Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 01/07/2025, n. 2805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2805 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
FVBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione lavoro
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa Federica Amoroso all'udienza del giorno 1 luglio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 8404/2024
promossa da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Prestianni, come da procura Parte_1
in atti.
-ricorrente-
contro
Controparte_1 in persona del rappresentante legale pro tempore;
-convenuta contumace -
Oggetto: compensi compilazione libretti sanitari pediatrici.
Conclusioni: come da ricorso e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 9.9.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere medico specialista pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' _2 nel distretto di
Adrano, e che il proprio rapporto di lavoro è disciplinato, oltre che dall' CP_3 el 29.7.2009, anche dall'AIR. del 29.6.2011, ha esposto che il predetto AIR prevede che, a decorrere da gennaio 2011, i genitori dei bambini nuovi nati, al momento della nascita dei loro figli o a quello successivo della
Ha aggiunto che l'AIR riconosce ai pediatri un compenso lordo di € 10,00 per la compilazione del Cont libretto pediatrico;
che il suddetto compenso deve essere corrisposto dall' di appartenenza per ciascun nuovo nato a [...] [...] e per ogni anno in cui si protrae il rapporto di assistenza sanitaria tra il bambino ed il pediatra di libera scelta.
Ha precisato così è statuito dall'art. 4, 1. c), AIR, ai sensi del quale: "Allo scopo di reintrodurre l'uso del libretto sanitario nella nostra Regione, le devono predisporre la stampa del nuovo Parte_2
libretto sanitario individuale che deve essere quindi distribuito presso tutti i punti nascita pubblici e privati accreditati, ma anche presso gli sportelli di scelta/revoca delle Parte_3 di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. La struttura del libretto sanitario pediatrico viene definita e aggiornata dal Comitato regionale di pediatria e costituisce modello unico regionale da adottarsi da parte delle Parte_2
Ai Pediatri di famiglia viene corri-sposta, per il suddetto compito, una quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011".
Ha lamentato di non aver mai ricevuto il compenso in questione e di aver quindi chiesto, in data
29.04.2024, il pagamento degli emolumenti arretrati a titolo di compenso di cui all'articolo 4, lettera c) dell'AIR 2011.
Ha dedotto che, in base alla lista dei movimenti degli assistiti dal 1.1.2011 al 13.5.2024 - scaricata dal Portale della Regione Sicilia dedicato ai Medici ed aiControparte_4 Controparte_5
[...] si evince che il credito maturato per gli emolumenti arretrati è pari a € 41.898,40.
Ha specificato le modalità di calcolo della predetta somma, determinata sulla base dei dati emergenti dalla lista movimenti degli assistiti, aggiungendo che su essa deve essere altresì calcolata l'indennità da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 22 co. 36 legge 23.12.1994, n. 724.
Parte ricorrente ha quindi formulato le seguenti conclusioni: "condannare l' [...]
وControparte_1 in persona del suo Direttore Generale p.t., con sede a CP_1 in Via Santa
la Grande n. 5, P.IVA P.IVA_1 a corrispondere alla dott.ssa Parte_1 la somma di
€ 41.898,40, a titolo di compenso di cui all'art. 4, l. c), AIR 2011, maturato dall'1.05.2019 al
13.05.2024, o quella diversa, maggiore o minore, che il Giudice riterrà di ragione, oltre all'indennità da svalutazione monetaria, secondo quanto previsto dall'art. 22, co. 36, della L. 23 dicembre 1994,
n. 724. Con vittoria di spese e compensi professionali".
_2Fissata la prima udienza di comparizione per il 9.1.2025, 1' non si è costituita in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso introduttivo, sicché ne va dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
Sostituita l'udienza dell'1.7.2025 con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminati gli atti, la causa viene decisa con la presente sentenza.
∞∞∞
1. Il giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria della ricorrente, pediatra di libera scelta in regime di convenzione con l' rispetto al compenso lordo di € 10,00 riconosciuto ai pediatri _2
dall'art. 4, lett. c dell'Accordo Integrativo Regionale del 29.6.2011, per la compilazione del libretto pediatrico per i nati a partire dall' 1.1.2011.
Il ricorso appare fondato e va pertanto accolto per quanto di ragione.
Al riguardo, può richiamarsi quanto già ritenuto in precedenti pronunce di questo stesso ufficio, alle cui condivisibili motivazioni, per la notevole analogia delle questioni proposte e della situazione processuale, può farsi riferimento ex art. 118 delle disp. di att. al c.p.c. recependole anche nella loro chiarezza espositiva come in seguito riportato in modo quasi testuale (cfr., in particolare, sentenza n.
