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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 1630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1630 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15060 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. BATTAGLIA MONICA presso il quale elettivamente domicilia in San Giorgio a Cremano alla Via
Giovanni Papini, 8;
E
nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. ABBRUZZESE
AM presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via M.
Cervantes, 55/5;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/07/2025, e Parte_1 Controparte_1 premettendo di aver contratto matrimonio in Napoli il 30/09/2017, e che
1 dall'unione coniugale erano nati i figli (nato a [...] il [...]) e Per_1
(nato a [...] il [...]), rappresentavano la volontà di Per_2 separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come modificate con note di trattazione scritta depositate in data 28/10/2025:
“I DIRITTI
Ciascun minore ha diritto:
- alla bigenitorialità;
- a non essere coinvolto nelle discussioni tra i genitori;
- a non ricevere informazioni denigranti, squalificanti o alienanti o assistere a comportamenti negativi di un genitore nei confronti dell'altro;
- a non essere usato come messaggero, mezzo di consegno o mezzo di comunicazione tra i genitori.
[...]
nato a [...] il [...] che attualmente frequenta la Controparte_2
Scuola primaria paritaria “Madre Russolillo” Suore Vocazioniste, corso Duca
D'Aosta 22 Napoli, orario scolastico 8.00 -13 -40, costo iscrizione € 100.00, retta mensile € 120.00;
- nato a [...] il [...] che attualmente frequenta la Controparte_3
Scuola dell'infanzia “SS Rosario e Alfonso”. , orario scolastico Parte_2
8.00 -13.30/15.45, costo iscrizione € 100.00 retta mensile € 120.00. I costi della retta scolastica di entrambi i figli vengono posti a carico della sig.ra Pt_1
.
[...]
III COLLOCAMENTO E VISITE
- i figli sono affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocamento presso la madre, in tal senso il sig. provvederà entro la data della prima CP_1
2 udienza a spostare la propria residenza altrove, comunicando il cambiamento di residenza alla sig.ra ; Pt_1
- il padre, nel momento in cui avrà una residenza propria, terrà i minori il martedì pomeriggio con pernotto e il giovedì pomeriggio con pernotto dalle ore 19.30 e fino al momento di accompagnare i bambini a scuola la mattina successiva al pernotto e, a week end alternati, dal sabato mattina (dal momento in cui si svegliano) fino alla domenica sera alle ore 20.00. Il tutto compatibilmente con le esigenze scolastiche e sportive dei minori;
-le parti concordano che il marito può esercitare il diritto di visita nei confronti dei figli, al di fuori di quanto stabilito nel punto precedente, con preavviso telefonico alla madre di 24 ore, per rispettare le esigenze scolastiche ed organizzative delle attività dei figli;
- i figli possono telefonare e/o mantenere un contatto internet con entrambi i genitori in qualsiasi momento e il costo del cellulare dovrà essere pagato da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
LE VACANZE DI NATALE: saranno suddivise, ad anni alterni, a far data dal prossimo Natale, come segue: la Vigilia di Natale con un genitore (a partire dalla madre) e il 25 e 26 Dicembre con l'altro genitore (nel caso di specie con il padre), il 31 Gennaio con un genitore (a partire dalla madre) e il 1 Gennaio con l'altro genitore (nel nostro caso il padre) e il 6 gennaio ad anni alterni (a partire dalla madre);
LE VACANZE DI PASQUA: i minori trascorreranno la domenica di Pasqua con un genitore (a partire dalla madre) ed il lunedì in Albis con l'altro genitore (nel caso di specie il padre), tale ordine verrà invertito ogni anno;
LE VACANZE ESTIVE DEI FIGLI possono essere concordate di comune accordo fra i genitori, compatibilmente con il lavoro svolto e con il piano ferie approvato.
