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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/06/2025, n. 2625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2625 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4179/2016 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4179/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: revoca contributi pubblici
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1
dagli avv.ti Antonello Manuel Rega e Filomena Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sarno (SA), alla via Bruto Fabricatore n. 23
ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marina Tosini, con la quale è elett.te domiciliata in , al Largo Pioppi n. 1, presso CP_1
l'avvocatura della Provincia di Salerno, giusta procura alle liti per notaio , Persona_1
registrata il 21/02/11, ed in virtù di determinazione dirigenziale n. 574 del 10/06/16
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/12/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 15/04/16 alla , a seguito di Controparte_1
declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Campania - Salerno con sentenza n. 447/16,
[...]
assumeva di aver ottenuto, con decreto dell'ente provinciale n. 18 del 27/09/02, la Parte_1 concessione di un contributo di € 107.337,51 nella qualità di titolare di azienda agricola e di proprietario di un fabbricato rurale posto in Sarno, località Curti, in catasto al foglio 8, p.lle nn.
140,486, 487, 490 e 491, distrutto dagli eventi alluvionali del maggio 1998; che la Provincia di
Salerno aveva subordinato l'assenso delle sovvenzioni all'ottenimento di tutti i permessi edilizi ed autorizzazioni da parte del , fissando il termine del 07/10/03 per l'ultimazione dei Controparte_3
lavori; che il predetto Comune, dopo alterne vicende, aveva rilasciato solo in data 30/06/14 il permesso di costruire per gli interventi a farsi sul fabbricato diruto;
che esso attore aveva presentato svariate istanze di proroga dell'efficacia del decreto concessorio del contributo, rappresentando il ritardo del di Sarno nel rilascio del titolo edilizio;
che, tuttavia, con CP_3
decreto dirigenziale della del 22/06/15, notificato a mezzo racc. a.r. ricevuta il Controparte_1
30/06/15, era stato revocato il decreto concessorio n. 18 del 2002; che la revoca era illegittima, in quanto alcuna omissione o ritardo colpevole era ascrivibile ad esso attore nella definizione del procedimento per l'erogazione del contributo, posto che, per negligenza della P.A., ossia del di Sarno, era stato emesso solo nel 2014 il permesso di costruire;
che esso istante, nelle CP_3 more dell'istruttoria per il rilascio del titolo edilizio, si era sempre attivato nel richiedere alla
Provincia di Salerno la proroga di efficacia dell'iniziale decreto concessorio, così confidando ragionevolmente nel buon esito del procedimento;
che, invece, nel disporre la revoca, l'ente provinciale non aveva tenuto conto di tutte le interruzioni dell'iter istruttorio, non ascrivibili ad esso istante.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico di esso istante per l'ottenimento delle misure agevolative di cui al decreto concessorio n. 18 del 07/10/22, condannare la al CP_1 CP_1 risarcimento dei danni, nella misura di € 107.337,51, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/06/16, si costituiva la , la quale, Controparte_1
deducendo che il ritardo nella definizione del procedimento di erogazione del contributo era imputabile alla negligente condotta dell'attore, che solo nel 2008 aveva richiesto al Comune di pagina 2 di 5 Sarno il rilascio del permesso di costruire, concludeva per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 12/06/17 il G.I. disponeva, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale, pur citata con atto notificatole il Controparte_2
23/07/18, non si costituiva.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 06/12/24 le parti precisavano le conclusioni ed il
G.I. assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è la revoca, disposta con decreto dirigenziale dell'ente provinciale convenuto prot. PSA2015 del 22/06/15, del contributo per il ripristino di strutture fondiarie concesso con decreto dirigenziale n. 18 del 27/09/02 in favore del , il cui immobile era stato danneggiato Pt_1
dagli eventi alluvionali del maggio 1998 verificatisi nel Comune di Sarno.
Dalla documentazione in atti emerge che la dichiarata decadenza è fondata sulla negligente condotta tenuta dall'attore nella gestione della pratica edilizia.