5559/2019 emessa in data 5.12.2019 nel proc n. 9882/2015 R.G. est. dott.ssa C. Musumeci;
da ultimo, ex multis, cfr. sentenze nn. 1769/2024, 1791/2024, 1792/2024, 4100/2024, 4101/2024 emesse in data 29.3.2024 e 11.9.2024 nei proc. nn. 11635/2022, 10748/2022, 3284/2023, 5582/2024 e
5585/2024 R.G. est. dott.ssa Per_1 - e sentenza n. 1955/2024 emessa in data 9.4.2024 nel
-
proc. n. 8001/2022 R.G. - est. dott.ssa V. Scardillo).
Si ribadiscono, in particolare, le argomentazioni e motivazioni da ultimo espresse nella citata sentenza del Tribunale di Catania n. 4101/2024:
Cont "...2.1. L sul presupposto che il compenso di € 10,00 spetti solamente per i nuovi pazienti e una sola volta, al primo compilatore del libretto stesso, ha sostenuto essere insussistente il diritto della parte ricorrente di pretendere il pagamento di tale compenso anche per gli anni successivi al primo anno in cui è stata operata la scelta da parte dei genitori del pediatra e ciò sulla base della differente interpretazione della disposizione di cui all'art. 4, co.3 lett. c) dell'Accordo Integrativo regionale di pediatria fatta propria da parte resistente rispetto alla tesi prospettata in ricorso.
2.2. Ai fini della decisione giova muovere dalla normativa che disciplina la materia de qua, siccome richiamata dalle parti nei rispettivi atti introduttivi. Ai sensi dell'art. 4 co. 3 lett. c) dell'Accordo integrativo regionale di pediatria (A.I.R.), reso esecutivo con decreto dell'Assessore Regionale della Salute del 29 giugno 2011 e pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 31 del 22 luglio 2011, "I Pediatri di famiglia della Regione Sicilia sono tenuti alla compilazione periodica del Libretto individuale sanitario pediatrico (custodito dai rappresentanti legali dell'assistito) relativamente alle parti di loro competenza. Esso è parte integrante del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari. Ai Pediatri di famiglia viene corrisposta, per il suddetto compito, una quota annua di
10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1 gennaio 2011".
2.3. Ebbene, come già condivisibilmente affermato nei richiamati precedenti di questo Tribunale
(anche alla luce delle ulteriori disposizioni regionali ivi richiamate): “... Tenuto conto delle superiori previsioni, ritiene il decidente che l'interpretazione della norma contrattuale operata dall' CP_1 resistente, sebbene conforme alle direttive dell'Assessorato, si ponga in contrasto con la previsione letterale dell'Accordo Integrativo Regionale;
ed invero, la norma fa riferimento all'attività di compilazione periodica del libretto a carico del pediatra di famiglia, configurando a carico dello stesso un preciso obbligo;
dispone altresì per detta attività periodica la corresponsione di una quota annua di € 10,00 per ogni assistito in carico;
la limitazione del compenso al solo primo compilatore del libretto non appare conforme al dato letterale e alla ratio della norma che imponendo un preciso obbligo a carico del pediatra ha previsto un compenso che non può non avere il medesimo carattere di continuità dell'attività richiesta, tenuto conto della sua collocazione nell'ambito del programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva. [...] Si evidenzia infine che la superiore interpretazione appare conforme alle previsioni di cui agli Accordi integrativi stipulati dalle regioni Lazio,
Basilicata, Abruzzo e Veneto, versati in atti da parte resistente, che prevedono la corresponsione in favore dei medici pediatri dei compensi annui per la tenuta e l'aggiornamento dei libretti..." (cfr. sentenza n. 5559/2019 del Tribunale di Catania, cit., qui da intendersi richiamata anche ex art. 118 disp. att. c.p.c.).
