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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/02/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 343/2024
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione n.
343/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2024
notificato in data 23 aprile 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale
OGGETTO: del 23/10/2024
Opposizione alla d a sentenza dichiarativa di con il patrocinio dell'avv. Maragna Nicola Controparte_1
fallimento (art. 18) RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Codice 171001 c o n t r o in persona del Curatore dott. Controparte_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Silocchi Claudio CP_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
[...
[...] , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 [...]
CP_18 CP_19 CP_20
,
[...] Controparte_21 [...]
, , CP_22 Controparte_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 CP_27
,
[...] CP_28 Controparte_29
[...]
RESISTENTI NON COSTITUITI
In punto: giudizio di rinvio;
decreto del Tribunale di Mantova del 23
settembre 2020 e sentenza n. 30/2020 pubblicata in pari data;
sentenza della
Corte d'appello di Brescia n. 646/2021 pubblicata in data 31 maggio 2021;
ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1393/2024 pubblicata in data 15 gennaio 2025.
CONCLUSIONI
Della ricorrente in riassunzione
“in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione,
sez. I, con ordinanza pubblicata in data 15.01.2024, n. 1393:
- disporre la revoca della sentenza del Tribunale di Mantova Sent. n. 30/2020,
Fall. n. 27/2020, n. 1054 Cron., n. 29/2020 Rep., n. 2137/2020 R.G., n.
1878/2020 Cronol. Decreto di rigetto, depositata in Cancelleria in data
24.09.2020 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata
2 inammissibile la domanda di concordato preventivo di ed è Controparte_1
stato dichiarato il fallimento della società, adottando i conseguenti provvedimenti ai fini dell'omologazione;
- omologare il concordato preventivo della società alle Controparte_1
condizioni di cui al piano depositato in data 02.08.2019 e di cui alla proposta concordataria ivi formulata, da intendersi qui integralmente richiamate,
nominando quale liquidatore giudiziale l'avv. Alberto Gandolfi, di cui la società ha dichiarato di volersi avvalere.
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, del presente giudizio,
del precedente giudizio di reclamo e del giudizio di legittimità avanti la Corte
di Cassazione di cui si chiede la liquidazione, con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Del resistente in riassunzione
“Respingersi il reclamo per totale infondatezza. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 01/04/2019 La ha depositato ricorso ex art. 161, comma CP_1
6, l.fall. e, nel termine assegnato dal Tribunale di Mantova, ha depositato una proposta di concordato preventivo liquidatorio che prevedeva, tra l'altro, il pagamento del 20% dei crediti chirografari, sulla base di un piano che contemplava: la liquidazione della massa attiva mobiliare;
la liquidazione, a titolo di “finanza esterna”, dei patrimoni di (società controllante CP_30
di , e (altre società controllate da Controparte_1 CP_31 Controparte_32
, per un valore complessivo stimato in 4,9 milioni di euro, CP_30
3 subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato;
la transazione fiscale per i crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.fall.
Dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale ha formulato nella relazione ex art. 172 l.fall. parere di non fattibilità del piano, soprattutto a causa della maggiore quantificazione dei costi di smaltimento di 63 mila tonnellate di rifiuti vetrosi, stimati in 4
milioni di euro sulla base del preventivo di € 65,00 per tonnellata reso da
RA US s.r.l. (società che aveva sottoscritto un patto di riservatezza per l'accesso ai documenti aziendali, in quanto interessata a valutare l'acquisto dell'azienda poi fallita), a fronte della stima di 1,4 milioni di euro effettuata dalla debitrice sulla base del preventivo di € 20,00/25,00
per tonnellata reso da (società a partecipazione Controparte_33
pubblica operante nel settore, risultato in linea con precedenti smaltimenti e ritenuto congruo dall'attestatore).
All'esito delle operazioni di voto, il concordato preventivo è stato approvato dal ceto creditorio e il tribunale ha fissato l'udienza del 10/09/2020 per l'omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 180 l.fall.
In data 26/08/2020 gli ex dipendenti , Controparte_6 Controparte_7
, , e hanno Controparte_5 CP_8 CP_11 Controparte_4
depositato opposizione ex art. 180, comma 2, l.fall., chiedendo il fallimento della società, in quanto il piano concordatario non sarebbe stato fattibile e l'ammissione alla procedura avrebbe potuto pregiudicare l'integrale recupero dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, degradati al chirografo in misura
4 di poco inferiore all'80%, essendo dubbio, alla luce di quanto sostenuto dall' , che il Fondo di Garanzia ex art. 2, l. n. 297/82 avrebbe garantito CP_34
il pagamento del in misura integrale, piuttosto che nei limiti della Pt_1
proposta concordataria.
1.4. – La debitrice ha chiesto l'omologazione, evidenziando la tardività e l'infondatezza dell'opposizione, mentre il commissario giudiziale ha confermato nel suo parere il giudizio di non fattibilità.
Il tribunale, premesso che la domanda di concordato preventivo era sopravvenuta alle istanze di fallimento proposte nel 2018 e 2019, nel corso dell'udienza ex art. 15 l.fall., ha dichiarato il fallimento della società debitrice all'esito della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato, per impossibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale minima di legge prevista dall'art. 160, ultimo comma, l.fall., con assorbimento dei restanti profili.
2. – La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il reclamo della debitrice ex art. 18 l.fall., ritenendo: la tempestività̀ dell'opposizione proposta ex art. 180
l.fall., stante la natura ordinatoria del termine di dieci giorni prima dell'udienza fissato per la costituzione degli opponenti;
la legittimità del sindacato del tribunale, che aveva escluso il requisito di validità di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall. sulla base della diversa quantificazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi operata dal commissario giudiziale.
3. – Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Controparte_1
sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il
5 e i creditori , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e . I restanti CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
intimati non hanno svolto difese.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo con cui è stata lamentata la
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.,
quanto al rigetto dell'eccezione di tardività rispetto al termine per la proposizione di opposizione ex art. 180 L.F.», sul rilievo che l'udienza ex art. 180 l.fall. era fissata per il giorno 10/09/2020 e il termine per la costituzione in giudizio e per la proposizione di eventuali opposizioni scadeva,
considerato il periodo feriale, il 31/07/2020, mentre l'opposizione è stata proposta il 26/08/2020.
Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo con il quale la ricorrente ha lamentato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
3, c.p.c., per valutazione della fattibilità economica del piano concordatario in contrasto con l'art. 180, comma 4, L.F.», norma che, in caso di contestazione della convenienza da parte di creditori appartenenti a una classe dissenziente, non consente al tribunale di svolgere un sindacato sulla fattibilità̀̀ economica, ma solo di valutare se il credito dell'opponente possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, nel caso di specie però palesemente meno convenienti, a fronte del rilevante apporto di finanza esterna condizionato alla definitiva omologazione del concordato (infatti approvato dai creditori).
