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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 30/10/2025, n. 10990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10990 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
30/10/2025, nella causa R.G. n. 7791/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti AR De IS GÓ e C.F. C.F. 1 Pt 1
LV TI,
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 'in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Arduino Forgiarini n. 65,
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26/02/2024, la sig.ra Pt 1 diva questo Tribunale chiedendo l'accertamento della natura subordinata - o, in subordine, etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. n.
81/2015 del rapporto intercorso con la società Controparte 1 dal 26 novembre 2015 al 6 marzo 2023, durante il quale la stessa aveva svolto mansioni di estetista e massaggiatrice presso il centro benessere sito in Ostia. di averLa ricorrente esponeva di aver lavorato ininterrottamente con orari giornalieri di circa 12 ore, ricevuto direttive dal sig. Persona 1 e dalla sig.ra Persona_2 e di aver percepito un compenso fisso
,
di € 1.300,00 mensili oltre a provvigioni sui trattamenti, corrisposto in contanti, senza regolare busta paga sino al gennaio 2023.
Deduceva altresì di non aver mai usufruito di ferie retribuite, di non aver percepito emolumenti in occasione della sospensione dell'attività durante l'emergenza Covid-19, nonché di aver subito minacce e trattamenti lesivi della propria dignità lavorativa.
Chiedeva, pertanto: l'accertamento della natura subordinata (o etero-organizzata) del rapporto;
la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 192.357,43 o nella diversa somma di giustizia;
il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità lavorativa, quantificato in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa;
la condanna alle spese di lite.
La società Controparte_1 ritualmente intimata, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di testi e l'interrogatorio formale (al quale la parte convenuta non compariva senza giustificato motivo), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
DIRITTO
Il ricorso si palesa fondato e come tale merita di essere accolto integralmente.
La ricorrente, all'udienza del 13 novembre 2024, ha reso dinanzi al Tribunale una dichiarazione giurata, nella quale ha riferito quanto segue: «Ho lavorato presso un centro benessere di Roma dal 25 o 26 novembre 2015 fino al mese di marzo 2023. Lavoravo quasi ogni giorno, dalle ore 9:00 fino alle 21:00.
Durante il periodo del COVID l'attività è stata sospesa, precisamente da febbraio a maggio 2020, e successivamente l'orario di lavoro è stato modificato: dalle 9:30 alle 21:30. Aggiungo che, nel periodo di sospensione, non ho percepito alcun compenso. Non ho quasi mai usufruito delle ferie, ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno e del 15 e 16 agosto. Nel centro benessere mi occupavo di massaggi, depilazione, manicure, cura delle sopracciglia e pulizia del viso. Non ho conseguito in Italia alcun titolo di studio come estetista, ma in Cina ho frequentato dei corsi di massaggio. Presso il centro lavoravano quattro uomini addetti alla pedicure. Dal 2020 ho percepito, oltre alla retribuzione fissa di 1.300 euro mensili, anche delle commissioni sui servizi che eseguivo. Il proprietario, il signor Persona 1 mi '
pagava personalmente sia lo stipendio che le commissioni. Egli si occupava anche dell'assunzione del personale e della gestione complessiva dell'attività. Quando ho cessato di lavorare presso il centro benessere, non mi sono state corrisposte le competenze di fine rapporto. Aggiungo inoltre che, tra luglio e agosto 2022, sono rimasta a casa per 16 giorni perché malata di COVID;
non mi è stato corrisposto alcun compenso e ho dovuto sostenere personalmente le spese per i medicinali. Preciso, infine, di aver ricevuto delle minacce dal proprietario e che, a causa sua, non riesco a trovare lavoro in altri centri estetici della zona. Il centro benessere si trova a Ostia, ma non ne ricordo l'indirizzo.>>
I testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato i fatti descritti nel ricorso.
Il sig. cliente del centro benessere, sentito all'udienza del 6 marzo 2025, ha dichiarato: Testimone 1
«Sono pensionato e mi sono recato quattro o cinque volte presso una struttura estetica per curare i piedi.
Una di queste volte è stata la ricorrente a effettuare il trattamento. Il centro estetico si trova a Ostia;
credo di essermi recato lì circa sei anni fa e di aver incontrato la ricorrente nel pomeriggio. Ho avuto l'impressione che la ricorrente ricevesse ordini da qualcuno all'interno della struttura: tutto il personale indossava camici. Pagavo di volta in volta alla cassa.»>
Anche il teste Testimone 2 escusso all'udienza del 9 luglio 2025, ha confermato il periodo di lavoro, le mansioni svolte e l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo del sig. Persona 1
e della sig.ra Persona_2
In particolare, il teste ha dichiarato: «Conosco la ricorrente perché frequentavo un centro benessere a
Ostia, vicino al supermercato Panorama, chiamato CP 1 dove lavorava la ricorrente.
