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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 28/03/2025, n. 1523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1523 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al R.G.N. 24226/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. JESSICA MICHELA RIZZA, elettivamente Parte_1
domiciliata in Torino, Via Carlo Bossi n. 5, presso il difensore
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. DOMENICO IODICE, elettivamente Controparte_1
domiciliata in Torino, Via Palmieri n. 36, presso il difensore
CONVENUTA
OGGETTO: contratti bancari.
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Accertata e dichiarata la usurarietà del contratto di finanziamento per cui è causa stipulato dalla ricorrente, visti l'art. 644 c.p., la L. n. 108 del 1996 e gli artt. 1815 c.c. e 1419 c.c., per l'effetto
Nel merito ed in via principale,
Dichiarare l'usurarietà del tasso di interesse pattuito - con la conseguente conversione di detto mutuo da oneroso a gratuito - condannando per l'effetto , con Controparte_1 sede legale in Torino, Piazza San Carlo n. 156, Codice Fiscale n. – Partita IVA P.IVA_1
n. , alla restituzione ex art. 1815 co. 2 c.c., di tutti gli interessi già corrisposti, al P.IVA_2
netto di quelli stornati in sede di conteggio estintivo, oltre tutte le somme ricevute a titolo di commissioni finanziarie, accessorie, spese ed oneri assicurativi (con esclusione delle sole pagina 1 di 9 imposte e tasse), già dedotte quelle stornate in sede di conteggio estintivo, il tutto nella somma complessiva di Euro 11.795,39.
In ogni caso con condanna al pagamento degli interessi, legali dalla estinzione del contratto
(od in subordine dalla costituzione in mora), nonché legali in misura moratoria ex art. 1284, co
4 c.c. dalla domanda.
Con vittoria di spese e competenze, anche di spese stragiudiziali e di CTP, nonché di eventuale CTU, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario al 15 % come per legge, con distrazione delle stesse in favore del sottoscritto difensore distrattario, ex art. 93 c.p.c.”
Parte convenuta
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis in via istruttoria: preso atto delle conclusioni del CTU in perizia 6 settembre 2023, disporre supplemento di CTU sul seguente quesito:”… effettui il CTU, in relazione al contratto di finanziamento di cui è causa, il calcolo del tasso in concreto e non in via teorica, tenendo conto del fatto che il contratto di finanziamento è stato, nel caso, risolto anticipatamente alla rata n.85 e il debitore non ha dovuto corrispondere le rate successive al 31 dicembre 2014, in conseguenza verifichi se il tasso di interesse così calcolato risulti o meno usurario….” ; in via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della CP_2
esponente in relazione alle domande di accertamento della nullità del contratto e della ripetizione del premio assicurativo;
in via ulteriormente preliminare: accertare e dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attrice in quanto sulla domanda restitutoria proposta è già intervenuta transazione di cui al doc.3, con cui la SInora ha accettato una somma a tacitazione di ogni pretesa Pt_1
relativa al dedotto contratto di finanziamento;
in via principale: respingere integralmente la domanda attorea per le ragioni tutte esposte in atti;
con vittoria di spese ed onorari, 15% T.F., IVA e CPA.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. ritualmente notificato, la SI.ra conveniva in Parte_1
giudizio esponendo: di aver sottoscritto con IDEA Controparte_3
Finanziaria S.p.a., in data 25.10.2007, il contratto di finanziamento n. 43732, con garanzia della cessione del quinto dello stipendio;
che il contratto, ceduto a Neos Finance S.p.A., ora pagina 2 di 9 (contratto n. 8900004609180), era stato estinto anticipatamente il Controparte_1
31.12.2014.
Contestava il carattere usurario del finanziamento e, per l'effetto, chiedeva la restituzione di interessi, spese, commissioni ed oneri sostenuti e connessi all'erogazione del finanziamento stesso.
