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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 26/02/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.Gen. N. 1245/19
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1245/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 13 novembre 2024
OGGETTO: d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mara Tiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Iside Parini con studio in Brescia, via Cefalonia
n. 70/c Cristallo Palace come da procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Savoldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Pradello n. 2, per procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10 settembre
2019 n. 1920/2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1920/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione III civile, Giudice
Dott. Tommaso Del Giudice, nell'ambito del giudizio n. 7953/2016,
depositata in cancelleria in data 10/09/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via principale, accertato l'ammontare del credito maturato ex art. 1298 c.2 cod. civ. In favore della
Signora al 20/08/2015 in ordine al conto corrente bancario Parte_1
n. 51992 attivo presso UBI Banca Popolare di Bergamo spa filiale di Villa
d'Almè, cointestato fra le parti, dal quale il signor nato a Controparte_1
Bergamo, il 31/01/1975 a restituire alla signora la somma di Parte_1
sua spettanza di € 57.900,00= o altro maggior o minor importo ritenuto di
Giustizia, oltre, a interessi di legge e rivalutazione monetaria, così
confermare il sequestro conservativo, autorizzato con ordinanza in data
06/07/2016 del Tribunale di Bergamo e ritualmente trascritto;
2) in via gradata subordinata, condannare il Sig, a Controparte_1 restituire alla Signora la somma di € 91.557,42, o altro Parte_1
importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria, quindi confermare il sequestro conservativo,
autorizzato con ordinanza in data 06/06/2016 del Tribunale di Bergamo
ritualmente trascritto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi degli esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali E ACCESSORI, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2) IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dell'appellante non ammesse o rigettate in primo grado, in particolare ricostruzione a mezzo di CTU delle somme dovute.
Per l'appellato
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inesistenza dell'atto di appello notificato in data 10.10.2019 (doc. 1) al signor in quanto Controparte_1
privo di firma digitale del difensore e, di conseguenza dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta;
IN VIA PRINCIPALE:
-) respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1920/2019 pubblicata in data 10.9.2019;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 1.8.2016 conveniva Parte_1
in giudizio e chiedeva la condanna dello stesso alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 57.900,00 oltre accessori o, in subordine,
della diversa somma ritenuta di giustizia, con conferma del sequestro conservativo ottenuto ante causam autorizzato con ordinanza del
Tribunale di Bergamo in data 5/5-6/7/2016.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 1920/2019,
pubblicata il 10.09.2019, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda e dichiarava inefficace il sequestro conservativo, ordinando la cancellazione della sua trascrizione e condannando la al pagamento delle spese Pt_1
processuali anche relative alla fase del giudizio cautelare e di reclamo.
Avverso la sentenza proponeva appello affidato ad un unico Parte_1
motivo di appello.
All'udienza del 18.12.2019, dichiarata la contumacia dell'appellato, e sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023.
Con comparsa depositata il 21.01.2020 si costituiva in giudizio
[...]
al solo fine di rilevare la inesistenza della citazione in quanto CP_1
l'atto di appello era privo della sottoscrizione digitale del difensore dell'appellante, e in ogni caso la sua nullità per vizio della vocatio in ius.
Con decreto in data 23.01.2020 la Corte revocava l'ordinanza di fissazione dell'udienza del 14.06.2023 e fissava nuova udienza per il giorno 20 maggio 2020 onerando l'appellante per la notifica dell'atto di appello e del decreto nel rispetto dei termini a comparire, riservando a quella sede ogni decisione sulle altre questioni.
Con ordinanza del 7.5.2020 veniva disposto che l'udienza fissata si svolgesse con modalità telematiche a causa della epidemia da Covid 19;
con note depositate il 20.05.2020 il rilevava che a causa della CP_1
sospensione dei termini processuali per la pandemia di cui alla legge
18/2020, non aveva potuto costituirsi 20 giorni prima della udienza e chiedeva un nuovo rinvio per consentire la regolare costituzione in giudizio e la Corte fissava nuova udienza per il 1° luglio 2020.
