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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/08/2025, n. 1426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1426 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3203/2023 R.G. e vertente
TRA
(Cod. Parte_1
Fisc. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ), e C.F._1 presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato
( fax 090674168). Email_1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Carmelina
Virzì con studio in Patti (ME) Via Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”
C.F. come da procura in atti. C.F._3
RESISTENTE – Opposto
OGGETTO: opposizione a DI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data
28.8.2023 dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 1850/23 R.G, con il quale veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare in favore di la somma di € 2.187,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al Parte_2 soddisfo, a titolo di retribuzione per lavoro espletato in turnazione festiva, oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi effettuabili nell'anno.
Precisava che il credito rivendicato rappresentava un compenso di incentivazione per lavoro ordinario, prestato in turnazione nei giorni festivi oltre il limite contrattualmente previsto, in favore dei dipendenti che avessero aderito al progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura.
Riferiva il suddetto compenso era stato individuato in sede di contrattazione decentrata, nell'ipotesi di accordo integrativo sindacale del 14.10.2020, rilevando, tuttavia, che tale accordo non era mai divenuto definitivo, in quanto non era stata trovata la necessaria copertura economica, volta a finanziare il progetto in questione.
Sulla scorta di ciò, deduceva la non dovutezza della somma ingiunta e l'inesistenza del credito rivendicato, sostenendo, peraltro, che le prestazioni di turnazione in questione, legittimamente svolte, erano state integralmente remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , con memoria del 05.07.2024, con la quale Parte_2 ribadiva la sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria, il quale trovava fondamento nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove era stato previsto che il personale aderente al progetto venisse retribuito per i turni festivi espletati oltre il limite consentito mediante tale emolumento di incentivazione.
Sosteneva, altresì, la legittimità della propria pretese creditoria, atteso che l'amministrazione convenuta aveva provveduto al riconoscimento del debito con nota del Dirigente Generale prot. n. 52797 del 29/10/2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in ragione delle seguenti motivazioni.
Pag. 2 di 8 Preliminarmente, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, parte opposta, con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha richiesto il pagamento del lavoro ordinario prestato in turnazione festiva oltre il limite annuale contrattualmente previsto per lo svolgimento della propria attività lavorativa in giornate festive.
Tale pretesa, secondo la tesi del lavoratore opposto, troverebbe fondamento nell'accordo integrativo sindacale del 14/10/2020, con cui le parti avrebbero stabilito di riconoscere ai dipendenti aderenti all'iniziativa di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura un compenso di incentivazione per le prestazioni espletate in turni festivi eccedenti il limite di 1/3 previsto dal CCNL di categoria.
In detto accordo, le parti sindacali avrebbero anche individuato la somma necessaria alla copertura del fabbisogno economico per il pagamento di dette prestazioni lavorative.
Orbene, dalla documentazione in atti, si evince che il compenso di incentivazione, oggetto di odierna contestazione, è stato evidentemente concordato dalle parti sindacali, nell'ambito di una mera ipotesi di accordo integrativo sindacale, formulata in sede di contrattazione decentrata.
Tuttavia, come emerge dal compendio probatorio fornito dall'amministrazione opponente, tale ipotesi di accordo non è mai stata formalizzata in via definitiva.
Al fine di inquadrare la fattispecie, occorre richiamare la normativa applicabile contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 40 stabilisce che “3 bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. […] 3-quinques.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
Pag. 3 di 8 contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e verificato il superamento di tali vincoli.
[…] 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40- bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
L'art. 40-bis dello stesso decreto legislativo prevede inoltre che: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”
Sulla scorta di ciò, nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione in atti, la copertura finanziaria necessaria alla definizione dell'accordo e ai fini della sua validità, come normativamente previsto, non è stata rinvenuta.
Pag. 4 di 8 Nel ricostruire l'iter burocratico seguito dall'amministrazione opponente, va premesso che, come si legge nell'ipotesi di accordo sindacale, il previsto compenso aggiuntivo di incentivazione avrebbe dovuto essere finanziato con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali.