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo con cui è stata dedotta la
6 <
quanto all'art. 160, ultimo comma, L.F. per erronea valutazione della non fattibilità economica del piano concordatario»; la ricorrente ha lamentato che il tribunale, arrogandosi valutazioni non di sua competenza, ma spettanti al ceto creditorio, ha ritenuto aprioristicamente corretto il più oneroso preventivo presentato dal commissario giudiziale ed invece inattendibile,
solo perché notevolmente inferiore, quello presentato dalla debitrice,
nonostante la provenienza dei due preventivi inducesse alla conclusione opposta (tanto che, all'esito della gara pubblica espletata dalla sopravvenuta curatela fallimentare, il costo di smaltimento è risultato pari alla metà di quello prospettato dalla debitrice concordataria, come dedotto in memoria).
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo sulla base delle seguenti considerazioni:
<< 6.1. – Come visto, il tribunale ha ritenuto che la proposta non assicurasse
il pagamento dei crediti chirografari nella misura minima di cui all'art. 160,
ultimo comma, l.fall. prendendo come parametro di riferimento per la stima
dei costi di smaltimento delle rimanenze vetrose non già il preventivo reso
da di € 20,00-25.00 per tonnellata (con un costo di 1,4 Controparte_33
milioni di euro), bensì il preventivo reso da RA US s.r.l. di €
65,00 per tonnellata (con un costo di 4 milioni di euro), senza una particolare
motivazione che non fosse la sua (supposta) maggiore attendibilità in quanto
reso al commissario giudiziale, piuttosto che, come il primo, alla società
debitrice.
7 6.2. – Il ricorrente si duole che la corte d'appello: i) abbia completamente
obliterato le ragioni addotte in sede di reclamo a sostegno
dell'incongruenza, per eccesso, del preventivo preso in considerazione dal
commissario giudiziale, in quanto proveniente da una società concretamente
interessata all'acquisto dell'azienda concordataria, e dunque in potenziale
conflitto di interessi, mentre quello presentato dalla debitrice proveniva da
una società a partecipazione pubblica e trovava riscontro in un ulteriore
preventivo reso da altro operatore del settore, a sua volta confermato (al
ribasso) da una ulteriore e diversa società, che aveva quantificato il costo in
€ 10,00 per tonnellata;
ii) abbia inoltre rigettato le istanze istruttorie
formulate dalla reclamante, sostenendo che le stesse «si limitano ad indicare
le modalità con le quali si sarebbe proceduto alla formulazione dell'ultimo
preventivo presentato, non derivandone dimostrazione dell'incongruenza
per eccesso, rispetto alle quotazioni correnti, di quello richiesto ed ottenuto
dal Commissario Giudiziale»; iii) non abbia infine considerato la
valutazione dei creditori i quali, votando a favore della proposta, avevano
evidentemente ritenuto attendibile la stima della debitrice, accettando il
rischio di un aumento dei costi.
6.3. – Le doglianze meritano considerazione, dal momento che la corte
territoriale, pur affermando che il reclamante non aveva allegato elementi
utili per far ritenere inattendibile la valutazione del Commissario giudiziale,
ha in realtà dato atto sia della produzione di due diversi preventivi
notevolmente inferiori a quello assunto come termine di riferimento, sia
8 dell'interesse personale della società che aveva reso il preventivo al
commissario giudiziale. Elementi, questi, che, proprio a fronte
dell'esorbitante distanza tra i preventivi messi in campo, avrebbero dovuto
indurre l'organo giudicante ad ulteriori verifiche (come ha reso evidente, a
posteriori, l'intervenuta aggiudicazione del servizio di smaltimento di detti
rifiuti vetrosi al prezzo di € 10,296 per tonnellata, nell'ambito della
procedura fallimentare successivamente aperta).
6.4. – Non è qui in discussione che il requisito di cui all'art. 160, ultimo
comma, l.fall. non possa risolversi in una pura formalità o clausola di stile,
ma debba comportare un controllo non meramente esteriore da parte del
giudice, al quale deve quindi riconoscersi il potere di accertare, ai fini
dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli
probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore. Si
è già detto, infatti, che in tal senso depone anche la modifica apportata nel
2015 all'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., la quale, nel richiedere
l'indicazione nella proposta di concordato anche «dell'utilità specificamente
individuata ed economicamente valutabile che il debitore si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore», contribuisce a definire l'ambito del
controllo di fattibilità demandato al giudice, arricchendo di contenuto, sotto
il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la
nozione di causa concreta del concordato, che il piano deve rivelarsi idoneo
a realizzare (Cass. 15122/2020).
6.5. – Tuttavia, nel quadro normativo di riferimento, il sindacato giudiziale
9 esorbita dai confini tracciati dal legislatore ove il diniego di omologazione
della proposta di concordato preventivo risulti fondato su una pretesa
maggiore attendibilità della stima dei costi da sostenere – spropositatamente
superiore a quella prospettata dal debitore, implicitamente ritenuta
attendibile dal ceto creditorio – solo perché resa al commissario giudiziale.
In simili condizioni si verte, infatti, in una questione di merito – nemmeno
inerente "prima facie" alla fattibilità economica del piano – e dunque
rimessa alla valutazione dei creditori, sulla base della prognosi favorevole
normalmente sottesa all'approvazione del concordato con le maggioranze
richieste dall'art. 177, comma 1, l.fall. (Cass. 15345/2014).
Né a quella valutazione dei creditori può legittimamente sovrapporsi il
vaglio giudiziale – sulla scorta di un giudizio certamente opinabile e
comunque contraddetto da specifiche risultanze di diverso tenore – solo per
una maggiore “affidabilità” delle conclusioni cui sia pervenuto l'organo
della procedura, da confrontare sempre con le ulteriori acquisizioni
probatorie consentite dall'istruttoria (cfr. Cass. 23882/2016, che ha cassato
il decreto con il quale la corte d'appello aveva negato l'omologazione di un
concordato preventivo in ragione della maggiore attendibilità della stima del
valore di un immobile operata dal commissario giudiziale rispetto a quella
eseguita dall'attestatore, le cui conclusioni non erano peraltro mai state
poste in dubbio sotto il profilo della correttezza argomentativa)>>.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo accolto ed ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa
10 composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Con ricorso in riassunzione depositato il 27/032024 La ha CP_1
riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'appello in sede di rinvio.
Si è costituito il in persona del Curatore. Controparte_2
Non si sono costituiti gli altri resistenti.
Alla udienza del 27 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto, precisato che gli elementi in atti consentono di decidere la controversia e che la costituzione del Fallimento è avvenuta in un congruo termine tale da consentire alla ricorrente di approntare al riguardo le opportune difese.