2.4. La Corte di Appello di Catania, pronunciatasi sulla medesima fattispecie, ha avuto modo di evidenziare in relazione all'articolo 4, co. 3, lett. c), dell'AIR che "... Tale previsione contrattuale prevede un compenso in favore del pediatra di famiglia per l'attività di compilazione del libretto pediatrico, attività che non si esaurisce nella prima compilazione, essendo tenuto il medico alla
"compilazione periodica" del documento ai fini dell'attuazione del "programma di sorveglianza sanitaria dell'età evolutiva", con onere di sorveglianza a carico delle aziende sanitarie. Il pediatra
è quindi obbligato ad aggiornare il libretto, "quale mezzo di comunicazione irrinunciabile tra famiglia, pediatra di famiglia ed altri operatori sanitari" e, a fronte di tale obbligo, è prevista una "quota annua di 10,00 euro per ogni assistito in carico, per i nati a partire dall'1.1.2011”. La
.Cont formulazione letterale della previsione pattizia non autorizza l'interpretazione proposta dall' secondo cui il compenso sarebbe dovuto una tantum per la sola attività di prima compilazione;
non si ravvisa, peraltro, la differenza ontologica allegata dall'appellante tra prima compilazione e aggiornamento periodico del libretto, attività, quest'ultima, che può essere più o meno impegnativa a seconda dell'andamento della salute del minore nel periodo" (cfr. Corte di Appello di Catania, sez. lav. 22 febbraio 2024, emessa nel procedimento iscritto al n. 527/2022 R.G.; v. anche Corte di Appello di Catania sez. lav. 22 marzo 2024, n. 234 citata, tra le altre, in ricorso [id est: nella specie nelle note ex art. 127 ter c.p.c.] da parte ricorrente).
Ancora, la Corte di Appello di Catania, nella menzionata sentenza n. 234/2024, ha evidenziato: "6.
La condotta dell Cont, che ha sospeso il pagamento dell'indennità di compilazione periodica, configura inadempimento della previsione della contrattazione collettiva, anche se la condotta è stata tenuta dall' CP_1 in osservanza alle disposizioni impartite dall'Assessorato Regionale della Salute.
A tal riguardo deve anzitutto richiamarsi l'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 11566/2021, cui sono seguite nn. 15678, 15679, 15680 e 20390/2021), che, pronunciando su questioni analoghe, ha chiarito che i rapporti tra i medici convenzionati e le aziende sanitarie hanno natura di rapporti libero professionali parasubordinati, nei quali l'ente pubblico, operando nell'ambito esclusivo del diritto privato, "assume nei confronti del professionista gli obblighi che derivano dalla disciplina collettiva" e "non esercita nei confronti del medico convenzionato alcun potere autoritativo al di fuori di quello di sorveglianza, né può incidere unilateralmente, limitandole o degradandole ad interessi legittimi, sulle posizioni di diritto soggettivo nascenti, per il professionista, dal rapporto di lavoro autonomo, continuativo e coordinato sicché le iniziative delle parti e i rispettivi comportamenti vanno valutati secondo i principi propri che regolano l'esercizio dell'autonomia privata"; le Aziende sanitarie non possono quindi "sottrarsi unilateralmente al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte quanto al trattamento economico spettante al personale del comparto sanità ed a quello del regime convenzionale sulla base delle previsioni contenute nei contratti e negli accordi collettivi nazionali ed integrativi", nemmeno per realizzare l'obiettivo del rientro dal disavanzo (cfr. ancora Cass. cit.).
6.1 Inconferente è poi il richiamo all'interpretazione fornita dalla Regione alla norma della contrattazione collettiva, posto che l'AIR, benché reso esecutivo con decreto assessoriale, resta atto di natura pattizia. La Regione, piuttosto, è vincolata al rispetto della contrattazione collettiva e dell'AIR stipulato all'esito della procedura di contrattazione regionale e va escluso il potere unilaterale di rideterminazione del trattamento retributivo, in conformità all'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità (cfr. tra le più recenti Cass. n. 31387/2019 e la giurisprudenza ivi richiamata) - al quale questa Corte intende uniformarsi -, espresso per l'impiego
,Cont pubblico contrattualizzato e ora ribadito in relazione ai rapporti convenzionali. Parimenti, l' non ha il potere di sottrarsi unilateralmente alla previsione dell'Accordo Integrativo Regionale.
