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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/11/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2142/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(P.I. ), in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata all'atto di costituzione di nuovo difensore depositato in data 27.03.2023, dagli Avv.ti
VI CU e l'Avv. Simona Vircillo, ed elettivamente domiciliata presso la sede dell sita in al Viale degli Controparte_1 Pt_1
Alimena n.8.
[...]
[...]
P.IVA ), in persona del legale rappresentate p.t., Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa, in virtù di procura resa in foglio separato allegato alla comparsa di costituzione in appello, dagli Avv.ti Angelo Paletta e dall'Avv. Alessandro Paletta,
1 ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, sito in Roma, Viale della Grande
Muraglia n. 289.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI
Per l'appellante:” Voglia la Corte d'Appello di Catanzaro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
A) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE:
Sospendere già alla prima udienza ex art. 351 c.p.c. l'efficacia esecutiva della sentenza
n 1876/2019 emessa dal Tribunale di Cosenza in data 24.09.2019 e notificata a mezzo pec in data 30 settembre 2019, per i motivi indicati nel presente atto di appello o per quelli che l'Ecc.ma Corte d'Appello riterrà ad essi consequenziali e/o comunque sussistenti Accogliere per i motivi esposti in narrativa il presente atto di appello e così revocare e/o annullare e/o riformare la sentenza n 1876/2019 emessa dal Tribunale di
Cosenza in data 24.09.2019 e, in accoglimento delle conclusioni riportate nell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo nel procedimento n. 4491/2015 innanzi al Tribunale di Cosenza “Voglia l'On.le Tribunale di Cosenza adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, accogliere l'opposizione per i motivi di cui in premessa
e per l'effetto in via preliminare ed assorbente accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire in capo a nel merito accertare e dichiarare Controparte_2
l'improcedibilità e/o inammissibilità del decreto ingiuntivo opposto nonché accertare
e dichiararlo infondato, in fatto ed in diritto, nullo e inefficace e comunque revocare il decreto ingiunto n. 1158 /15 (R.G. n. 1697/2015) tutte le causali di cui in narrativa;
In via gradata, e salvo gravame, accertare e dichiarare per tutte le causali in narrativa
l'illegittimità inammissibilità ed infondatezza della somma ingiunta e quindi accertare che la somma ingiunta non dovuta e/o che nessuna somma è dovuta dall'opponente
e/o accertare l'esatto dare/avere tra le parti in considerazione dei Parte_2
pagamenti effettuati dall per come confermati da Con Parte_2 Controparte_2
vittoria in ogni caso delle spese tutte del doppio grado di giudizio”.
2 Per l'appellata: “Per tutto quanto sopra esposto, la , ut supra, chiede CP_2
che il Tribunale adito, contrariis reiectis, voglia rigettare l'appello proposto da
e così: CP_3
in via d'urgenza: rigettare la istanza di inibitoria perché del tutto infondata;
in via preliminare: dichiarare la inammissibilità del gravame per i motivi esposti nel presente atto;
in ogni caso e sempre in via preliminare, dichiarare infondato ogni motivo di appello espresso con l'impugnazione di causa e per l'effetto rigettare nel merito tutte le domande proposte dalla;
Parte_1
in subordine e nel merito: rigettare l'appello perché comunque infondato.
Con condanna della al Parte_1
pagamento delle spese di lite anche del grado d'appello.”
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, l' Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1158/2015, emesso dal
Tribunale di Cosenza, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di euro
4.142.693,21 oltre spese e interessi, derivanti dal mancato pagamento di fatture emesse dalla società cedute poi a Parte_3 Controparte_2
A fondamento dell'opposizione l ha Parte_1
dedotto:
-che la società non era legittimata ad agire per difetto di accettazione Controparte_2
degli atti di cessione del credito in quanto, esse, sono state rifiutate nei termini previsti dall'art. 117 del d.lgs. n.165/2006 , nonché per aver stipulato accordi transattivi con la cedente;
- che il decreto ingiuntivo è risultato essere nullo ed inefficace in quanto privo della prova scritta dalla legge, stante l'inidoneità ed insufficienza della documentazione prodotta con il ricorso in monitorio, mancando il contratto stipulato tra cedente e ceduta
3 dei due presupposti richiesti per la sua validità, ovvero procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente e mancata stipula del contratto in forma pubblica;
- che in relazione al merito la pretesa creditoria è infondata, non essendo presenti agli atti gli ordinativi provenienti di volta in volta dagli uffici preposti, né i documenti di trasporto con la prova della consegna e accettazione della fornitura, oltre alla mancanza della preventiva diffida e messa in mora;
- che in ogni caso non sono dovuti gli interessi moratori ex art. 4 e 5 del d.lgs. n.