Viene concordato che entro la data del 30 maggio di ogni anno i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente il periodo di ferie ottenuto sul lavoro. In linea generale 15 giorni del mese con un genitore ed i successivi 15 con l'altro genitore ad anni alterni. Si specifica che per l'anno in corso la sig.ra ha, come Pt_1 periodo di ferie, le ultime due settimane di luglio mentre il sig. dal 10 CP_1
Agosto in poi;
3 LA FESTIVITÀ del 25 Aprile, del 1 Maggio, del 2 Giugno, del 1 Novembre e dell'8
Dicembre, i minori le trascorreranno, ad anni alterni, con ciascun genitore, a cominciare dalla madre;
LA FESTA DEL PAPÀ i minori la trascorreranno, dal momento dell'uscita da scuola (se la stessa cade in un giorno feriale) e fino alle ore 21,00, con il padre che si occuperà di riaccompagnare i minori presso la loro abitazione;
LA FESTA DELLA MAMMA i minori la trascorreranno con la madre, pertanto, se la festa ricade nel fine settimana di competenza del padre, lo stesso li condurrà in mattinata presso l'abitazione della madre, con facoltà di recuperare il giorno perso (atteso che tale festività ricade sempre di domenica);
IL GIORNO DEL COMPLEANNO DEI GENITORI, i minori lo trascorreranno in compagnia del festeggiato e fino alle ore 21;
IL COMPLEANNO DEI MINORI e il relativo onomastico, quando possibile i minori trascorreranno tale giorno in compagnia di entrambi i genitori o, in subordine a seconda del desiderio del minore. in ragione dell'affidamento congiunto è sempre necessario il consenso di CP_4 entrambi i genitori per eventuali viaggi o spostamenti ma resta inteso che, entrambi i genitori possono viaggiare durante il periodo in cui hanno con sé i figli.
I coniugi si impegnano reciprocamente a comunicare detti spostamenti. Se i minori frequenteranno campi estivi, i costi e l'impegno saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
IV ONERI ECONOMICI
- per il mantenimento della moglie niente è dovuto atteso che la sig.ra Pt_1 risulta essere dipendente del TE PA NA (in allegato cud) con orario di lavoro dalla 8.15 alle 16.15 mentre il sig. è dipendente della Controparte_1 ditta ET S.r.l. (in allegato Cud) con orario di lavoro 9.00 -18.30;
- è concordato il mantenimento di € 500,00 per entrambi i figli, che il padre verserà sul c/c della sig. identificato come segue Pt_1
[...] entro il 10 di ogni mese;
- che l'assegno unico, pari ad € 220,00 verrà trattenuto integralmente dalla sig.ra
; Parte_1
- le spese mediche straordinarie nonché le spese scolastiche e sportive per i minori sono stabilite nella misura del 50% per ogni genitore, al momento i minori
4 non svolgono alcuna attività extracurriculare, tuttavia, l'attività sportiva verrà scelta di comune accordo tra i coniugi tenuto contro delle inclinazioni e delle preferenze palesate dai minori;
- Quanto alle spese straordinarie, i genitori contribuiranno in ragione del 50% ciascuno a dette spese, anche a quelle di mensa scolastica, e secondo le indicazioni contenute nel Protocollo d'Intesa tra magistrati e avvocati sulle spese per i figli in materia di separazione, divorzio e procedimenti ex art 316 cc emanante dal Tribunale di Napoli, che si riportano: - spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicato ad inizio anno scolastico riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamento trasporto pubblico;
- spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento e) corsi di recupero c lezioni private f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno e relativi accessori;
b) pre -scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spese per la patente;
- spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo : a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e. ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia dei minori o del genitore;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione, - spese medico - sanitarie : tutte le spese connotate dai caratteri della necessarietà o urgenza, non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori;
altresì, non richiedono il preventivo accordo i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, né i relativi tickets
5 sanitari e spese farmaceutiche, in quanto prescritte;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo : a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal S.S.N. ovvero previsti dal S.S.N., ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo entro 10 giorni); in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà consegnare o inviare (a mezzo mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta;