Invero, l'art. 2 del decreto n. 18/2002 prevedeva l'obbligo di presentare la contabilità finale dei lavori, gli elaborati tecnici, le fatture debitamente quietanzate e copia delle autorizzazioni o concessioni edilizie, fissando per l'ultimazione dei lavori il termine di 12 mesi dal decreto (art. 4), quindi entro il 07/10/03.
Il , in data 15/10/99, aveva già trasmesso al , in cui ricadeva l'immobile Pt_1 Controparte_3 da ristrutturare, i grafici di progetto e la contabilità del fabbricato distrutto dall'evento calamitoso, ma solo in data 29/06/04, ossia a distanza di circa due anni dalla concessione del contributo da parte della (27/09/02), provvedeva ad inoltrare al la D.I.A. per CP_1 Controparte_3
l'esecuzione delle opere.
L'ente comunale, in data 03/11/04, diffidava il dall'avviare i lavori “in attesa della Pt_1 rimodulazione della Carta di Pericolosità”.
Solo in data 05/02/08, l'attore richiedeva al Comune di Sarno il permesso di costruire per le opere di ristrutturazione, effettivamente rilasciato in data 30/06/14.
Nelle more, il aveva formulato alla Provincia di tre istanze di proroga – Pt_1 CP_1
precisamente in data 07/10/03, 16/01/04 e 30/04/04 – dichiarando di essere in attesa del rilascio, da parte del della prescritta autorizzazione per l'esecuzione delle opere. Tali Controparte_3
proroghe venivano concesse dal Dirigente provinciale, fino alla data ultima del 30/06/04, sul falso presupposto che il avesse quanto meno richiesto il titolo edilizio al Comune, mentre Pt_1 invece, all'epoca delle istanze di proroga, l'attore non aveva ancora chiesto neppure la D.I.A.
pagina 3 di 5 Una volta appurato che, solo in data 05/02/08, il aveva richiesto il rilascio del permesso di Pt_1
costruire e che, quindi, le proroghe precedentemente concesse erano prive del presupposto giustificativo delle stesse, ossia la lamentata inerzia del nell'emissione del titolo Controparte_3 edilizio, la , con nota del 14/04/15, comunicava l'avvio del procedimento di Controparte_1 revoca, al quale l'attore non dava alcun riscontro. Si perveniva così all'emissione del provvedimento di revoca del 22/06/15, contestato dall'attore in quanto, a suo dire, la non CP_1 avrebbe accertato le concrete ragioni del ritardo, ascrivibili al sofferto “iter” della pratica edilizia, così violando il “legittimo” affidamento del privato.
In senso contrario a quanto dedotto dall'attore, però, come emerge dalla cronistoria degli eventi, deve ritenersi che il sia stato tutt'altro che diligente nel rispetto dei predetti oneri e della Pt_1
relativa tempistica, in quanto lo stesso ha presentato, tra il 2003 ed il 2004, tre istanze di proroga all'ente provinciale deducendo la pendenza del procedimento volto al rilascio del prescritto titolo edilizio, sebbene quest'ultimo non fosse stato ancora neppure richiesto, così inducendo in errore la che, sulla base di una falsa prospettazione da parte dell'istante, concedeva le Controparte_1
proroghe richieste.
La D.I.A. veniva, infatti, presentata al solo in data 29/06/04, ossia allorquando Controparte_3
era già maturata la decadenza dal contributo, per effetto del decorso dell'anno dal decreto di concessione. In ogni caso, anche a voler tener conto dell'ultima proroga, concessa fino al 30/06/04,
l'istanza di permesso di costruire veniva presentata solo nel 2008, ossia circa 4 anni dopo.
Non corrisponde al vero, quindi, che l'attore abbia chiesto il permesso edilizio addirittura prima del decreto provinciale di concessione del beneficio;
del resto, ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo occorreva accertare unicamente che il proprietario fosse titolare di una piccola azienda agricola situata nell'area delimitata con il Decreto del Ministero per l'Agricoltura e
Foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 1256 del 04/08/98, oltre che la congruità degli importi richiesti, mentre il titolo edilizio avrebbe dovuto prodursi unitamente alla certificazione sulla esecuzione delle opere, da ultimarsi entro l'anno dalla concessione del contributo medesimo.
