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Sentenza 25 maggio 2025
Sentenza 25 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 25/05/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 25 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 71/2013 R.G. (ex Tribunale di Melfi) vertente in materia di “ proprietà”
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Parte_1 C.F._1
Coluzzi e Daniele Masiello, con studio in Lavello, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Pompeo
[...] C.F._5
Fortarezza, con studio in Lavello ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e domandando di: determinare il confine tra il terreno di
[...] CP_2 CP_4 CP_3
proprietà della attrice, censito incatasto del Comune di Lavello fg.47 p.lla 2065, e quelli rispettivamente appartenenti a fg. 47 p.lle 2340-2343 e in ditta pro quota a Controparte_1 CP_4
ed fg. 47 p.lla 2341 e, per l'effetto, di disporre la condanna dei
[...] CP_3 CP_2
convenuti alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione di eventuali opere di recinzione o altro manufatto realizzato, nonché la condanna dei medesimi al rilascio in suo favore della porzione di terreno che risultasse indebitamente occupata, ovvero, in subordine, di condannare i convenuti al pagamento dell'area sottratta, per un valore complessivo di € 10.000,00, ovvero per la diversa, maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia o da determinarsi a seguito di CTU;
in subordine, l'attrice domandava di accertare i danni arrecati dai convenuti alla sua proprietà, con condanna dei medesimi al risarcimento del danno, vittoria di spese e distrazione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali eccepivano: il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, stante l'inefficacia- nullità della donazione disposta in suo favore dal coniuge, titolo posto a fondamento della domanda;
inammissibilità della domanda per non avere la parte attrice valido titolo di acquisto della proprietà rivendicata.
I convenuti, premesso che sin dal 1967 l'area di confine tra la proprietà rivendicata dall'attrice , all'epoca detenuta da , era stato materializzato mediante pali e retina di recinzione tali Parte_2
da inglobare la superficie di circa mq.54 ricadente attualmente nella particella 2065, nelle particelle
2340,2341 e 2342 e che tale superficie era stata sempre utilizzata come area di passaggio per accedere alla Via Toscanini alla particella 2342, coltivata ad orto, domandavano accertarsi in proprio favore,
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di terreno di circa mq. 58 ricadente attualmente nella particella 2063 del foglio 47 del Comune di Lavello confinante ed incorporata nelle particelle 2340,2341 e 2342 del foglio 47 ed ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza, con esonero di responsabilità in capo al medesimo.
I convenuti domandavano, pertanto, il rigetto della domanda dell'attrice e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale.
In data 12.3.2019, dopo una serie di rinvii, era nominato CTU che, di fatto, non depositava l'elaborato, fruendo di una serie di proroghe, sino alla revoca dell'incarico disposta all'udienza del 19.11.2024.
La causa, ritenuta matura per la decisione, era poi trattata all'udienza del 29.1.2025 e riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
Le domande della parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda principale dell'attrice, per la sua formulazione testuale ed in base alla documentazione depositata a sostegno, è un'azione di regolamento di confini, laddove la parte allega una sostanziale incertezza del confini tra la particella oggetto della donazione in suo favore da parte del coniuge ( p.lla 2065 fg.47), e quelle rispettivamente di proprietà , di CP_1
( p.lle 2340 e 2343- fg.47 ) ed in comproprietà di e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
( p.lla 2341-fg.47).
La parte sostiene che la proprietà dei aveva sconfinato per circa mq. 58 sulla particella CP_1
2065 in più punti, laddove era stata realizzata una struttura di cemento armato con la conseguenza che si rendeva necessario determinare l'esatto confine, anche attraverso il ripristino dello stato dei luoghi. In diritto, si osserva che, in linea generale, nell'azione di regolamento di confini non vengono in contestazione i rispettivi titoli di acquisto, con la conseguenza che l'attore non viene gravato della prova piena della dimostrazione del diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo corrispondente alla maturazione della usucapione ( come nell'azione di rivendica).
Tuttavia, “ Quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione…”. ( cfr. Cass. 15013/2000 ma anche 5114/1993)
Orbene, il precedente citato si attaglia perfettamente alla odierna controversia, con la conseguenza che il deposito in giudizio del solo titolo di acquisto del 2009, nel quale il coniuge donante affermava di avere acquistato la particella per usucapione, non costituisce prova idonea all'accoglimento della domanda.
Di conseguenza rigettata la domanda principale, vanno parimenti rigettate le ulteriori domande, di riduzione in pristino e risarcitoria proposte ed alla prima collegate sul piano logico.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale di accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà “della striscia di terreno di circa mq.58 ricadente attualmente nella particella
2063 del foglio 47” proposta dai convenuti.