Con comparsa depositata telematicamente in data 9.6.2020 si costituiva in giudizio il insistendo, in via preliminare, nella dichiarazione di CP_1
inesistenza dell'atto di appello e nella conseguente inammissibilità
nell'appello; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna della al pagamento delle spese. Pt_1
All'udienza del 1° luglio 2020, che si teneva telematicamente, la Corte,
vista la costituzione del in giudizio ne revocava la contumacia;
CP_1
revocava, altresì, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto pronunciata all'udienza del 19.12.2019 in cui il contraddittorio non era stato correttamente instaurato e rigettava l'istanza di sospensione, invitando le parti a precisare le conclusioni all'udienza del
10.01.2024.
Sostituito il relatore con decreto dell'8.9.2023, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 27 settembre 2023 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 la Corte, riscontrato un difetto di rappresentanza, in quanto la procura rilasciata dall'appellante recava la data del 09/10/2018, successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado ma antecedente all'emissione della sentenza impugnata ed alla proposizione dell'appello, rilevava che non vi era certezza che detta procura fosse stata effettivamente conferita ai fini del giudizio di appello,
e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., assegnava all'appellante un termine perentorio per sanare il rilevato difetto di rappresentanza mediante il rilascio di idonea procura alle liti o rinnovazione di quella già rilasciata,
disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del 12 giugno 2024,
udienza che veniva differita d'ufficio al giorno 13 novembre 2024.
Con note depositate telematicamente in data 29.03.2024 il difensore di depositava nuova procura datata 20.03.2024 con conferma Parte_1
della procura già rilasciata in precedenza.
Con decreto dell'11.11.2024, rilevato che il Consigliere ausiliario nominato quale relatore aveva rassegnato le dimissioni, la causa veniva riassegnata al Consigliere togato precedentemente titolare della causa.
All'udienza del 13 novembre la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 cpc a cui le parti avevano rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello lamenta la carente, omessa, Parte_1
contraddittoria o illogica motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, dopo avere definito la consulenza di parte prodotta dall'appellante in primo grado come “una semplice allegazione difensiva
… insufficiente ad avere valenza favorevole della parte medesima”, ha poi fondato tutta la motivazione sulla medesima consulenza di parte facendone discendere la soccombenza dell'attrice, qui appellante. In
particolare, censura il ragionamento del Tribunale secondo cui il computo delle entrate sul conto corrente cointestato tra la e il Pt_1 CP_1
contenente anche la somma di euro 100.000,00 ricevuta in prestito dalla nonna, non costituiva un attivo in quanto doveva essere restituito, con la conseguenza che, detratto tale importo, non sussisteva alcun credito nei rapporti interni.
A sostegno della doglianza rileva che: nella perizia di parte la predetta somma era neutra in quanto, oltre ad essere considerata in attivo era stata considerata anche in passivo, sicché il conteggio che prevedeva un credito per la teneva già conto di questo prestito;
che il saldo del conto Pt_1
corrente cointestato al momento del prelievo da parte del era CP_1
stato da lei prodotto, mentre quest'ultimo aveva numerosi movimenti in uscita con una risultante passiva, per cui la somma rimasta era credito della
Pt_1
Rilevava come, in ogni caso, non vi era prova della maggiore contribuzione da parte del CP_1
Sotto il profilo della condanna alle spese legali, lamentava l'eccessività di quelle liquidate e l'erroneo addebito di quelle relative a tutta la fase cautelare, essendo risultata vittoriosa nella fase di reclamo.
L'appellato ha contestato la fondatezza del motivo di gravame, e, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per mancanza di sottoscrizione dell'atto di appello notificato in data 10.10.2019.
L'eccezione, da esaminare in via preliminare rispetto al motivo di gravame, è fondata.
La mancanza di firma digitale dell'atto di appello notificato via PEC il
10.10.2019 al eccepita da quest'ultimo sin dalla sua prima CP_1
costituzione con memoria in data 21.01.2020, risulta dagli atti (cfr. doc. 1
prodotto dall'appellato) e non è stata contestata dall'appellante, per cui è
da ritenersi pacifica.
L'appellante, nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata, non ha depositato l'originale dell'atto di appello (il fascicolo di parte appellante presente nel fascicolo di ufficio contiene esclusivamente due copie del provvedimento impugnato) al fine di verificarne la regolare sottoscrizione da parte del difensore.
