Art. 7. Disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione 1. All' articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 , la lettera e) e' ((abrogata)) .
2. All' articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano ((...)) il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» ((e dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,")) ;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 . Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 ((del presente articolo)) insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione ((della data)) nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5" c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione ((, messa in riserva (R13)) ) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile ((. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) .»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario ((straordinario,)) » sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.
((2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 , come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))
2. All' articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, approvano ((...)) il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione oggetto del presente decreto.»;
b) al comma 6:
1) le parole: «La raccolta e il trasporto dei materiali di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «La raccolta dei materiali di cui al comma 4, insistenti su suolo pubblico ovvero, nelle sole aree urbane, su suolo privato, ed il loro trasporto» ((e dopo le parole: "ed ai siti di deposito temporaneo" sono inserite le seguenti: ", ovvero direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5) se le caratteristiche delle macerie lo consentono,")) ;
2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, e' considerato produttore dei materiali il Comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'articolo 183, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 . Limitatamente ai materiali di cui al comma 4 ((del presente articolo)) insistenti nelle aree urbane su suolo privato, l'attivita' di raccolta e di trasporto viene effettuata con il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata come disciplinato dall'articolo 6. A tal fine, il Comune provvede a notificare, secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia di notifica dei provvedimenti amministrativi ovvero secondo quelle stabilite dall' articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , e successive modificazioni, apposita comunicazione, contenente l'indicazione ((della data)) nella quale si provvedera' alla rimozione dei materiali. Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso previsto dal sesto periodo, il Comune autorizza, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, la raccolta ed il trasporto dei materiali»;
b-bis) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6-bis. Al di fuori delle ipotesi disciplinate dai precedenti commi, ai fini della ricostruzione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico nonche' di quelli aventi valore anche simbolico appartenenti all'edilizia storica, le attivita' di demolizione e di contestuale rimozione delle macerie devono assicurare, ove possibile, il recupero dei materiali e la conservazione delle componenti identitarie, esterne ed interne, di ciascun edificio, secondo le modalita' indicate dal decreto ministeriale di cui al comma 5" c) al comma 7:
1) al quinto periodo, le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,» e le parole: «e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare agli impianti autorizzati di recupero e smaltimento» sono sostituite dalle seguenti: «, separazione ((, messa in riserva (R13)) ) e recupero (R5) di flussi omogenei di rifiuti per l'eventuale successivo trasporto agli impianti di destinazione finale della frazione non recuperabile ((. I rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente, secondo quanto stabilito dall'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)) .»;
2) al sesto periodo le parole: «Il Commissario straordinario» sono sostituite dalle seguenti: «Il Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
d) al comma 8 le parole: «del Commissario ((straordinario,)) » sono sostituite dalle seguenti: «del Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 1, comma 5,»;
e) il comma 10 e' abrogato.
((2-bis. Il piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti, di cui al comma 2 dell'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016 , come sostituito dalla lettera a) del comma 2 del presente articolo, e' approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))