Ad un primo esame, si rileva una certa genericità nella formulazione della domanda, laddove in essa non sono ben specificati coloro (tra i convenuti che domandano accertarsi l'intervenuta usucapione) che, negli anni, avrebbero esercitato sulla striscia di terreno di che trattasi il possesso ininterrotto.
Ed infatti, da un lato parrebbe che i convenuti domandino l'accertamento, in favore di tutti loro, dell'acquisto della proprietà della striscia di terreno, dall'altro, tuttavia, il terreno situato alle spalle dei garages, al quale si accede attraverso l'area rivendicata, parrebbe di proprietà del solo CP_1
.
[...]
Ad ogni modo, proprio partendo dalla perizia depositata dalla attrice, si evince come parte della superficie della particella 2065 (quella oggetto della donazione del 2009) a dire del tecnico sia occupata da un fabbricato in muratura, edificato dai e sito in prossimità della striscia di CP_1
terreno evidenziata nelle planimetrie e ritratta nella fotografie nn. da 11 a 13.
Orbene, nell'area limitrofa rispetto alla particella 2065, insistono le particelle 2340 e 2342 di proprietà di e la particella 2341 di proprietà di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
pro quota di 1/3 ciascuno. CP_4 I convenuti hanno depositato in giudizio un atto di donazione del 17.12.2007 nel quale Persona_1
e donavano a e figli dei primi,
[...] Persona_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
la piena proprietà di 3 immobili garages ubicati nella particella 2341 del foglio 47.
Nell'atto, i donanti dichiaravano che detti immobili erano stati edificati in data anteriore all'1.9.1967
e di seguito ristrutturati nel 1992, previa autorizzazione edilizia n. 33 prot. 1276; il possesso di tali immobili era trasferito alla data stessa della disposta donazione.
Gli atti menzionati nell'atto non risultano depositati in giudizio dai convenuti. Per_ Con atto di donazione dell'1.10.2009 i medesimi e donavano all'altro figlio, CP_1
i terreni di cui alle particelle 2340 e 2342 fg. 47 Comune di Lavello, con Controparte_1
immissione immediata del donatario nel possesso degli immobili.
In giudizio è stata anche espletata la prova testimoniale richiesta dai convenuti al fine di provare: il possesso ininterrotto, in capo ai resistenti, della striscia di terreno situata tra i locali garages ( quelli della donazione del 2007) ed il fondo di proprietà della attrice delimitata dagli anni 70 da pali e rete metallica per recinzione;
la circostanza che per accedere al terreno sito tra i locali garages del fratelli ed il fondo particella 2065 ( proprietà si attraversava un cancello di ferro, CP_1 Parte_1
realizzato dal 1970 e tuttora esistente, nella disponibilità esclusiva della famiglia Persona_3
; la circostanza della coltivazione ( non si sa da parte di chi) dei terreni siti alle spalle dei
[...]
garages.
Il teste dichiarava che: la striscia di terreno tra i locali garages ed il fondo di Testimone_1 proprietà dell'attrice era delimitata da rete e pali sin dagli anni 70 e comunque sin dall'epoca di realizzazione dei garages;
che per accedere al terreno sito tra i garages ed il terreno della attrice di attraversava un cancello di ferro tuttora presente ed esistente dagli anni 70; che per accedere alla particella 2342 ( proprietà ) si percorreva e si percorre una striscia di terreno Controparte_1
delimitata da recinzione e cancello adiacente ai garages dei;
che tale striscia di terreno CP_1 costituiva l'unico accesso al terreno ubicato alle spalle dei garages il quale dagli anni 70 era coltivato in parte ad orto ed in parte a frutteto uliveto. ( verbale di udienza del 24.2.2015)
Il teste riferiva che per accedere al terreno sito alle spalle dei locali garages dei Testimone_2
si accedeva attraverso un terreno posto al confine delimitato da cancello e recinzione;
CP_1 che detto terreno (alle spalle dei garages) era coltivato sin dagli anni 70 da “ ”; che su CP_1
tale terreno negli anni 70 erano presenti alberi di ulivo e frutta.