Parimenti non risulta sottoscritta dal difensore la copia analogica depositata in atti unitamente alla nota di iscrizione a ruolo né quella notificata via PEC al difensore dell'appellato; l'atto di appello non risulta,
infine, asseverato dal difensore.
Sulla questione della inesistenza o della nullità, sanabile con la costituzione dell'appellato, dell'atto di appello privo di sottoscrizione, si sono recentemente pronunciate le Sezioni unite con la sentenza del
12.03.2024 n. 6477, affermando di volere dare continuità all'indirizzo già
enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la precedente sentenza 22438/18,
che ha escluso la inammissibilità del ricorso per cassazione nativo digitale privo di firma digitale quando sia <possibile desumere aliunde, da
elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale>>. Come
premesso dalla SC, la decisione è dipesa dalla <peculiarità della
delineata situazione processuale “ibrida”>>, determinata dal fatto che,
nel caso all'esame delle SSUU, così come in quello della precedente pronuncia del 2018, risultava comunque provata la provenienza della notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura
generale dello Stato censita nel Reginde, e ciò stante la natura impersonale del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, e non ai singoli avvocati e procuratori dello Stato, pienamente fungibili nel compimento di atti relativi al medesimo giudizio (cfr. orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalle stesse SSUU:
Cass. n. 4950/2012; Cass. n. 13627/2018. Cfr. anche Cass., S.U., n.
59/1999; Cass. n. 21473/2007); inoltre nel caso all'esame delle SSUU, vi era anche la attestazione di conformità del ricorso per cassazione nativo digitale depositato in modalità analogica sottoscritta dall'avvocato dello
Stato ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 e successive modificazioni (non essendo all'epoca ancora possibile procedere in cassazione al deposito telematico del ricorso nativo digitale come tale notificato), di cui era pacifica la riferibilità al ricorso e ai messaggi via PEC relativi alla notifica del ricorso medesimo,
asseverazione che esprimeva pertanto la paternità dell'atto in capo all'avvocato dello Stato <operando in termini che, nello specifico
contesto dato, possono ben essere assimilati alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti, palesando anzi,
in maniera anche più evidente di quest'ultima (che si riferisce
indirettamente all'atto cui accede), il nesso tra l'atto e il suo autore>>.
Per tale motivo le SSUU hanno affermato <in continuità con l'indirizzo,
ribadito anche da Cass., S.U., n. 22438/2018 (alla luce del principio di
effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di
strumentalità delle forme processuali), per cui è possibile desumere
aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale
…. che la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c.
dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel Reginde e il deposito
della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità
sottoscritta dall'avvocato dello Stato, rappresentano elementi univoci da
cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito
vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale
informatico del ricorso>>.
Negli altri casi, dunque, in cui l'atto privo di firma digitale non provenga dall'Avvocatura dello Stato e non vi sia stata l'attestazione di conformità
della copia analogica sottoscritta dal difensore, continua a trovare applicazione il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità,
richiamato in premessa dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza
12.03.2024 n. 6477, secondo cui l'elemento formale della sottoscrizione svolge <la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore,
affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale. A tal fine,
dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto ne comporta (come, per
l'appunto, sovente affermato) l'inesistenza (in forza dell'estensione del
principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art.
161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri
elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma
della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n.
4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011;
Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022). La funzione di rendere certa
la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite
elementi, qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che
consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo,
dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde.>>
Nel caso di specie, ritiene la Corte che non vi siano altri elementi che permettano di rendere certa la paternità dell'atto, diversi dalla sottoscrizione dell'atto di citazione in appello, pacificamente non firmato dal difensore.
La notifica a mezzo PEC dell'atto di appello non digitalmente sottoscritto dalla casella del difensore che apparentemente lo avrebbe redatto non può,
infatti, surrogare la sottoscrizione digitale dell'atto, non potendo
Co escludersi, come affermato dalla nella sentenza sopra citata, un accesso alla casella PEC del mittente da parte di soggetto diverso dal suo titolare.
Parimenti, non appare utile per inferirne la prova della provenienza, la sottoscrizione per autentica della firma del cliente posta dal difensore in calce alla procura in quanto, come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza del 4.2.2024, non contestuale all'atto ma di data anteriore alla stessa sentenza impugnata.
