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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/10/2025, n. 7779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7779 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 16153/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16153/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR RG, elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO 4 MAGENTA, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• in via preliminare: dichiarare la provvisoria inefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
opposto;
• nel merito, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'infondatezza
di ogni pretesa creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente;
• nel merito, in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare secondo
giustizia la somma eventualmente dovuta dall'opponente alla società opposta;
• in punto spese: condannare la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore
dell'opponente.
Per parte opposta:
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle
condizioni del contratto azionato;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte
le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 23.117,34, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
pagina 2 di 8 contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà
accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse
accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le
somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4332/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 23.117,34, era riferita a somme non restituite, oggetto di un finanziamento acceso con Santander Consumer Bank s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento presso terzi;
pagina 3 di 8 - che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da un contratto stipulato da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, l'ingiunta proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto era fondato su un contratto di rifinanziamento di un precedente rapporto di finanziamento;
- che il contratto di rifinanziamento era nullo, per non avere comportato alcuna erogazione di denaro, ma solo una differente calendarizzazione del debito preesistente;
- che il contratto era comunque nullo, per non avere la finanziaria effettuato alcun vaglio sul merito creditizio del consumatore finanziato;
- che erano abusive le clausole 5 e 6 del contratto, nella parte in cui non indicavano il tasso di mora applicabile e là dove prevedevano che, in caso di risoluzione del contratto, gli interessi sulle rate scadute sarebbero state imputate a penale;
- che non era chiaramente indicata la scomposizione del credito fra capitale e interessi.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udiernza del 16.10.2025
tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e in parte inammissibile e, pertanto, non può Parte_1
trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile pagina 5 di 8 contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva da parte del in riferimento alle doglianze riguardanti l'asserita nullità del contratto di rifinanziamento per Parte_1
assenza di una materiale erogazione di somma di denaro;
la nullità del contratto per omessa verifica del merito creditizio del soggetto finanziato;
la mancata chiara indicazione del riparto fra capitale e interessi della pretesa creditoria.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno,
prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nel contratto e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
L'unica contestazione che astrattamente si ricollega e si inserisce nel perimetro di quelle utilmente proponibili mediante la odierna opposizione tardiva riguardano, quindi, l'asserita nullità delle clausole
5 e 6 del contratto, concernenti l'indicazione del tasso di mora e della penale.
Sennonchè va osservato come, per quanto sopra chiarito, la presente opposizione tardiva in tanto si giustifica ed è considerata ammissibile, tanto da rimanere impermeabile all'effetto preclusivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, in quanto il rimedio sia rivolto esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
pagina 6 di 8 Ciò comporta, pertanto, che parte opponente sia onerata non solo di individuare le clausole a suo giudizio potenzialmente abusive nei suoi confronti, ma anche di allegare e provare se e in che misura le stesse siano tali da influire sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Nel caso di specie, viceversa, parte opponente ha contestato la pattuizione del tasso di mora e della penale, senza in alcun modo indicare e allegare se e in che misura il credito ingiunto fosse derivato dall'applicazione di interessi di mora e della penale e, quindi, senza chiarire se e in che misura tali clausole, asseritamente abusive, abbiano avuto incidenza sulla formazione del credito che si intende contestare.
La contestazione nella portata generica sopra indicata, pertanto, rende inammissibile la presente opposizione tardiva, in quanto rimane relegata in una dimensione astratta, a meno di pretendere una non consentita iniziativa officiosa da parte del giudice al fine di verificare un presupposto della proposta azione tardiva.
Non avendo sotto altri profili parte opponente contestato la validità di clausole ritenute abusive,
l'opposizione tardiva proposta dal deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4332/2024 emesso dal Controparte_1
pagina 7 di 8 Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 ottobre 2025
Il giudice
SC RR
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. SC Matteo RR ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 16153/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
TR RG, elettivamente domiciliato in VIA IV GIUGNO 4 MAGENTA, presso il difensore
parte opponente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGGELLA Controparte_1 P.IVA_1
CHRISTIAN, elettivamente domiciliato in VIA CORREGGIO MILANO, presso il difensore parte opposta pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
Per parte opponente:
• in via preliminare: dichiarare la provvisoria inefficacia esecutiva del decreto ingiuntivo
opposto;
• nel merito, in via principale: revocare il decreto ingiuntivo opposto e dichiarare l'infondatezza
di ogni pretesa creditoria della società opposta nei confronti dell'opponente;
• nel merito, in via subordinata: revocare il decreto ingiuntivo opposto e determinare secondo
giustizia la somma eventualmente dovuta dall'opponente alla società opposta;
• in punto spese: condannare la società opposta alla rifusione delle spese di lite in favore
dell'opponente.