1.2. Si costituiva in giudizio la quale richiedeva la chiamata in causa Controparte_1
di Idea Finanziaria S.p.A., formulando alcune eccezioni preliminari e contestando, nel merito, la domanda formulata dalla ricorrente attesa l'asserita legittimità del tasso di interesse applicato al contratto oggetto di giudizio.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con decreto del 06.05.2022 il giudice rigettava l'istanza di chiamata in causa del terzo formulata da parte convenuta e con ordinanza del 30.05.2022 disponeva la conversione del rito ai sensi dell'art. 702 ter comma 3 c.p.c.
Esperita una consulenza tecnica d'ufficio, con ordinanza del 02.12.2024 il giudice tratteneva la causa a decisione con assegnazione dei termini di rito per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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2.1. In via preliminare, la convenuta ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva, sostenendo che “il prestito che Idea Finanziaria S.p.A. ha erogato alla SI. fa parte di Pt_1
un gruppo di prestiti personali che la finanziatrice ha poi ceduto pro soluto alla Neos Finance
S.p.A. (società del gruppo Sanpaolo Imi, ora ). Ne consegue che la domanda Controparte_1
di nullità della clausola contrattuale relativa al tasso di interesse non può essere proposta nei confronti della cessionaria del credito ma avrebbe dovuto essere proposta nei confronti della sola diretta contraente, cioè Idea Finanziaria” (comp. concl. pag. 10 parte convenuta).
Tale eccezione è priva di pregio, posto che, in materia bancaria, è espressamente previsto che in caso di cessione dei crediti nascenti da un contratto di credito al consumo il consumatore possa sempre opporre al cessionario tutte le eccezioni che poteva far valere nei confronti del cedente (già art. 125, comma 3, TUB, ora art. 125 septies TUB). La norma, pertanto, non opera alcuna distinzione, ai fini della proponibilità delle eccezioni, tra cessione del credito e cessione del contratto, consentendo di opporre tutte le eccezioni che potevano essere fatte valere nei confronti del cedente, e ciò nel dichiarato intento di tutelare maggiormente il consumatore (cfr. ex multis Cass. n. 8379/2009).
pagina 3 di 9 Nel caso di specie, l'azione di nullità del contratto di finanziamento (e la conseguente azione di ripetizione dell'indebito) è stata proposta dal debitore ceduto, il quale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, può opporre al cessionario del credito tutte le eccezioni opponibili all'originario creditore cedente, non comportando la cessione una modificazione oggettiva del rapporto che viene trasferito;
il debitore ceduto può, dunque, opporre al cessionario sia le eccezioni che riguardano la fonte da cui è scaturito il credito (nullità o annullabilità dell'originario contratto) sia le eccezioni dirette a far valere una modificazione o l'estinzione del credito (se anteriori alla notizia della cessione comunicata al ceduto o all'accettazione da parte dello stesso), mentre non può opporre al cessionario le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, perché egli è estraneo a tale rapporto che non incide in alcun modo sull'obbligo di adempiere (cfr. ex multis Cass. n. 1257/1988; Cass. n.
2394/1999; Cass. n. 8373/2009)
Si richiamano inoltre, anche ex art. 118 disp. att. c.p.c., le precedenti pronunce conformi emesse da questo Tribunale (ord. 30/03/2023 nel procedimento R.G.N. 4868/2022; sent.
27/02/2023 nel procedimento R.G.N. 6972/2022; sent. n. 5105/2023 del 13.12.2023).
Sempre in via preliminare, la convenuta ha poi eccepito l'intervenuta transazione avvenuta tra le parti affermando che “è la stessa attrice a ricordare di avere già ricevuto a tacitazione di ogni pretesa relativa al contratto de quo la complessiva somma di € 1954,25 da parte della tratta dunque, pacificamente, di una transazione tombale avente ad oggetto CP_4 proprio il medesimo contratto dedotto nell'odierno giudizio. La domanda della SInora Pt_1
è dunque carente di interesse ad agire, per essere già stata oggetto di specifica transazione”
(comp. concl. pag. 5).
Anche tale eccezione non è condivisibile.
In fatto, dalla documentazione versata in atti emerge che l'attrice presentava reclamo nel marzo 2015 (doc. 4 parte attrice) richiedendo alla convenuta il rimborso delle commissioni finanziarie, oneri accessori e costi assicurativi non maturati relativamente al contratto n.