Di segno decisamente contrario era tuttavia la deposizione di , fratello della attrice, Testimone_3
il quale dichiarava che lui era residente nella via situata di fronte ai terreni per cui è causa, e precisava che : il cancello di ferro posto tra le proprietà dei e della attrice era stato apposto solo CP_1 nel 2011; che l'apposizione fu immediatamente contestata dalla sorella, tanto che egli fu chiamato per dirimere la lite in corso;
che sino al 2011 la sorella ed il marito avevano sempre coltivato l'area di terreno di loro proprietà, sino alla apposizione della rete metallica nel 2011. (verbale di udienza
8.4.2014)
La teste a sua volta dichiarava che ella era stata residente nella zona ed aveva Testimone_4
anche prestato attività nella costruzione di una rimessa sui fondi di che trattasi e al tempo non erano presenti né recinzione, né cancello. ( verbale di udienza dell' 8.4.2014)
Le emergenze della prova testimoniale, quanto alla eccepita usucapione ed allo stesso possesso esclusivo dell'area di terreno di che trattasi ( la striscia di terreno che collega la particella 2342 fg.47 di proprietà di sita tra i garages e la particella di proprietà dell'attrice) appare Controparte_1
confusa e contraddittoria, avendo i testi, nessuno dei quali in sé inattendibile, reso sul punto versioni assolutamente discordanti in merito a chi coltivasse i terreni ed alla data di apposizione della delimitazione con rete e cancello.
Pertanto, anche la domanda riconvenzionale va rigettata.
La reciproca soccombenza integra condizione legittimante l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , e ogni altra domanda, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
disattesa, così provvede:
Rigetta le domande proposte dall'attrice;
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Potenza 25.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile
Il Tribunale di Potenza, in persona della dott.ssa Rosa Maria Verrastro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 71/2013 R.G. (ex Tribunale di Melfi) vertente in materia di “ proprietà”
T R A
, C.F. , rappresentata e difesa dagli avvocati Mario Parte_1 C.F._1
Coluzzi e Daniele Masiello, con studio in Lavello, ed ivi elettivamente domiciliata, giusta mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTRICE
E
C.F. , C.F. Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
, C.F. , C.F._3 Controparte_3 C.F._4 CP_4
C.F. , rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Pompeo
[...] C.F._5
Fortarezza, con studio in Lavello ed ivi elettivamente domiciliati, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione con domanda riconvenzionale;
CONVENUTI
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 CP_1
, e domandando di: determinare il confine tra il terreno di
[...] CP_2 CP_4 CP_3
proprietà della attrice, censito incatasto del Comune di Lavello fg.47 p.lla 2065, e quelli rispettivamente appartenenti a fg. 47 p.lle 2340-2343 e in ditta pro quota a Controparte_1 CP_4
ed fg. 47 p.lla 2341 e, per l'effetto, di disporre la condanna dei
[...] CP_3 CP_2
convenuti alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione di eventuali opere di recinzione o altro manufatto realizzato, nonché la condanna dei medesimi al rilascio in suo favore della porzione di terreno che risultasse indebitamente occupata, ovvero, in subordine, di condannare i convenuti al pagamento dell'area sottratta, per un valore complessivo di € 10.000,00, ovvero per la diversa, maggiore o minore somma che si riterrà di giustizia o da determinarsi a seguito di CTU;
in subordine, l'attrice domandava di accertare i danni arrecati dai convenuti alla sua proprietà, con condanna dei medesimi al risarcimento del danno, vittoria di spese e distrazione.
Si costituivano tempestivamente in giudizio i convenuti, i quali eccepivano: il difetto di legittimazione attiva in capo alla parte attrice, stante l'inefficacia- nullità della donazione disposta in suo favore dal coniuge, titolo posto a fondamento della domanda;
inammissibilità della domanda per non avere la parte attrice valido titolo di acquisto della proprietà rivendicata.
I convenuti, premesso che sin dal 1967 l'area di confine tra la proprietà rivendicata dall'attrice , all'epoca detenuta da , era stato materializzato mediante pali e retina di recinzione tali Parte_2
da inglobare la superficie di circa mq.54 ricadente attualmente nella particella 2065, nelle particelle
2340,2341 e 2342 e che tale superficie era stata sempre utilizzata come area di passaggio per accedere alla Via Toscanini alla particella 2342, coltivata ad orto, domandavano accertarsi in proprio favore,
l'intervenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà della porzione di terreno di circa mq. 58 ricadente attualmente nella particella 2063 del foglio 47 del Comune di Lavello confinante ed incorporata nelle particelle 2340,2341 e 2342 del foglio 47 ed ordinare al Conservatore la trascrizione della emananda sentenza, con esonero di responsabilità in capo al medesimo.
