TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 03/07/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SENTENZA pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 03/07/2025 nella causa
RG n. 140/2021 promossa da
, , assistita dall'avv. PIERNI Parte_1 C.F._1
GABRIELE TEODORO
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
assistito dalle dr.sse ORLANDI PATRIZIA, SANSONE P.IVA_1
MARIATERESA
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza Con ingiunzione 80/20 dell'11.12.2020 emessa dall' , con cui le sono state contestate le seguenti violazioni:
1. Art. 1 e 3 l. 4/1953 “per non aver consegnato il prospetto paga , all'atto della corresponsione della retribuzione, al lavoratore Parte_2 relativamente al mese di dicembre 2017”;
2. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008, “per omessa registrazione nel libro unico del lavoro, che determina differenti trattamenti retributivi previdenziali o fiscali, dei dati relativi alle ore di lavoro svolte dai lavoratori , Parte_3 Persona_1
e , nel periodo dal luglio 2017 al marzo 2018 (…)”; CP_3
3. Art. 5, co. 5 d. lgs. 66/2003, “per non aver computato a parte è compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi il lavoro straordinario svolto dai lavoratori e negli anni qui di seguito indicati:
, e , anno 2017, Parte_3 Persona_1 CP_3
, anno 2018”; Parte_3 Persona_1
4. Art. 30, co. 1 e art. 18, co. 5 bis, d.lgs. 276/03 come modificato dall'art. 1, co. 1
d. lgs. 8/16, “per aver utilizzato il lavoratore in un distacco Persona_2 privo dei requisiti di cui all'articolo 30, co. 1 d. lgs. 276/03 (…)”;
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione; CP_4
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
1
Considerato che:
-la ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità/invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto assunta senza che il procedimento amministrativo si fosse concluso e senza essere stata ascoltata in sede amministrativa, quantunque ne avesse fatto richiesta;
-le eccezioni di cui sopra devono essere respinte;
-la S.C. ha, infatti, chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (…)” (Cass. Civ., sez. 2, ord. 29315/24);
-in punto mancata audizione del trasgressore, la S.C. ha, poi, espressamente precisato che: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative –
(…)la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ., sez. 6, ord. 21146/19);
-pertanto, la presenza degli eventuali vizi lamentati, non esime il Tribunale dall'esame, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria di natura sanzionatoria vantata Con dall' ;
-la ricorrente ha, in secondo luogo, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto l'obbligo di motivazione del provvedimento gravante in capo all'Amministrazione è adempiuto anche attraverso una motivazione per relationem, che è legittima, qualora le ragioni alla base della determinazione della P.A. siano individuabili attraverso il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità del destinatario1;
-l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio non presenta vizi di motivazione, poiché contiene la compiuta indicazione della normativa violata, delle condotte contestate e degli estremi del verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore in data 29.5.19, da cui è ben possibile ricostruire l'iter motivazionale seguito dall'Amministrazione: quest'ultimo atto -in particolare- contiene, infatti, la descrizione dettagliata dell'attività di accertamento svolta, l'indicazione delle fonti di prova acquisite, il riferimento alla normativa violata e la specificazione degli addebiti contestati alla ricorrente;
-l'opponente ha, inoltre, eccepito l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione di cui si discorre per mancata notificazione all'obbligato in solido;
-neppure tale censura è fondata, poiché le posizioni del trasgressore e dell'obbligato in solido sono autonome;
la S.C. ha precisato al proposito che “In tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui
l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. Infatti, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689)” (Cass. Civ., sez. 2, sent. 16661/07);
