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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 30/10/2025, n. 4557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4557 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 6338/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6338/2022 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti PICHLER THOMAS e PASINI ISIDE Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. GHISI FRANCESCO Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo quanto segue. Controparte_1
Con contratto di autonoleggio del 14.9.2020 noleggiava alla convenuta Parte_1
l'autovettura Range Rover sport, targata EBENI82 (doc. 2). Tale contratto prevedeva una durata di 22 mesi e l'obbligo di pagamento da parte di di un anticipo pari a Controparte_1
15.000,00 euro ed un canone di locazione mensile determinato in 1.302,37 euro inclusivo di assicurazione, servizio e tasse.
L'attrice consegnava l'autovettura alla convenuta ed emetteva le fatture per un totale di 29.325,47 euro (docc. da 3 a 5). Stante il mancato pagamento delle fatture veniva dato avvio a procedura di negoziazione alla quale non partecipava (doc. 7). Controparte_1
1 L'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti Parte_1 della dell'importo di euro 29.325,47, ovvero di quell'importo maggiore o Controparte_1 minore ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 29.325,47 ovvero al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi di legge dalla data della scadenza delle singole rate fino al saldo. Chiedeva inoltre di accertare e dichiarare che vanta un credito per i costi sostenuti per il recupero Parte_1 dell'esposto credito, che vengono quantificati nell'importo di Euro 549,64, ovvero di quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare la
[...] al pagamento in favore della dell'importo di Euro 549,64 ovvero Controparte_1 Parte_1 al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi di legge dalla data fino al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva di non aver mai Controparte_1 sottoscritto alcun contratto di noleggio con la e contestava le fatture prodotte Controparte_2 da parte attrice a sostegno del proprio asserito credito posto che, le medesime non sarebbero giustificate da alcun rapporto giuridico esistente tra le parti ed inoltre, esponeva che parte attrice non avrebbe dato prova di aver effettivamente consegnato alla convenuta il veicolo de quo mediante apposita bolla di consegna o di ritiro del mezzo.
Con memoria ex art. 183 comma 6, n.1, parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, asserendo che il contratto di noleggio sarebbe stato stipulato tra Debereca s.r.l.
e Controparte_1
Chiedeva di rigettare le domande formulate dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale.
All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte attrice asserendo che il contratto de quo sarebbe stato concluso tra la Debereca s.r.l. e
[...]
Tale eccezione risulta infondata, in quanto, dalla ricostruzione fattuale della Controparte_1 vicenda, è emerso che la conferiva alla Debereca s.r.l., in persona del legale Parte_1 rappresentante l'incarico di stipulare il contratto n. 1640/2020 del 14.09.2020 Parte_2 nei termini ivi previsti pertanto, non si è instaurato alcun rapporto giuridico tra la convenuta e la
Debereca s.r.l. e gli effetti del contratto de quo si sono instaurati sin dal principio tra
[...]
e parte attrice. Peraltro, dall'istruttoria espletata si è evinto che la convenuta era Controparte_1 stata resa edotta della circostanza che Debereca s.r.l. agisse in nome e per conto della Parte_1 in particolare, il teste sul capitolo 2 di parte attrice “vero che al momento
[...] Parte_2
2 della presa di contatto con la il signor ha specificato Controparte_1 Parte_2 alla che il rapporto contrattuale si istaura tra la e la Controparte_1 Parte_1
ha dichiarato “è vero, io ho fatto da tramite”. A corroborare la CP_1 Controparte_1 circostanza che il sig. avesse agito in qualità di mero intermediario vi è la dichiarazione Pt_2 resa dal medesimo in merito alla richiesta avanzata da parte convenuta di pagamento rateale della fattura n. 8246/2020 del 14.9.2020 (doc. 3 parte attrice) posto che, lo stesso ha affermato “Avevo richiesto alla se il pagamento poteva essere spezzato in tre parti a vista, 30 e 60 Parte_1 giorni e sono stato autorizzato”.