Per parte opposta:
● stralciare le contestazioni di merito che esulano dalla verifica del presunto carattere abusivo delle
condizioni del contratto azionato;
Nel merito, in via principale:
● respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte
le motivazioni esposte nella presente atto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto
ingiuntivo opposto;
Nel merito, in via subordinata:
● nella denegata e non creduta ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto,
condannare comunque la parte opponente al pagamento, in favore di Controparte_1
dell'importo di Euro 23.117,34, oltre successivi interessi di mora da calcolarsi al tasso
pagina 2 di 8 contrattualmente stabilito, dalla domanda al saldo effettivo, ovvero della diversa somma che sarà
accertata nel corso del presente giudizio;
Nel merito, in via ulteriormente subordinata:
● nella denegata, e non creduta, ipotesi in cui l'eccezione di nullità sollevata da controparte trovasse
accoglimento, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, si chiede di voler condannare
l'opponente al pagamento, in favore della convenuta opposta, della residua somma capitale, detratte le
somme già pagate, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo;
In via istruttoria:
● con riserva di altro dedurre e produrre ed articolare istanze istruttorie;
In ogni caso:
● con vittoria di spese e compensi, oltre al rimborso forfettario al 15% ed accessori di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio la Parte_1 [...]
proponendo opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. al decreto ingiuntivo n. Controparte_1
4332/2024 emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Milano.
L'opponente in particolare esponeva:
- che la pretesa monitoria, pari a euro 23.117,34, era riferita a somme non restituite, oggetto di un finanziamento acceso con Santander Consumer Bank s.p.a., la quale aveva ceduto il credito all'odierna opposta;
- che otteneva dal Tribunale di Milano l'emissione di decreto ingiuntivo e, CP_1
successivamente alla sua notifica e alla mancata proposizione di tempestiva opposizione,
avviava la procedura esecutiva, che si concretava in un pignoramento presso terzi;
pagina 3 di 8 - che parte opponente proponeva istanza di sospensione della esecuzione;
- che il giudice dell'esecuzione, rilevato come il credito traesse origine da un contratto stipulato da un consumatore con un soggetto professionista e che in sede monitoria non era stato dato conto di alcun vaglio ufficioso in ordine all'esistenza o meno di clausole abusive ai danni del consumatore, assegnava alla parte ingiunta termine sino a 40 giorni per proporre opposizione tardiva, secondo quanto indicato dalla Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023;
- che, pertanto, l'ingiunta proponeva la presente opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c.;
- che il decreto ingiuntivo opposto era fondato su un contratto di rifinanziamento di un precedente rapporto di finanziamento;
- che il contratto di rifinanziamento era nullo, per non avere comportato alcuna erogazione di denaro, ma solo una differente calendarizzazione del debito preesistente;
- che il contratto era comunque nullo, per non avere la finanziaria effettuato alcun vaglio sul merito creditizio del consumatore finanziato;
- che erano abusive le clausole 5 e 6 del contratto, nella parte in cui non indicavano il tasso di mora applicabile e là dove prevedevano che, in caso di risoluzione del contratto, gli interessi sulle rate scadute sarebbero state imputate a penale;
- che non era chiaramente indicata la scomposizione del credito fra capitale e interessi.
Si costituiva ritualmente in giudizio contestando quanto ex adverso dedotto Controparte_1
e, in particolare, eccependo l'inammissibilità della proposta opposizione tardiva con riferimento alle contestazioni attinenti al merito della esposizione debitoria.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice all'udiernza del 16.10.2025
tratteneva la causa in decisione ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c.
pagina 4 di 8 MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione tardiva proposta dal è infondata e in parte inammissibile e, pertanto, non può Parte_1
trovare accoglimento, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e dell'efficacia esecutiva allo stesso già concessa.
