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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 5912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5912 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20292/2022 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 06/06/1985, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to MORRA SALVATORE
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to FOGLIA Controparte_1
SABRINA
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 Il ricorrente in epigrafe promuove opposizione avverso la CP_ comunicazione di iscrizione ipotecaria n.07176202200004854000 notificatagli dall' in data 12/10/2022 per un importo complessivo pari ad euro 26.950,29. relativa ai seguenti 13 avvisi di addebito tutti aventi ad oggetto contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2019:
nn. 37120140001783655000, 37120140014773331000, 37120140008283244000, 37120150004647230000,
37120150006402910000, 37120160002775784000, 37120160013071187000, 37120170004670139000,
37120180002329047000, 37120180014561981000, 37120190003384071000, 37120190014765453000,
37120210004125916000
Parte ricorrente senza contestare specificamente il fondamento dell'obbligazione contributiva, ha eccepito: - la nullità nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto nel corpo della stessa non sarebbe indicato non si indicava quale era l'immobile di proprietà del ricorrente sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca nel per conseguenza i suoi dati catastali,
- la violazione del diritto di difesa spettante al contribuente, di cui all' art 24 della Costituzione, per omessa indicazione nella comunicazione preventiva delle modalità e dei termini per il pagamento, così come dell'autorità cui era possibile ricorrere
- di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, ed infine
- la prescrizione del diritto di riscossione dei crediti vantati dall a far data dalle Controparte_1 presunte notifiche degli avvisi di addebito per il decorso del termine prescrizione quinquennale,
Sulla scorta di ciò la parte opponente ha concluso chiedendo:
accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, dei diritti di credito vantati dagli Enti impositori per mezzo dell e per l'effetto annullare Controparte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200004854000 fascicolo n. 2022/54702, di conseguenza gli avvisi di addebito sopraindicati condannando in solido le convenute alla cancellazione
/revoca a loro spese di ogni multa, titolo o cartella /avviso di addebito intimate/opposte e della pretesa di pagamento .
CP_ Si costituiva l' che rilevava l'inammissibilità della opposizione per assenza della preventiva domanda amministrativa, la tardività ed inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.617 comma 2 cpc, laddove riferita a vizi formali dell'atto impugnato e dunque al cd quomodo executionis per essere stato il ricorso giudiziario depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dello stesso. Deduceva che tutti gli avvisi di addebito di cui alla comunicazione preventiva impugnata erano stati ritualmente notificati, in quanto consegnati direttamente alla parte ricorrente nell'indirizzo di residenza. Circa la eccezione di prescrizione, la tardiva impugnazione degli avvisi di addebito ( ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi) precludeva la possibilità di proporre motivi relativi al merito della obbligazione contributiva. Circa la eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella precisava che all'esito della notifica degli avvisi di addebito opposti e prima della notifica della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto non solo dalla notifica degli atti in possesso dell' ui competeva tutta l'attività di riscossione dei crediti previdenziali successiva alla trasmissione Parte_2 del ruolo, ma anche – per quanto riguarda gli avvisi di addebito aventi ad oggetto le pretese conttributi afferenti gli anni 2013 -2019 da due provvedimenti di dilazione, il primo del 28.09.2015 ed il secondo del
11.12.2018, atti che costituivano senz'altro riconoscimento del debito e pertanto idonei ad interrompere il corso prescrizionale;
dedotto infine che nel computo dei termini di prescrizione andava tenuto conto della sospensione la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, della Legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020; concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme portate nei titoli opposti;
spese vinte.
Si costituiva l' che, richiamando che avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria potevano Controparte_1 farsi valere solo vizi formali propri della stessa e non già quelli del precedente avviso di addebito/cartella, eccepiva in primo luogo la tardività dell'azione ai sensi dell'art 617 secondo comma, c.p.c.; eccepiva la eccezione di prescrizione .inoltre la impossibilità di far valere vizi di merito in relazione alla pretesa contributiva di cui agli avvisi opposti a fronte della mancata impugnazione degli stessi, regolarmente notificati, nel termine, ugualmente perentorio, di quaranta giorni. Circa la eccepita prescrizione del diritto CP_ all'esecuzione dell' per il decorso di oltre un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, la ha poi Controparte_1 dedotto, tra l'altro l'inammissibilità dell'opposizione per gli avvisi di addebito 37120150004647230000, 37120150006402910000, 37120160002775784000, 37120160013071187000 sottesi al preavviso di fermo amministrativo n. 07180201700000037000 notificato in data 08.05.2018 al destinatario e alla intimazione di pagamento n. 07120219002642969000 notificata in data 15.11.2012 a persona di famiglia;
l'inammissibilità dell'opposizione per gli avvisi di addebito nn. 37120140001783655000, 37120140014773331000, 37120140008283244000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 07120219002642969000 notificata in data
15.11.2012 a persona di famiglia e a preavviso di fermo n. 07180201500051926000 notificato in data 25.09.2015 a persona di famiglia.
La concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di Controparte_1 spese.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
E' noto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria, prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del dpr 602/73 introdotto dall'art. 7, comma 2 lettera u-bis della legge 106 del 12/7/2011 di conversione del dl 70/2011, costituisce un adempimento obbligatorio a cui è tenuto il concessionario;
essa contiene l'avvertenza che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca e che avverso la stessa comunicazione è possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità competente. Tale deve essere il giudice del lavoro in materia di contributi, come anche osservato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 09 settembre 2013, n. 20681), secondo cui la comunicazione preventiva, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non ha natura esecutiva in quanto preordinata all'espropriazione immobiliare, circostanza che radicherebbe la competenza per territorio ove è sito l'immobile sul quale grava la procedura immobiliare per cui, laddove la pretesa impositiva è di natura contributiva, sussiste la competenza del giudice del lavoro ex art. 444 cpc.
Preme rilevare che nell' odierno giudizio la difesa di parte ricorrente ha inteso far valere attraverso il ricorso giudiziario proposto in primo luogo dei vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in particolare la mancata individuazione nella stessa dell'immobile di proprietà del ricorrente sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, nonché delle modalità e dei termini per il pagamento, così come dell'autorità cui era possibile ricorrere.
In relazione a tali vizi che attengono non all' an della pretesa creditoria ma al quomodo executionis, la legittimazione passiva è della sola;
facendosi valere solo vizi propri dell'atto Controparte_1 amministrativo pre-esecutivo, essendo la titolarità dell'azione a lei affidata per legge, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione dei crediti, ex dlgs 46/99.
Orbene, l'azione in relazione agli appena richiamati vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ' ipotecaria è inammissibile, in quanto tardiva;
essa, integrando una doglianza che attiene al quomodo e non
\alla sussistenza del diritto di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, è una doglianza da far valere nei modi e nei tempi di cui all'art. 617 c.p.c., ossia nei venti giorni dal compimento dell'atto nullo o dalla conoscenza di esso. Nel caso in esame, alla data di iscrizione a ruolo della causa
(10.11.2022) risulta elasso il termine di legge di 20 giorni dalla data di notifica all'opponente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( 12.10.2022 ).
CP_ Deve poi prendersi atto del deposito, all'atto della costituzione, da parte dell' della prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito fondanti l'atto di intimazione. Deve ritenersi che alcuna specifica contestazione ha mosso la parte ricorrente in merito allo svolgimento della notifica degli avvisi come indicato in memoria CP_ di costituzione dall' e documentato in atti: la difesa di parte ricorrente si è invero limitata ad un generico disconoscimento ai sensi dell' art.2719 c.c. delle notifiche depositate in atti , che per la sua vaghezza deve ritenersi tamquam non esset.
Pertanto risulta smentito dagli atti di causa l'assunto attoreo secondo cui la comunicazione preventiva di CP_ iscrizione ipotecaria impugnata che è stato il primo atto mediante cui l' abbia dato notizia allo stesso dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria, dovendosi ritenere per conseguenza inammissibile per tardività la opposizione agli avvisi di addebito suindicati, con impossibilità di farsi valere i vizi sia formali che di merito che asseritamente affliggono gli stessi, ivi compresa la prescrizione.
L'opposizione proposta per il tramite della comunicazione preventiva impugnata avverso gli avvisi di addebito opposti è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica degli atti presupposti (avvisi ), previsto dalla legge per far valere vizi di merito qual è la prescrizione dei contributi,
(unico vizio in effetti lamentato in ricorso in relazione agli avvisi di addebito).
Una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione alla cartella esattoriale ( o avviso di addebito), ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.
Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi, in primo luogo va rilevato che detta eccezione può essere già disattesa in relazione a buona parte degli avvisi di addebito opposti., in particolare gli avvisi nn. 37120180002329047000, 37120180014561981000,
37120190003384071000, 37120190014765453000, 37120210004125916000, atteso che essi risultano notificati successivamente al 12.10.2017, di modo che alla data di notifica alla parte della comunicazione di preavviso impugnata, ancora non era elasso un quinquennio.