Nel merito, dalle risultanze documentali ed istruttorie si desume la sussistenza del rapporto contrattuale tra e posto che, è stato comprovato lo Parte_1 Controparte_1 svolgimento delle trattative precontrattuali e i comportamenti attuativi del medesimo in particolare, il teste ha confermato che la chiede ai propri noleggiatori la Pt_2 Parte_1 copia di un documento di riconoscimento della persona a cui viene consegnato il veicolo noleggiato. Risulta documentalmente che in data 16.4.2021 al sig. veniva inviata la Pt_2 suddetta documentazione da parte del sig. il quale veniva incaricato da parte di Persona_1 alla stipula del contratto in oggetto in particolare, quest'ultimo inviava la Controparte_1 patente di guida, carta d'identità e tessera sanitaria del sig. , legale Controparte_3 rappresentante della convenuta (doc. 1 memoria ex art. 183 comma 6, n.1 parte attrice). Sul punto, appare rilevante quanto dichiarato dal teste il quale ha confermato di aver inviato Pt_2 tutti i documenti scansionati ricevuti dal sig. all'attrice. Per_1
Inoltre, dalla testimonianza del sig. è stata comprovata la consegna dell'autovettura Pt_2
Range Rover Sport e l'utilizzo della stessa da parte della convenuta dal 5.8.2020 sino al 4.7.2021.
A tal riguardo, lo stesso ha dichiarato “è vero preciso che la macchina l'ho consegnata io al sig.
eravamo a Padenghe presso un distributore” inoltre, lo stesso ha riconosciuto Persona_1 le fatture emesse dall'attrice per tutta la durata del noleggio (docc. da 3 a 5).
Ciò premesso, è evidente che parte attrice ha fornito un adeguato supporto probatorio comprovante il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali per contro, parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione dalla quale possa desumersi l'esatto adempimento dei propri obblighi scaturenti dal contratto de quo in particolare, la stessa non ha dimostrato di aver versato l'acconto stabilito mediante il suddetto contratto pari a 15.000,00 euro né ha comprovato di aver corrisposto all'attrice il canone mensile di noleggio previsto contrattualmente pari a 1.302,37 euro. Il mancato adempimento da parte della convenuta degli obblighi contrattuali gravanti su di essa è stato corroborato dalla testimonianza resa da parte del sig. teste il quale ha Pt_2 dichiarato “…preciso che nessuna delle fatture rammostrate, relative al noleggio, è stata pagata.
Ricordo di aver inviato messaggi whatsapp a nei quali chiedevo mi inviasse le contabili Per_1 dei bonifici che mi diceva di aver pagato. Non mi è pervenuta nessuna contabile” e ancora
3 “ricordo che al momento della consegna della macchina mi aveva detto che avrebbe sistemato la posizione con un piano di rientro”.
Da quanto detto, si desume che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
L'attrice ha esposto spese (euro 549,64) per recupero del credito documentando la richiesta stragiudiziale avanzata da legale incaricato;
trattasi di importo non contestato e relativo ad adempimento legale reso necessario dal mancato pagamento di cui si discute, per cui va riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.380,35 di cui euro 3.809,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 571,35 per spese generali oltre iva e cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di 29.875,11 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
NA CH
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE SECONDA CIVILE nella persona del Giudice dott.ssa NA CH ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6338/2022 promossa da: con il patrocinio degli avv.ti PICHLER THOMAS e PASINI ISIDE Parte_1
ATTRICE contro con il patrocinio dell'avv. GHISI FRANCESCO Controparte_1
CONVENUTA
Conclusioni
Le parti hanno precisato le conclusioni come da fogli depositati telematicamente che qui devono intendersi come integralmente trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
deducendo quanto segue. Controparte_1
Con contratto di autonoleggio del 14.9.2020 noleggiava alla convenuta Parte_1
l'autovettura Range Rover sport, targata EBENI82 (doc. 2). Tale contratto prevedeva una durata di 22 mesi e l'obbligo di pagamento da parte di di un anticipo pari a Controparte_1
15.000,00 euro ed un canone di locazione mensile determinato in 1.302,37 euro inclusivo di assicurazione, servizio e tasse.