231/2002 stante l'assenza di un valido contratto scritto e che tutt'al più detti interessi andavano riconosciuti dalla data di proposizione della domanda e previa verifica delle fatture per cui è causa.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita in giudizio la Controparte_2
evidenziando in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione afferente alla propria carenza di legittimazione attiva , mancando la prova della ricezione dell'intervenuto Parte rifiuto, che avrebbe dovuto essere trasmesso dall sia alla cedente che alla cessionaria.
Ha in ogni caso dedotto che si tratta di rifiuto assolutamente immotivato e che affinché lo stesso abbia effettività giuridica devono essere dimostrate e giustificate le esigenze ed i gravi motivi che escludono l'efficacia della cessione .
Ha ulteriormente evidenziato che il RD n. 2440 del 1923 e lo stesso art.70 non sono applicabili alla che non è rientra tra le amministrazioni dello stato. CP_4
Ha aggiunto che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso, mentre quando questo si non è più invocabile la disciplina speciale posta dal combinato di-sposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 70
e L. n. 2248 del 1865, art. 9 e torna ad applicarsi quella generale dell'art. 69 dello stesso
R.D. e art. 1264 cod. civ. che per l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo senza più necessità della sua adesione o del suo consenso.
Ha precisato inoltre che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, la documentazione già allegata con il ricorso in monitorio, ovvero gli atti di cessione e le
4 fatture è sufficiente a provare la sussistenza del credito, nonché la sua liquidità ed esigibilità.
Rigettata la chiesta provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e concessi i termini di cui all'art. 183 VI comma, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con sentenza n. 1876/2019, pubblicata in data 24.09.2019 il giudice di prime cure ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo e ha dichiarato l'esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto condannando l'opponente alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese e competenze del giudizio.
In estrema sintesi, il giudice di prime cure ha ritenuto che la disciplina invocata dall'opponente sulla necessaria adesione della PA alla cessione, non è applicabile quando, come nel caso di specie, il contratto si è concluso con la regolare esecuzione delle prestazioni.
Per cui la cessione si è perfezionata con la notifica all'azienda sanitaria ceduta del contratto di cessione, valido in quanto redatto con atto pubblico, senza la necessità Parte dell'adesione dell alla cessione, applicandosi al caso di specie la disciplina generale di cui all'art. 1264 c.c.
Ha inoltre evidenziato che la carenza di legittimazione di non può essere CP_2
Parte desunta dall'accordo che sarebbe intercorso tra l e la cessionaria
[...]
in merito alla rinunzia di quest'ultima ad una parte del capitale e Controparte_5
degli interessi, trattandosi di circostanza non provata nei termini di rito.
La sentenza di primo grado ha ritenuto infondata anche l'eccezione di mancanza di forma scritta formulata dall'opponente, avendo l'opposta prodotto in giudizio la Parte convenzione con la SUA, non contestata dall' da cui scaturisce il credito per cui
è causa.
Ha ritenuto da ultimo di non dover considerare gli intervenuti pagamenti posti in essere Parte dall in favore di , successivamente all'emissione del decreto CP_2
Parte ingiuntivo e di cui l ha dato atto solo in comparsa conclusionale, poiché gli stessi non sono stati nemmeno specificati nel loro esatto ammontare e che in ogni caso tali
5 Parte pagamenti denotano un comportamento contraddittorio dell avendo l'opponente pagato crediti per prestazioni che ha assunto non siano state svolte.
2. Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello l' , Parte_1
concludendo come in epigrafe.
Quale primo motivo di appello ha dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice ha rigettato l'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto, ritendendo erroneamente che le cessioni di credito siano valide, efficaci ed opponibili all nonostante Parte_1
gli atti rifiuto.
L'appellante, riportando copiosa giurisprudenza, ha sostenuto che la decisione del giudice di prime cure di configurare quale disciplina applicabile quella prevista dall'art. 1264 c.c. sia illegittima e contraria al caso di specie. In particolare, ha affermato e riportato che “la disciplina concernente la cessione dei crediti nei confronti di una P.A. ha natura derogatoria e speciale rispetto alla comune disciplina codicistica della cessione del credito tra privati prevista dagli artt. 1260 e ss. c.c.” (Cass. Civ., sez. I,
24.09.2007, n. 19571). E che, dunque, il consenso è condizione necessaria per la validità della cessione di credito.