-ciò posto, si può passare, ora, all'esame della fondatezza dell'opposizione nel merito;
-si osserva, in primo luogo, che nulla abbia contestato parte attrice in relazione alla violazione di cui al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale, per tale motivo, deve ritenersi integrata;
-quanto alle violazioni di cui ai punti 2 e 3 del provvedimento opposto, si osserva quanto segue;
Con
-l' ha contestato che i lavoratori sopra individuati, dipendenti della coop. Easy
RG, di cui nel periodo oggetto di causa la legale rappresentante era la ricorrente, nei Con periodi meglio individuati nel VUAN (doc. 1 ) e di cui oltre, abbiano svolto lavoro straordinario non registrato a lul né retribuito con le maggiorazioni di legge;
-l' ha, in particolare, sostenuto che: CP_1
il sig. autista con orario full time, tra il 25 ottobre 2017 ed il 21 gennaio Pt_3
2018, abbia lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 6;
• il sig. autista con orario full time, dal 10 luglio 2017 al 2 marzo 2018, abbia Per_1 tendenzialmente lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 7;
• il sig. autista con orario full time, dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, CP_3 abbia tendenzialmente lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19;
-in sede ispettiva, i lavoratori, sentiti dagli Ispettori nell'immediatezza dei fatti, hanno indicato l'orario di lavoro di cui sopra (docc. 15, 18, 21 ITL);
-in sede testimoniale i sig. e della cui attendibilità non vi è motivo di CP_3 Pt_3 dubitare, hanno sostanzialmente confermato i propri orari di lavoro, seppur con qualche incertezza, giustificabile stante il notevole lasso di tempo trascorso;
il sig. Per_2 anche della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato con precisione gli orari del sig. e riferito che gli altri lavoratori, effettivamente, rendevano la Per_1 prestazione di notte (vd. ud. 5.12.24);
-ritenuto dunque provato l'orario di lavoro nei termini di cui sopra, risultano integrate le violazioni di cui ai punti 2 e 3, posto che è stato accertato dagli (e non è CP_5
3 contestato) che le ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle pattuite non siano state Cont registrate a é computate a parte e retribuite con le maggiorazioni previste;
-non muove i termini della questione la circostanza per cui siano intervenute conciliazioni in sede sindacale tra la ricorrente ed i sig.ri posto che “la Per_1 Per_2 conciliazione (giudiziale) … non può estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti (v. pronuncia di questa carote n. 11488 del 29 ottobre 1991). A tali uffici, pertanto, non è impedita da una intervenuta transazione tra le parti, che abbiamo riconosciuto la natura autonoma del rapporto di lavoro tra loro intercorso, la facoltà di farne accertare dal giudice di merito la effettiva natura subordinata ai fini della applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento o di richiedere il pagamento di contributi e relative sanzioni…” (Cass. Sez. Lav., sent, 3344/05);
-neppure rilievo assume il provvedimento di archiviazione del Gip presso il Tribunale di
Biella prodotto dalla ricorrente in data 16.10.24, per la ragione dirimente per cui tale provvedimento è stato assunto in ordine alla contestazione del reato di cui all'art. 14, co.
1 d. lgs. 66/2003 (La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi
e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi), fattispecie che esula del tutto dalle contestazioni alla base del provvedimento in questa sede opposto;
-quanto infine alla violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione, si osserva quanto segue;
Con
-l' ha contestato la sussistenza di un distacco privo dei requisiti di legge, in relazione al lavoratore dipendente della ma Per_2 Parte_4 utilizzato dalla Coop. Easy RG (di cui la legale rappresentante era la ricorrente);
-si fa presente in linea generale che ai sensi dell'art. 30, co. 1 d. lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”;
-la giurisprudenza ha precisato che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass., Sez. Lav., ord. 19613/20); Con
-nel caso di specie, si ritiene sussistente la violazione contestata dall' , in quanto è emerso dalle dichiarazioni di tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori (vd. docc. 15, 18, 21,