Sulla scorta di tale ipotesi di accordo sindacale, il Dirigente Generale del
[...]
con nota prot. n. 38874 del 08/10/2020, come rettificata dalla successiva CP_2 nota prot. n. 41078 del 20/10/2020, ha richiesto l'iscrizione in bilancio della somma individuata in sede sindacale per l'attività di vigilanza nei siti culturali di cui al progetto in questione, per il tramite della Ragioneria Generale che, con nota prot. n. 41208 del
20/10/2020, ne ha attestato la copertura.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, gli Uffici competenti dell'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in ragione di una interpretazione restrittiva del citato art. 7 l.r. 10/1999, hanno negato la chiesta copertura finanziaria.
Invero, il Dipartimento al bilancio ha ritenuto che il capitolo individuato per la copertura della spesa in questione fosse limitata ai soli anni 2018 e 2019, in ragione di quanto disposto art. 7 della l.r. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l.r. 8/2018, secondo cui: “1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno
2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”.
A fronte di tale riscontro negativo, pur in presenza di un parere estensivo del suddetto vincolo alle annualità successive al 2018 e 2019, reso successivamente dall'Ufficio legale e legislativo della , il Servizio al Bilancio e Programmazione, la Parte_1
Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 5649 del 21/01/2022 ha comunque attestato l'impossibilità di trovare la copertura finanziaria necessaria al sostenimento
Pag. 5 di 8 della spesa, concludendo che l'accordo sindacale era stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio.
Ne deriva che, in mancanza di copertura finanziaria in bilancio per la spesa relativa alla remunerazione del personale impiegato nel progetto, l'accordo sindacale in questione non può considerarsi formalizzato e definito, atteso che la predetta copertura finanziaria deve considerarsi quale elemento di validità per la positiva definizione dell'accordo stesso.
Conseguentemente, il credito retributivo oggi rivendicato sulla scorta del predetto accordo sindacale non può considerarsi certo ed esigibile, essendo venuto meno l'atto da cui tale compenso traeva origine.
Peraltro, non può aderirsi neppure alla tesi di parte opposta, secondo cui il credito rivendicato troverebbe fondamento nell'atto con cui il Direttore Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avrebbe riconosciuto il debito dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.
A ben vedere, infatti, la nota prot. n° 52797 del 29/10/2021, citata da parte opposta come prova del riconoscimento del debito, appare una mera integrazione di documentazione, inoltrata nell'ambito di una corrispondenza intrattenuta con la
Ragioneria centrale dei Beni Culturali al fine di verificare se fosse possibile il riconoscimento delle somme quale debito fuori bilancio.
Tale atto, pertanto, non può essere interpretato quale dichiarazione di riconoscimento di debito e, non essendo stata provata la positiva conclusione dell'iter normativo previsto per il riconoscimento del debito fuori bilancio nella relativa legge di stabilità, la superiore tesi non può essere accolta.
Cionondimeno, senza venire meno alle superiori argomentazioni, le pretese creditorie oggi rivendicate, come dedotto e provato dall'amministrazione opponente, sono state già soddisfatte.
Invero, l'art. 5 del Contratto Collettivo decentrato integrativo Ford 2020 ha previsto che“ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. e) per il personale inserito nell'area vigilanza, conservazione, e fruizione del patrimonio culturale si concorda l'elevazione del limite previsto dall'articolo 28 del CCRL vigente comparto non dirigenziale stante la necessità di garantire gli standard di tutela, vigilanza e sicurezza dei luoghi della
Pag. 6 di 8 cultura, finalizzati alla fruizione. Tale deroga, non può superare i 2/3 dei festivi infrasettimanali, nel corso dell'anno solare di riferimento”.
Sulla scorta di ciò, come risulta dal compendio probatorio fornito da parte opponente, le prestazioni di turnazione espletate da parte opposta sono state svolte in modo legittimo e conforme al dettato della contrattazione decentrata e remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Ed infatti, dal cedolino in atti, l'indennità di turnazione in questione per l'anno 2020 è stata corrisposta al dipendente con mandato di pagamento del 17/06/2021, con cui è stato disposto il pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 2.387,97 per i turni festivi svolti nell'anno 2020.
Per tutte le superiori argomentazioni, l'opposizione come sopra proposta non può che essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data 28.8.2023 dal
Tribunale di Patti, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data 28.8.2023 dal Tribunale di Patti.
2) Condanna a pagare all' Parte_2 [...]