Ha inoltre contestato che il giudice di prime cure non avrebbe considerato, in virtù di quanto disposto dall'art. 69, co.1 e 3, R.D., n. 2440 /1923, che le cessioni di credito oltre alla notificazione “debbano risultare da un atto pubblico ovvero da una scrittura privata autenticata da un notaio”, sottolineandone la mancanza nella fattispecie in esame.
Quale secondo motivo di appello l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha ritenuto che il credito oggetto di cessione discenda da un valido titolo, ovvero dalla Convenzione con la SUA.
Sul punto ha precisato che in realtà non è stato prodotto in giudizio alcun documento che rivesta la forma di un contratto ed ha richiamato giurisprudenza di merito e di legittimità a sostegno.
6 Quale ultimo motivo di appello ha dedotto che il giudice di primo grado ha omesso di motivare circa i pagamenti effettuati dall'Ente alla società cedente, anche in data antecedente all'emissione del decreto ingiuntivo.
In particolare ha contestato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha affermato che le somme che la stessa ha riconosciuto esserle state CP_2
corrisposte in corso di causa non sono state provate nel loro ammontare. CP In parte qua ha riportato il contenuto della comparsa conclusionale di banca in cui ha evidenziato che a fronte di un capitale ingiunto per CP_2
€4.142.693,21 oltre accessori, resta creditrice della somma di €1.263.606,78 in conto capitale, €1.209.877,58 per interessi oltre quelli maturandi e le successive occorende”.
Pertanto, il giudice di prime cure, avrebbe dovuto revocare il decreto ingiuntivo e di conseguenza rideterminare le somme residue effettivamente dovute.
Si è costituita in giudizio eccependo l'inammissibilità dell'appello Controparte_2
in quanto proposto in violazione del principio di autosufficienza dell'impugnazione
,poiché anche laddove l'appellante ha riprodotto le parti della sentenza delle quali richiede la riforma, l'impugnazione manca dello specifico accertamento in revisione che la Corte sarebbe chiamata a pronunciare.
Ha eccepito la definitività del capo di sentenza sulle spese di lite nonché la definitività del capo della sentenza relativo agli interessi di mora ex d.lgs. 231/02, in assenza di motivi specifici di impugnazione in parte qua.
Ha dedotto l'infondatezza del motivo di appello afferente al mancato riconoscimento Parte del rifiuto opposto dall' alla cessione, con un richiamo del tutto inconferente a pronunce di merito e di legittimità non applicabili al caso di specie.
Ha evidenziato la correttezza della decisione di primo grado nella parte in cui ha ritenuto che la prova scritta del credito sia stata resa con la convenzione SUA agli atti e la conseguente infondatezza del relativo motivo di appello. Parte Sul punto ha dedotto che l non ha mai contestato la validità del predetto accordo quadro e che in ogni caso a prova del credito, sono stati allegati i contratti di cessione,
7 le fatture ed i documenti di trasporto, comprovanti che le forniture per cui è causa sono state eseguite.
Ha da ultimo evidenziato che il motivo di appello afferente a pagamenti intervenuti addirittura prima del decreto ingiuntivo è del tutto nuovo e come tale inammissibile.
Sul punto ha ulteriormente specificato che se ha pagato acconti del proprio CP_3
debito, il pagamento ha assorbito ogni eccezione di legittimazione a ricevere esattamente il pagamento stesso.
Il collegio in diversa composizione ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'esito dell'udienza dell' 11.06.2025, poi sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
4. Le valutazioni della Corte.
4.1. Deve essere esaminato il primo motivo di gravame afferente all'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice ha ritenuto che le cessioni di credito siano valide, efficaci ed opponibili all Controparte_6
nonostante gli atti rifiuto.
Il collegio ritiene che giudice di prime cure abbia correttamente motivato in parte qua ritenendo necessaria l'adesione della PA solo nel caso in cui il contratto sia in corso di esecuzione, ma quando come nel caso di specie le prestazioni sono state interamente eseguite la cessione si perfeziona senza che sia più necessaria l'adesione della PA. Parte Né l si è difesa sostenendo che i contratti oggetto di cessione fossero ancora in corso di esecuzione.
Ed invero come ha avuto modo di chiarire più volte la giurisprudenza di legittimità con principi applicabili al caso di specie Con riferimento alla disciplina della cessione dei crediti verso la P.A., il divieto di cessione senza l'"adesione" della P.A. di cui all'art.