2. Va, poi, rilevato che il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto esposto nella ordinanza della Corte regolatrice, quale riportato testualmente nella parte espositiva.
Il diniego di omologazione della proposta di concordato preventivo non può,
quindi, essere fondato sulla inattendibilità della stima dei costi da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi esistenti sull'immobile di proprietà della controllante il cui ricavato della vendita, in base alla proposta CP_30
Pa concordataria, è stato messo a disposizione dei creditori alla Controparte_1
condizione sospensiva della definitiva omologazione del concordato.
11 La Suprema Corte ha infatti precisato che si tratta di una questione di merito,
neanche inerente prima facie alla fattibilità economica del piano, la cui valutazione è comunque è rimessa ai creditori che si esprimono (e nel caso di specie si sono espressi) attraverso l'approvazione del concordato con le maggioranze richieste dall'art. 177 l.f.
Non può, quindi, in questa sede di rinvio farsi questione sulla confrontabilità
della diversa natura dei costi esposti nei due preventivi e sugli elementi che,
secondo il Fallimento, corroboravano all'epoca della redazione, il preventivo fatto proprio dal commissario giudiziale.
3. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il secondo motivo, ha pure espresso il principio di diritto per cui il presupposto dell'art. 160 ultimo comma l.f. deve essere ritenuto <ulteriore requisito di validità della
proposta, come tale sindacabile già in sede di ammissione alla procedura
(Cass. 11522/2020, 13224/2021), accanto alla sussistenza, o meno, di una
manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati,
desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal
proponente per superare la crisi (Cass. 11216/2021)>>.
Anche alla luce di tale principio di diritto va riesaminato il piano concordatario.
4. Il piano concordatario è stato così sintetizzato dal Commissario:
“Al fine di adempiere alla proposta di concordato, ha presentato un CP_1
piano di concordato che, in sintesi, secondo le stime della proponente
prevede quanto segue:
12 – il realizzo dell'attivo societario quantificato in € 2.574.672,09, composto
principalmente da impianti ed attrezzature valutati € 2.196.483,75;
– l'apporto di finanza esterna da parte della società società che CP_30
controlla integralmente ex art. 2359 c.c. la società proponente;
trattasi di
apporto messo a disposizione al verificarsi della condizione sospensiva
dell'omologazione del concordato preventivo. L'apporto in parola è stato
valutato dalla proponente €.4.900.000,00, come differenziale fra:
1) le poste attive della controllante, formate i) dall'immobile di Borgo
Mantovano nel quale insistono gli impianti di valutato € CP_1
4.400.000,00, ii) dalle partecipazioni nelle società e CP_31
valutate rispettivamente € 570.000,00 ed € 390.000,00, iii) Controparte_32
da crediti, valutati € 331.610,00 e iv) da disponibilità liquide ammontanti ad
€ 59.257,00 e
2) il passivo di formato da i) TFR per € 7.140,00, ii) debiti per CP_30
imposte per € 112.404,00, iii) debiti vari per € 526.276,00 e iv) passività
potenziali valutate in € 209.047,00.
La proposta configura un assorbimento dell'attivo sociale (cd. diretto) per
effetto dei costi degli Organi della procedura (€ 294.840,00), dei crediti
prededotti degli advisors della società (€ 511.680,00) e dei costi di gestione
prededucibili o running costs (€ 354.135,39), per totali € 1.160.655,39,
nonché da costi per lo smaltimento dei rifiuti ordinato dalla Provincia di
Mantova, che ha stimato in € 1.400.000,00. CP_1
La differenza fra l'attivo societario e gli oneri sopraindicati ammonta,
13 secondo ad € 14.016,70, che la proposta destina ai creditori CP_1
privilegiati di rango poziore, i prestatori di lavoro subordinato di cui al
sopra riportato punto ii).
Secondo quanto rappresentato nella proposta di concordato, la finanza
esterna di €.4.900.00,00 verrebbe a sua volta assorbita: i) da eventuali
passività ulteriori rispetto ai debiti già elencati ed ai fondi già considerati,
ovvero da minori realizzi, per l'importo stimato di € 1.100.000,00, nonché
ii) dalla ripartizione della somma di € 2.422.137,50 a favore del creditore di
che vanta ipoteca sull'immobile di proprietà di Al netto CP_1 CP_30
di un arrotondamento di € 6.466,23 operato per pervenire alla percentuale
tonda di soddisfacimento del 20%, la proposta prevede quindi la
destinazione senza vincoli della residuante finanza esterna di
€.1.371.396,27, come riepilogato al sopra riportato punto iv)”.
5. Va evidenziato che nel piano le risorse messe a disposizione dei creditori chirografari sono correlate alla vendita del bene immobile di proprietà della controllante prevista con un ricavato di € 4.900.000,00, CP_30
costituente finanza esterna. Somma che è stata prevista essere assorbita per l'importo di € 1.100.000,00 quale “fondo rischi generico”, destinato a
“passività ulteriori rispetto ai debiti già elencati ed ai fondi già considerati,
ovvero da minori realizzi”.
Nella proposta è stato anche previsto l'importo di € 1.400.000,00 per la costituzione del “fondo rischi procedura” correlato, però, esclusivamente alle spese stimate per i costi di bonifica.
14 6. Tuttavia, già all'epoca della formulazione della proposta in relazione alla vicenda relativa alla contaminazione del terreno, vi era stato il rinvio a giudizio (p.p. 5925/2016 RGNR e 3958/2017 RG GIP) per vari capi d'imputazione (che si riferiscono a fatti avvenuti dal 2016 al 2018)
[...]
(quale ente gestore dell'impianto), oltre che dei suoi Parte_3
amministratori; di tale decreto il Curatore ha documentato di avere avuto conoscenza solo nel gennaio 2021.
6.1. La proposta omette di dare conto della vicenda penale e non prefigura in alcun modo i possibili risvolti che ne derivano in termini di sanzioni (anche amministrative), di procedimenti cautelari e di risarcimento danni alle parti civili (tutte evenienze che si sono poi in concreto verificate, come documentato dal Fallimento).
Non si tratta di profili attinenti alla mera previsione in futuro dei dati di base su cui la proposta è fondata ma di omissione di dati di base certamente rilevanti sugli elementi su cui la proposta trova fondamento e che incidono direttamente sulla effettiva realizzabilità della causa concreta da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento;
tale profilo non attiene all'alveo dell'attuazione del piano ma alla sua attuabilità.
Già il Tribunale aveva evidenziato che la stima dei costi in € 1.4000.000,00
per “rischi di procedura prededucibili” non teneva conto <
sanzioni amministrative per la violazione della disciplina sul trattamento dei rifiuti in questione>>.