- I genitori dovranno, inoltre, mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, tutelando entrambi la figura dell'altro coniuge, evitando, cioè, di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza dei figli;
- che attualmente la sig.ra percepisce la cosiddetta CASPIE, ossia un Pt_1 beneficio economico che l'istituto di credito TE PA di NA eroga in favore dei propri dipendenti con figli che hanno un handicap, sempre che questi ne facciano espressa richiesta. Tale somma, pari ad euro 4000 annue, viene gestita
(essendo una polizza sanitaria pagata direttamente dal datore di lavoro al proprio dipendente) dalla signora;
Pt_1
- la sig.ra , risulta essere in possesso di due distinti veicolo (in allegato Pt_1 visure PRA) una Fiat 500 L targato FL 328 KD e una Citroen C3 targata GV 780
RG;
- I sig.ri ed concordano che entro il 30 settembre 2025, la sig.ra CP_1 Pt_1
trasferirà in capo al sig. a cura e spese di quest'ultimo, la Pt_1 CP_1 proprietà dell'autovettura Fiat 500L targato FL 328 KD acquistata nell'anno
2019, attualmente in uso al sig. che si dichiara sin d'ora l'unico obbligato CP_1 al pagamento delle spese di assicurazione dell'autovettura predetta, bollo auto e contravvenzioni di sorta che dovessero essere elevate a decorrere dal passaggio di proprietà del veicolo e comunque entro e non oltre la data del 30 settembre
6 2025, così sollevando la sig.ra da ogni e qualsivoglia responsabilità Pt_1 relativamente alla regolazione delle medesime;
V DISPONIBILTA' DEI GENITROI E DI ALTRE PERSONE CHE POSSONO
COADIUVARE I GENITORI NELLA CURA DEI FIGLI MINORI
- La signora , nonna materna collabora a tutt'oggi e Persona_3 collaborerà in futuro nella gestione dei minori nella sola ipotesi in cui vi sia un impedimento e/o impegno sopravvenuto da parte dei genitori, il sig. CP_1 indica quale figura di riferimento per le stesse ipotesi la sig.ra
[...] [...]
; Persona_4
- i coniugi, al momento non prevedono di utilizzare come figura professionale alcuna Baby sitter;
- in alternativa, nell'ipotesi in cui si avvertisse la necessita di collaborazione, si richiamano le disposizioni di cui al Protocollo d'intesa stilate dal Tribunale di
Napoli;
VI VISITE MEDICHE
- le decisioni afferenti alla salute dei figli minori sono adottate congiuntamente.
In caso di malattia, incidenti od ospedalizzazioni dei minori, il genitore che ne è al corrente avvertirà immediatamente l'altro genitore. Il genitore che programma gli appuntamenti per il minore informerà l'altro genitore n. 7 giorni prima in modo che costui possa partecipare:
- i minori risultano affetti da malattia genetica MCAD e per questa patologia allo stato solo il minore percepisce indennità di frequenza e risulta Controparte_2 portatore dei benefici della L. 104/92, le somme attualmente risultano accreditate su c/c presso la Banca TE PA NA intestato a Controparte_2
è gestita dalla signora n.q. di Tutore , tuttavia i coniugi, in accordo tra di Pt_1 loro, intendono gestire il conto congiuntamente e, a tal fine, si impegnano nel comunicare alla Banca le credenziali del sig. a i fini della modifica entro CP_1 il 30 settembre 2025;
- entrambi i coniugi concordano nel ripartire al 50% i permessi della L.104/92 per permessi rivolti ad accompagnare il minore nei vari accessi Controparte_2 ospedalieri;
- per quanto attiene invece il minore , allo stato non percepisce Controparte_3 nessuna indennità, pertanto sarà, eventualmente, oggetto di successiva
7 valutazione qualora anche quest'ultimo dovesse avere in futuro i medesimi benefici;
- I genitori concordano, per entrambi i figli, il seguente programma sanitario: pediatra di base, dott.ssa via Talete di Mileto 7, Napoli;
Persona_5 pediatra privato, dott.ssa Sabbatino Simona via Romeo 8 Napoli;
VII ALTRE
- i genitori sono d'accordo che i figli seguano la religione Cattolica;
- i coniugi prestano il reciproco consenso per l'espatrio;
– i coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare i cambi di residenza, nell'interesse della prole. I coniugi reciprocamente si impegnano a comunicare il numero di cellulare per consentire le comunicazioni nell'interesse della prole”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1 atto n. 125, parte II, s. A, sez. W, reg. Atti Matrimonio anno 2017);
[...]
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso, come modificate con note di trattazione scritta del 28/10/2025;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia
8 autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D) D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 7/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
9