Mi sono recato lì per fisioterapia alla schiena nel 2016. Ho frequentato il centro dal 2013 al 2018, poiché lavoravo a Fiumicino;
andavo al centro ogni 10-15 giorni. Oltre ai massaggi, la ricorrente mi ha fatto anche manicure e ceretta. Indossava una divisa nera. L'ho vista lavorare nel centro per circa 3-4 anni.
Nel centro operavano circa dieci lavoratori, quasi tutti di nazionalità cinese. A volte prendevo appuntamento, ma più spesso mi recavo direttamente sul posto e attendevo il mio turno. Ricordo che nel centro vi era un uomo che, insieme alla moglie, coordinava i lavoratori;
anche loro erano cinesi, ma non ricordo i loro nomi.>>
1. Sulla natura del rapporto
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa continuativa, personale e sotto la direzione del titolare e della responsabile del centro benessere, secondo orari fissi, utilizzando strumenti e materiali forniti dalla società e percependo un compenso fisso mensile.
Tali elementi integrano gli indici tipici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., come ribadito dalla costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 18165/2023; Cass. n. 17069/2022; Cass. n. 13465/2021).
La mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale, ritualmente ammesso, costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20536/2020; Cass. n. 1761/2022), rafforzando il quadro probatorio già fornito. Ne consegue che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 26 novembre 2015 al 6 marzo 2023.
2. Sul livello di inquadramento e sulle differenze retributive
In ragione delle mansioni svolte (estetista qualificata, addetta a trattamenti estetici e massaggi), la ricorrente ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Acconciatura, Estetica, Tatuaggio e
Piercing, con il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive calcolate sulla base del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di riferimento.
In assenza di contestazioni e alla luce del conteggio prodotto (doc. 3 fasc. ric.), congruamente motivato, il credito della ricorrente viene quantificato in € 192.357,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.
3. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
La ricorrente ha allegato e provato di essere stata sottoposta a condizioni di lavoro umilianti e degradanti, con orari eccedenti i limiti legali, retribuzione inadeguata e assenza di ferie e tutele minime. Tale condotta datoriale integra una lesione della dignità lavorativa tutelata dagli artt. 2, 3 e 36 Cost.,
nonché dall'art. 2087 c.c.
La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di sfruttamento o di sistematica violazione dei diritti fondamentali del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n.
25465/2023; Cass. n. 9873/2022; Trib. Milano, sez. lav., 5 marzo 2024 n. 942).
In via equitativa, avuto riguardo alla durata del rapporto e alla gravità delle violazioni, il danno morale viene liquidato in € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono soccombenza della società convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti AR De IS GÓ e LV TI.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1) accerta e dichiara la natura subordinata a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra Pt 1 la società dal 26 novembre 2015 al 6 Controparte 1 marzo 2023 e per l'effetto;
2) condanna la convenuta Controparte 1 a pagare alla ricorrente la somma di € 192.357,43 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.;
3) condanna altresì la convenuta Controparte 1 a pagare alla ricorrente la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità lavorativa, oltre rivalutazione e interessi legali come sopra;
4) condanna la convenuta Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 5.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AR De IS GÓ e LV TI.
5) ordina la trasmissione della presente sentenza agli organi previdenziali e fiscali competenti ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Prima Sezione Lavoro in composizione monocratica in persona del Giudice del Lavoro dott. Paolo Mormile, all'udienza del
30/10/2025, nella causa R.G. n. 7791/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti AR De IS GÓ e C.F. C.F. 1 Pt 1
LV TI,
RICORRENTE
E
Controparte_1 (C.F. P.IVA 1 'in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma, via Arduino Forgiarini n. 65,
CONVENUTA CONTUMACE
FATTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c., depositato in data 26/02/2024, la sig.ra Pt 1 diva questo Tribunale chiedendo l'accertamento della natura subordinata - o, in subordine, etero-organizzata ex art. 2 d.lgs. n.
81/2015 del rapporto intercorso con la società Controparte 1 dal 26 novembre 2015 al 6 marzo 2023, durante il quale la stessa aveva svolto mansioni di estetista e massaggiatrice presso il centro benessere sito in Ostia. di averLa ricorrente esponeva di aver lavorato ininterrottamente con orari giornalieri di circa 12 ore, ricevuto direttive dal sig. Persona 1 e dalla sig.ra Persona_2 e di aver percepito un compenso fisso
,
di € 1.300,00 mensili oltre a provvigioni sui trattamenti, corrisposto in contanti, senza regolare busta paga sino al gennaio 2023.