Anche in relazione agli altri avvisi recati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata,
l'eccezione di prescrizione cd successiva, in esame va disattesa. Infatti deve tenersi conto dell'intervento, tra la notifica degli avvisi stessi e quella della comunicazione preventiva di ipoteca, degli atti interruttivi posti in essere dall' , indicati in memoria di costituzione, sopra riportati ( )ed anche dei Controparte_1 CP_ provvedimenti di dilazione indicati dall' in memoria di costituzione;
vale la pena di considerare che la difesa di parte ricorrente nulla ha controdedotto in relazione ad essi . Tali appena indicati atti hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, di modo che alla data di notifica della comunicazione preventiva non era ancora decorso il quinquennio dalla notifica degli avvisi di addebito in esame.
Attesi gli esiti della lite, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese liquidate in favore di ciascuno dei convenuti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutte le cartelle e gli avvisi opposti;
-condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dei convenuti così liquidate:
CP_
- euro 1.350,00 oltre spese e rimborsi se dovuti all'
- euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti all' Agenzia delle Entrate.
Si comunichi.
Napoli, 9.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara
TRIBUNALE DI NAPOLI – SEZIONE LAVORO
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Annamaria Lazzara, all'esito della trattazione scritta disposta secondo le modalità previste dall'art. 127 ter cpc per l'udienza del 9.07.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta sotto il n.r.g. 20292/2022 vertente
TRA
Parte_1
nato/a il 06/06/1985, rappresentato/a e difeso/a dall'avv.to MORRA SALVATORE
ricorrente
E
, in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to FOGLIA Controparte_1
SABRINA
Resistente
Nonché
in persona del legale rapp. p.t., rapp.ta e difesa dall' avv.to INGALA ALESSANDRA MARIA
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 Il ricorrente in epigrafe promuove opposizione avverso la CP_ comunicazione di iscrizione ipotecaria n.07176202200004854000 notificatagli dall' in data 12/10/2022 per un importo complessivo pari ad euro 26.950,29. relativa ai seguenti 13 avvisi di addebito tutti aventi ad oggetto contributi IVS per gli anni dal 2012 al 2019:
nn. 37120140001783655000, 37120140014773331000, 37120140008283244000, 37120150004647230000,
37120150006402910000, 37120160002775784000, 37120160013071187000, 37120170004670139000,
37120180002329047000, 37120180014561981000, 37120190003384071000, 37120190014765453000,
37120210004125916000
Parte ricorrente senza contestare specificamente il fondamento dell'obbligazione contributiva, ha eccepito: - la nullità nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria in quanto nel corpo della stessa non sarebbe indicato non si indicava quale era l'immobile di proprietà del ricorrente sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca nel per conseguenza i suoi dati catastali,
- la violazione del diritto di difesa spettante al contribuente, di cui all' art 24 della Costituzione, per omessa indicazione nella comunicazione preventiva delle modalità e dei termini per il pagamento, così come dell'autorità cui era possibile ricorrere
- di non aver mai ricevuto notifica degli avvisi di addebito sottesi alla comunicazione di iscrizione ipotecaria impugnata, ed infine
- la prescrizione del diritto di riscossione dei crediti vantati dall a far data dalle Controparte_1 presunte notifiche degli avvisi di addebito per il decorso del termine prescrizione quinquennale,
Sulla scorta di ciò la parte opponente ha concluso chiedendo:
accogliere il presente ricorso e per l'effetto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, dei diritti di credito vantati dagli Enti impositori per mezzo dell e per l'effetto annullare Controparte_1 la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 07176202200004854000 fascicolo n. 2022/54702, di conseguenza gli avvisi di addebito sopraindicati condannando in solido le convenute alla cancellazione
/revoca a loro spese di ogni multa, titolo o cartella /avviso di addebito intimate/opposte e della pretesa di pagamento .
