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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2051 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2051 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2051/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10998/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000394 SUPERBOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/05/2025 e depositato in pari data, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TJT-22000394, notificato in data 24/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma richiedeva il pagamento di € 3.777,97 a titolo di addizionale erariale sulla tassa automobilistica (c.d. "superbollo") per l'anno 2022, oltre sanzioni e interessi, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, di potenza pari a 320 KW, di cui la società è utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria.
La ricorrente deduceva, in via principale, l'illegittimità della pretesa impositiva per avere diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, dell'addizionale erariale, in forza della normativa della Regione Lazio in materia di veicoli a motorizzazione ibrida. Lamentava, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, l'omessa acquisizione della documentazione sottesa all'accertamento e la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In particolare, l'Ufficio sosteneva che la società non avesse fornito prova del requisito della "prima immatricolazione di competenza della Regione", ritenuto necessario per l'applicazione del beneficio fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del contendere attiene alla spettanza o meno, in capo alla società ricorrente, dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e, di riflesso, dell'addizionale erariale oggetto dell'accertamento impugnato.
È pacifico e non contestato tra le parti che l'addizionale erariale non sia dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dal pagamento della tassa automobilistica principale, come espressamente previsto dalla normativa istitutiva e confermato dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria.
La normativa di riferimento è la Legge della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. 13, art. 5, comma 14, e successive modificazioni. Tale disposizione, nella versione applicabile *ratione temporis* (anno 2022), prevedeva un'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per "gli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione con alimentazione ibrida benzina-elettrica".
La stessa normativa, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 25/2020, ha esteso il beneficio anche ai veicoli utilizzati "a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente" da soggetti residenti nel Lazio.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: l'autoveicolo targato Targa_1 ha alimentazione "ibrido benzina/elettrico"; la prima immatricolazione è avvenuta in data 30/06/2021, pertanto l'anno d'imposta 2022 rientra nel triennio di esenzione;
la società ricorrente, utilizzatrice del veicolo in forza di un contratto di locazione finanziaria, ha sede legale in Roma, e dunque nel territorio della Regione Lazio.
L'unica eccezione sollevata dall'Ufficio resistente riguarda la presunta mancata dimostrazione che la prima immatricolazione sia "di competenza della Regione". Tale eccezione è infondata. La legislazione nazionale (art. 51, co.
2-bis, D.L. 124/2019) ha stabilito che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine, la competenza territoriale ai fini della tassa automobilistica è determinata in base alla residenza dell'utilizzatore. La normativa regionale del Lazio si è allineata a tale principio, estendendo l'esenzione agli utilizzatori residenti nel proprio territorio. L'espressione "di competenza della Regione" deve, pertanto, essere interpretata non in senso meramente formale (luogo fisico di espletamento della pratica di immatricolazione), ma in senso sostanziale, con riferimento al soggetto passivo d'imposta e alla Regione cui spetta il gettito tributario. Essendo la società utilizzatrice residente nel Lazio, la competenza per la tassa automobilistica (e per le relative esenzioni) non può che essere radicata nella medesima Regione.
Ritenere il contrario, come sostenuto dall'Ufficio, significherebbe vanificare la ratio della norma, che è quella di incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale nel proprio territorio, legando il beneficio al soggetto che effettivamente utilizza il veicolo e che è tenuto al pagamento del tributo. La tesi dell'Agenzia, basata su un'interpretazione eccessivamente formalistica, non può essere condivisa.
Sussistono, dunque, tutti i requisiti previsti dalla legge regionale per l'applicazione dell'esenzione. Di conseguenza, la pretesa relativa all'addizionale erariale per l'anno 2022 è illegittima.
L'accoglimento del motivo principale, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esaminare le ulteriori censure di natura procedimentale sollevate dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TJT-22000394 impugnato.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in € 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed oltre all'importo versato a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN IL
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10998/2025 depositato il 21/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 22000394 SUPERBOLLO 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 23/05/2025 e depositato in pari data, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava l'avviso di accertamento n. TJT-22000394, notificato in data 24/05/2025, con cui l'Agenzia delle Entrate -
Direzione Provinciale II di Roma richiedeva il pagamento di € 3.777,97 a titolo di addizionale erariale sulla tassa automobilistica (c.d. "superbollo") per l'anno 2022, oltre sanzioni e interessi, in relazione all'autoveicolo targato Targa_1, di potenza pari a 320 KW, di cui la società è utilizzatrice a titolo di locazione finanziaria.
