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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 19/06/2025, n. 441 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 441 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, Sezione I Civile, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Fabio Luongo Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice rel. decidendo sul ricorso iscritto a ruolo in data 08/05/2024 al n. 5069/2024 R.C.F. promosso con ricorso congiunto depositato da e Parte_1 Parte_2
entrambi con il proc. e dom. avv. FABBRO CONSUELO
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Elisabetta Sartor,
- dato atto che con ricorso congiunto, depositato il 08/05/2024, i signori
[...]
hanno presentato, ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473- Pt_1 Parte_2
bis.51 c.p.c., domanda di separazione personale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, da pronunciarsi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza di separazione e decorso il termine di legge previsto;
- dato atto che dall'unione è nato il figlio (il 28/04/2006), maggiorenne ma non Per_1
economicamente autosufficiente;
- dato atto che con sentenza n. 301/2024 pubbl. il 09/10/2024 sub RG n. 5069/2024, emessa dal Tribunale di Udine in data 03/10/2024, passata in giudicato, resa nel procedimento n. 5069/2024 R.G., l'intestato Tribunale ha omologato la separazione personale dei sig.ri ; Parte_1 Parte_2
- dato atto della sussistenza dei presupposti, giuridici e fattuali, per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, stante il decorso del termine di
6 mesi di ininterrotta separazione (udienza di comparizione personale sostituita con il deposito di note scritte del 03.10.2024);
- lette le note di trattazione scritta con riferimento alla domanda di divorzio sottoscritte dalle parti;
1 - preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara cessati gli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data
26/07/2003 in TRICESIMO (UD), con atto trascritto nei Registri degli Atti di Matrimonio del suddetto comune al numero 10, parte 2, serie A, anno 2003, tra e Parte_1
, alla seguente condizioni: Parte_2
1) dà atto che le parti si concedono reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio;
2) dispone che entrambi i genitori provvedano al mantenimento diretto di nei Per_1
periodi di permanenza del figlio presso ciascun genitore;
3) pone a carico del Sig. l'obbligo di provvedere al pagamento, per il figlio , Pt_2 Per_1
del 100% delle spese straordinarie medico-specialistiche, scolastiche e parascolastiche, nonché sportive e ricreative, così come individuate dall'Osservatorio Nazionale sulla
Famiglia (prot. n. 3477/2015 Trib. di Udine), copia del quale è già stato consegnato a mani delle parti ed a cui entrambi aderiscono integralmente;
4) dà atto che l'assegno unico istituito dall' continuerà ad essere percepito CP_1
integralmente dal Sig. Pt_2
5) dà atto che le detrazioni per le spese straordinarie saranno fruite, in via esclusiva, dal
Sig. in ragione dell'assunzione integrale del relativo obbligo di spesa;
Pt_2
6) dà atto che le parti hanno già definito, in sede di separazione tutte le questioni patrimoniali che li riguardano e di non aver null'altro da richiedersi reciprocamente ad alcun titolo;
7) nulla per i coniugi a titolo di assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autosufficienti;
8) Spese legali integralmente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di TRICESIMO (UD), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 10, Parte 2, Serie A, del Registro degli atti di
Matrimonio dell'anno 2003.
Udine, li 16/06/2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott. Fabio Luongo
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