, in persona dell'Assessore pro tempore le Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1030,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 21/8/2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
Pag. 7 di 8 Pag. 8 di 8
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dr. Fabio Licata,
Ad esito dell'udienza del 02.10.2024, sostituita dal deposito di note ex art. 127 tec c.p.c., ha pronunziato e pubblicato – ex art. 429 cpc - la seguente
S E N T E N Z A
Nel procedimento iscritto al n. 3203/2023 R.G. e vertente
TRA
(Cod. Parte_1
Fisc. ), in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e difeso ex P.IVA_1 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina (C.F. ), e C.F._1 presso i cui uffici, in via dei Mille is.221, è ope legis domiciliato
( fax 090674168). Email_1
RICORRENTE - Opponente
CONTRO
, nato a [...] il [...] C.F. e Controparte_1 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso dall' Avv. Carmelina
Virzì con studio in Patti (ME) Via Giorgio Ambrosoli n. 4 complesso “Il Melograno”
C.F. come da procura in atti. C.F._3
RESISTENTE – Opposto
OGGETTO: opposizione a DI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 13.10.2023, l'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 proponeva opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data
28.8.2023 dal Tribunale di Patti – sez. Lavoro, nell'ambito del procedimento n. 1850/23 R.G, con il quale veniva ingiunto all'amministrazione opponente di pagare in favore di la somma di € 2.187,05, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al Parte_2 soddisfo, a titolo di retribuzione per lavoro espletato in turnazione festiva, oltre il limite contrattuale di 1/3 dei turni festivi effettuabili nell'anno.
Precisava che il credito rivendicato rappresentava un compenso di incentivazione per lavoro ordinario, prestato in turnazione nei giorni festivi oltre il limite contrattualmente previsto, in favore dei dipendenti che avessero aderito al progetto di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura.
Riferiva il suddetto compenso era stato individuato in sede di contrattazione decentrata, nell'ipotesi di accordo integrativo sindacale del 14.10.2020, rilevando, tuttavia, che tale accordo non era mai divenuto definitivo, in quanto non era stata trovata la necessaria copertura economica, volta a finanziare il progetto in questione.
Sulla scorta di ciò, deduceva la non dovutezza della somma ingiunta e l'inesistenza del credito rivendicato, sostenendo, peraltro, che le prestazioni di turnazione in questione, legittimamente svolte, erano state integralmente remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Chiedeva, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio , con memoria del 05.07.2024, con la quale Parte_2 ribadiva la sussistenza del credito fatto valere nella fase monitoria, il quale trovava fondamento nell'accordo concluso in sede di contrattazione decentrata integrativa, ove era stato previsto che il personale aderente al progetto venisse retribuito per i turni festivi espletati oltre il limite consentito mediante tale emolumento di incentivazione.
Sosteneva, altresì, la legittimità della propria pretese creditoria, atteso che l'amministrazione convenuta aveva provveduto al riconoscimento del debito con nota del Dirigente Generale prot. n. 52797 del 29/10/2021.
Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Indi, all'odierna udienza, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso appare fondato in ragione delle seguenti motivazioni.
Pag. 2 di 8 Preliminarmente, occorre rammentare che, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti, mentre resta invariata la posizione sostanziale, nel senso che si apre un ordinario giudizio di cognizione, ove ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva posizione, risultando a carico del creditore opposto, nella veste di attore sostanziale, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore, nella veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi o impeditivi dell'obbligazione.
Tanto premesso, nel caso in esame, parte opposta, con il decreto ingiuntivo oggetto di opposizione, ha richiesto il pagamento del lavoro ordinario prestato in turnazione festiva oltre il limite annuale contrattualmente previsto per lo svolgimento della propria attività lavorativa in giornate festive.
Tale pretesa, secondo la tesi del lavoratore opposto, troverebbe fondamento nell'accordo integrativo sindacale del 14/10/2020, con cui le parti avrebbero stabilito di riconoscere ai dipendenti aderenti all'iniziativa di incremento dei servizi di sicurezza e vigilanza nei siti della cultura un compenso di incentivazione per le prestazioni espletate in turni festivi eccedenti il limite di 1/3 previsto dal CCNL di categoria.
In detto accordo, le parti sindacali avrebbero anche individuato la somma necessaria alla copertura del fabbisogno economico per il pagamento di dette prestazioni lavorative.