Non ha pregio, pertanto, l'asserzione dell'attore secondo cui il ritardo nell'acquisizione dei titoli e nell'esecuzione delle opere sarebbe incolpevole in quanto riconducibile alla necessità di munirsi dei prescritti pareri, perché, come già evidenziato, il procedimento di competenza comunale è stato incardinato ben oltre la scadenza delle proroghe concesse dalla . CP_1
Il decorso del tempo è, dunque, senz'altro riconducibile allo stesso istante, il quale, non avendo tempestivamente avviato la pratica edilizia, non aveva neppure diritto alle proroghe, le quali,
pagina 4 di 5 proprio perché ottenute in mala fede, non hanno potuto ingenerare alcun affidamento in capo al richiedente.
Alla luce di tali considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate, non ravvisandosi alcuna illegittimità nella condotta tenuta dalla . Controparte_1
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), attesa la semplicità della lite ed il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 4179/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SALERNO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile ordinaria iscritta al n. 4179/16 R.G. affari contenziosi civili, avente ad oggetto: revoca contributi pubblici
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, Parte_1
dagli avv.ti Antonello Manuel Rega e Filomena Annunziata, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Sarno (SA), alla via Bruto Fabricatore n. 23
ATTORE
E
, in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Marina Tosini, con la quale è elett.te domiciliata in , al Largo Pioppi n. 1, presso CP_1
l'avvocatura della Provincia di Salerno, giusta procura alle liti per notaio , Persona_1
registrata il 21/02/11, ed in virtù di determinazione dirigenziale n. 574 del 10/06/16
CONVENUTA
E
, in persona del Presidente p.t. Controparte_2
TERZA CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 06/12/24 i difensori delle parti si riportavano alle rispettive conclusioni in atti, di cui chiedevano l'accoglimento.
pagina 1 di 5 MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione, notificato il 15/04/16 alla , a seguito di Controparte_1
declaratoria di difetto di giurisdizione del Tar Campania - Salerno con sentenza n. 447/16,
[...]
assumeva di aver ottenuto, con decreto dell'ente provinciale n. 18 del 27/09/02, la Parte_1 concessione di un contributo di € 107.337,51 nella qualità di titolare di azienda agricola e di proprietario di un fabbricato rurale posto in Sarno, località Curti, in catasto al foglio 8, p.lle nn.
140,486, 487, 490 e 491, distrutto dagli eventi alluvionali del maggio 1998; che la Provincia di
Salerno aveva subordinato l'assenso delle sovvenzioni all'ottenimento di tutti i permessi edilizi ed autorizzazioni da parte del , fissando il termine del 07/10/03 per l'ultimazione dei Controparte_3
lavori; che il predetto Comune, dopo alterne vicende, aveva rilasciato solo in data 30/06/14 il permesso di costruire per gli interventi a farsi sul fabbricato diruto;
che esso attore aveva presentato svariate istanze di proroga dell'efficacia del decreto concessorio del contributo, rappresentando il ritardo del di Sarno nel rilascio del titolo edilizio;
che, tuttavia, con CP_3
decreto dirigenziale della del 22/06/15, notificato a mezzo racc. a.r. ricevuta il Controparte_1
30/06/15, era stato revocato il decreto concessorio n. 18 del 2002; che la revoca era illegittima, in quanto alcuna omissione o ritardo colpevole era ascrivibile ad esso attore nella definizione del procedimento per l'erogazione del contributo, posto che, per negligenza della P.A., ossia del di Sarno, era stato emesso solo nel 2014 il permesso di costruire;
che esso istante, nelle CP_3 more dell'istruttoria per il rilascio del titolo edilizio, si era sempre attivato nel richiedere alla
Provincia di Salerno la proroga di efficacia dell'iniziale decreto concessorio, così confidando ragionevolmente nel buon esito del procedimento;
che, invece, nel disporre la revoca, l'ente provinciale non aveva tenuto conto di tutte le interruzioni dell'iter istruttorio, non ascrivibili ad esso istante.