L'attrice consegnava l'autovettura alla convenuta ed emetteva le fatture per un totale di 29.325,47 euro (docc. da 3 a 5). Stante il mancato pagamento delle fatture veniva dato avvio a procedura di negoziazione alla quale non partecipava (doc. 7). Controparte_1
1 L'attrice chiedeva di accertare e dichiarare che vanta un credito nei confronti Parte_1 della dell'importo di euro 29.325,47, ovvero di quell'importo maggiore o Controparte_1 minore ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare la convenuta al pagamento dell'importo di euro 29.325,47 ovvero al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi di legge dalla data della scadenza delle singole rate fino al saldo. Chiedeva inoltre di accertare e dichiarare che vanta un credito per i costi sostenuti per il recupero Parte_1 dell'esposto credito, che vengono quantificati nell'importo di Euro 549,64, ovvero di quell'importo maggiore o minore ritenuto di giustizia e conseguentemente condannare la
[...] al pagamento in favore della dell'importo di Euro 549,64 ovvero Controparte_1 Parte_1 al pagamento dell'importo ritenuto di giustizia oltre agli interessi di legge dalla data fino al saldo.
ritualmente costituitasi in giudizio, deduceva di non aver mai Controparte_1 sottoscritto alcun contratto di noleggio con la e contestava le fatture prodotte Controparte_2 da parte attrice a sostegno del proprio asserito credito posto che, le medesime non sarebbero giustificate da alcun rapporto giuridico esistente tra le parti ed inoltre, esponeva che parte attrice non avrebbe dato prova di aver effettivamente consegnato alla convenuta il veicolo de quo mediante apposita bolla di consegna o di ritiro del mezzo.
Con memoria ex art. 183 comma 6, n.1, parte convenuta ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attrice, asserendo che il contratto di noleggio sarebbe stato stipulato tra Debereca s.r.l.
e Controparte_1
Chiedeva di rigettare le domande formulate dall'attore poiché infondate in fatto e in diritto.
La causa è stata istruita mediante interrogatorio formale di parte convenuta e prova testimoniale.
All'esito della prova orale, la causa è stata fissata a precisazione delle conclusioni e, quindi, trattenuta in decisione con termini di legge per deposito di comparse conclusionali e di replica.
*
Dall'analisi degli atti e dei documenti di causa emerge quanto segue.
Preliminarmente, parte convenuta ha eccepito la carenza di legittimazione attiva di parte attrice asserendo che il contratto de quo sarebbe stato concluso tra la Debereca s.r.l. e
[...]
Tale eccezione risulta infondata, in quanto, dalla ricostruzione fattuale della Controparte_1 vicenda, è emerso che la conferiva alla Debereca s.r.l., in persona del legale Parte_1 rappresentante l'incarico di stipulare il contratto n. 1640/2020 del 14.09.2020 Parte_2 nei termini ivi previsti pertanto, non si è instaurato alcun rapporto giuridico tra la convenuta e la
Debereca s.r.l. e gli effetti del contratto de quo si sono instaurati sin dal principio tra
[...]
e parte attrice. Peraltro, dall'istruttoria espletata si è evinto che la convenuta era Controparte_1 stata resa edotta della circostanza che Debereca s.r.l. agisse in nome e per conto della Parte_1 in particolare, il teste sul capitolo 2 di parte attrice “vero che al momento
[...] Parte_2
2 della presa di contatto con la il signor ha specificato Controparte_1 Parte_2 alla che il rapporto contrattuale si istaura tra la e la Controparte_1 Parte_1
ha dichiarato “è vero, io ho fatto da tramite”. A corroborare la CP_1 Controparte_1 circostanza che il sig. avesse agito in qualità di mero intermediario vi è la dichiarazione Pt_2 resa dal medesimo in merito alla richiesta avanzata da parte convenuta di pagamento rateale della fattura n. 8246/2020 del 14.9.2020 (doc. 3 parte attrice) posto che, lo stesso ha affermato “Avevo richiesto alla se il pagamento poteva essere spezzato in tre parti a vista, 30 e 60 Parte_1 giorni e sono stato autorizzato”.
