. Adr: io e la ricorrente abbiamo sempre trovato un accordo tra di noi nella distribuzione dei turni;
[…] Le richieste che provenivano dai Tribunali erano vagliate dalle assistenti sociali che poi interessavano noi psicologi che secondo le nostre disponibilità di spazio provvedevamo a fissare gli appuntamenti per questi utenti. Per quanto riguarda le utenze provenienti dal territorio io
e la ricorrente sulla base delle nostre disponibilità di spazio provvedevamo a fissare i primi appuntamenti seguendo l'ordine cronologico delle richieste;
[…]”; cfr. altresì le analoghe dichiarazioni della teste ). Tes_2
A tal fine, inoltre, non appare decisiva la mera partecipazione della ricorrente “…alle riunioni di equipe che venivano stabilite dal direttore almeno una volta al mese […]” (cfr. dichiarazioni della teste ), potendosi inquadrare anche tali riunioni come forme di Tes_3
supporto e coordinazione e non quale estrinsecazione di un vero e proprio potere direttivo.
2.15. Parimenti, non risulta provata la sottoposizione della ricorrente a un effettivo potere disciplinare di parte resistente, poiché nessuno dei testi escussi ha riferito di sanzioni concretamente applicate o minacciate alla stessa, in difetto peraltro di specifiche allegazioni attoree sul punto (cfr., al contrario, le suindicate dichiarazioni della teste secondo cui “…non sono mai stata richiamata da nessuno se avevo apposto la Tes_1 firma della giornata di presenza successivamente alla stessa”).
2.16. A fronte di ciò, non appaiono dirimenti le deduzioni attoree in ordine ai compensi ricevuti da parte resistente nel corso del rapporto in esame, avendo comunque entrambi i testi di parte resistente confermato che “…i nostri pagamenti non avvenivano a NT cadenza fissa ma quando l' effettuava le rimesse dei fondi” (cfr. teste e che Tes_1
“…i pagamenti avvenivano non secondo cadenze fisse ma quando arrivavano le rimesse da NT parte dell' ” (cfr. teste ). Tes_2
Ancora non risulta di per sé decisivo l'utilizzo da parte della ricorrente dei locali e delle attrezzature dell'associazione resistente, trattandosi di uno solo degli elementi cd. sintomatici della subordinazione, la cui effettiva ricorrenza non può tuttavia sopperire all'evidenziato difetto degli altri requisiti richiesti a tale fine, in primis la sussistenza di un potere direttivo, gerarchico e disciplinare del datore di lavoro.
15 2.17. Stante quanto sopra, dalla complessiva attività istruttoria espletata non sono emersi elementi decisivi idonei a comprovare l'esistenza dell'allegato rapporto di lavoro subordinato dissimulato da un rapporto libero professionale.
Tenuto conto del suindicato quadro probatorio, infatti, i testi escussi (ivi compreso la teste di parte ricorrente) non hanno evidenziato specifiche e dirimenti circostanze in merito agli eventuali indici sintomatici della subordinazione, necessari per accertare l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del presunto datore di lavoro e, quindi, la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e l'associazione resistente.
Le circostanze complessivamente riferite dalla predetta teste (concernenti le Tes_3
attività svolte dalla ricorrente, il rispetto del monte orario pattuito distribuito nelle giornate di martedì e venerdì, la generica ricezione di disposizioni e direttive sulle modalità di svolgimento e gestione dell'attività e la comunicazione delle assenze) non appaiono sufficienti a delineare la sottoposizione della ricorrente al potere direttivo e disciplinare della parte resistente, a fronte delle concordi e convergenti dichiarazioni di segno contrario rese dalle testi e . Tes_1 Tes_2
In definitiva, dall'anzidetta attività istruttoria non è emersa la prova né dell'esistenza di un vincolo sanzionabile a un prestabilito orario lavorativo, né della sussistenza di un effettivo potere direttivo e organizzativo di parte resistente nei confronti della ricorrente, né della configurabilità di un generale potere disciplinare in capo alla parte resistente nei confronti della ricorrente.
2.18. Come sopra osservato, infine, considerate le allegazioni delle parti e le superiori dichiarazioni testimoniali (in parte generiche in punto di subordinazione e in parte discordanti), la prova della natura subordinata del rapporto in esame non può neppure farsi discendere dalla documentazione in atti, giacché dalla stessa non emergono ex se sia la previsione di uno specifico orario di lavoro prestabilito e sanzionabile in capo alla ricorrente, sia la sottoposizione della predetta a direttive e disposizioni incompatibili con il rapporto libero professionale e all'effettivo potere disciplinare dell'associazione resistente.
2.19. Sulla base di quanto suesposto, ad avviso di questo giudicante, non può dirsi raggiunta la prova in merito alla sussistenza del dedotto e contestato rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e la parte resistente.
Ed invero, stante la non univocità delle sopra esaminate testimonianze in punto di subordinazione, il quadro probatorio che scaturisce dalle prove orali assunte e dalla documentazione in atti non consente di ritenere provate l'esistenza dell'allegato rapporto di
16 lavoro subordinato con parte resistente, in luogo del rapporto libero professionale formalmente instaurato.
Tale decisione, inoltre, si giustifica sulla scorta del condiviso insegnamento della
Corte di Cassazione secondo cui “Sul piano del metodo di fronte ad una situazione oggettiva di incertezza probatoria, il giudice è tenuto ad applicare il criterio dell'onere della prova, che impone all'attore di fornire la dimostrazione dei fatti allegati a fondamento della propria pretesa, e perciò ritenere che l'onere stesso non sia stato superato” (cfr. C. Cass. 28/09/2006 n. 21028 in motivazione).
Ed infatti, considerato che nel caso in esame, secondo il suesposto criterio di riparto dell'onus probandi ex art. 1218 c.c. (cfr. C. Cass. S.U. 13533/2001), era onere della parte ricorrente provare i fatti costitutivi delle pretese reclamate (sussistenza del dedotto rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di parte resistente) e considerato altresì che nella specie, per i motivi sopra spiegati, siffatta prova non può dirsi raggiunta, le domande attoree devono essere rigettate.
Sul punto, appare peraltro opportuno evidenziare che, siccome precisato dalla
Suprema Corte, “In caso di domanda diretta ad accertare la natura subordinata del rapporto di lavoro, qualora la parte che ne deduce l'esistenza non abbia dimostrato la sussistenza del requisito della subordinazione - ossia della soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che discende dall'emanazione di ordini specifici oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione della prestazione lavorativa - non occorre, ai fini del rigetto della domanda, che sia provata anche l'esistenza del diverso rapporto dedotto dalla controparte (nella specie, di associazione in partecipazione), dovendosi escludere che il mancato accertamento di quest'ultimo equivalga alla dimostrazione dell'esistenza della subordinazione, per la cui configurabilità è necessaria la prova positiva di specifici elementi che non possono ritenersi sussistenti per effetto della carenza di prova su una diversa tipologia di rapporto” (cfr. C. Cass. 2728/2010, cit.).
3. Conclusioni.
Alla stregua di quanto precede, ritiene questo giudicante che, assorbita ogni ulteriore questione, il ricorso sia infondato e vada conseguentemente rigettato.
Stante la complessità e peculiarità della fattispecie in esame e tenuto altresì conto
CP_ della natura delle parti in causa, nonché dell'estraneità dell' al merito della controversia e della posizione processuale rivestita nel presente procedimento, le spese di lite possono integralmente compensarsi.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Catania, 28 gennaio 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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