6.2 Né può rilevare in senso contrario l'argomento fondato sulla conformità dell'interpretazione
.Cont dell'Assessorato - cui l' si è attenuta - al parere espresso dal Comitato Regionale di Pediatria,
(avente efficacia vincolante ai sensi dell'art. 17 lett. a) dell'AIR). L' CP_1 si è limitata a produrre la nota assessoriale del 22.05.2022 nella quale viene richiamato il verbale del Comitato permanente di pediatria di libera scelta del 9.07.2013, nel quale è contenuto il parere vincolante. Detto parere -
,Cont prodotto in atti dall'appellata -, reso in risposta alla richiesta dell' di Pt_4 del 29.01.2013,
afferma che "il primo compilatore del libretto di ciascun assistito percepirà il compenso di € 10,00 frazionato in dodicesimi, come avviene anche per tutti gli altri istituti contrattuali previsti dall'AIR Cont vigente". Tale asserzione, tuttavia, va interpretata in relazione al quesito formulato dall' di
Pt_4 nella nota del 29.01.2013, anch'essa versata agli atti di causa dalla parte appellata. In detta nota si legge che il quesito formulato atteneva specificamente al caso di revoca e scelta di un nuovo pediatra, chiedendosi al Comitato di chiarire se, in tal caso, la quota annua dovesse essere corrisposta ad entrambi i medici "oppure frazionata in dodicesimi e corrisposta per il numero di mesi in cui l'assistito è in carico a ciascuno dei Professionisti". A fronte di tale contenuto del quesito, invero, la risposta del Comitato non supporta affatto la tesi dell' CP_1 appellante secondo cui essa avrebbe conformato la sua condotta a un parere vincolante che imponeva la liquidazione dell'indennità di compilazione una tantum solo per la prima compilazione, dovendosi invece riferire l'espressione "primo compilatore" all'ipotesi specifica di revoca del precedente e scelta di un nuovo pediatra nel corso dell'anno nel quale deve essere corrisposta, appunto, la "quota annua" (non necessariamente di prima compilazione del libretto, per come deve ritenersi logico)." (Corte di
Appello di Catania cit.) ..." (cfr., in particolare, sentenza n. 4101/2024 del Tribunale di Catania, cit.).
Da tanto discende il diritto della parte ricorrente al pagamento dell'importo correlato alla compilazione di tutti i libretti pediatrici per gli assistiti nati a partire dal 1° gennaio 2011 negli anni per cui è causa, con la relativa condanna dell' al pagamento di quanto dovuto.Cont
2. In merito alla quantificazione di tali importi occorre premettere che, da un lato, la parte ricorrente non deve fornire la prova di avere adempiuto al compito di compilazione periodica del libretto, posto che il compenso è commisurato non al numero delle annotazioni apposte sui libretti, ma al numero degli assistiti in carico nati dopo l'1.1.2011; dall'altro lato, presupposto costitutivo del diritto al compenso anche per gli anni successivi a quello di presa in carico del paziente nato dopo il 1.1.2011
è che questo sia rimasto effettivamente tale anche nel corso dei successivi anni (cfr. sentenze citate di questo Tribunale). Ciò posto, va evidenziato che parte ricorrente ha allegato un elenco estratto dal portale dei medici di base (MMG e PLS) gestito dalla Regione Siciliana (http://pmmg.regione.sicilia.it), i cui dati, come emerge dalla presentazione esplicativa del progetto N.A.R. (Nuova Anagrafe Regionale), provengono dalla N.A.R. e sono allineati con quelli della EI (MEF) (cfr. all. 5, 6 e 7 al ricorso).
Come esplicitato da parte ricorrente, sulla base di quanto emerge dal manuale dell'utente del detto portale "pmmg.regione.sicilia.it" (cfr. all. doc. 8), è consentito al pediatra, accedendo all'area riservata con le proprie credenziali, stampare la lista dei propri assistiti con le variazioni di scelta e revoca in un intervallo temporale prescelto.
La correttezza dell'importo preteso dalla ricorrente risulta dai calcoli da questa dettagliatamente esplicati in seno al ricorso (pag. 4). I criteri di calcolo esplicitati da parte ricorrente, peraltro, sono stati i medesimi posti già a fondamento di numerose decisioni dell'Ufficio ( ex multis: rg 6830/24 definito con sentenza n. 2339/25; rg 7975/24 definito con sentenza n. 2340/25; rg 7974/24 definito con sentenza n. 2338/23; rg), sicché è apparso superfluo disporre CTU contabile, potendosi delibare già sulla scorta delle allegazioni attoree in ordine alla congruità delle somme richieste e poste a fondamento del petitum. L CP_2 , di conseguenza, deve essere condannata a pagare a parte ricorrente, per le superiori causali, la complessiva somma di € 41.898,40 oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94
3. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo ai sensi del d.m.
n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
Controparte_1 a pagare, in favore di accoglie il ricorso e condanna l'
[...]
quale compenso ex art. 4, co. 3, lett. c) A.I.R., la complessiva somma di € 41.898,40, Parte_1
oltre accessori nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 legge n. 724/94; condanna l' Controparte_1 al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 3.688,50 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge.
Catania, 01/07/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Federica Amoroso