Nel merito, dalle risultanze documentali ed istruttorie si desume la sussistenza del rapporto contrattuale tra e posto che, è stato comprovato lo Parte_1 Controparte_1 svolgimento delle trattative precontrattuali e i comportamenti attuativi del medesimo in particolare, il teste ha confermato che la chiede ai propri noleggiatori la Pt_2 Parte_1 copia di un documento di riconoscimento della persona a cui viene consegnato il veicolo noleggiato. Risulta documentalmente che in data 16.4.2021 al sig. veniva inviata la Pt_2 suddetta documentazione da parte del sig. il quale veniva incaricato da parte di Persona_1 alla stipula del contratto in oggetto in particolare, quest'ultimo inviava la Controparte_1 patente di guida, carta d'identità e tessera sanitaria del sig. , legale Controparte_3 rappresentante della convenuta (doc. 1 memoria ex art. 183 comma 6, n.1 parte attrice). Sul punto, appare rilevante quanto dichiarato dal teste il quale ha confermato di aver inviato Pt_2 tutti i documenti scansionati ricevuti dal sig. all'attrice. Per_1
Inoltre, dalla testimonianza del sig. è stata comprovata la consegna dell'autovettura Pt_2
Range Rover Sport e l'utilizzo della stessa da parte della convenuta dal 5.8.2020 sino al 4.7.2021.
A tal riguardo, lo stesso ha dichiarato “è vero preciso che la macchina l'ho consegnata io al sig.
eravamo a Padenghe presso un distributore” inoltre, lo stesso ha riconosciuto Persona_1 le fatture emesse dall'attrice per tutta la durata del noleggio (docc. da 3 a 5).
Ciò premesso, è evidente che parte attrice ha fornito un adeguato supporto probatorio comprovante il corretto adempimento dei propri obblighi contrattuali per contro, parte convenuta non ha fornito alcuna allegazione dalla quale possa desumersi l'esatto adempimento dei propri obblighi scaturenti dal contratto de quo in particolare, la stessa non ha dimostrato di aver versato l'acconto stabilito mediante il suddetto contratto pari a 15.000,00 euro né ha comprovato di aver corrisposto all'attrice il canone mensile di noleggio previsto contrattualmente pari a 1.302,37 euro. Il mancato adempimento da parte della convenuta degli obblighi contrattuali gravanti su di essa è stato corroborato dalla testimonianza resa da parte del sig. teste il quale ha Pt_2 dichiarato “…preciso che nessuna delle fatture rammostrate, relative al noleggio, è stata pagata.
Ricordo di aver inviato messaggi whatsapp a nei quali chiedevo mi inviasse le contabili Per_1 dei bonifici che mi diceva di aver pagato. Non mi è pervenuta nessuna contabile” e ancora
3 “ricordo che al momento della consegna della macchina mi aveva detto che avrebbe sistemato la posizione con un piano di rientro”.
Da quanto detto, si desume che parte attrice ha assolto l'onere probatorio gravante a suo carico.
L'attrice ha esposto spese (euro 549,64) per recupero del credito documentando la richiesta stragiudiziale avanzata da legale incaricato;
trattasi di importo non contestato e relativo ad adempimento legale reso necessario dal mancato pagamento di cui si discute, per cui va riconosciuto.
Le spese di lite seguono la soccombenza con condanna di parte convenuta alla rifusione in favore di parte attrice delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.380,35 di cui euro 3.809,00 per compenso professionale (considerati valori minimi per fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale in ragione dell'attività concretamente svolta e del valore della causa prossimo al minimo dello scaglione di riferimento) ed euro 571,35 per spese generali oltre iva e cpa, spese di notifica, contributo unificato e marca da bollo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita così dispone:
Condanna parte convenuta a corrispondere in favore di parte attrice l'importo di 29.875,11 oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite, liquidate come in parte motiva.
Brescia, 30 ottobre 2025
Il Giudice
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