L'atto di appello deve dunque ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità del proposto appello, il che esime questa Corte dell'esame del motivo di gravame proposto dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione da 52.001 a
260.000 del DM 147/22, in considerazione della prossimità al valore della controversia a quello più basso dello scaglione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10.09.2019 n. 1920/10;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado che Parte_1
liquida in euro 1489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase istruttoria ed euro 1552,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa;
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O R.Gen. N. 1245/19
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai
Sigg.:
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Annamaria Laneri Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 1245/2019 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data 10 ottobre 2019 e posta in decisione all'udienza
collegiale del 13 novembre 2024
OGGETTO: d a
Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Mara Tiani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Iside Parini con studio in Brescia, via Cefalonia
n. 70/c Cristallo Palace come da procura allegata all'atto di appello
APPELLANTE
c o n t r o
Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Savoldi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Bergamo, via Pradello n. 2, per procura in atti
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10 settembre
2019 n. 1920/2019
CONCLUSIONI
Per l'appellante
1) In via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
1920/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo, Sezione III civile, Giudice
Dott. Tommaso Del Giudice, nell'ambito del giudizio n. 7953/2016,
depositata in cancelleria in data 10/09/2019 accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: “in via principale, accertato l'ammontare del credito maturato ex art. 1298 c.2 cod. civ. In favore della
Signora al 20/08/2015 in ordine al conto corrente bancario Parte_1
n. 51992 attivo presso UBI Banca Popolare di Bergamo spa filiale di Villa
d'Almè, cointestato fra le parti, dal quale il signor nato a Controparte_1
Bergamo, il 31/01/1975 a restituire alla signora la somma di Parte_1
sua spettanza di € 57.900,00= o altro maggior o minor importo ritenuto di
Giustizia, oltre, a interessi di legge e rivalutazione monetaria, così
confermare il sequestro conservativo, autorizzato con ordinanza in data
06/07/2016 del Tribunale di Bergamo e ritualmente trascritto;
2) in via gradata subordinata, condannare il Sig, a Controparte_1 restituire alla Signora la somma di € 91.557,42, o altro Parte_1
importo maggiore o minore ritenuto di giustizia, oltre a interessi di legge e rivalutazione monetaria, quindi confermare il sequestro conservativo,
autorizzato con ordinanza in data 06/06/2016 del Tribunale di Bergamo
ritualmente trascritto e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi degli esposti nel presente atto;
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali E ACCESSORI, come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
2) IN VIA ISTRUTTORIA Si chiede l'ammissione di tutte le istanze istruttorie dell'appellante non ammesse o rigettate in primo grado, in particolare ricostruzione a mezzo di CTU delle somme dovute.
Per l'appellato
IN VIA PRELIMINARE: dichiarare l'inesistenza dell'atto di appello notificato in data 10.10.2019 (doc. 1) al signor in quanto Controparte_1
privo di firma digitale del difensore e, di conseguenza dichiarare inammissibile l'impugnazione proposta;
IN VIA PRINCIPALE:
-) respingere l'appello proposto dalla Sig.ra in quanto Parte_1
infondato in fatto e diritto per i motivi tutti di cui al presente atto e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 1920/2019 pubblicata in data 10.9.2019;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese e compensi legali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 1.8.2016 conveniva Parte_1
in giudizio e chiedeva la condanna dello stesso alla Controparte_1
restituzione dell'importo di euro 57.900,00 oltre accessori o, in subordine,
della diversa somma ritenuta di giustizia, con conferma del sequestro conservativo ottenuto ante causam autorizzato con ordinanza del
Tribunale di Bergamo in data 5/5-6/7/2016.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza della Controparte_1
domanda e chiedendone il rigetto.
La causa veniva istruita documentalmente e con sentenza n. 1920/2019,
pubblicata il 10.09.2019, il Tribunale di Bergamo rigettava la domanda e dichiarava inefficace il sequestro conservativo, ordinando la cancellazione della sua trascrizione e condannando la al pagamento delle spese Pt_1
processuali anche relative alla fase del giudizio cautelare e di reclamo.
Avverso la sentenza proponeva appello affidato ad un unico Parte_1
motivo di appello.
All'udienza del 18.12.2019, dichiarata la contumacia dell'appellato, e sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 14.6.2023.
