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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8611 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8611 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2566/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS OS, rilevato che l'udienza del 30.09.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui queste ultime hanno rassegnato le proprie conclusioni;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS OS
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2566/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
IO (C.F. ), C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliato, come da mandato depositato telematicamente.
PARTE ATTRICE
Contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1 C.F._3
IN, C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._4 alla via Gianbattista Marino n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio chiedendo lo Parte_1 CP_1 scioglimento della comunione relativamente alla proprietà dell'appartamento sito in Napoli Via
Libero Bovio n.8, censito al NCEU del Comune di Napoli al foglio 16, Z.C. 10, p.lla 364, sub
6, cat. A/2, classe, con trascrizione della citazione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 in data 10 febbraio 2021 ai nn.3474/2562.
pagina 2 di 3 Costituitosi ha eccepito che il bene non è suscettibile di divisione in natura CP_1
senza arrecare pregiudizio alle ragioni dell'usufruttuario per cui ha concluso chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento al fine della liquidazione delle quote di comproprietà.
Nelle more del giudizio, l'attore ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con contestuale accettazione della controparte, personalmente sottoscritta dalle parti medesime.
Verificata la formale regolarità della rinuncia e dell'accettazione va dichiarato il perfezionamento della fattispecie estintiva ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con contestuale ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 di procedere, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data
10 febbraio 2021 portante nn.3474/2562.
Le spese del giudizio si compensano per espresso accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2.ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 di procedere, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 10 febbraio 2021 portante nn.3474/2562.
3.spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/10/2025
Il giudice
OS OS
pagina 3 di 3
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il giudice OS OS, rilevato che l'udienza del 30.09.2025 si è svolta mediante lo scambio ed il deposito telematico di note scritte;
osservato che il giudizio era stato rinviato alla predetta udienza per la precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; lette le note scritte depositate dalle parti costituite in cui queste ultime hanno rassegnato le proprie conclusioni;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Il giudice
OS OS
pagina 1 di 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice OS OS, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 2566/2021 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. Lucia Parte_1 C.F._1
IO (C.F. ), C.F._2 Email_1 presso il cui studio in Roma, Via Giuseppe Pisanelli n. 40 è elettivamente domiciliato, come da mandato depositato telematicamente.
PARTE ATTRICE
Contro
, , rappresentato e difeso dall'avv. Francesco CP_1 C.F._3
IN, C.F. , elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli C.F._4 alla via Gianbattista Marino n. 13, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata telematicamente.
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ha convenuto in giudizio chiedendo lo Parte_1 CP_1 scioglimento della comunione relativamente alla proprietà dell'appartamento sito in Napoli Via
Libero Bovio n.8, censito al NCEU del Comune di Napoli al foglio 16, Z.C. 10, p.lla 364, sub
6, cat. A/2, classe, con trascrizione della citazione presso la Conservatoria dei Registri
Immobiliari di Napoli 1 in data 10 febbraio 2021 ai nn.3474/2562.
pagina 2 di 3 Costituitosi ha eccepito che il bene non è suscettibile di divisione in natura CP_1
senza arrecare pregiudizio alle ragioni dell'usufruttuario per cui ha concluso chiedendo procedersi allo scioglimento della comunione con l'adozione di ogni consequenziale provvedimento al fine della liquidazione delle quote di comproprietà.
Nelle more del giudizio, l'attore ha depositato una dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio con contestuale accettazione della controparte, personalmente sottoscritta dalle parti medesime.
Verificata la formale regolarità della rinuncia e dell'accettazione va dichiarato il perfezionamento della fattispecie estintiva ai sensi dell'art. 306 c.p.c. con contestuale ordine alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 di procedere, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data
10 febbraio 2021 portante nn.3474/2562.
Le spese del giudizio si compensano per espresso accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, così provvede:
1.dichiara l'estinzione del giudizio ex art. 306 c.p.c.;
2.ordina alla Conservatoria dei Registri Immobiliari di Napoli 1 di procedere, ai sensi dell'art. 2668, comma 2, c.c., alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale avvenuta in data 10 febbraio 2021 portante nn.3474/2562.
3.spese di lite compensate.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti/in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
Napoli, 01/10/2025
Il giudice
OS OS
pagina 3 di 3