24, 33, 34, 35 TL) e confermato in sede giudiziale dai testimoni escussi che il lavoratore in questione, quantunque alle formali dipendenze di (vd. doc. Parte_4 Con
25 ), prestasse, in realtà, la propria attività lavorativa a favore della Easy RG, svolgendo mansioni di “referente aziendale” e, all'occorrenza, di autista o eccanico;
egli si occupava, in particolare, di dare le direttive di lavoro ai dipendenti di Easy RG, di gestire la loro organizzazione, di curare la parte amministrativa (es. colloqui di lavoro, consegna delle buste paga);
-il lavoratore, sentito come testimone, ha dichiarato che “ho lavorato per la Easy
RG/RG Service circa 3-4 anni, facevo l'autista, il meccanico e gestivo un po' tutto come se fossi il referente di della società perché Easy RG aveva la sede a CP_1
Foggia ed un capannone in zona milanese… durante la mia attività Easy RG mi
4 occupavo di tutto ed ero la parte operativa dell'azienda su , tanto che gestivo gli CP_1 austisti, aggiustavo i camion, parlavo con per i viaggi, le tratte, insieme a Parte_5 mio figlio ed a mio padre…se capitava, ero, io che proponevo gli autisti della zona. Io andavo 1 o 2 volte al mese andavo a Zibilo (MI) e prendevo buste paga e contratti…se c'erano dei cambiamenti, da Milano mi chiavano ed io parlavo con il relativo autista…Per quanto riguarda i viaggi, Milano era sempre informata ma poi ero io a dialogare direttamente con gli autisti, soprattutto perché le variazione accadevano anche durante la notte”;
-gli altri testimoni hanno confermato quanto dichiarato dal sig. sostenendo
Per_2 che “per quanto a mia conoscenza, mi diceva dove dovevo andare, ma non so
Per_2 che mansione precisa lui svolgesse. Capitava che il effettuasse attività di
Per_2 autotrasporto e attività connesse in sostituzione dei dipendenti Easy RG…era il sig. che mi aveva consegnato il contratto e le buste paga…era il sig. che
Per_2 Per_2 forniva le indicazioni di lavoro per conto della ricorrente…solo lui, mi dava
Per_2 le indicazioni, non altri, nemmeno il figlio ” (dichiarazioni sig. e che “ Per_3 Pt_3 per quanto a mia conoscenza ha sempre fatto il medesimo lavoro. Io ho
Per_2 sempre parlato per ogni problematica con lui e succedeva che se qualche dipendente stesse male all'ultimo momento, lui si sostituiva e, più in generale, qualsiasi situazione si verificasse in strada, era lui ad intervenire insieme al figlio…per quanto a mia conoscenza, io ho sempre solo parlato con lui, il contratto me l'ha consegnato lui, mentre le buste paga arrivavano in banca, mentre il cartaceo ce lo dava lui…per quanto a mia conoscenza, mi dava le indicazioni di lavoro, cosa che fa
Per_2 tutt'oggi. Capitava dunque che mi dicesse di dover andare più tardi, alle 8.00 piuttosto che alle 6.00, specialmente il lunedì quando arriva il rimorchio…” (dichiarazioni sig. ; CP_3
-a fronte di quanto sopra, risulta accertato che il lavoratore rendesse la propria prestazione lavorativa a favore della Easy RG, senza che vi fosse o comunque senza che sia emerso un interesse di (formale datore di lavoro) diverso dalla Parte_4 mera fornitura non autorizzata di prestazioni di lavoro a favore di altri;
-la violazione è dunque stata integrata;
-non si ravvisano, da ultimo, ragioni per ridurre l'entità delle sanzioni irrogate, tenendo conto che la sanzione più rilevante è già stata determinata con l'applicazione del minimo edittale;
-l'opposizione, in definitiva, deve essere respinta integralmente;
-le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, con la riduzione ex art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
Con
-condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, complessivamente liquidate, già ridotte ex art. 9 d. lgs. 149/15, in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Biella, 3.7.25.
La Giudice Dr.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la Suprema Corte ha sul punto precisato che “al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione … che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo” (cfr. Cass. Civ. n. 10757/2008) ed anche che “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione…” (Cfr. Cass. Civ. n. 20189/2009, Cass. Civ. 16203/2003).