Deduceva altresì di non aver mai usufruito di ferie retribuite, di non aver percepito emolumenti in occasione della sospensione dell'attività durante l'emergenza Covid-19, nonché di aver subito minacce e trattamenti lesivi della propria dignità lavorativa.
Chiedeva, pertanto: l'accertamento della natura subordinata (o etero-organizzata) del rapporto;
la condanna della convenuta al pagamento delle differenze retributive quantificate in € 192.357,43 o nella diversa somma di giustizia;
il riconoscimento di un risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità lavorativa, quantificato in € 20.000,00 o nella diversa somma ritenuta equa;
la condanna alle spese di lite.
La società Controparte_1 ritualmente intimata, non si costituiva, rimanendo contumace.
Espletata l'istruttoria mediante l'escussione di testi e l'interrogatorio formale (al quale la parte convenuta non compariva senza giustificato motivo), la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 30 ottobre 2025.
DIRITTO
Il ricorso si palesa fondato e come tale merita di essere accolto integralmente.
La ricorrente, all'udienza del 13 novembre 2024, ha reso dinanzi al Tribunale una dichiarazione giurata, nella quale ha riferito quanto segue: «Ho lavorato presso un centro benessere di Roma dal 25 o 26 novembre 2015 fino al mese di marzo 2023. Lavoravo quasi ogni giorno, dalle ore 9:00 fino alle 21:00.
Durante il periodo del COVID l'attività è stata sospesa, precisamente da febbraio a maggio 2020, e successivamente l'orario di lavoro è stato modificato: dalle 9:30 alle 21:30. Aggiungo che, nel periodo di sospensione, non ho percepito alcun compenso. Non ho quasi mai usufruito delle ferie, ad eccezione dei giorni di Natale, Capodanno e del 15 e 16 agosto. Nel centro benessere mi occupavo di massaggi, depilazione, manicure, cura delle sopracciglia e pulizia del viso. Non ho conseguito in Italia alcun titolo di studio come estetista, ma in Cina ho frequentato dei corsi di massaggio. Presso il centro lavoravano quattro uomini addetti alla pedicure. Dal 2020 ho percepito, oltre alla retribuzione fissa di 1.300 euro mensili, anche delle commissioni sui servizi che eseguivo. Il proprietario, il signor Persona 1 mi '
pagava personalmente sia lo stipendio che le commissioni. Egli si occupava anche dell'assunzione del personale e della gestione complessiva dell'attività. Quando ho cessato di lavorare presso il centro benessere, non mi sono state corrisposte le competenze di fine rapporto. Aggiungo inoltre che, tra luglio e agosto 2022, sono rimasta a casa per 16 giorni perché malata di COVID;
non mi è stato corrisposto alcun compenso e ho dovuto sostenere personalmente le spese per i medicinali. Preciso, infine, di aver ricevuto delle minacce dal proprietario e che, a causa sua, non riesco a trovare lavoro in altri centri estetici della zona. Il centro benessere si trova a Ostia, ma non ne ricordo l'indirizzo.>>
I testimoni escussi nel corso dell'istruttoria hanno confermato i fatti descritti nel ricorso.
Il sig. cliente del centro benessere, sentito all'udienza del 6 marzo 2025, ha dichiarato: Testimone 1
«Sono pensionato e mi sono recato quattro o cinque volte presso una struttura estetica per curare i piedi.
Una di queste volte è stata la ricorrente a effettuare il trattamento. Il centro estetico si trova a Ostia;
credo di essermi recato lì circa sei anni fa e di aver incontrato la ricorrente nel pomeriggio. Ho avuto l'impressione che la ricorrente ricevesse ordini da qualcuno all'interno della struttura: tutto il personale indossava camici. Pagavo di volta in volta alla cassa.»>
Anche il teste Testimone 2 escusso all'udienza del 9 luglio 2025, ha confermato il periodo di lavoro, le mansioni svolte e l'assoggettamento della ricorrente al potere direttivo del sig. Persona 1
e della sig.ra Persona_2
In particolare, il teste ha dichiarato: «Conosco la ricorrente perché frequentavo un centro benessere a
Ostia, vicino al supermercato Panorama, chiamato CP 1 dove lavorava la ricorrente.