890004609180 e che la SI.ra accettava la proposta di rimborso della Banca Pt_1
limitatamente alle sole commissioni bancarie e finanziarie (cfr. doc. 5 parte attrice).
Risulta, dunque, evidente come tale transazione non abbia riguardato l'oggetto della presente controversia.
A ciò si aggiunga che, secondo la giurisprudenza di questo Tribunale, che qui si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., “la domanda di accertamento dell'illiceità del contratto, specificamente perché contenente una promessa usuraria, non è preclusa dall'intervenuta pagina 4 di 9 transazione, poiché in generale la transazione relativa a un contratto illecito è nulla
(art. 1972 comma 1 c.c.) e in specie le parti non hanno trattato questi profili” (sent. n.1842/2022 del 28/04/2022; ord.
22.9.21 in RG 13037/20).
Né, infine, può dirsi fondata l'eccezione preliminare di parte convenuta formulata all'udienza del 21.05.2022, nella quale affermava “l'improcedibilità della domanda per mancato corretto esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, in quanto dal doc. 9 avversario
(verbale di mancata mediazione) si evince che la SI.ra non ha partecipato Pt_1 personalmente né è stata idoneamente rappresentata”.
Sul punto, si richiama l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “nel procedimento di mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lg. n. 28 del 2010, quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materie indicate dall'art. 5, comma 1 bis, del medesimo decreto (come introdotto dal d.l. n. 69 del 2013, conv., con modif., in l. n. 98 del 2013), è necessaria la comparizione personale delle parti, assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da un loro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, in ipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. La condizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzata qualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primo incontro davanti al mediatore la propria indisponibilità a procedere oltre” (cfr. Cass. n.
8473/2019).
Nel caso che ci occupa, parte attrice ha depositato la procura speciale conferita dalla SI.ra al proprio difensore per la partecipazione alla mediazione (cfr. docc. 9 e 14 parte Parte_1
attrice) e, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, tale procura è da ritenersi idonea ai fini della rappresentanza della SI.ra , a nulla rilevando la mancata Pt_1
sottoscrizione della parte del verbale negativo di mediazione, essendo, comunque, lo stesso sottoscritto dal mediatore.
2.2. Nel merito, l'attrice ha chiesto l'accertamento del superamento del tasso soglia degli interessi del contratto in causa e, per l'effetto, l'applicazione del regime di nullità di cui all'art. 1815, II comma, c.c. e la condanna di parte convenuta alla restituzione di quanto corrisposto a titolo di interessi, commissioni, oneri accessori e assicurativi e ogni eventuale interesse connesso al finanziamento.
Le domande in esame devono essere accolte.
Secondo la tesi attorea, il carattere usurario del contratto in giudizio deriverebbe dall'omessa inclusione nel TEG dei premi delle polizze.
pagina 5 di 9 Parte convenuta ha per contro insistito per la legittimità dell'operazione affermando che “è proprio il tenore dell'art. 644 c.p. e la sua interpretazione sistemica a consentire di escludere i costi assicurativi dalla rilevazione del TEG. L'art. 1815, II° c. c.c., nel determinare le conseguenze civilistiche dell'usura, non definisce il reato, limitandosi ad individuarne le conseguenze…per cui la norma quadro, anche in ambito civilistico, è l'art. 644 cp.” (comp. concl. pag. 8) e che “il contratto in oggetto è stato stipulato nel 2007 e, dunque, in data successiva alle Istruzioni di Vigilanza del periodo di riferimento ed ai chiarimenti forniti da
Banca d'Italia con lettera n. 7539 del 23/07/2003”.
Le difese della convenuta non sono fondate.