Con comparsa depositata il 21.01.2020 si costituiva in giudizio
[...]
al solo fine di rilevare la inesistenza della citazione in quanto CP_1
l'atto di appello era privo della sottoscrizione digitale del difensore dell'appellante, e in ogni caso la sua nullità per vizio della vocatio in ius.
Con decreto in data 23.01.2020 la Corte revocava l'ordinanza di fissazione dell'udienza del 14.06.2023 e fissava nuova udienza per il giorno 20 maggio 2020 onerando l'appellante per la notifica dell'atto di appello e del decreto nel rispetto dei termini a comparire, riservando a quella sede ogni decisione sulle altre questioni.
Con ordinanza del 7.5.2020 veniva disposto che l'udienza fissata si svolgesse con modalità telematiche a causa della epidemia da Covid 19;
con note depositate il 20.05.2020 il rilevava che a causa della CP_1
sospensione dei termini processuali per la pandemia di cui alla legge
18/2020, non aveva potuto costituirsi 20 giorni prima della udienza e chiedeva un nuovo rinvio per consentire la regolare costituzione in giudizio e la Corte fissava nuova udienza per il 1° luglio 2020.
Con comparsa depositata telematicamente in data 9.6.2020 si costituiva in giudizio il insistendo, in via preliminare, nella dichiarazione di CP_1
inesistenza dell'atto di appello e nella conseguente inammissibilità
nell'appello; nel merito chiedeva il rigetto dell'appello e la condanna della al pagamento delle spese. Pt_1
All'udienza del 1° luglio 2020, che si teneva telematicamente, la Corte,
vista la costituzione del in giudizio ne revocava la contumacia;
CP_1
revocava, altresì, la sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata in quanto pronunciata all'udienza del 19.12.2019 in cui il contraddittorio non era stato correttamente instaurato e rigettava l'istanza di sospensione, invitando le parti a precisare le conclusioni all'udienza del
10.01.2024.
Sostituito il relatore con decreto dell'8.9.2023, l'udienza di precisazione delle conclusioni veniva anticipata al 27 settembre 2023 in cui la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con ordinanza del 18 gennaio 2024 la Corte, riscontrato un difetto di rappresentanza, in quanto la procura rilasciata dall'appellante recava la data del 09/10/2018, successiva all'instaurazione del giudizio di primo grado ma antecedente all'emissione della sentenza impugnata ed alla proposizione dell'appello, rilevava che non vi era certezza che detta procura fosse stata effettivamente conferita ai fini del giudizio di appello,
e, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., assegnava all'appellante un termine perentorio per sanare il rilevato difetto di rappresentanza mediante il rilascio di idonea procura alle liti o rinnovazione di quella già rilasciata,
disponendo la comparizione delle parti per l'udienza del 12 giugno 2024,
udienza che veniva differita d'ufficio al giorno 13 novembre 2024.
Con note depositate telematicamente in data 29.03.2024 il difensore di depositava nuova procura datata 20.03.2024 con conferma Parte_1
della procura già rilasciata in precedenza.
Con decreto dell'11.11.2024, rilevato che il Consigliere ausiliario nominato quale relatore aveva rassegnato le dimissioni, la causa veniva riassegnata al Consigliere togato precedentemente titolare della causa.
All'udienza del 13 novembre la causa veniva trattenuta in decisione senza la concessione dei termini ex art 190 cpc a cui le parti avevano rinunciato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di appello lamenta la carente, omessa, Parte_1
contraddittoria o illogica motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, dopo avere definito la consulenza di parte prodotta dall'appellante in primo grado come “una semplice allegazione difensiva
… insufficiente ad avere valenza favorevole della parte medesima”, ha poi fondato tutta la motivazione sulla medesima consulenza di parte facendone discendere la soccombenza dell'attrice, qui appellante. In
particolare, censura il ragionamento del Tribunale secondo cui il computo delle entrate sul conto corrente cointestato tra la e il Pt_1 CP_1
contenente anche la somma di euro 100.000,00 ricevuta in prestito dalla nonna, non costituiva un attivo in quanto doveva essere restituito, con la conseguenza che, detratto tale importo, non sussisteva alcun credito nei rapporti interni.