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di BIELLA
SENTENZA pronunciata dalla Giudice dr.ssa Francesca Marchese in data 03/07/2025 nella causa
RG n. 140/2021 promossa da
, , assistita dall'avv. PIERNI Parte_1 C.F._1
GABRIELE TEODORO
Parte ricorrente
Contro
Controparte_1
assistito dalle dr.sse ORLANDI PATRIZIA, SANSONE P.IVA_1
MARIATERESA
Parte convenuta
Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Premesso che:
-la ricorrente si è rivolta al Tribunale di Biella, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza Con ingiunzione 80/20 dell'11.12.2020 emessa dall' , con cui le sono state contestate le seguenti violazioni:
1. Art. 1 e 3 l. 4/1953 “per non aver consegnato il prospetto paga , all'atto della corresponsione della retribuzione, al lavoratore Parte_2 relativamente al mese di dicembre 2017”;
2. Art. 39, co. 1 e 2 d.l. 112/2008, “per omessa registrazione nel libro unico del lavoro, che determina differenti trattamenti retributivi previdenziali o fiscali, dei dati relativi alle ore di lavoro svolte dai lavoratori , Parte_3 Persona_1
e , nel periodo dal luglio 2017 al marzo 2018 (…)”; CP_3
3. Art. 5, co. 5 d. lgs. 66/2003, “per non aver computato a parte è compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi il lavoro straordinario svolto dai lavoratori e negli anni qui di seguito indicati:
, e , anno 2017, Parte_3 Persona_1 CP_3
, anno 2018”; Parte_3 Persona_1
4. Art. 30, co. 1 e art. 18, co. 5 bis, d.lgs. 276/03 come modificato dall'art. 1, co. 1
d. lgs. 8/16, “per aver utilizzato il lavoratore in un distacco Persona_2 privo dei requisiti di cui all'articolo 30, co. 1 d. lgs. 276/03 (…)”;
, costituendosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione; CP_4
-la causa, istruita documentalmente e con l'audizione di testimoni indicati dalle parti, è stata trattenuta a decisione in data odierna, a seguito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
1
Considerato che:
-la ricorrente ha eccepito, in primo luogo, la nullità/invalidità dell'ordinanza ingiunzione opposta, in quanto assunta senza che il procedimento amministrativo si fosse concluso e senza essere stata ascoltata in sede amministrativa, quantunque ne avesse fatto richiesta;
-le eccezioni di cui sopra devono essere respinte;
-la S.C. ha, infatti, chiarito che: “In tema di sanzioni amministrative, l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione non configura un'impugnazione dell'atto, ma introduce un ordinario giudizio sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, devolvendo al giudice adito la piena cognizione circa la legittimità e la fondatezza della stessa, con l'ulteriore conseguenza che, in virtù dell'art. 23 della l. n. 689 del 1981, il giudice ha il potere-dovere di esaminare l'intero rapporto, con cognizione non limitata alla verifica della legittimità formale del provvedimento, ma estesa - nell'ambito delle deduzioni delle parti - all'esame completo nel merito della fondatezza dell'ingiunzione (…)” (Cass. Civ., sez. 2, ord. 29315/24);
-in punto mancata audizione del trasgressore, la S.C. ha, poi, espressamente precisato che: “In tema di ordinanza ingiunzione per l'irrogazione di sanzioni amministrative –
(…)la mancata audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l'atto, gli argomenti a proprio favore che
l'interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale” (Cass. Civ., sez. 6, ord. 21146/19);
-pertanto, la presenza degli eventuali vizi lamentati, non esime il Tribunale dall'esame, nel merito, della fondatezza della pretesa creditoria di natura sanzionatoria vantata Con dall' ;
-la ricorrente ha, in secondo luogo, eccepito il difetto di motivazione del provvedimento impugnato;