Come chiarito in numerose pronunce di legittimità, “ai fini della valutazione dell'eventuale natura usuraria di un contratto di mutuo devono essere conteggiate anche le spese di assicurazione sostenute dal debitore per ottenere il credito, in conformità con quanto previsto dall'art. 644, comma 4°, c.p., essendo, a tal fine, sufficiente che le stesse risultino collegate alla concessione del credito;
la sussistenza di tale collegamento, che dev'essere necessario (nel senso che, in mancanza di assicurazione, l'operazione di credito non avrebbe avuto attuazione), può essere dimostrata con qualunque mezzo di prova ed è presunta nel caso … di contestualità tra la spesa di assicurazione e l'erogazione del mutuo” (Cass. n.
2600/2024; Cass. n. 29501/2023; Cass. n. 20247/ 2023; Cass. n. 17839/ 2023; Cass. n.
17187/2023; Cass. n. 13536/2023; Cass. n. 3025/2022; Cass. n. 37058/2021; Cass. n.
22458/ 2018; Cass. n. 5160/2018; Cass. n. 8806/2017).
Nel caso di specie, non solo la spesa per la polizza è contestuale all'erogazione del finanziamento e la stessa assicurazione è menzionata nel contratto, ma la convenuta non ha in alcun modo contestato l'esistenza di un collegamento tra l'assicurazione stipulata e l'erogazione del credito.
L'orientamento richiamato ha evidenziato la centralità della fattispecie usuraria come definita dall'art. 644 c.p., comma 4 - secondo cui "per la determinazione del tasso di interessi si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito" – al quale si devono necessariamente uniformare, e con la quale si devono raccordare, le diverse disposizioni che intervengono in materia.
Non può escludere la natura usuraria del contratto neppure la considerazione che le Istruzioni della Banca d'Italia per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge pagina 6 di 9 sull'usura, vigenti all'epoca della sottoscrizione del contratto di finanziamento, escludessero dal calcolo il costo dell'assicurazione in esame.
Come evidenziato da numerose pronunce di questo Tribunale, “le rilevazioni della Banca
d'Italia hanno l'unico scopo di determinare, sulla base della media registrata, il TEGM (tasso effettivo globale medio) e non già di stabilire il paniere del corrispettivo di cui tener conto alla fine di accertare l'usurarietà del compenso, stante che la composizione dello stesso trova compiuta descrizione nell'art. 644 cod. pen.” (Trib. Torino, ord. 8.11.2022; Trib. Torino, ord. ex art. 702 bis c.p.c. R.G. n. 2584/2020, nonché Corte di Appello di Torino, sent. 12.02.2021
R.G. n. 401/2019).
Infine, non è dirimente neppure il richiamo, operato dalla convenuta, al rispetto del principio di omogeneità/simmetria fra le Istruzioni della Banca d'Italia e il calcolo del TEG;
come ribadito dalla Suprema Corte, “non ha nessun rilievo che la Banca d'Italia, ai fini del calcolo del
T.E.G. del singolo rapporto di credito, non avesse inserito nelle Istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. del 2006 i costi assicurativi… pertanto la mancata inclusione nei decreti ministeriali non comporta l'esclusione di tale voce ai fini della determinazione della soglia usuraria, imponendo semmai al giudice ordinario di prendere atto della illegittimità dei decreti e disapplicarli” (Cass. Ord. n. 3025/2022; cfr. anche Cass. n. 37058/2021; Cass. n.
22458/2018; Cass. S.U. n. 19597/2020).
Alla luce di quanto sopra esposto ed in applicazione del consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità per cui “le spese di assicurazione obbligatoria nei finanziamenti con cessione del quinto si calcolano ai fini del tasso soglia”, l'operazione di mancata inclusione della polizza assicurativa stipulata dalla SI.ra nel TEG del contratto Pt_1
oggetto di causa è da considerarsi illegittima.
Parimenti infondato è il rilievo sollevato dalla convenuta circa il carattere “obbligatorio” dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi dell'impiego in caso di cessione di quote di stipendio o di salario ex art. 54 DPR 180/1950, elemento che escluderebbe una mera discrezionalità dell'istituto finanziatore sull'inserimento o sull'esclusione dei costi assicurativi nel TEG del contratto;
l'obbligatorietà non è infatti idonea a far venir meno il nesso funzionale degli stessi costi all'erogazione del finanziamento. A ciò si aggiunga che sebbene l'assicurazione non costituisca una remunerazione per la società finanziaria che eroga il credito, è anche vero che essa non può comunque sussumersi nella nozione di imposte e tasse, pur essendo obbligatoria ex lege, non essendo il relativo esborso previsto per finalità di pagina 7 di 9 ordine generale (cfr. in termini Trib. Torino sent. n. 3051/2024; Trib. Torino, ord. ex art. 702 bis c.p.c.