A sostegno della doglianza rileva che: nella perizia di parte la predetta somma era neutra in quanto, oltre ad essere considerata in attivo era stata considerata anche in passivo, sicché il conteggio che prevedeva un credito per la teneva già conto di questo prestito;
che il saldo del conto Pt_1
corrente cointestato al momento del prelievo da parte del era CP_1
stato da lei prodotto, mentre quest'ultimo aveva numerosi movimenti in uscita con una risultante passiva, per cui la somma rimasta era credito della
Pt_1
Rilevava come, in ogni caso, non vi era prova della maggiore contribuzione da parte del CP_1
Sotto il profilo della condanna alle spese legali, lamentava l'eccessività di quelle liquidate e l'erroneo addebito di quelle relative a tutta la fase cautelare, essendo risultata vittoriosa nella fase di reclamo.
L'appellato ha contestato la fondatezza del motivo di gravame, e, preliminarmente, ha eccepito la inammissibilità dell'appello per mancanza di sottoscrizione dell'atto di appello notificato in data 10.10.2019.
L'eccezione, da esaminare in via preliminare rispetto al motivo di gravame, è fondata.
La mancanza di firma digitale dell'atto di appello notificato via PEC il
10.10.2019 al eccepita da quest'ultimo sin dalla sua prima CP_1
costituzione con memoria in data 21.01.2020, risulta dagli atti (cfr. doc. 1
prodotto dall'appellato) e non è stata contestata dall'appellante, per cui è
da ritenersi pacifica.
L'appellante, nonostante l'eccezione tempestivamente sollevata, non ha depositato l'originale dell'atto di appello (il fascicolo di parte appellante presente nel fascicolo di ufficio contiene esclusivamente due copie del provvedimento impugnato) al fine di verificarne la regolare sottoscrizione da parte del difensore.
Parimenti non risulta sottoscritta dal difensore la copia analogica depositata in atti unitamente alla nota di iscrizione a ruolo né quella notificata via PEC al difensore dell'appellato; l'atto di appello non risulta,
infine, asseverato dal difensore.
Sulla questione della inesistenza o della nullità, sanabile con la costituzione dell'appellato, dell'atto di appello privo di sottoscrizione, si sono recentemente pronunciate le Sezioni unite con la sentenza del
12.03.2024 n. 6477, affermando di volere dare continuità all'indirizzo già
enunciato dalle stesse Sezioni Unite con la precedente sentenza 22438/18,
che ha escluso la inammissibilità del ricorso per cassazione nativo digitale privo di firma digitale quando sia <possibile desumere aliunde, da
elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale>>. Come
premesso dalla SC, la decisione è dipesa dalla <peculiarità della
delineata situazione processuale “ibrida”>>, determinata dal fatto che,
nel caso all'esame delle SSUU, così come in quello della precedente pronuncia del 2018, risultava comunque provata la provenienza della notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c. dell'Avvocatura
generale dello Stato censita nel Reginde, e ciò stante la natura impersonale del patrocinio spettante per legge all'Avvocatura dello Stato, e non ai singoli avvocati e procuratori dello Stato, pienamente fungibili nel compimento di atti relativi al medesimo giudizio (cfr. orientamento pacifico della giurisprudenza di legittimità, richiamato dalle stesse SSUU:
Cass. n. 4950/2012; Cass. n. 13627/2018. Cfr. anche Cass., S.U., n.
59/1999; Cass. n. 21473/2007); inoltre nel caso all'esame delle SSUU, vi era anche la attestazione di conformità del ricorso per cassazione nativo digitale depositato in modalità analogica sottoscritta dall'avvocato dello
Stato ai sensi dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della legge n. 53 del 1994 e successive modificazioni (non essendo all'epoca ancora possibile procedere in cassazione al deposito telematico del ricorso nativo digitale come tale notificato), di cui era pacifica la riferibilità al ricorso e ai messaggi via PEC relativi alla notifica del ricorso medesimo,
asseverazione che esprimeva pertanto la paternità dell'atto in capo all'avvocato dello Stato <operando in termini che, nello specifico
contesto dato, possono ben essere assimilati alla certificazione dell'autografia della sottoscrizione della procura alle liti, palesando anzi,
in maniera anche più evidente di quest'ultima (che si riferisce
indirettamente all'atto cui accede), il nesso tra l'atto e il suo autore>>.