6.2. Quanto alla prospettata sufficienza tenendo anche conto del “fondo rischi
15 generico” (ammesso e non concesso che le conseguenze penali ed amministrative correlate alla contaminazione del sito possano farsi rientrare nei rischi generici di procedura a fronte di un decreto di rinvio a giudizio già
emesso), deve ritenersi che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della ricorrente in riassunzione, esso non dà alcun margine di sicurezza al riguardo,
tenendo conto delle passività che ne possono derivare in termini di sanzioni ed amministrative e risarcimenti alle parti civili costituite in sede penale.
Infatti il Curatore ha messo in rilievo che la sanzione pecuniaria oscilla da un minimo di € 116.100,00 ad un massimo di € 1.394.100,00, che a tutela delle parti civili è stato disposto il sequestro del bene fino alla concorrenza di €
4.100,00,00, che in relazione ai reati di deposito incontrollato dei rifiuti e di discarica abusiva oggetto del procedimento penale è stata contestata la evasione del tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'importo di € 440.165,00 che comporta una sanzione amministrativa di €
1.320.495,00).
L'incidenza sulla proposta è obiettiva ed evidente: il 20% destinato ai creditori chirografari (pari all'importo di € 1.371.396,27) è in essa determinato quale residuo della finanza esterna (€ 4.900.000,00), destinata per € 2.422.137,50 a favore di creditore ipotecario e per € 1.100.000,00 al
“fondo rischi generico”, con un arrotondamento di € 6.466,23.
7. Rileva, inoltre, il Collegio che una proposta concordataria deve offrire ai creditori quegli elementi informativi che consentono di valutarne la cd.
"convenienza economica": quest'ultima è un concetto distinto dalla fattibilità
16 economica e verte sul raffronto tra la soddisfazione dei creditori prevista nel concordato e quella che essi verosimilmente potrebbero ottenere tramite le procedure alternative (il fallimento).
L'aspetto evidenziato si risolve, quindi, anche in una carente informazione ai creditori in quanto l'omesso riferimento al procedimento penale pendente non ha potuto consentire loro di prefigurarsi tali risvolti al fine di valutare in modo consapevole, attraverso la espressione del voto, la convenienza della proposta.
Si tratta, quindi, di un elemento informativo di sicuro rilievo proprio ai fini di quella valutazione di convenienza economica della proposta di specifica competenza dei creditori, i quali, messi al corrente del procedimento penale,
avrebbero potuto preferire, rispetto alla proposta concordataria, la procedura fallimentare.
8. Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione posta in causa.
8.1. Va, però, evidenziato che il Fallimento ha pure messo in rilievo che la proposta, per come formulata, non può comunque più essere attuata non solo per l'attuale indisponibilità dell'immobile della oggetto delle CP_30
operazioni di smaltimento dei rifiuti da parte dell'aggiudicatario del servizio a seguito di appalto con la Provincia di Brescia nonché della sua sottoposizione a sequestro a tutela delle parti civili, ma anche per l'avvenuta alienazione dell'immobile della (anch'essa controllata dalla Controparte_32
la cui liquidazione avrebbe dovuto concorrere alla formazione CP_30
17 della finanza esterna con l'importo di € 390.000,00 pari al valore della partecipazione in essa della CP_30
La proposta prevedeva, infatti, la “messa a disposizione integrale a favore
dei creditori di del patrimonio della al Controparte_1 Controparte_32
verificarsi della condizione sospensiva dell'omologazione del concordato
preventivo di con successivo realizzo dei patrimoni e messa a Controparte_1
disposizione del ricavato in favore del ceto creditorio”; dal bilancio finale di liquidazione della emerge che è residuato unicamente un Controparte_32
credito IVA di € 17.527,00 corrisposto al socio “a titolo di CP_30
rimborso del finanziamento soci infruttifero effettuato dallo stesso”,
rimanendo smentito l'assunto della reclamante per cui il patrimonio della società sarebbe ancora nella disponibilità del creditori.
9. Pertanto, la sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento de CP_1
va confermata e con essa la declaratoria d'inammissibilità della
[...]
domanda di concordato preventivo.
10. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario:
<
rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
18 non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,
in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,
addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass. S.U. 32906/2022).
10.1. L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente CP_1
[...]
Pertanto, essa va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, per il precedente procedimento di reclamo, nella misura già
liquidata nella sentenza emessa dalla Corte e per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(valore indeterminabile complessità media), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1. conferma la sentenza del Tribunale di Mantova n. 30/2020 con cui è stato dichiarato il e il decreto con cui è stata dichiarata Parte_4
l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo;
19 2. condanna La al pagamento in favore del fallimento CP_1 CP_1
delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per il precedente
[...]
giudizio di reclamo nella misura già liquidata in sentenza, per il giudizio di legittimità in € 2.869,00 per la “fase di studio”, € 2.224,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.492,00 per la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025,
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
20
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 343/2024
Dott. Vittoria Gabriele Presidente rel.
Dott. Annamaria Laneri Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione n.
343/2024 R.G. promossa con ricorso depositato in data 27 marzo 2024
notificato in data 23 aprile 2024 e posta in decisione all'udienza collegiale
OGGETTO: del 23/10/2024
Opposizione alla d a sentenza dichiarativa di con il patrocinio dell'avv. Maragna Nicola Controparte_1
fallimento (art. 18) RICORRENTE IN RIASSUNZIONE
Codice 171001 c o n t r o in persona del Curatore dott. Controparte_2 [...]
con il patrocinio dell'avv. Silocchi Claudio CP_3
RESISTENTE IN RIASSUNZIONE
, , Controparte_4 Controparte_5 CP_6
, , ,
[...] Controparte_7 CP_8 CP_9
[...
[...] , ,
[...] CP_10 CP_11 CP_12
, ,
[...] CP_13 Controparte_14 CP_15
, , ,
[...] CP_16 Controparte_17 [...]
CP_18 CP_19 CP_20
,
[...] Controparte_21 [...]
, , CP_22 Controparte_23 CP_24
, , ,
[...] CP_25 CP_26 CP_27
,
[...] CP_28 Controparte_29
[...]
RESISTENTI NON COSTITUITI
In punto: giudizio di rinvio;
decreto del Tribunale di Mantova del 23
settembre 2020 e sentenza n. 30/2020 pubblicata in pari data;
sentenza della
Corte d'appello di Brescia n. 646/2021 pubblicata in data 31 maggio 2021;
ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 1393/2024 pubblicata in data 15 gennaio 2025.