70 r.d. n. 2440 del 1923 si applica esclusivamente ai rapporti di durata come l'appalto
e la somministrazione (o fornitura), rispetto ai quali soltanto il legislatore ha
8 ravvisato, in deroga al principio generale della cedibilità dei crediti anche senza il consenso del debitore (art. 1260 cod.civ.), l'esigenza di garantire con questo mezzo la regolare esecuzione, evitando che durante la medesima possano venir meno le risorse finanziarie al soggetto obbligato e possa risultare così compromessa la regolare prosecuzione del rapporto. Ne consegue che la necessità dell'adesione dell'amministrazione interessata sussiste solo fino a quando il contratto è in corso e cessa quando questo viene meno con la conclusione del rapporto contrattuale;
da tale momento torna ad applicarsi la regola generale di cui agli art. 69 r.d. cit. e 1264 cod.civ., secondo cui l'efficacia della cessione nei confronti del debitore ceduto postula esclusivamente la notificazione a quest'ultimo (Cass. Civ.
Sentenza n. 2209 del 01/02/2007 ).
Ne consegue che tale motivo di appello si appalesa infondato.
In ogni caso il collegio, ai fini di completezza della motivazione, tenuto conto delle specifiche deduzioni che parte opposta aveva fatto in primo grado, deve rilevare che la Suprema Corte con principi applicabili al caso di specie ha chiarito che “il divieto di cessione dei crediti verso la P.A. senza l'adesione di quest'ultima, sancito dall'art.
70 del r.d. n. 2240/1923, non si applica ai crediti vantati nei confronti delle aziende sanitarie locali, da ritenersi enti estranei al novero delle amministrazioni statali;
tuttavia, laddove le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, abbiano richiamato la normativa sulla contabilità di Stato, con specifico riferimento alle modalità di accettazione della cessione di credito, quest'ultima deve avvenire necessariamente mediante forma scritta ad substantiam” (Cass. civ., sez. I, ord. n.
29420/2023).
Ora nel caso di specie non risulta provata alcuna circostanza tale da rendere evidente che nella cessione notificata fosse presente il richiamo alla normativa suddetta, pertanto la stessa non è applicabile alla luce della giurisprudenza di legittimità summenzionata
4.2. Quale secondo motivo di gravame l'appellante ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui ha riconosciuto che il credito sia provato da un
9 titolo valido, mancando invece agli atti un documento che rivesta la forma del contratto.
In realtà la documentazione prodotta da è idonea a dimostrare la validità CP_2
del titolo, nonché la legittimazione ad agire della cessionaria.
Sul punto il collegio deve rilevare che l'appellata ha prodotto con la memoria ex art. 183 secondo termine c.p.c. (allegato tre alla suddetta memoria) la Convenzione intercorsa tra le Regione Calabria in veste di stazione unica appaltante e la Pt_3
quale aggiudicatrice della fornitura di farmici , emoderivati ecc. alle aziende sanitarie della regione Calabria.
Dalla disamina della convenzione emerge testualmente che la è risultata Pt_3
aggiudicataria all'esito di regolare gara d'appalto indetta ai sensi dell'art. 82 del d.lgs.
163/2006.
In detta convenzione è stato specificato che i contratti di fornitura tra la società Parte fornitrice e le singole vengono conclusi attraverso l'emissione degli ordinativi di fornitura, che sono stati allegati da unitamente alle fatture sempre con la CP_2
memoria 183 VI comma secondo termine c.p.c.
Per cui la cessionaria avendo allegato il contratto da cui scaturisce il rapporto originario tra cedente e azienda ceduta, gli atti di cessione e le fatture con i relativi ordinativi di fornitura ha assolto all'onere della prova su di essa gravante.
Né la Convenzione stipulata tra la Regione Calabria è la doveva assumere la Pt_3
forma dell'atto pubblico per come sostenuto dall poiché l'art. 11 Parte_2
comma 13 del d.lgs. 163/2006, ora abrogato ma applicabile ratione temporis al caso di specie testualmente stabiliva che Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
Ora la Convenzione agli atti che risulta avere la forma prescritta dalla summenzionata norma ed è stata assunta a seguito di regolare procedura di evidenza pubblica è
10 pienamente valida ed efficace ed idonea a fornire la prova del rapporto sottostante alla cessione.
4.
3. Quale ulteriore motivo di gravame l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure ha omesso di motivare sui pagamenti intervenuti in favore di CP_2
anche in data antecedente al decreto ingiuntivo.