Per tale motivo le SSUU hanno affermato <in continuità con l'indirizzo,
ribadito anche da Cass., S.U., n. 22438/2018 (alla luce del principio di
effettività della tutela giurisdizionale, cui si raccorda quello di
strumentalità delle forme processuali), per cui è possibile desumere
aliunde, da elementi qualificanti, la paternità certa dell'atto processuale
…. che la notificazione del ricorso nativo digitale dalla casella p.e.c.
dell'Avvocatura generale dello Stato censita nel Reginde e il deposito
della copia di esso in modalità analogica con attestazione di conformità
sottoscritta dall'avvocato dello Stato, rappresentano elementi univoci da
cui desumere la paternità dell'atto, rimanendo così superato l'eccepito
vizio in ordine alla mancata sottoscrizione digitale dell'originale
informatico del ricorso>>.
Negli altri casi, dunque, in cui l'atto privo di firma digitale non provenga dall'Avvocatura dello Stato e non vi sia stata l'attestazione di conformità
della copia analogica sottoscritta dal difensore, continua a trovare applicazione il principio consolidato della giurisprudenza di legittimità,
richiamato in premessa dalle stesse Sezioni Unite nella sentenza
12.03.2024 n. 6477, secondo cui l'elemento formale della sottoscrizione svolge <la funzione di nesso tra il testo ed il suo apparente autore,
affinché possa dirsi certa la paternità dell'atto processuale. A tal fine,
dunque, la sottoscrizione si rivela elemento indispensabile per la formazione dell'atto stesso, il cui difetto ne comporta (come, per
l'appunto, sovente affermato) l'inesistenza (in forza dell'estensione del
principio della nullità insanabile stabilito dal secondo comma dell'art.
161 c.p.c.), qualora, però, non ne sia desumibile la paternità da altri
elementi, come, in particolare, la sottoscrizione per autentica della firma
della procura in calce o a margine dello stesso (tra le altre: Cass. n.
4078/1986; Cass. n. 6225/2005; Cass. n. 9490/2007; Cass. n. 1275/2011;
Cass. n. 19434/2019; Cass. n. 32176/2022). La funzione di rendere certa
la paternità dell'atto processuale può, quindi, essere assolta tramite
elementi, qualificanti, diversi dalla sottoscrizione dell'atto stesso, che
consentano, tuttavia, di avere certezza su chi ne sia l'autore; uno scopo,
dunque, che, in siffatti stretti termini, è conseguibile aliunde.>>
Nel caso di specie, ritiene la Corte che non vi siano altri elementi che permettano di rendere certa la paternità dell'atto, diversi dalla sottoscrizione dell'atto di citazione in appello, pacificamente non firmato dal difensore.
La notifica a mezzo PEC dell'atto di appello non digitalmente sottoscritto dalla casella del difensore che apparentemente lo avrebbe redatto non può,
infatti, surrogare la sottoscrizione digitale dell'atto, non potendo
Co escludersi, come affermato dalla nella sentenza sopra citata, un accesso alla casella PEC del mittente da parte di soggetto diverso dal suo titolare.
Parimenti, non appare utile per inferirne la prova della provenienza, la sottoscrizione per autentica della firma del cliente posta dal difensore in calce alla procura in quanto, come già rilevato da questa Corte con l'ordinanza del 4.2.2024, non contestuale all'atto ma di data anteriore alla stessa sentenza impugnata.
L'atto di appello deve dunque ritenersi inesistente, con conseguente inammissibilità del proposto appello, il che esime questa Corte dell'esame del motivo di gravame proposto dall'appellante.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto dei valori minimi dello scaglione da 52.001 a
260.000 del DM 147/22, in considerazione della prossimità al valore della controversia a quello più basso dello scaglione.
P . Q . M .
La Corte d'Appello di Brescia, sezione prima civile, definitivamente pronunciando,
dichiara inammissibile l'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Bergamo in data 10.09.2019 n. 1920/10;
-condanna al pagamento delle spese del presente grado che Parte_1
liquida in euro 1489,00 per la fase di studio, euro 956,00 per la fase introduttiva, euro 2163,00 per la fase istruttoria ed euro 1552,00 per la fase decisoria, oltre spese forfettarie, Iva e cpa;
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 19 febbraio 2025
IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Annamaria Laneri dott. Giuseppe Magnoli