CONCLUSIONI
Della ricorrente in riassunzione
“in applicazione dei principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione,
sez. I, con ordinanza pubblicata in data 15.01.2024, n. 1393:
- disporre la revoca della sentenza del Tribunale di Mantova Sent. n. 30/2020,
Fall. n. 27/2020, n. 1054 Cron., n. 29/2020 Rep., n. 2137/2020 R.G., n.
1878/2020 Cronol. Decreto di rigetto, depositata in Cancelleria in data
24.09.2020 e comunicata in pari data, con la quale è stata dichiarata
2 inammissibile la domanda di concordato preventivo di ed è Controparte_1
stato dichiarato il fallimento della società, adottando i conseguenti provvedimenti ai fini dell'omologazione;
- omologare il concordato preventivo della società alle Controparte_1
condizioni di cui al piano depositato in data 02.08.2019 e di cui alla proposta concordataria ivi formulata, da intendersi qui integralmente richiamate,
nominando quale liquidatore giudiziale l'avv. Alberto Gandolfi, di cui la società ha dichiarato di volersi avvalere.
Con vittoria di spese e onorari, oltre accessori di legge, del presente giudizio,
del precedente giudizio di reclamo e del giudizio di legittimità avanti la Corte
di Cassazione di cui si chiede la liquidazione, con distrazione in favore dello scrivente procuratore ex art. 93 c.p.c.”
Del resistente in riassunzione
“Respingersi il reclamo per totale infondatezza. Vinte le spese”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. In data 01/04/2019 La ha depositato ricorso ex art. 161, comma CP_1
6, l.fall. e, nel termine assegnato dal Tribunale di Mantova, ha depositato una proposta di concordato preventivo liquidatorio che prevedeva, tra l'altro, il pagamento del 20% dei crediti chirografari, sulla base di un piano che contemplava: la liquidazione della massa attiva mobiliare;
la liquidazione, a titolo di “finanza esterna”, dei patrimoni di (società controllante CP_30
di , e (altre società controllate da Controparte_1 CP_31 Controparte_32
, per un valore complessivo stimato in 4,9 milioni di euro, CP_30
3 subordinatamente all'omologazione definitiva del concordato;
la transazione fiscale per i crediti tributari e contributivi ex art. 182 ter l.fall.
Dopo l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo, il commissario giudiziale ha formulato nella relazione ex art. 172 l.fall. parere di non fattibilità del piano, soprattutto a causa della maggiore quantificazione dei costi di smaltimento di 63 mila tonnellate di rifiuti vetrosi, stimati in 4
milioni di euro sulla base del preventivo di € 65,00 per tonnellata reso da
RA US s.r.l. (società che aveva sottoscritto un patto di riservatezza per l'accesso ai documenti aziendali, in quanto interessata a valutare l'acquisto dell'azienda poi fallita), a fronte della stima di 1,4 milioni di euro effettuata dalla debitrice sulla base del preventivo di € 20,00/25,00
per tonnellata reso da (società a partecipazione Controparte_33
pubblica operante nel settore, risultato in linea con precedenti smaltimenti e ritenuto congruo dall'attestatore).
All'esito delle operazioni di voto, il concordato preventivo è stato approvato dal ceto creditorio e il tribunale ha fissato l'udienza del 10/09/2020 per l'omologazione del concordato preventivo, ai sensi dell'art. 180 l.fall.
In data 26/08/2020 gli ex dipendenti , Controparte_6 Controparte_7
, , e hanno Controparte_5 CP_8 CP_11 Controparte_4
depositato opposizione ex art. 180, comma 2, l.fall., chiedendo il fallimento della società, in quanto il piano concordatario non sarebbe stato fattibile e l'ammissione alla procedura avrebbe potuto pregiudicare l'integrale recupero dei crediti derivanti dal rapporto di lavoro, degradati al chirografo in misura
4 di poco inferiore all'80%, essendo dubbio, alla luce di quanto sostenuto dall' , che il Fondo di Garanzia ex art. 2, l. n. 297/82 avrebbe garantito CP_34
il pagamento del in misura integrale, piuttosto che nei limiti della Pt_1
proposta concordataria.
1.4. – La debitrice ha chiesto l'omologazione, evidenziando la tardività e l'infondatezza dell'opposizione, mentre il commissario giudiziale ha confermato nel suo parere il giudizio di non fattibilità.
Il tribunale, premesso che la domanda di concordato preventivo era sopravvenuta alle istanze di fallimento proposte nel 2018 e 2019, nel corso dell'udienza ex art. 15 l.fall., ha dichiarato il fallimento della società debitrice all'esito della ritenuta inammissibilità della domanda di concordato, per impossibilità di soddisfazione dei creditori chirografari nella percentuale minima di legge prevista dall'art. 160, ultimo comma, l.fall., con assorbimento dei restanti profili.
2. – La Corte d'Appello di Brescia ha rigettato il reclamo della debitrice ex art. 18 l.fall., ritenendo: la tempestività̀ dell'opposizione proposta ex art. 180
l.fall., stante la natura ordinatoria del termine di dieci giorni prima dell'udienza fissato per la costituzione degli opponenti;
la legittimità del sindacato del tribunale, che aveva escluso il requisito di validità di cui all'art. 160, ultimo comma, l.fall. sulla base della diversa quantificazione dei costi per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi operata dal commissario giudiziale.
3. – Avverso detta decisione ha proposto ricorso per cassazione Controparte_1
sulla base di tre motivi, cui hanno resistito con separati controricorsi il
5 e i creditori , , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, e . I restanti CP_6 Controparte_7 CP_8 Controparte_9
intimati non hanno svolto difese.
La Suprema Corte ha rigettato il primo motivo con cui è stata lamentata la
«violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n. 3, c.p.c.,
quanto al rigetto dell'eccezione di tardività rispetto al termine per la proposizione di opposizione ex art. 180 L.F.», sul rilievo che l'udienza ex art. 180 l.fall. era fissata per il giorno 10/09/2020 e il termine per la costituzione in giudizio e per la proposizione di eventuali opposizioni scadeva,
considerato il periodo feriale, il 31/07/2020, mentre l'opposizione è stata proposta il 26/08/2020.
Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo con il quale la ricorrente ha lamentato «violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, n.
3, c.p.c., per valutazione della fattibilità economica del piano concordatario in contrasto con l'art. 180, comma 4, L.F.», norma che, in caso di contestazione della convenienza da parte di creditori appartenenti a una classe dissenziente, non consente al tribunale di svolgere un sindacato sulla fattibilità̀̀ economica, ma solo di valutare se il credito dell'opponente possa risultare soddisfatto in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili, nel caso di specie però palesemente meno convenienti, a fronte del rilevante apporto di finanza esterna condizionato alla definitiva omologazione del concordato (infatti approvato dai creditori).