I convenuti domandavano, pertanto, il rigetto della domanda dell'attrice e l'accoglimento della spiegata domanda riconvenzionale, con vittoria di spese ed onorari di giudizio.
La causa era istruita mediante acquisizioni documentali e prova testimoniale.
In data 12.3.2019, dopo una serie di rinvii, era nominato CTU che, di fatto, non depositava l'elaborato, fruendo di una serie di proroghe, sino alla revoca dell'incarico disposta all'udienza del 19.11.2024.
La causa, ritenuta matura per la decisione, era poi trattata all'udienza del 29.1.2025 e riservata a sentenza con termini 190 c.p.c.
Le domande della parte attrice non sono meritevoli di accoglimento.
In punto di qualificazione giuridica, la domanda principale dell'attrice, per la sua formulazione testuale ed in base alla documentazione depositata a sostegno, è un'azione di regolamento di confini, laddove la parte allega una sostanziale incertezza del confini tra la particella oggetto della donazione in suo favore da parte del coniuge ( p.lla 2065 fg.47), e quelle rispettivamente di proprietà , di CP_1
( p.lle 2340 e 2343- fg.47 ) ed in comproprietà di e
[...] Controparte_2 CP_3 CP_4
( p.lla 2341-fg.47).
La parte sostiene che la proprietà dei aveva sconfinato per circa mq. 58 sulla particella CP_1
2065 in più punti, laddove era stata realizzata una struttura di cemento armato con la conseguenza che si rendeva necessario determinare l'esatto confine, anche attraverso il ripristino dello stato dei luoghi. In diritto, si osserva che, in linea generale, nell'azione di regolamento di confini non vengono in contestazione i rispettivi titoli di acquisto, con la conseguenza che l'attore non viene gravato della prova piena della dimostrazione del diritto di proprietà in virtù di un titolo di acquisto originario o derivativo risalente ad un periodo corrispondente alla maturazione della usucapione ( come nell'azione di rivendica).
Tuttavia, “ Quando invece l'attore assuma che la superficie del fondo da lui in concreto posseduta sia inferiore a quella indicata nel proprio titolo di acquisto e denunci lo sconfinamento del vicino il quale contesti quanto affermato dall'attore, invocando a sua volta il proprio titolo di acquisto, il conflitto non è più tra fondi ma fra titoli, con la conseguenza che l'attore è soggetto all'onere probatorio dell'azione di rivendicazione…”. ( cfr. Cass. 15013/2000 ma anche 5114/1993)
Orbene, il precedente citato si attaglia perfettamente alla odierna controversia, con la conseguenza che il deposito in giudizio del solo titolo di acquisto del 2009, nel quale il coniuge donante affermava di avere acquistato la particella per usucapione, non costituisce prova idonea all'accoglimento della domanda.
Di conseguenza rigettata la domanda principale, vanno parimenti rigettate le ulteriori domande, di riduzione in pristino e risarcitoria proposte ed alla prima collegate sul piano logico.
Va a questo punto esaminata la domanda riconvenzionale di accertamento della intervenuta usucapione del diritto di proprietà “della striscia di terreno di circa mq.58 ricadente attualmente nella particella
2063 del foglio 47” proposta dai convenuti.
Ad un primo esame, si rileva una certa genericità nella formulazione della domanda, laddove in essa non sono ben specificati coloro (tra i convenuti che domandano accertarsi l'intervenuta usucapione) che, negli anni, avrebbero esercitato sulla striscia di terreno di che trattasi il possesso ininterrotto.
Ed infatti, da un lato parrebbe che i convenuti domandino l'accertamento, in favore di tutti loro, dell'acquisto della proprietà della striscia di terreno, dall'altro, tuttavia, il terreno situato alle spalle dei garages, al quale si accede attraverso l'area rivendicata, parrebbe di proprietà del solo CP_1
.
[...]
Ad ogni modo, proprio partendo dalla perizia depositata dalla attrice, si evince come parte della superficie della particella 2065 (quella oggetto della donazione del 2009) a dire del tecnico sia occupata da un fabbricato in muratura, edificato dai e sito in prossimità della striscia di CP_1
terreno evidenziata nelle planimetrie e ritratta nella fotografie nn. da 11 a 13.
Orbene, nell'area limitrofa rispetto alla particella 2065, insistono le particelle 2340 e 2342 di proprietà di e la particella 2341 di proprietà di , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2
pro quota di 1/3 ciascuno. CP_4 I convenuti hanno depositato in giudizio un atto di donazione del 17.12.2007 nel quale Persona_1
e donavano a e figli dei primi,
[...] Persona_2 Controparte_4 CP_2 CP_3
la piena proprietà di 3 immobili garages ubicati nella particella 2341 del foglio 47.