Orbene, dalla documentazione in atti, si evince che il compenso di incentivazione, oggetto di odierna contestazione, è stato evidentemente concordato dalle parti sindacali, nell'ambito di una mera ipotesi di accordo integrativo sindacale, formulata in sede di contrattazione decentrata.
Tuttavia, come emerge dal compendio probatorio fornito dall'amministrazione opponente, tale ipotesi di accordo non è mai stata formalizzata in via definitiva.
Al fine di inquadrare la fattispecie, occorre richiamare la normativa applicabile contenuta nel d.lgs. n. 165/2001, che all'art. 40 stabilisce che “3 bis: Le pubbliche amministrazioni attivano autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa, nel rispetto dell'articolo 7, comma 5, e dei vincoli di bilancio risultanti dagli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. […] 3-quinques.
Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai
Pag. 3 di 8 contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale
o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile. In caso di superamento di vincoli finanziari accertato da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, del Dipartimento della funzione pubblica o del
Ministero dell'economia e delle finanze è fatto altresì obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si e verificato il superamento di tali vincoli.
[…] 3-sexies. A corredo di ogni contratto integrativo le pubbliche amministrazioni, redigono una relazione tecnico-finanziaria ed una relazione illustrativa, utilizzando gli schemi appositamente predisposti e resi disponibili tramite i rispettivi siti istituzionali dal Ministero dell'economia e delle finanze di intesa con il Dipartimento della funzione pubblica. Tali relazioni vengono certificate dagli organi di controllo di cui all'articolo
40- bis, comma 1. 4. Le pubbliche amministrazioni adempiono agli obblighi assunti con
i contratti collettivi nazionali o integrativi dalla data della sottoscrizione definitiva e ne assicurano l'osservanza nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti.”
L'art. 40-bis dello stesso decreto legislativo prevede inoltre che: “1. Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.”
Sulla scorta di ciò, nel caso di specie, come emerge dall'esame della documentazione in atti, la copertura finanziaria necessaria alla definizione dell'accordo e ai fini della sua validità, come normativamente previsto, non è stata rinvenuta.
Pag. 4 di 8 Nel ricostruire l'iter burocratico seguito dall'amministrazione opponente, va premesso che, come si legge nell'ipotesi di accordo sindacale, il previsto compenso aggiuntivo di incentivazione avrebbe dovuto essere finanziato con fondi ricavati dalla vendita dei biglietti d'ingresso dei vari siti culturali.
Sulla scorta di tale ipotesi di accordo sindacale, il Dirigente Generale del
[...]
con nota prot. n. 38874 del 08/10/2020, come rettificata dalla successiva CP_2 nota prot. n. 41078 del 20/10/2020, ha richiesto l'iscrizione in bilancio della somma individuata in sede sindacale per l'attività di vigilanza nei siti culturali di cui al progetto in questione, per il tramite della Ragioneria Generale che, con nota prot. n. 41208 del
20/10/2020, ne ha attestato la copertura.
Tuttavia, a fronte di tale richiesta, gli Uffici competenti dell'Assessorato dell'Economia,
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro in ragione di una interpretazione restrittiva del citato art. 7 l.r. 10/1999, hanno negato la chiesta copertura finanziaria.
Invero, il Dipartimento al bilancio ha ritenuto che il capitolo individuato per la copertura della spesa in questione fosse limitata ai soli anni 2018 e 2019, in ragione di quanto disposto art. 7 della l.r. 10/1999, come modificata dall'art. 8 l.r. 8/2018, secondo cui: “1. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti di ingresso dei luoghi della cultura sono destinati, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per la realizzazione degli interventi di sicurezza, di conservazione, di vigilanza o di valorizzazione dei siti, ivi compresa la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche delle strutture di pertinenza. 1 bis. Gli introiti di cui al comma 1 sono destinati all'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana per le finalità dello stesso comma, per l'anno
2018 nella percentuale del 60 per cento e per l'anno 2019 nella percentuale del 100 per cento”.