-la doglianza non è meritevole di accoglimento, in quanto l'obbligo di motivazione del provvedimento gravante in capo all'Amministrazione è adempiuto anche attraverso una motivazione per relationem, che è legittima, qualora le ragioni alla base della determinazione della P.A. siano individuabili attraverso il riferimento ad altri atti espressamente richiamati ed entrati nella sfera di conoscibilità del destinatario1;
-l'ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio non presenta vizi di motivazione, poiché contiene la compiuta indicazione della normativa violata, delle condotte contestate e degli estremi del verbale di accertamento e notificazione, notificato al trasgressore in data 29.5.19, da cui è ben possibile ricostruire l'iter motivazionale seguito dall'Amministrazione: quest'ultimo atto -in particolare- contiene, infatti, la descrizione dettagliata dell'attività di accertamento svolta, l'indicazione delle fonti di prova acquisite, il riferimento alla normativa violata e la specificazione degli addebiti contestati alla ricorrente;
-l'opponente ha, inoltre, eccepito l'invalidità dell'ordinanza ingiunzione di cui si discorre per mancata notificazione all'obbligato in solido;
-neppure tale censura è fondata, poiché le posizioni del trasgressore e dell'obbligato in solido sono autonome;
la S.C. ha precisato al proposito che “In tema di sanzioni amministrative, il vincolo intercorrente, ai sensi dell'articolo 6, terzo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689, tra l'autore materiale della violazione e la persona giuridica di cui è prevista la responsabilità solidale, assume rilevanza nel solo caso in cui
l'Amministrazione se ne avvalga in concreto (comminando la sanzione anche al corresponsabile in solido), e non quando la contestazione risulti mossa nei confronti del solo autore materiale. A quest'ultimo, pertanto, non è riconosciuto alcun interesse a rappresentare, in sede di opposizione all'ordinanza ingiunzione, la mancata contestazione (anche) al co-obbligato solidale. Infatti, l'effetto estintivo della pretesa sanzionatoria è limitato al soggetto nei cui confronti non è stata eseguita la notifica (articolo 14, ultimo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689)” (Cass. Civ., sez. 2, sent. 16661/07);
-ciò posto, si può passare, ora, all'esame della fondatezza dell'opposizione nel merito;
-si osserva, in primo luogo, che nulla abbia contestato parte attrice in relazione alla violazione di cui al punto 1 dell'ordinanza ingiunzione opposta, la quale, per tale motivo, deve ritenersi integrata;
-quanto alle violazioni di cui ai punti 2 e 3 del provvedimento opposto, si osserva quanto segue;
Con
-l' ha contestato che i lavoratori sopra individuati, dipendenti della coop. Easy
RG, di cui nel periodo oggetto di causa la legale rappresentante era la ricorrente, nei Con periodi meglio individuati nel VUAN (doc. 1 ) e di cui oltre, abbiano svolto lavoro straordinario non registrato a lul né retribuito con le maggiorazioni di legge;
-l' ha, in particolare, sostenuto che: CP_1
il sig. autista con orario full time, tra il 25 ottobre 2017 ed il 21 gennaio Pt_3
2018, abbia lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 6;
• il sig. autista con orario full time, dal 10 luglio 2017 al 2 marzo 2018, abbia Per_1 tendenzialmente lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 7;
• il sig. autista con orario full time, dal 10 luglio 2017 al 31 dicembre 2017, CP_3 abbia tendenzialmente lavorato dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 19;
-in sede ispettiva, i lavoratori, sentiti dagli Ispettori nell'immediatezza dei fatti, hanno indicato l'orario di lavoro di cui sopra (docc. 15, 18, 21 ITL);
-in sede testimoniale i sig. e della cui attendibilità non vi è motivo di CP_3 Pt_3 dubitare, hanno sostanzialmente confermato i propri orari di lavoro, seppur con qualche incertezza, giustificabile stante il notevole lasso di tempo trascorso;
il sig. Per_2 anche della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, ha confermato con precisione gli orari del sig. e riferito che gli altri lavoratori, effettivamente, rendevano la Per_1 prestazione di notte (vd. ud. 5.12.24);