CP_ Si costituiva l' che rilevava l'inammissibilità della opposizione per assenza della preventiva domanda amministrativa, la tardività ed inammissibilità della stessa ai sensi dell'art.617 comma 2 cpc, laddove riferita a vizi formali dell'atto impugnato e dunque al cd quomodo executionis per essere stato il ricorso giudiziario depositato oltre il termine perentorio di 20 giorni dalla notifica dello stesso. Deduceva che tutti gli avvisi di addebito di cui alla comunicazione preventiva impugnata erano stati ritualmente notificati, in quanto consegnati direttamente alla parte ricorrente nell'indirizzo di residenza. Circa la eccezione di prescrizione, la tardiva impugnazione degli avvisi di addebito ( ben oltre il termine di 40 giorni dalla notifica degli stessi) precludeva la possibilità di proporre motivi relativi al merito della obbligazione contributiva. Circa la eccezione di prescrizione successiva alla notifica della cartella precisava che all'esito della notifica degli avvisi di addebito opposti e prima della notifica della opposta comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria il termine di prescrizione quinquennale era stato interrotto non solo dalla notifica degli atti in possesso dell' ui competeva tutta l'attività di riscossione dei crediti previdenziali successiva alla trasmissione Parte_2 del ruolo, ma anche – per quanto riguarda gli avvisi di addebito aventi ad oggetto le pretese conttributi afferenti gli anni 2013 -2019 da due provvedimenti di dilazione, il primo del 28.09.2015 ed il secondo del
11.12.2018, atti che costituivano senz'altro riconoscimento del debito e pertanto idonei ad interrompere il corso prescrizionale;
dedotto infine che nel computo dei termini di prescrizione andava tenuto conto della sospensione la sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria prevista dagli art. 37, comma 2, della Legge n. 18/2020 e 11, comma 9, del D.L. n. 183/2020; concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con condanna dell'opponente al pagamento delle somme portate nei titoli opposti;
spese vinte.
Si costituiva l' che, richiamando che avverso l'avviso di iscrizione ipotecaria potevano Controparte_1 farsi valere solo vizi formali propri della stessa e non già quelli del precedente avviso di addebito/cartella, eccepiva in primo luogo la tardività dell'azione ai sensi dell'art 617 secondo comma, c.p.c.; eccepiva la eccezione di prescrizione .inoltre la impossibilità di far valere vizi di merito in relazione alla pretesa contributiva di cui agli avvisi opposti a fronte della mancata impugnazione degli stessi, regolarmente notificati, nel termine, ugualmente perentorio, di quaranta giorni. Circa la eccepita prescrizione del diritto CP_ all'esecuzione dell' per il decorso di oltre un quinquennio tra la notifica degli avvisi di addebito e la notifica della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata, la ha poi Controparte_1 dedotto, tra l'altro l'inammissibilità dell'opposizione per gli avvisi di addebito 37120150004647230000, 37120150006402910000, 37120160002775784000, 37120160013071187000 sottesi al preavviso di fermo amministrativo n. 07180201700000037000 notificato in data 08.05.2018 al destinatario e alla intimazione di pagamento n. 07120219002642969000 notificata in data 15.11.2012 a persona di famiglia;
l'inammissibilità dell'opposizione per gli avvisi di addebito nn. 37120140001783655000, 37120140014773331000, 37120140008283244000, sottesi all'intimazione di pagamento n. 07120219002642969000 notificata in data
15.11.2012 a persona di famiglia e a preavviso di fermo n. 07180201500051926000 notificato in data 25.09.2015 a persona di famiglia.
La concludeva per l'inammissibilità ovvero il rigetto della opposizione, con vittoria di Controparte_1 spese.
La domanda non è fondata e va pertanto respinta.
E' noto che la comunicazione di iscrizione ipotecaria, prevista e disciplinata dall'art. 77 bis del dpr 602/73 introdotto dall'art. 7, comma 2 lettera u-bis della legge 106 del 12/7/2011 di conversione del dl 70/2011, costituisce un adempimento obbligatorio a cui è tenuto il concessionario;
essa contiene l'avvertenza che in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di 30 giorni, si fa luogo all'iscrizione dell'ipoteca e che avverso la stessa comunicazione è possibile proporre opposizione dinanzi all'autorità competente. Tale deve essere il giudice del lavoro in materia di contributi, come anche osservato dalla Corte di Cassazione (Sentenza 09 settembre 2013, n. 20681), secondo cui la comunicazione preventiva, al pari dell'iscrizione ipotecaria, non ha natura esecutiva in quanto preordinata all'espropriazione immobiliare, circostanza che radicherebbe la competenza per territorio ove è sito l'immobile sul quale grava la procedura immobiliare per cui, laddove la pretesa impositiva è di natura contributiva, sussiste la competenza del giudice del lavoro ex art. 444 cpc.
Preme rilevare che nell' odierno giudizio la difesa di parte ricorrente ha inteso far valere attraverso il ricorso giudiziario proposto in primo luogo dei vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, in particolare la mancata individuazione nella stessa dell'immobile di proprietà del ricorrente sul quale sarebbe stata iscritta l'ipoteca, nonché delle modalità e dei termini per il pagamento, così come dell'autorità cui era possibile ricorrere.
In relazione a tali vizi che attengono non all' an della pretesa creditoria ma al quomodo executionis, la legittimazione passiva è della sola;
facendosi valere solo vizi propri dell'atto Controparte_1 amministrativo pre-esecutivo, essendo la titolarità dell'azione a lei affidata per legge, nella qualità di concessionario del servizio di riscossione dei crediti, ex dlgs 46/99.