La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo con cui è stata dedotta la
6 <
quanto all'art. 160, ultimo comma, L.F. per erronea valutazione della non fattibilità economica del piano concordatario»; la ricorrente ha lamentato che il tribunale, arrogandosi valutazioni non di sua competenza, ma spettanti al ceto creditorio, ha ritenuto aprioristicamente corretto il più oneroso preventivo presentato dal commissario giudiziale ed invece inattendibile,
solo perché notevolmente inferiore, quello presentato dalla debitrice,
nonostante la provenienza dei due preventivi inducesse alla conclusione opposta (tanto che, all'esito della gara pubblica espletata dalla sopravvenuta curatela fallimentare, il costo di smaltimento è risultato pari alla metà di quello prospettato dalla debitrice concordataria, come dedotto in memoria).
La Suprema Corte ha ritenuto fondato tale motivo sulla base delle seguenti considerazioni:
<< 6.1. – Come visto, il tribunale ha ritenuto che la proposta non assicurasse
il pagamento dei crediti chirografari nella misura minima di cui all'art. 160,
ultimo comma, l.fall. prendendo come parametro di riferimento per la stima
dei costi di smaltimento delle rimanenze vetrose non già il preventivo reso
da di € 20,00-25.00 per tonnellata (con un costo di 1,4 Controparte_33
milioni di euro), bensì il preventivo reso da RA US s.r.l. di €
65,00 per tonnellata (con un costo di 4 milioni di euro), senza una particolare
motivazione che non fosse la sua (supposta) maggiore attendibilità in quanto
reso al commissario giudiziale, piuttosto che, come il primo, alla società
debitrice.
7 6.2. – Il ricorrente si duole che la corte d'appello: i) abbia completamente
obliterato le ragioni addotte in sede di reclamo a sostegno
dell'incongruenza, per eccesso, del preventivo preso in considerazione dal
commissario giudiziale, in quanto proveniente da una società concretamente
interessata all'acquisto dell'azienda concordataria, e dunque in potenziale
conflitto di interessi, mentre quello presentato dalla debitrice proveniva da
una società a partecipazione pubblica e trovava riscontro in un ulteriore
preventivo reso da altro operatore del settore, a sua volta confermato (al
ribasso) da una ulteriore e diversa società, che aveva quantificato il costo in
€ 10,00 per tonnellata;
ii) abbia inoltre rigettato le istanze istruttorie
formulate dalla reclamante, sostenendo che le stesse «si limitano ad indicare
le modalità con le quali si sarebbe proceduto alla formulazione dell'ultimo
preventivo presentato, non derivandone dimostrazione dell'incongruenza
per eccesso, rispetto alle quotazioni correnti, di quello richiesto ed ottenuto
dal Commissario Giudiziale»; iii) non abbia infine considerato la
valutazione dei creditori i quali, votando a favore della proposta, avevano
evidentemente ritenuto attendibile la stima della debitrice, accettando il
rischio di un aumento dei costi.
6.3. – Le doglianze meritano considerazione, dal momento che la corte
territoriale, pur affermando che il reclamante non aveva allegato elementi
utili per far ritenere inattendibile la valutazione del Commissario giudiziale,
ha in realtà dato atto sia della produzione di due diversi preventivi
notevolmente inferiori a quello assunto come termine di riferimento, sia
8 dell'interesse personale della società che aveva reso il preventivo al
commissario giudiziale. Elementi, questi, che, proprio a fronte
dell'esorbitante distanza tra i preventivi messi in campo, avrebbero dovuto
indurre l'organo giudicante ad ulteriori verifiche (come ha reso evidente, a
posteriori, l'intervenuta aggiudicazione del servizio di smaltimento di detti
rifiuti vetrosi al prezzo di € 10,296 per tonnellata, nell'ambito della
procedura fallimentare successivamente aperta).
6.4. – Non è qui in discussione che il requisito di cui all'art. 160, ultimo
comma, l.fall. non possa risolversi in una pura formalità o clausola di stile,
ma debba comportare un controllo non meramente esteriore da parte del
giudice, al quale deve quindi riconoscersi il potere di accertare, ai fini
dell'ammissione del debitore alla procedura, l'esistenza di ragionevoli
probabilità di realizzazione dell'obiettivo minimo indicato dal legislatore. Si
è già detto, infatti, che in tal senso depone anche la modifica apportata nel
2015 all'art. 161, comma 2, lett. e), l.fall., la quale, nel richiedere
l'indicazione nella proposta di concordato anche «dell'utilità specificamente
individuata ed economicamente valutabile che il debitore si obbliga ad
assicurare a ciascun creditore», contribuisce a definire l'ambito del
controllo di fattibilità demandato al giudice, arricchendo di contenuto, sotto
il profilo degli obiettivi che l'imprenditore si obbliga a raggiungere, la
nozione di causa concreta del concordato, che il piano deve rivelarsi idoneo
a realizzare (Cass. 15122/2020).
6.5. – Tuttavia, nel quadro normativo di riferimento, il sindacato giudiziale
9 esorbita dai confini tracciati dal legislatore ove il diniego di omologazione
della proposta di concordato preventivo risulti fondato su una pretesa
maggiore attendibilità della stima dei costi da sostenere – spropositatamente
superiore a quella prospettata dal debitore, implicitamente ritenuta
attendibile dal ceto creditorio – solo perché resa al commissario giudiziale.
In simili condizioni si verte, infatti, in una questione di merito – nemmeno
inerente "prima facie" alla fattibilità economica del piano – e dunque
rimessa alla valutazione dei creditori, sulla base della prognosi favorevole
normalmente sottesa all'approvazione del concordato con le maggioranze
richieste dall'art. 177, comma 1, l.fall. (Cass. 15345/2014).
Né a quella valutazione dei creditori può legittimamente sovrapporsi il
vaglio giudiziale – sulla scorta di un giudizio certamente opinabile e
comunque contraddetto da specifiche risultanze di diverso tenore – solo per
una maggiore “affidabilità” delle conclusioni cui sia pervenuto l'organo
della procedura, da confrontare sempre con le ulteriori acquisizioni
probatorie consentite dall'istruttoria (cfr. Cass. 23882/2016, che ha cassato
il decreto con il quale la corte d'appello aveva negato l'omologazione di un
concordato preventivo in ragione della maggiore attendibilità della stima del
valore di un immobile operata dal commissario giudiziale rispetto a quella
eseguita dall'attestatore, le cui conclusioni non erano peraltro mai state
poste in dubbio sotto il profilo della correttezza argomentativa)>>.
La Suprema Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al terzo motivo accolto ed ha rinviato alla Corte d'appello di Brescia, in diversa
10 composizione, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
4. Con ricorso in riassunzione depositato il 27/032024 La ha CP_1
riassunto il giudizio dinanzi a questa Corte d'appello in sede di rinvio.