8.11.2022 RG n. 12269/2022; Trib. Torino, sent. 1023/2019).
Devono dunque condividersi le conclusioni cui è giunto il CTU il quale, nel calcolo del tasso di interesse del contratto n. 8900004609180, ha incluso “tutti i costi, compreso quello per la sottoscrizione della polizza assicurativa” (pag. 23 CTU).
Dal momento che, secondo quanto indicato dal CTU, il TEG suddetto è risultato pari al
16,45% e che il tasso soglia usura per il periodo del IV trimestre 2007 era del 15,48%, il contratto è da intendersi viziato da usura.
2.3.Accertato il carattere usurario del rapporto contrattuale in giudizio, con conseguente gratuità del finanziamento concesso ex art. 1815, comma 2, c.c., è meritevole di accoglimento la domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c. per mancanza di una valida causa debendi.
Si rileva, inoltre, che “la considerazione globale ai fini dell'usura di tutti i costi rilevanti comporta, per conseguenza, la nullità del complesso di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e di spese che ha concorso a determinare il superamento del limite di legge”
(cfr. ex multis Corte App. Torino n. 469/2024; Trib. Torino n. 8690/2023; Trib. Torino n.
5081/2023;).
Non può accogliersi l'istanza istruttoria di supplemento del quesito di CTU formulata da parte convenuta, in quanto dalla relazione del consulente si evince come i conteggi eseguiti abbiano tenuto conto dell'estinzione anticipata del contratto in esame e la quantificazione delle somme da restituire sia stata effettuata in conformità ai principi di diritto enunciati dalle
Sezioni Unite della Suprema Corte n.19597/2020; a ciò si aggiunga come nulla sul punto avesse rilevato il consulente tecnico di parte convenuta nella propria relazione di osservazioni alla bozza di CTU.
Pertanto, la somma che la convenuta è tenuta a restituire all'attrice ammonta ad € 11.795,39, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma, c.c. dalla data del reclamo (04.06.2021) al
13.12.2021 ed ex art. 1284, IV comma, c.c., dal 14.12.2021 (data di deposito del ricorso ex art. 702 bis c.p.c.) all'effettivo saldo.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza;
esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; si liquida altresì in € 441,00 il compenso per l'attivazione del procedimento obbligatorio di mediazione.
Va poi accolta la domanda di parte attrice di rimborso delle spese della perizia di parte, in forza di quanto statuito dalla Suprema Corte, per cui “le spese sostenute per la consulenza pagina 8 di 9 tecnica di parte (…) rientrano, invero, tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate” (cfr. Cass. n. 30289/2019).
Attesa la produzione della parcella pro-forma (doc. 13 parte attrice), sono dunque poste a carico di parte convenuta le spese del consulente tecnico di parte attrice, liquidabili in €
750,00.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, dichiara l'usurarietà del tasso di interesse pattuito in riferimento al contratto n.
8900004609180 oggetto di causa, ai sensi dell'art. 1815, II comma, c.c.; condanna a restituire a la somma di € 11.795,39, oltre Controparte_1 Parte_1
interessi ex art. 1284, I comma, c.c. dal 04.06.2021 al 13.12.2021 ed ex art. 1284, IV comma,
c.c., dal 14.12.2021 al saldo;
condanna a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano, Controparte_1 compresa la mediazione, in € 5.518,00 per compenso, oltre anticipazioni per contributo unificato, marca ed esposti di mediazione, € 750,00 per spese di consulenza tecnica di parte,
15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito in favore della procuratrice antistataria avv. Jessica Michela Rizza;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di nei soli rapporti Controparte_1
interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 27.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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