Orbene, l'azione in relazione agli appena richiamati vizi propri della comunicazione preventiva di iscrizione ' ipotecaria è inammissibile, in quanto tardiva;
essa, integrando una doglianza che attiene al quomodo e non
\alla sussistenza del diritto di incidere negativamente sui diritti e sugli interessi del contribuente, è una doglianza da far valere nei modi e nei tempi di cui all'art. 617 c.p.c., ossia nei venti giorni dal compimento dell'atto nullo o dalla conoscenza di esso. Nel caso in esame, alla data di iscrizione a ruolo della causa
(10.11.2022) risulta elasso il termine di legge di 20 giorni dalla data di notifica all'opponente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria ( 12.10.2022 ).
CP_ Deve poi prendersi atto del deposito, all'atto della costituzione, da parte dell' della prova della notifica di tutti gli avvisi di addebito fondanti l'atto di intimazione. Deve ritenersi che alcuna specifica contestazione ha mosso la parte ricorrente in merito allo svolgimento della notifica degli avvisi come indicato in memoria CP_ di costituzione dall' e documentato in atti: la difesa di parte ricorrente si è invero limitata ad un generico disconoscimento ai sensi dell' art.2719 c.c. delle notifiche depositate in atti , che per la sua vaghezza deve ritenersi tamquam non esset.
Pertanto risulta smentito dagli atti di causa l'assunto attoreo secondo cui la comunicazione preventiva di CP_ iscrizione ipotecaria impugnata che è stato il primo atto mediante cui l' abbia dato notizia allo stesso dell'esistenza nei suoi confronti di una pretesa creditoria, dovendosi ritenere per conseguenza inammissibile per tardività la opposizione agli avvisi di addebito suindicati, con impossibilità di farsi valere i vizi sia formali che di merito che asseritamente affliggono gli stessi, ivi compresa la prescrizione.
L'opposizione proposta per il tramite della comunicazione preventiva impugnata avverso gli avvisi di addebito opposti è pertanto inammissibile perchè proposta ben oltre il termine di 40 giorni dalla data di notifica degli atti presupposti (avvisi ), previsto dalla legge per far valere vizi di merito qual è la prescrizione dei contributi,
(unico vizio in effetti lamentato in ricorso in relazione agli avvisi di addebito).
Una volta divenuto intangibile il credito per effetto della mancata proposizione (nei termini) dell'opposizione alla cartella esattoriale ( o avviso di addebito), ciò che può prescriversi è soltanto l'azione diretta all'esecuzione del titolo così definitivamente formatosi.
Con riferimento al decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica degli avvisi, in primo luogo va rilevato che detta eccezione può essere già disattesa in relazione a buona parte degli avvisi di addebito opposti., in particolare gli avvisi nn. 37120180002329047000, 37120180014561981000,
37120190003384071000, 37120190014765453000, 37120210004125916000, atteso che essi risultano notificati successivamente al 12.10.2017, di modo che alla data di notifica alla parte della comunicazione di preavviso impugnata, ancora non era elasso un quinquennio.
Anche in relazione agli altri avvisi recati nella comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria impugnata,
l'eccezione di prescrizione cd successiva, in esame va disattesa. Infatti deve tenersi conto dell'intervento, tra la notifica degli avvisi stessi e quella della comunicazione preventiva di ipoteca, degli atti interruttivi posti in essere dall' , indicati in memoria di costituzione, sopra riportati ( )ed anche dei Controparte_1 CP_ provvedimenti di dilazione indicati dall' in memoria di costituzione;
vale la pena di considerare che la difesa di parte ricorrente nulla ha controdedotto in relazione ad essi . Tali appena indicati atti hanno validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale successivo alla notifica delle cartelle e degli avvisi, di modo che alla data di notifica della comunicazione preventiva non era ancora decorso il quinquennio dalla notifica degli avvisi di addebito in esame.
Attesi gli esiti della lite, parte ricorrente va condannata alla rifusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, spese liquidate in favore di ciascuno dei convenuti come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'opposizione all'atto di intimazione e, per esso, a tutte le cartelle e gli avvisi opposti;
-condanna parte ricorrente a pagare le spese di lite in favore dei convenuti così liquidate:
CP_
- euro 1.350,00 oltre spese e rimborsi se dovuti all'
- euro 1.350,00 oltre iva, cpa e rimborsi se dovuti all' Agenzia delle Entrate.
Si comunichi.
Napoli, 9.07.2025
IL GIUDICE
Dott. Annamaria Lazzara