Il presente giudizio, infatti, è stato instaurato a seguito del termine a tal fine concesso all'opponente dal giudice dell'esecuzione, in attuazione del principio di diritto attestato con la pronuncia della
Cassazione, Sezioni Unite n. 9479/2023, in forza del quale, nei casi in cui la pretesa creditoria azionata in via monitoria abbia trovato il suo fondamento negoziale in un contratto tra professionista e consumatore, “il Giudice dell'Esecuzione, in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in
riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, ha il dovere, da esercitarsi sino al momento della
vendita o dell'assegnazione del bene o del credito, di controllare la presenza di eventuali clausole
abusive che abbiano effetti sull'esistenza e/o entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo”; a tal fine, quindi, il giudice dell'esecuzione rimette in termini il consumatore ingiunto, affinchè possa proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, in modo da provocare un vaglio sulla natura abusiva e, quindi, sulla nullità di clausole del contratto, i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito azionato monitoriamente.
La citata pronuncia delle Sezioni Unite della corte di Cassazione, che come si è detto costituisce la premessa processuale di ammissibilità della proposta opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., legittima detto rimedio esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto;
ne consegue, pertanto, che con riferimento a tutti gli altri profili di possibile pagina 5 di 8 contestazione della pretesa creditoria, i quali non attengano o dipendano dalla nullità di clausole dedotte in contratto, in quanto abusive nei confronti del consumatore, l'opposizione tardiva proposta dall'ingiunto vada dichiarata inammissibile, operando l'effetto preclusivo proprio della cosa giudicata,
che si determina in caso di mancata tempestiva opposizione.
Per tali ragioni, pertanto, va dichiarata inammissibile la proposta opposizione tardiva da parte del in riferimento alle doglianze riguardanti l'asserita nullità del contratto di rifinanziamento per Parte_1
assenza di una materiale erogazione di somma di denaro;
la nullità del contratto per omessa verifica del merito creditizio del soggetto finanziato;
la mancata chiara indicazione del riparto fra capitale e interessi della pretesa creditoria.
Trattasi, infatti, di doglianze che, al di là di ogni considerazione in ordine alla loro fondatezza o meno,
prescindono totalmente da un vaglio di abusività di clausole dedotte nel contratto e, quindi, di loro nullità, in quanto tali da determinare un significativo squilibrio nei diritti del consumatore.
L'unica contestazione che astrattamente si ricollega e si inserisce nel perimetro di quelle utilmente proponibili mediante la odierna opposizione tardiva riguardano, quindi, l'asserita nullità delle clausole
5 e 6 del contratto, concernenti l'indicazione del tasso di mora e della penale.
Sennonchè va osservato come, per quanto sopra chiarito, la presente opposizione tardiva in tanto si giustifica ed è considerata ammissibile, tanto da rimanere impermeabile all'effetto preclusivo del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto, in quanto il rimedio sia rivolto esclusivamente al fine di dedurre la natura abusiva di clausole contenute nel contratto concluso dal consumatore con il professionista e, in particolare, di quelle sole clausole abusive i cui effetti influiscano sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
pagina 6 di 8 Ciò comporta, pertanto, che parte opponente sia onerata non solo di individuare le clausole a suo giudizio potenzialmente abusive nei suoi confronti, ma anche di allegare e provare se e in che misura le stesse siano tali da influire sull'esistenza e sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo non tempestivamente opposto.
Nel caso di specie, viceversa, parte opponente ha contestato la pattuizione del tasso di mora e della penale, senza in alcun modo indicare e allegare se e in che misura il credito ingiunto fosse derivato dall'applicazione di interessi di mora e della penale e, quindi, senza chiarire se e in che misura tali clausole, asseritamente abusive, abbiano avuto incidenza sulla formazione del credito che si intende contestare.
La contestazione nella portata generica sopra indicata, pertanto, rende inammissibile la presente opposizione tardiva, in quanto rimane relegata in una dimensione astratta, a meno di pretendere una non consentita iniziativa officiosa da parte del giudice al fine di verificare un presupposto della proposta azione tardiva.
Non avendo sotto altri profili parte opponente contestato la validità di clausole ritenute abusive,
l'opposizione tardiva proposta dal deve essere respinta. Parte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta l'opposizione tardiva proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 4332/2024 emesso dal Controparte_1
pagina 7 di 8 Tribunale di Milano, nonché l'efficacia esecutiva definitiva allo stesso già attribuita;
- condanna l'opponente a rifondere l'opposta delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
1.955,00, oltre c.p.a., di cui euro 255,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 16 ottobre 2025
Il giudice
SC RR
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