Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 28/03/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. 5110/2024 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, dott.
Francesco Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 5110/2024 R.G., vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Piano di Sorrento (NA), alla via dei Parte_1
Platani n. 24/A, presso lo studio dell'avvocato Clemente de Rosa che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di appello, con indirizzo p.e.c.:
fax 08119913311. Email_1
APPELLANTE
E
, residente in [...], con indirizzo p.e.c. CP_1
. Email_2 CP_2
APPELLATA
NONCHÉ
in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 domiciliata in Napoli, alla Via S. Lucia n. 15, presso lo studio dell'avvocato Giancarlo Cipollaro dell'Ero, indirizzo p.e.c. Email_3
APPELLATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Sorrento n. 565/2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
pag. 1
1. Con atto di citazione notificato il 3-3-2022, evocava in giudizio Parte_1 CP_1
e davanti al Giudice di Pace di Sorrento, al fine di sentire
[...] Controparte_3 condannare e in solido, al risarcimento dei danni per le CP_1 Controparte_3 lesioni personali subite a seguito del sinistro stradale avvenuto il 15-9-2020, alle ore 06:30 circa, in Vico Equense (NA) lungo la S.S. 145, all'altezza del km 3+100 della galleria Santa
Maria di Pozzano, e al risarcimento del danno da spese legali di assistenza stragiudiziale, con vittoria di spese e accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Il sinistro era avvenuto tra l'auto Smart Fourtwo tg. EA488EM, condotta dall'attore e di proprietà di , e l'autocarro IO OR di colore blue tg. CA592JT, di proprietà CP_4 di ed assicurato per la RCA con la CP_1 Controparte_3 contestava la domanda mentre rimaneva contumace. Controparte_3 CP_1
Con sentenza n. 565/2024 del 27-4-2024, il Giudice di Pace accoglieva la domanda e condannava e in solido, al pagamento, in favore di CP_1 Controparte_3
, della somma di euro 1.538,52, oltre interessi e alle spese di lite con Parte_1 attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario ex art. 93 c.p.c..
2. Con atto di appello (iscritto a ruolo il 3-12-2024), impugnava la Parte_1 sentenza n. 565/2024 del 27-4-2024, chiedendo che venisse accertata e dichiarata la esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro e, per l'effetto, CP_1 condannarla in solido con la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 anche alla liquidazione degli esborsi per acconto al CMU pari ad euro 400,00, nonché del maggior danno per spese di assistenza legale pre-processuale pari ad euro 350,00, per complessivi euro 750,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo (da contenersi comunque nei limiti di euro 5.200,00); con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori di legge, con distrazione.
3. Alla prima udienza, fissata al 4-3-2025, il difensore dell'appellante, sebbene avesse ricevuto comunicazione in data 23-1-2025 del decreto del 22-1-2025 che ne disponeva la trattazione cartolare, non depositava alcuna nota, per cui la causa, ai sensi dell'art. 348
c.p.c., veniva rinviata all'udienza del 27-3-2025.
Anche in tale seconda udienza, il difensore dell'appellante – che aveva ricevuto comunicazione in data 5-3-2025 dell'ordinanza di pari data che disponeva la trattazione cartolare dell'udienza -, non depositava alcuna nota.
pag. 2 4. L'appello va dichiarato improcedibile, ai sensi dell'art. 348, comma 2, c.p.c., poiché
l'appellante non è comparso né alla prima udienza, né alla successiva a cui la causa è stata rinviata di cui ha ricevuto rituale e tempestiva comunicazione.
Pertanto, ricorrono tutte le condizioni previste dalla norma per la dichiarazione di improcedibilità.
Resta solo da osservare che la dichiarazione, per espressa previsione normativa, va fatta d'ufficio, onde è irrilevante il fatto che gli appellati non si siano costituiti ed in conseguenza non abbiano eccepito la sopravvenuta improcedibilità dell'impugnazione.
Va, infine, ricordato che l'improcedibilità alla luce del disposto normativo (cfr. art. 348 comma 3, così come modificato ex d.lgs. 10-10-2022, n. 149) deve esser dichiarata con sentenza.
5. Nulla va disposto sulle spese.
Attesa la dichiarazione di improcedibilità, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n.
228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di e di in persona del legale
[...] CP_1 Controparte_3 rappresentate p.t., ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
A) dichiara improcedibile l'appello;
B) nulla sulle spese;
C) dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, , dell'ulteriore importo a titolo di Parte_1
pag. 3 contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, 28 marzo 2024
Il giudice monocratico dott. Francesco Coppola
pag. 4