Si è costituito il in persona del Curatore. Controparte_2
Non si sono costituiti gli altri resistenti.
Alla udienza del 27 ottobre 2024 i procuratori delle parti hanno richiamato le conclusioni trascritte in epigrafe e la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Va, innanzi tutto, precisato che gli elementi in atti consentono di decidere la controversia e che la costituzione del Fallimento è avvenuta in un congruo termine tale da consentire alla ricorrente di approntare al riguardo le opportune difese.
2. Va, poi, rilevato che il Collegio deve uniformarsi al principio di diritto esposto nella ordinanza della Corte regolatrice, quale riportato testualmente nella parte espositiva.
Il diniego di omologazione della proposta di concordato preventivo non può,
quindi, essere fondato sulla inattendibilità della stima dei costi da sostenere per lo smaltimento dei rifiuti vetrosi esistenti sull'immobile di proprietà della controllante il cui ricavato della vendita, in base alla proposta CP_30
Pa concordataria, è stato messo a disposizione dei creditori alla Controparte_1
condizione sospensiva della definitiva omologazione del concordato.
11 La Suprema Corte ha infatti precisato che si tratta di una questione di merito,
neanche inerente prima facie alla fattibilità economica del piano, la cui valutazione è comunque è rimessa ai creditori che si esprimono (e nel caso di specie si sono espressi) attraverso l'approvazione del concordato con le maggioranze richieste dall'art. 177 l.f.
Non può, quindi, in questa sede di rinvio farsi questione sulla confrontabilità
della diversa natura dei costi esposti nei due preventivi e sugli elementi che,
secondo il Fallimento, corroboravano all'epoca della redazione, il preventivo fatto proprio dal commissario giudiziale.
3. La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il secondo motivo, ha pure espresso il principio di diritto per cui il presupposto dell'art. 160 ultimo comma l.f. deve essere ritenuto <ulteriore requisito di validità della
proposta, come tale sindacabile già in sede di ammissione alla procedura
(Cass. 11522/2020, 13224/2021), accanto alla sussistenza, o meno, di una
manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati,
desumibile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal
proponente per superare la crisi (Cass. 11216/2021)>>.
Anche alla luce di tale principio di diritto va riesaminato il piano concordatario.
4. Il piano concordatario è stato così sintetizzato dal Commissario:
“Al fine di adempiere alla proposta di concordato, ha presentato un CP_1
piano di concordato che, in sintesi, secondo le stime della proponente
prevede quanto segue:
12 – il realizzo dell'attivo societario quantificato in € 2.574.672,09, composto
principalmente da impianti ed attrezzature valutati € 2.196.483,75;
– l'apporto di finanza esterna da parte della società società che CP_30
controlla integralmente ex art. 2359 c.c. la società proponente;
trattasi di
apporto messo a disposizione al verificarsi della condizione sospensiva
dell'omologazione del concordato preventivo. L'apporto in parola è stato
valutato dalla proponente €.4.900.000,00, come differenziale fra:
1) le poste attive della controllante, formate i) dall'immobile di Borgo
Mantovano nel quale insistono gli impianti di valutato € CP_1
4.400.000,00, ii) dalle partecipazioni nelle società e CP_31
valutate rispettivamente € 570.000,00 ed € 390.000,00, iii) Controparte_32
da crediti, valutati € 331.610,00 e iv) da disponibilità liquide ammontanti ad
€ 59.257,00 e
2) il passivo di formato da i) TFR per € 7.140,00, ii) debiti per CP_30
imposte per € 112.404,00, iii) debiti vari per € 526.276,00 e iv) passività
potenziali valutate in € 209.047,00.
La proposta configura un assorbimento dell'attivo sociale (cd. diretto) per
effetto dei costi degli Organi della procedura (€ 294.840,00), dei crediti
prededotti degli advisors della società (€ 511.680,00) e dei costi di gestione
prededucibili o running costs (€ 354.135,39), per totali € 1.160.655,39,
nonché da costi per lo smaltimento dei rifiuti ordinato dalla Provincia di
Mantova, che ha stimato in € 1.400.000,00. CP_1
La differenza fra l'attivo societario e gli oneri sopraindicati ammonta,
13 secondo ad € 14.016,70, che la proposta destina ai creditori CP_1
privilegiati di rango poziore, i prestatori di lavoro subordinato di cui al
sopra riportato punto ii).
Secondo quanto rappresentato nella proposta di concordato, la finanza
esterna di €.4.900.00,00 verrebbe a sua volta assorbita: i) da eventuali
passività ulteriori rispetto ai debiti già elencati ed ai fondi già considerati,
ovvero da minori realizzi, per l'importo stimato di € 1.100.000,00, nonché
ii) dalla ripartizione della somma di € 2.422.137,50 a favore del creditore di
che vanta ipoteca sull'immobile di proprietà di Al netto CP_1 CP_30
di un arrotondamento di € 6.466,23 operato per pervenire alla percentuale
tonda di soddisfacimento del 20%, la proposta prevede quindi la
destinazione senza vincoli della residuante finanza esterna di
€.1.371.396,27, come riepilogato al sopra riportato punto iv)”.
5. Va evidenziato che nel piano le risorse messe a disposizione dei creditori chirografari sono correlate alla vendita del bene immobile di proprietà della controllante prevista con un ricavato di € 4.900.000,00, CP_30
costituente finanza esterna. Somma che è stata prevista essere assorbita per l'importo di € 1.100.000,00 quale “fondo rischi generico”, destinato a
“passività ulteriori rispetto ai debiti già elencati ed ai fondi già considerati,
ovvero da minori realizzi”.
Nella proposta è stato anche previsto l'importo di € 1.400.000,00 per la costituzione del “fondo rischi procedura” correlato, però, esclusivamente alle spese stimate per i costi di bonifica.
14 6. Tuttavia, già all'epoca della formulazione della proposta in relazione alla vicenda relativa alla contaminazione del terreno, vi era stato il rinvio a giudizio (p.p. 5925/2016 RGNR e 3958/2017 RG GIP) per vari capi d'imputazione (che si riferiscono a fatti avvenuti dal 2016 al 2018)
[...]
(quale ente gestore dell'impianto), oltre che dei suoi Parte_3
amministratori; di tale decreto il Curatore ha documentato di avere avuto conoscenza solo nel gennaio 2021.
6.1. La proposta omette di dare conto della vicenda penale e non prefigura in alcun modo i possibili risvolti che ne derivano in termini di sanzioni (anche amministrative), di procedimenti cautelari e di risarcimento danni alle parti civili (tutte evenienze che si sono poi in concreto verificate, come documentato dal Fallimento).