In realtà il giudice di primo grado non ha omesso di motivare in parte qua ma ha Parte ritenuto di non poter tener conto dei pagamenti effettuati dall successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo poiché l'opposta non li avrebbe specificati nel loro esatto ammontare.
Senonché non risulta corrispondente al vero che le affermazioni sugli intervenuti pagamenti in favore dell'opposta sono generici, avendo la stessa chiarito l'entità del credito residuo in linea capitale ed in interessi.
Sul punto si riporta testualmente il contenuto della comparsa conclusionale depositata da in primo grado in cui la stessa ha dichiarato che “ Da ultimo, vorrà Controparte_2
il Tribunale valutare la condotta dell'opponente che, successivamente al decreto ingiuntivo e durante il presente giudizio, incompatibilmente con la proposta op- posizione, ha provveduto a pagare una considerevole parte del credito portato nel decreto ingiuntivo di causa, così privando di efficacia ogni motivo di opposizione. Alla data del 9.7.2019, a fronte di un capitale ingiunto per €4.142.693,21 CP_2
oltre accessori, resta creditrice della somma di €1.263.606,78 in conto capitale,
€1.209.877,58 per interessi oltre quelli maturandi e le successive occorende”.
L'espresso riconoscimento operato dal creditore in ordine alle somme ricevute e quindi al parziale soddisfacimento del credito azionato con il decreto opposto, impone la revoca dello stesso non potendosi consentire l'acquisizione di definitiva esecutività di un titolo non più corrispondente all'entità dell'importo effettivamente dovuto. Peraltro la regola della intangibilità del thema decidendum da parte degli scritti difensivi finali risponde ad una esigenza di tutela del contraddittorio e, pertanto, deve ritenersi non operante laddove le affermazioni contenute in quegli scritti ridondino a favore della controparte.
11 Tanto chiarito si ritiene di dover accogliere il presente motivo di appello, di revocare il decreto ingiuntivo e di rideterminare il credito dovuto, in base alle dichiarazioni dell'opposta, non contestate dall'opponente, nei seguenti termini: a)per la linea capitale in favore dell'opposta sussiste un credito di €1.263.606,78; b)per gli interessi residua un credito € 1.209.877,58, oltre agli ulteriori interessi maturati sul capitale successivamente al 9 luglio 2019 da computarsi con le modalità di calcolo di cui al decreto legislativo n. 231 del 2002, fatte proprie dal giudice del monitorio e non contestate dall' nell'attuale sede processuale. Parte_2
4. Le spese di lite
Le spese del primo grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M.
10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra €
2.000.0001 ed € 4.000.000,00 nei valori medi. Parte L deve essere condannata anche alla refusione delle spese di lite relative al ricorso in monitorio, posto che come ha avuto modo di chiarire la Suprema Corte di Cassazione la valutazione finale della soccombenza dovrà confrontarsi con il risultato finale dell'intero giudizio svolto e la revoca di un decreto ingiuntivo in esito al giudizio di opposizione al medesimo non costituisce un motivo sufficiente per escludere la ripetibilità delle spese da parte del creditore ingiungente, occorrendo, invece, aver riguardo all'esito complessivo della lite (Cass. n. 24482/2022).
La liquidazione deve sempre avvenire ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M. 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 2.000.0001 ed € 4.000.000,00 nei valori medi.
Anche per la presente fase le spese seguono la soccombenza in ragione dell'esito complessivo del giudizio e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, applicando i parametri medi previsti dal D.M. 10.03.2014, n. 55, aggiornati con D.M.
12 147/2022, con la precisazione che in base al valore effettivo della controversia è stato applicato lo scaglione compreso tra € 2.000.0001 ed € 4.000.000,00 nei valori medi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) accoglie l'appello con i limiti indicati in parte motiva e per l'effetto condanna l' in persona del legale rappresentante p.t. al Parte_1
pagamento della somma di €1.263.606,78 in linea capitale e di € 1.209.877,58 a titolo di interessi, oltre agli ulteriori interessi, per come chiarito in parte motiva;
2) condanna l in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite relative al primo grado di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t. che vengono Controparte_2
liquidate per la fase monitoria in € 870,00 per esborsi ed € 9.654,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge e per la fase di opposizione in € 49.336,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e
CPA come per legge;
3) condanna l in persona del legale Parte_1
rappresentante p.t. al pagamento delle spese di lite relative al presente grado di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t. che vengono Controparte_2
liquidate in complessivi € 44.201,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge
Così deciso da remoto in data 17.11.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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