Tanto premesso, l'attore chiedeva che l'adito Tribunale volesse, previo accertamento dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi posti a carico di esso istante per l'ottenimento delle misure agevolative di cui al decreto concessorio n. 18 del 07/10/22, condannare la al CP_1 CP_1 risarcimento dei danni, nella misura di € 107.337,51, ovvero nella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo, vinte le spese giudiziali da attribuire ai difensori antistatari.
Con comparsa di risposta, depositata il 23/06/16, si costituiva la , la quale, Controparte_1
deducendo che il ritardo nella definizione del procedimento di erogazione del contributo era imputabile alla negligente condotta dell'attore, che solo nel 2008 aveva richiesto al Comune di pagina 2 di 5 Sarno il rilascio del permesso di costruire, concludeva per il rigetto delle avverse domande con vittoria di spese giudiziali.
Con ordinanza del 12/06/17 il G.I. disponeva, ai sensi dell'art. 107 c.p.c., l'integrazione del contraddittorio nei confronti della la quale, pur citata con atto notificatole il Controparte_2
23/07/18, non si costituiva.
Acquisita documentazione varia, all'udienza del 06/12/24 le parti precisavano le conclusioni ed il
G.I. assegnava la causa in decisione, con i termini dell'art. 190 c.p.c.
Oggetto di causa è la revoca, disposta con decreto dirigenziale dell'ente provinciale convenuto prot. PSA2015 del 22/06/15, del contributo per il ripristino di strutture fondiarie concesso con decreto dirigenziale n. 18 del 27/09/02 in favore del , il cui immobile era stato danneggiato Pt_1
dagli eventi alluvionali del maggio 1998 verificatisi nel Comune di Sarno.
Dalla documentazione in atti emerge che la dichiarata decadenza è fondata sulla negligente condotta tenuta dall'attore nella gestione della pratica edilizia.
Invero, l'art. 2 del decreto n. 18/2002 prevedeva l'obbligo di presentare la contabilità finale dei lavori, gli elaborati tecnici, le fatture debitamente quietanzate e copia delle autorizzazioni o concessioni edilizie, fissando per l'ultimazione dei lavori il termine di 12 mesi dal decreto (art. 4), quindi entro il 07/10/03.
Il , in data 15/10/99, aveva già trasmesso al , in cui ricadeva l'immobile Pt_1 Controparte_3 da ristrutturare, i grafici di progetto e la contabilità del fabbricato distrutto dall'evento calamitoso, ma solo in data 29/06/04, ossia a distanza di circa due anni dalla concessione del contributo da parte della (27/09/02), provvedeva ad inoltrare al la D.I.A. per CP_1 Controparte_3
l'esecuzione delle opere.
L'ente comunale, in data 03/11/04, diffidava il dall'avviare i lavori “in attesa della Pt_1 rimodulazione della Carta di Pericolosità”.
Solo in data 05/02/08, l'attore richiedeva al Comune di Sarno il permesso di costruire per le opere di ristrutturazione, effettivamente rilasciato in data 30/06/14.
Nelle more, il aveva formulato alla Provincia di tre istanze di proroga – Pt_1 CP_1
precisamente in data 07/10/03, 16/01/04 e 30/04/04 – dichiarando di essere in attesa del rilascio, da parte del della prescritta autorizzazione per l'esecuzione delle opere. Tali Controparte_3
proroghe venivano concesse dal Dirigente provinciale, fino alla data ultima del 30/06/04, sul falso presupposto che il avesse quanto meno richiesto il titolo edilizio al Comune, mentre Pt_1 invece, all'epoca delle istanze di proroga, l'attore non aveva ancora chiesto neppure la D.I.A.