-ritenuto dunque provato l'orario di lavoro nei termini di cui sopra, risultano integrate le violazioni di cui ai punti 2 e 3, posto che è stato accertato dagli (e non è CP_5
3 contestato) che le ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle pattuite non siano state Cont registrate a é computate a parte e retribuite con le maggiorazioni previste;
-non muove i termini della questione la circostanza per cui siano intervenute conciliazioni in sede sindacale tra la ricorrente ed i sig.ri posto che “la Per_1 Per_2 conciliazione (giudiziale) … non può estendere nemmeno tale limitata efficacia vincolante nei confronti dei terzi e, in particolare, nei confronti di quegli uffici o enti titolari di interessi pubblici connessi al rapporto di lavoro intercorso tra le parti hanno pattuito di qualificarlo altrimenti (v. pronuncia di questa carote n. 11488 del 29 ottobre 1991). A tali uffici, pertanto, non è impedita da una intervenuta transazione tra le parti, che abbiamo riconosciuto la natura autonoma del rapporto di lavoro tra loro intercorso, la facoltà di farne accertare dal giudice di merito la effettiva natura subordinata ai fini della applicazione di sanzioni per l'inosservanza delle disposizioni sul collocamento o di richiedere il pagamento di contributi e relative sanzioni…” (Cass. Sez. Lav., sent, 3344/05);
-neppure rilievo assume il provvedimento di archiviazione del Gip presso il Tribunale di
Biella prodotto dalla ricorrente in data 16.10.24, per la ragione dirimente per cui tale provvedimento è stato assunto in ordine alla contestazione del reato di cui all'art. 14, co.
1 d. lgs. 66/2003 (La valutazione dello stato di salute dei lavoratori notturni deve avvenire a cura e a spese del datore di lavoro, o per il tramite delle competenti strutture sanitarie pubbliche di cui all'articolo 11 o per il tramite del medico competente di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, attraverso controlli preventivi
e periodici, almeno ogni due anni, volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti i lavoratori stessi), fattispecie che esula del tutto dalle contestazioni alla base del provvedimento in questa sede opposto;
-quanto infine alla violazione di cui al punto 4 dell'ordinanza ingiunzione, si osserva quanto segue;
Con
-l' ha contestato la sussistenza di un distacco privo dei requisiti di legge, in relazione al lavoratore dipendente della ma Per_2 Parte_4 utilizzato dalla Coop. Easy RG (di cui la legale rappresentante era la ricorrente);
-si fa presente in linea generale che ai sensi dell'art. 30, co. 1 d. lgs. 276/2003 “L'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”;
-la giurisprudenza ha precisato che l'interesse al distacco può essere anche di natura non economica o patrimoniale in senso stretto: l'importante è che non si risolva in una mera somministrazione di lavoro altrui (Cass., Sez. Lav., ord. 19613/20); Con
-nel caso di specie, si ritiene sussistente la violazione contestata dall' , in quanto è emerso dalle dichiarazioni di tutti i lavoratori sentiti dagli ispettori (vd. docc. 15, 18, 21,
24, 33, 34, 35 TL) e confermato in sede giudiziale dai testimoni escussi che il lavoratore in questione, quantunque alle formali dipendenze di (vd. doc. Parte_4 Con
25 ), prestasse, in realtà, la propria attività lavorativa a favore della Easy RG, svolgendo mansioni di “referente aziendale” e, all'occorrenza, di autista o eccanico;
egli si occupava, in particolare, di dare le direttive di lavoro ai dipendenti di Easy RG, di gestire la loro organizzazione, di curare la parte amministrativa (es. colloqui di lavoro, consegna delle buste paga);
-il lavoratore, sentito come testimone, ha dichiarato che “ho lavorato per la Easy
RG/RG Service circa 3-4 anni, facevo l'autista, il meccanico e gestivo un po' tutto come se fossi il referente di della società perché Easy RG aveva la sede a CP_1
