Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 29/04/2025, n. 256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 256 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale Ordinario di Prato In Nome del Popolo Italiano il Giudice dott.ssa Micaela Lunghi ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c nella causa n. RG 1513 /2024 tra le parti:
Attrice intimante: Controparte_1
), rappresentata e difesa C.F._1 dall'avv. CAVERA GERARDO e dall'avv. PANCANI VALENTINA ed elettivamente domiciliata presso il loros studio
Convenuta intimata: Parte_1
) rappresentata e difesa C.F._2 dall'avv. AVATI GIAN TOMMASO e dall'avv. FORNARIO ILARIA ed elettivamente domiciliata presso il loro studio
Oggetto: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da deduzioni di cui alle note ex art. 127 ter c.p.c. riportandosi ai propri atti;
la causa passava in riserva in data 18.03.2025, spirato il termine perentorio assegnato al 17.03.2025 ed era emessa in data odierna la presente sentenza.
31.10.2026 con riferimento all'immobile situato a Prato in via
Cavour n. 64 concesso in locazione alla conduttrice con contratto del 28.10.2014; la parte attrice deduceva di avere inviato rituale disdetta in data 04.04.2024 e chiedeva la convalida con vittoria di spese in caso di opposizione.
Si costituiva la convenuta che si opponeva e avanzava domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Con provvedimento del 23.07.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10.07.2024 era emessa l'ordinanza di rilascio ex art. 665 c.p.c. con data fissata al 01.11.2026 e si fissava l'udienza ex art. 420 c.p.c. previo mutamento del rito e assegnazione del termine per l'introduzione della procedura di mediazione obbligatoria.
Dopo la revoca del proprio provvedimento che ammnetteva per errore la CTU, non avendo il giudicante correttamente individuato la questione preliminare di improcedibilità sollevata nelle memorie integrative da entrambe le parti era fissata udienza ex art. 429 c.p.c. nelle modalità ex art. 127 ter c.p.c. compatibili con il rito secondo il c.d. “Correttivo Cartabia” ( d. lgs. 164/24 entrato in vigore il 26.11.2024).
Dagli atti di causa emerge che la procedura di mediazione non è stata espletata da alcuna delle parti che non hanno introdotto la relativa domanda.
Tal condotta determina la sussistenza di uan condizione di improcedibilità delle domande proposte dalle parti dato che la mediaizone è obbligatoria per legge.
Nel caso di specie si ritiene che l'interesse alla introduzione della procedura di mediazione era evidente per entrambe le parti: da un
2 lato l'attrice intimante aveva interesse alla prosecuzione del giudizio avendolo lei stessa incardinato e ciò anche successivamente alla emissione dell'ordinanza provvisoria di rilascio ex art. 665 c.p.c. trattandosi di una misura inidonea al giudicato e destinata ad essere superata e a perdere efficacia da una pronuncia in punto di merito o da un diverso processo promosso tra identiche parti per lo stesos rapporto di locazione;
dall'altro lato la convenuta intimata aveva interesse alla prosecuzione della causa avendo proposto domanda riconvenzionale ( cfr. Corte d'Appello Genova sez. I, sent.
10.01.2024 n. 254 e Cass. ord. 05.03.2020, n. 6319).
Quindi le spese di lite del giudizio vanno compensate integralmebte tra le parti ex art. 92 coimma I c.p.c.
Stando a tale orientamento, peraltro già enucelato in altra sentenza da questo stesso giudice,quando l'azione viene dichiarata improcedibile per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, tale pronuncia non è atta a fare perdere l'efficacia esecutiva all'ordinanza provvisoria di rilascio emessa ex art. 665 c.p.c. cosicchè, anche in caso di estinzione del processo rimangono validi gli effetti esecutivi dell'ordinanza.
Per una interpretazione analogica dell'art. 653 c.p.c. questo giudice ritiene che l'efficacia di un provvedimento sommario non cautelare non possa essere travolta dalla pronuncia di estinzione o di improecedibilità del connesso giudizio a cognizione piena.
Il riferimento delle parti al nuovo art. 5 bis del d.lgs. 28/10 introdotto dalla riforma c.d. Cartabia è relativo alla questione analizzata dalla giurisprudenza nella nota sentenza SS.UU. n.
19596/2020 concernente le domande introdotte con ricorso per decreto ingiuntivo mentre nel caso che ci occupa la questione riguarda una richiesta di convalida di licenza per finita locazione e quindi con ogni evidenza una casistica diversa.
3 Ogni altra questione o domanda, anche nel merito, deve ritenersi assorbita dalla presente pronuncia emssa in punto di improcedibilità del giudizio
Pertanto si reputa che vada dichiarata senza alcun dubbio la improcedibilità del giudizio di merito e, per l'effetto, confermare la propria ordinanza di rilascio emessa in data 23.07.2024 e compensare integralmente ex art. 92 cmma II c.p.c. le spese di lite sostenute dalle parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'improcedibilità del giudizio di merito e, per gli effetti, conferma il proprio provvedimento emesso ex art. 665 c.p.c. in data
23.07.2024 con fissazione della data per il rilascio dell'immobile meglio identificato in atti al 01.11.2026; compensa integralmente, ex art. 92 comma II c.p.c., le spese di lite sostenute dalle parti.
Prato, 28/04/2025
Il giudice Dott.ssa Micaela Lunghi
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