Nell'atto, i donanti dichiaravano che detti immobili erano stati edificati in data anteriore all'1.9.1967
e di seguito ristrutturati nel 1992, previa autorizzazione edilizia n. 33 prot. 1276; il possesso di tali immobili era trasferito alla data stessa della disposta donazione.
Gli atti menzionati nell'atto non risultano depositati in giudizio dai convenuti. Per_ Con atto di donazione dell'1.10.2009 i medesimi e donavano all'altro figlio, CP_1
i terreni di cui alle particelle 2340 e 2342 fg. 47 Comune di Lavello, con Controparte_1
immissione immediata del donatario nel possesso degli immobili.
In giudizio è stata anche espletata la prova testimoniale richiesta dai convenuti al fine di provare: il possesso ininterrotto, in capo ai resistenti, della striscia di terreno situata tra i locali garages ( quelli della donazione del 2007) ed il fondo di proprietà della attrice delimitata dagli anni 70 da pali e rete metallica per recinzione;
la circostanza che per accedere al terreno sito tra i locali garages del fratelli ed il fondo particella 2065 ( proprietà si attraversava un cancello di ferro, CP_1 Parte_1
realizzato dal 1970 e tuttora esistente, nella disponibilità esclusiva della famiglia Persona_3
; la circostanza della coltivazione ( non si sa da parte di chi) dei terreni siti alle spalle dei
[...]
garages.
Il teste dichiarava che: la striscia di terreno tra i locali garages ed il fondo di Testimone_1 proprietà dell'attrice era delimitata da rete e pali sin dagli anni 70 e comunque sin dall'epoca di realizzazione dei garages;
che per accedere al terreno sito tra i garages ed il terreno della attrice di attraversava un cancello di ferro tuttora presente ed esistente dagli anni 70; che per accedere alla particella 2342 ( proprietà ) si percorreva e si percorre una striscia di terreno Controparte_1
delimitata da recinzione e cancello adiacente ai garages dei;
che tale striscia di terreno CP_1 costituiva l'unico accesso al terreno ubicato alle spalle dei garages il quale dagli anni 70 era coltivato in parte ad orto ed in parte a frutteto uliveto. ( verbale di udienza del 24.2.2015)
Il teste riferiva che per accedere al terreno sito alle spalle dei locali garages dei Testimone_2
si accedeva attraverso un terreno posto al confine delimitato da cancello e recinzione;
CP_1 che detto terreno (alle spalle dei garages) era coltivato sin dagli anni 70 da “ ”; che su CP_1
tale terreno negli anni 70 erano presenti alberi di ulivo e frutta.
Di segno decisamente contrario era tuttavia la deposizione di , fratello della attrice, Testimone_3
il quale dichiarava che lui era residente nella via situata di fronte ai terreni per cui è causa, e precisava che : il cancello di ferro posto tra le proprietà dei e della attrice era stato apposto solo CP_1 nel 2011; che l'apposizione fu immediatamente contestata dalla sorella, tanto che egli fu chiamato per dirimere la lite in corso;
che sino al 2011 la sorella ed il marito avevano sempre coltivato l'area di terreno di loro proprietà, sino alla apposizione della rete metallica nel 2011. (verbale di udienza
8.4.2014)
La teste a sua volta dichiarava che ella era stata residente nella zona ed aveva Testimone_4
anche prestato attività nella costruzione di una rimessa sui fondi di che trattasi e al tempo non erano presenti né recinzione, né cancello. ( verbale di udienza dell' 8.4.2014)
Le emergenze della prova testimoniale, quanto alla eccepita usucapione ed allo stesso possesso esclusivo dell'area di terreno di che trattasi ( la striscia di terreno che collega la particella 2342 fg.47 di proprietà di sita tra i garages e la particella di proprietà dell'attrice) appare Controparte_1
confusa e contraddittoria, avendo i testi, nessuno dei quali in sé inattendibile, reso sul punto versioni assolutamente discordanti in merito a chi coltivasse i terreni ed alla data di apposizione della delimitazione con rete e cancello.
Pertanto, anche la domanda riconvenzionale va rigettata.
La reciproca soccombenza integra condizione legittimante l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di , e ogni altra domanda, eccezione e deduzione Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4
disattesa, così provvede:
Rigetta le domande proposte dall'attrice;
Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti;
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Potenza 25.5.2025
Il giudice
Dott.ssa Rosa Maria Verrastro