A fronte di tale riscontro negativo, pur in presenza di un parere estensivo del suddetto vincolo alle annualità successive al 2018 e 2019, reso successivamente dall'Ufficio legale e legislativo della , il Servizio al Bilancio e Programmazione, la Parte_1
Ragioneria Generale della Regione con nota prot. n. 5649 del 21/01/2022 ha comunque attestato l'impossibilità di trovare la copertura finanziaria necessaria al sostenimento
Pag. 5 di 8 della spesa, concludendo che l'accordo sindacale era stato siglato in assenza di preventiva copertura finanziaria iscritta in bilancio.
Ne deriva che, in mancanza di copertura finanziaria in bilancio per la spesa relativa alla remunerazione del personale impiegato nel progetto, l'accordo sindacale in questione non può considerarsi formalizzato e definito, atteso che la predetta copertura finanziaria deve considerarsi quale elemento di validità per la positiva definizione dell'accordo stesso.
Conseguentemente, il credito retributivo oggi rivendicato sulla scorta del predetto accordo sindacale non può considerarsi certo ed esigibile, essendo venuto meno l'atto da cui tale compenso traeva origine.
Peraltro, non può aderirsi neppure alla tesi di parte opposta, secondo cui il credito rivendicato troverebbe fondamento nell'atto con cui il Direttore Generale del
Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana avrebbe riconosciuto il debito dell'amministrazione nei confronti dei propri dipendenti.
A ben vedere, infatti, la nota prot. n° 52797 del 29/10/2021, citata da parte opposta come prova del riconoscimento del debito, appare una mera integrazione di documentazione, inoltrata nell'ambito di una corrispondenza intrattenuta con la
Ragioneria centrale dei Beni Culturali al fine di verificare se fosse possibile il riconoscimento delle somme quale debito fuori bilancio.
Tale atto, pertanto, non può essere interpretato quale dichiarazione di riconoscimento di debito e, non essendo stata provata la positiva conclusione dell'iter normativo previsto per il riconoscimento del debito fuori bilancio nella relativa legge di stabilità, la superiore tesi non può essere accolta.
Cionondimeno, senza venire meno alle superiori argomentazioni, le pretese creditorie oggi rivendicate, come dedotto e provato dall'amministrazione opponente, sono state già soddisfatte.
Invero, l'art. 5 del Contratto Collettivo decentrato integrativo Ford 2020 ha previsto che“ai sensi dell'art. 9 comma 7 lett. e) per il personale inserito nell'area vigilanza, conservazione, e fruizione del patrimonio culturale si concorda l'elevazione del limite previsto dall'articolo 28 del CCRL vigente comparto non dirigenziale stante la necessità di garantire gli standard di tutela, vigilanza e sicurezza dei luoghi della
Pag. 6 di 8 cultura, finalizzati alla fruizione. Tale deroga, non può superare i 2/3 dei festivi infrasettimanali, nel corso dell'anno solare di riferimento”.
Sulla scorta di ciò, come risulta dal compendio probatorio fornito da parte opponente, le prestazioni di turnazione espletate da parte opposta sono state svolte in modo legittimo e conforme al dettato della contrattazione decentrata e remunerate con l'indennità di turnazione per tutti i turni svolti nei festivi, in aggiunta alla retribuzione ordinaria.
Ed infatti, dal cedolino in atti, l'indennità di turnazione in questione per l'anno 2020 è stata corrisposta al dipendente con mandato di pagamento del 17/06/2021, con cui è stato disposto il pagamento in favore di parte opposta della somma di euro 2.387,97 per i turni festivi svolti nell'anno 2020.
Per tutte le superiori argomentazioni, l'opposizione come sopra proposta non può che essere accolta e il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data 28.8.2023 dal
Tribunale di Patti, deve essere revocato.
Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto dei parametri del D.M. n. 147/22, si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Lavoro,
Intesi i procuratori delle parti costituite e definitivamente pronunziando sull'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'
[...]
, in persona dell'Assessore pro tempore, Parte_1 così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 147/2023, emesso in data 28.8.2023 dal Tribunale di Patti.
2) Condanna a pagare all' Parte_2 [...]
, in persona dell'Assessore pro tempore le Parte_1 spese di lite, che liquida in complessivi € 1030,00, per onorari, da aumentarsi del 15% per spese generali, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Patti, 21/8/2025.
IL GIUDICE UNICO DEL LAVORO
Dott. Fabio Licata
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