Foggia ed un capannone in zona milanese… durante la mia attività Easy RG mi
4 occupavo di tutto ed ero la parte operativa dell'azienda su , tanto che gestivo gli CP_1 austisti, aggiustavo i camion, parlavo con per i viaggi, le tratte, insieme a Parte_5 mio figlio ed a mio padre…se capitava, ero, io che proponevo gli autisti della zona. Io andavo 1 o 2 volte al mese andavo a Zibilo (MI) e prendevo buste paga e contratti…se c'erano dei cambiamenti, da Milano mi chiavano ed io parlavo con il relativo autista…Per quanto riguarda i viaggi, Milano era sempre informata ma poi ero io a dialogare direttamente con gli autisti, soprattutto perché le variazione accadevano anche durante la notte”;
-gli altri testimoni hanno confermato quanto dichiarato dal sig. sostenendo
Per_2 che “per quanto a mia conoscenza, mi diceva dove dovevo andare, ma non so
Per_2 che mansione precisa lui svolgesse. Capitava che il effettuasse attività di
Per_2 autotrasporto e attività connesse in sostituzione dei dipendenti Easy RG…era il sig. che mi aveva consegnato il contratto e le buste paga…era il sig. che
Per_2 Per_2 forniva le indicazioni di lavoro per conto della ricorrente…solo lui, mi dava
Per_2 le indicazioni, non altri, nemmeno il figlio ” (dichiarazioni sig. e che “ Per_3 Pt_3 per quanto a mia conoscenza ha sempre fatto il medesimo lavoro. Io ho
Per_2 sempre parlato per ogni problematica con lui e succedeva che se qualche dipendente stesse male all'ultimo momento, lui si sostituiva e, più in generale, qualsiasi situazione si verificasse in strada, era lui ad intervenire insieme al figlio…per quanto a mia conoscenza, io ho sempre solo parlato con lui, il contratto me l'ha consegnato lui, mentre le buste paga arrivavano in banca, mentre il cartaceo ce lo dava lui…per quanto a mia conoscenza, mi dava le indicazioni di lavoro, cosa che fa
Per_2 tutt'oggi. Capitava dunque che mi dicesse di dover andare più tardi, alle 8.00 piuttosto che alle 6.00, specialmente il lunedì quando arriva il rimorchio…” (dichiarazioni sig. ; CP_3
-a fronte di quanto sopra, risulta accertato che il lavoratore rendesse la propria prestazione lavorativa a favore della Easy RG, senza che vi fosse o comunque senza che sia emerso un interesse di (formale datore di lavoro) diverso dalla Parte_4 mera fornitura non autorizzata di prestazioni di lavoro a favore di altri;
-la violazione è dunque stata integrata;
-non si ravvisano, da ultimo, ragioni per ridurre l'entità delle sanzioni irrogate, tenendo conto che la sanzione più rilevante è già stata determinata con l'applicazione del minimo edittale;
-l'opposizione, in definitiva, deve essere respinta integralmente;
-le spese di lite seguono la soccombenza della ricorrente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base del d.m. 55/14, con la riduzione ex art. 9 del D. Lgs. n. 149/2015.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
-respinge il ricorso;
Con
-condanna la ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, complessivamente liquidate, già ridotte ex art. 9 d. lgs. 149/15, in euro 2.500, oltre accessori di legge.
Biella, 3.7.25.
La Giudice Dr.ssa Francesca Marchese
5 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 la Suprema Corte ha sul punto precisato che “al procedimento per l'irrogazione di sanzioni amministrative è applicabile l'art. 3 legge 8 luglio 1990 n. 241 e, conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione … che applica la sanzione può essere motivata "per relationem", mediante il rinvio ad altri atti del procedimento amministrativo” (cfr. Cass. Civ. n. 10757/2008) ed anche che “il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, il suddetto obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione "per relationem" mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione…” (Cfr. Cass. Civ. n. 20189/2009, Cass. Civ. 16203/2003).
2