pagina 3 di 5 Una volta appurato che, solo in data 05/02/08, il aveva richiesto il rilascio del permesso di Pt_1
costruire e che, quindi, le proroghe precedentemente concesse erano prive del presupposto giustificativo delle stesse, ossia la lamentata inerzia del nell'emissione del titolo Controparte_3 edilizio, la , con nota del 14/04/15, comunicava l'avvio del procedimento di Controparte_1 revoca, al quale l'attore non dava alcun riscontro. Si perveniva così all'emissione del provvedimento di revoca del 22/06/15, contestato dall'attore in quanto, a suo dire, la non CP_1 avrebbe accertato le concrete ragioni del ritardo, ascrivibili al sofferto “iter” della pratica edilizia, così violando il “legittimo” affidamento del privato.
In senso contrario a quanto dedotto dall'attore, però, come emerge dalla cronistoria degli eventi, deve ritenersi che il sia stato tutt'altro che diligente nel rispetto dei predetti oneri e della Pt_1
relativa tempistica, in quanto lo stesso ha presentato, tra il 2003 ed il 2004, tre istanze di proroga all'ente provinciale deducendo la pendenza del procedimento volto al rilascio del prescritto titolo edilizio, sebbene quest'ultimo non fosse stato ancora neppure richiesto, così inducendo in errore la che, sulla base di una falsa prospettazione da parte dell'istante, concedeva le Controparte_1
proroghe richieste.
La D.I.A. veniva, infatti, presentata al solo in data 29/06/04, ossia allorquando Controparte_3
era già maturata la decadenza dal contributo, per effetto del decorso dell'anno dal decreto di concessione. In ogni caso, anche a voler tener conto dell'ultima proroga, concessa fino al 30/06/04,
l'istanza di permesso di costruire veniva presentata solo nel 2008, ossia circa 4 anni dopo.
Non corrisponde al vero, quindi, che l'attore abbia chiesto il permesso edilizio addirittura prima del decreto provinciale di concessione del beneficio;
del resto, ai fini dell'ammissibilità della domanda di contributo occorreva accertare unicamente che il proprietario fosse titolare di una piccola azienda agricola situata nell'area delimitata con il Decreto del Ministero per l'Agricoltura e
Foreste, di concerto con il Ministro del Tesoro, n. 1256 del 04/08/98, oltre che la congruità degli importi richiesti, mentre il titolo edilizio avrebbe dovuto prodursi unitamente alla certificazione sulla esecuzione delle opere, da ultimarsi entro l'anno dalla concessione del contributo medesimo.
Non ha pregio, pertanto, l'asserzione dell'attore secondo cui il ritardo nell'acquisizione dei titoli e nell'esecuzione delle opere sarebbe incolpevole in quanto riconducibile alla necessità di munirsi dei prescritti pareri, perché, come già evidenziato, il procedimento di competenza comunale è stato incardinato ben oltre la scadenza delle proroghe concesse dalla . CP_1
Il decorso del tempo è, dunque, senz'altro riconducibile allo stesso istante, il quale, non avendo tempestivamente avviato la pratica edilizia, non aveva neppure diritto alle proroghe, le quali,
pagina 4 di 5 proprio perché ottenute in mala fede, non hanno potuto ingenerare alcun affidamento in capo al richiedente.
Alla luce di tali considerazioni, le domande dell'attore vanno rigettate, non ravvisandosi alcuna illegittimità nella condotta tenuta dalla . Controparte_1
Le spese giudiziali seguono la soccombenza dell'attore e sono liquidate, come in dispositivo, in base ai valori minimi del D.M. n. 147/22 (scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), attesa la semplicità della lite ed il mancato espletamento di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. Cesare Taraschi, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nell'ambito del giudizio n. 4179/16 R.G., ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. rigetta le domande di parte attrice;
2. condanna al pagamento, in favore della , delle Parte_1 Controparte_1 spese giudiziali, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, iva e cpa come per legge.
Salerno, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Cesare Taraschi
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