Mi sono recato lì per fisioterapia alla schiena nel 2016. Ho frequentato il centro dal 2013 al 2018, poiché lavoravo a Fiumicino;
andavo al centro ogni 10-15 giorni. Oltre ai massaggi, la ricorrente mi ha fatto anche manicure e ceretta. Indossava una divisa nera. L'ho vista lavorare nel centro per circa 3-4 anni.
Nel centro operavano circa dieci lavoratori, quasi tutti di nazionalità cinese. A volte prendevo appuntamento, ma più spesso mi recavo direttamente sul posto e attendevo il mio turno. Ricordo che nel centro vi era un uomo che, insieme alla moglie, coordinava i lavoratori;
anche loro erano cinesi, ma non ricordo i loro nomi.>>
1. Sulla natura del rapporto
Dalle risultanze istruttorie è emerso che la ricorrente ha prestato attività lavorativa continuativa, personale e sotto la direzione del titolare e della responsabile del centro benessere, secondo orari fissi, utilizzando strumenti e materiali forniti dalla società e percependo un compenso fisso mensile.
Tali elementi integrano gli indici tipici della subordinazione di cui all'art. 2094 c.c., come ribadito dalla costante giurisprudenza (Cass. civ., sez. lav., n. 18165/2023; Cass. n. 17069/2022; Cass. n. 13465/2021).
La mancata comparizione della convenuta all'interrogatorio formale, ritualmente ammesso, costituisce argomento di prova ai sensi dell'art. 232 c.p.c. (cfr. Cass. n. 20536/2020; Cass. n. 1761/2022), rafforzando il quadro probatorio già fornito. Ne consegue che il rapporto di lavoro intercorso tra le parti deve qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato a far data dal 26 novembre 2015 al 6 marzo 2023.
2. Sul livello di inquadramento e sulle differenze retributive
In ragione delle mansioni svolte (estetista qualificata, addetta a trattamenti estetici e massaggi), la ricorrente ha diritto all'inquadramento nel 3° livello del CCNL Acconciatura, Estetica, Tatuaggio e
Piercing, con il conseguente diritto al pagamento delle differenze retributive calcolate sulla base del trattamento economico previsto dal contratto collettivo di riferimento.
In assenza di contestazioni e alla luce del conteggio prodotto (doc. 3 fasc. ric.), congruamente motivato, il credito della ricorrente viene quantificato in € 192.357,43, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.
3. Sul risarcimento del danno non patrimoniale
La ricorrente ha allegato e provato di essere stata sottoposta a condizioni di lavoro umilianti e degradanti, con orari eccedenti i limiti legali, retribuzione inadeguata e assenza di ferie e tutele minime. Tale condotta datoriale integra una lesione della dignità lavorativa tutelata dagli artt. 2, 3 e 36 Cost.,
nonché dall'art. 2087 c.c.
La giurisprudenza riconosce il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale in ipotesi di sfruttamento o di sistematica violazione dei diritti fondamentali del lavoratore (Cass. civ., sez. lav., n.
25465/2023; Cass. n. 9873/2022; Trib. Milano, sez. lav., 5 marzo 2024 n. 942).
In via equitativa, avuto riguardo alla durata del rapporto e alla gravità delle violazioni, il danno morale viene liquidato in € 20.000,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo.
Le spese processuali seguono soccombenza della società convenuta e si liquidano come in dispositivo alla stregua del DM Giustizia n. 55/2014 e s.m.i., con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti AR De IS GÓ e LV TI.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1) accerta e dichiara la natura subordinata a tempo pieno e indeterminato del rapporto di lavoro intercorso tra Pt 1 la società dal 26 novembre 2015 al 6 Controparte 1 marzo 2023 e per l'effetto;
2) condanna la convenuta Controparte 1 a pagare alla ricorrente la somma di € 192.357,43 a titolo di differenze retributive, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali ex art. 429, comma 3, c.p.c.;
3) condanna altresì la convenuta Controparte 1 a pagare alla ricorrente la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale per lesione della dignità lavorativa, oltre rivalutazione e interessi legali come sopra;
4) condanna la convenuta Controparte 1 al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi
€ 5.500,00 oltre IVA, CPA e spese generali al 15%, secondo i parametri di cui al D.M. Giustizia n.
55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, con distrazione in favore dei procuratori antistatari avv.ti
AR De IS GÓ e LV TI.
5) ordina la trasmissione della presente sentenza agli organi previdenziali e fiscali competenti ai sensi dell'art. 22, comma 5, D.Lgs. n. 151/2015.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 30/10/2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Paolo Mormile