La ricorrente deduceva, in via principale, l'illegittimità della pretesa impositiva per avere diritto all'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica e, conseguentemente, dell'addizionale erariale, in forza della normativa della Regione Lazio in materia di veicoli a motorizzazione ibrida. Lamentava, inoltre, la carenza di motivazione dell'atto, l'omessa acquisizione della documentazione sottesa all'accertamento e la violazione del diritto di difesa.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate con controdeduzioni, contestando le argomentazioni della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese. In particolare, l'Ufficio sosteneva che la società non avesse fornito prova del requisito della "prima immatricolazione di competenza della Regione", ritenuto necessario per l'applicazione del beneficio fiscale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La questione centrale del contendere attiene alla spettanza o meno, in capo alla società ricorrente, dell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale e, di riflesso, dell'addizionale erariale oggetto dell'accertamento impugnato.
È pacifico e non contestato tra le parti che l'addizionale erariale non sia dovuta nei casi in cui il veicolo sia esentato dal pagamento della tassa automobilistica principale, come espressamente previsto dalla normativa istitutiva e confermato dalla prassi dell'Amministrazione Finanziaria.
La normativa di riferimento è la Legge della Regione Lazio 30 dicembre 2013, n. 13, art. 5, comma 14, e successive modificazioni. Tale disposizione, nella versione applicabile *ratione temporis* (anno 2022), prevedeva un'esenzione triennale dal pagamento della tassa automobilistica regionale per "gli autoveicoli nuovi di prima immatricolazione di competenza della Regione con alimentazione ibrida benzina-elettrica".
La stessa normativa, a seguito delle modifiche introdotte dalla L.R. n. 25/2020, ha esteso il beneficio anche ai veicoli utilizzati "a titolo di locazione finanziaria o di locazione a lungo termine di veicolo senza conducente" da soggetti residenti nel Lazio.
Nel caso di specie, risulta documentalmente provato che: l'autoveicolo targato Targa_1 ha alimentazione "ibrido benzina/elettrico"; la prima immatricolazione è avvenuta in data 30/06/2021, pertanto l'anno d'imposta 2022 rientra nel triennio di esenzione;
la società ricorrente, utilizzatrice del veicolo in forza di un contratto di locazione finanziaria, ha sede legale in Roma, e dunque nel territorio della Regione Lazio.
L'unica eccezione sollevata dall'Ufficio resistente riguarda la presunta mancata dimostrazione che la prima immatricolazione sia "di competenza della Regione". Tale eccezione è infondata. La legislazione nazionale (art. 51, co.
2-bis, D.L. 124/2019) ha stabilito che, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine, la competenza territoriale ai fini della tassa automobilistica è determinata in base alla residenza dell'utilizzatore. La normativa regionale del Lazio si è allineata a tale principio, estendendo l'esenzione agli utilizzatori residenti nel proprio territorio. L'espressione "di competenza della Regione" deve, pertanto, essere interpretata non in senso meramente formale (luogo fisico di espletamento della pratica di immatricolazione), ma in senso sostanziale, con riferimento al soggetto passivo d'imposta e alla Regione cui spetta il gettito tributario. Essendo la società utilizzatrice residente nel Lazio, la competenza per la tassa automobilistica (e per le relative esenzioni) non può che essere radicata nella medesima Regione.
Ritenere il contrario, come sostenuto dall'Ufficio, significherebbe vanificare la ratio della norma, che è quella di incentivare la diffusione di veicoli a basso impatto ambientale nel proprio territorio, legando il beneficio al soggetto che effettivamente utilizza il veicolo e che è tenuto al pagamento del tributo. La tesi dell'Agenzia, basata su un'interpretazione eccessivamente formalistica, non può essere condivisa.
Sussistono, dunque, tutti i requisiti previsti dalla legge regionale per l'applicazione dell'esenzione. Di conseguenza, la pretesa relativa all'addizionale erariale per l'anno 2022 è illegittima.
L'accoglimento del motivo principale, di carattere assorbente, esime questa Corte dall'esaminare le ulteriori censure di natura procedimentale sollevate dalla ricorrente.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di accertamento n. TJT-22000394 impugnato.
2. Condanna l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale II di Roma alla rifusione delle spese di lite in favore della società ricorrente, che si liquidano in € 800,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge ed oltre all'importo versato a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN IL