Non si tratta di profili attinenti alla mera previsione in futuro dei dati di base su cui la proposta è fondata ma di omissione di dati di base certamente rilevanti sugli elementi su cui la proposta trova fondamento e che incidono direttamente sulla effettiva realizzabilità della causa concreta da intendersi come obiettivo specifico perseguito dal procedimento;
tale profilo non attiene all'alveo dell'attuazione del piano ma alla sua attuabilità.
Già il Tribunale aveva evidenziato che la stima dei costi in € 1.4000.000,00
per “rischi di procedura prededucibili” non teneva conto <
sanzioni amministrative per la violazione della disciplina sul trattamento dei rifiuti in questione>>.
6.2. Quanto alla prospettata sufficienza tenendo anche conto del “fondo rischi
15 generico” (ammesso e non concesso che le conseguenze penali ed amministrative correlate alla contaminazione del sito possano farsi rientrare nei rischi generici di procedura a fronte di un decreto di rinvio a giudizio già
emesso), deve ritenersi che, diversamente da quanto dedotto dalla difesa della ricorrente in riassunzione, esso non dà alcun margine di sicurezza al riguardo,
tenendo conto delle passività che ne possono derivare in termini di sanzioni ed amministrative e risarcimenti alle parti civili costituite in sede penale.
Infatti il Curatore ha messo in rilievo che la sanzione pecuniaria oscilla da un minimo di € 116.100,00 ad un massimo di € 1.394.100,00, che a tutela delle parti civili è stato disposto il sequestro del bene fino alla concorrenza di €
4.100,00,00, che in relazione ai reati di deposito incontrollato dei rifiuti e di discarica abusiva oggetto del procedimento penale è stata contestata la evasione del tributo regionale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi per l'importo di € 440.165,00 che comporta una sanzione amministrativa di €
1.320.495,00).
L'incidenza sulla proposta è obiettiva ed evidente: il 20% destinato ai creditori chirografari (pari all'importo di € 1.371.396,27) è in essa determinato quale residuo della finanza esterna (€ 4.900.000,00), destinata per € 2.422.137,50 a favore di creditore ipotecario e per € 1.100.000,00 al
“fondo rischi generico”, con un arrotondamento di € 6.466,23.
7. Rileva, inoltre, il Collegio che una proposta concordataria deve offrire ai creditori quegli elementi informativi che consentono di valutarne la cd.
"convenienza economica": quest'ultima è un concetto distinto dalla fattibilità
16 economica e verte sul raffronto tra la soddisfazione dei creditori prevista nel concordato e quella che essi verosimilmente potrebbero ottenere tramite le procedure alternative (il fallimento).
L'aspetto evidenziato si risolve, quindi, anche in una carente informazione ai creditori in quanto l'omesso riferimento al procedimento penale pendente non ha potuto consentire loro di prefigurarsi tali risvolti al fine di valutare in modo consapevole, attraverso la espressione del voto, la convenienza della proposta.
Si tratta, quindi, di un elemento informativo di sicuro rilievo proprio ai fini di quella valutazione di convenienza economica della proposta di specifica competenza dei creditori, i quali, messi al corrente del procedimento penale,
avrebbero potuto preferire, rispetto alla proposta concordataria, la procedura fallimentare.
8. Le considerazioni che precedono appaiono dirimenti ed assorbenti rispetto ad ogni altra questione posta in causa.
8.1. Va, però, evidenziato che il Fallimento ha pure messo in rilievo che la proposta, per come formulata, non può comunque più essere attuata non solo per l'attuale indisponibilità dell'immobile della oggetto delle CP_30
operazioni di smaltimento dei rifiuti da parte dell'aggiudicatario del servizio a seguito di appalto con la Provincia di Brescia nonché della sua sottoposizione a sequestro a tutela delle parti civili, ma anche per l'avvenuta alienazione dell'immobile della (anch'essa controllata dalla Controparte_32
la cui liquidazione avrebbe dovuto concorrere alla formazione CP_30
17 della finanza esterna con l'importo di € 390.000,00 pari al valore della partecipazione in essa della CP_30
La proposta prevedeva, infatti, la “messa a disposizione integrale a favore
dei creditori di del patrimonio della al Controparte_1 Controparte_32
verificarsi della condizione sospensiva dell'omologazione del concordato
preventivo di con successivo realizzo dei patrimoni e messa a Controparte_1
disposizione del ricavato in favore del ceto creditorio”; dal bilancio finale di liquidazione della emerge che è residuato unicamente un Controparte_32
credito IVA di € 17.527,00 corrisposto al socio “a titolo di CP_30
rimborso del finanziamento soci infruttifero effettuato dallo stesso”,
rimanendo smentito l'assunto della reclamante per cui il patrimonio della società sarebbe ancora nella disponibilità del creditori.
9. Pertanto, la sentenza con cui è stato dichiarato il fallimento de CP_1
va confermata e con essa la declaratoria d'inammissibilità della
[...]
domanda di concordato preventivo.
10. Pronunziata sentenza di cassazione con rinvio, il giudice di rinvio procede alla regolamentazione delle spese tenendo conto dell'esito globale del processo e provvede sulle spese dell'intero giudizio rinnovandone totalmente la delibazione in conseguenza di un apprezzamento necessariamente unitario:
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rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché
18 non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma,
in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero,
addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e,
tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte>> (Cass. S.U. 32906/2022).
10.1. L'esito complessivo del giudizio vede senz'altro soccombente CP_1
[...]
Pertanto, essa va condannata al pagamento delle spese del giudizio che si liquidano, per il precedente procedimento di reclamo, nella misura già
liquidata nella sentenza emessa dalla Corte e per il giudizio di legittimità ed il presente giudizio di rinvio come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modd.
(valore indeterminabile complessità media), fatta eccezione per la “fase di trattazione”, liquidata in conformità al parametro minimo in relazione al presente giudizio, tenuto conto dell'attività difensiva svolta in merito a tale fase.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando in sede di rinvio, così provvede:
1. conferma la sentenza del Tribunale di Mantova n. 30/2020 con cui è stato dichiarato il e il decreto con cui è stata dichiarata Parte_4
l'inammissibilità della domanda di concordato preventivo;
19 2. condanna La al pagamento in favore del fallimento CP_1 CP_1
delle spese di tutti i gradi del giudizio che liquida per il precedente
[...]
giudizio di reclamo nella misura già liquidata in sentenza, per il giudizio di legittimità in € 2.869,00 per la “fase di studio”, € 2.224,00 per la “fase introduttiva” ed € 1.492,00 per la “fase decisionale”, e per il presente giudizio di rinvio in € 2.518,00 per la “fase di studio”, € 1.665,00 per la “fase introduttiva”, € 1.843,00 per la “fase di trattazione” ed € 4.287,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025,
Il Presidente est.
Vittoria Gabriele
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