Articolo 795 del Codice civile
Articolo 794Articolo 796
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19 aprile 1942
Art. 795.

(Divieto di sostituzione).

Nelle donazioni non sono permesse le sostituzioni se non nei casi e nei limiti stabiliti per gli atti di ultima volonta'.

La nullita' delle sostituzioni non importa nullita' della donazione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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