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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 18002 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 35062/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES, 3° COMMA C.P.C.
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35062 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Angelini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana n° 73
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisabetta Zannotti ed Agostino Dominella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Europa n° 190
- resistente -
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso: - accertare e dichiarare che la a Parte_1 parziale soddisfo della fattura n. 8019 029329 di € 46.022,89 del 27.02.2019, ha versato a
[...]
l'importo complessivo di € 12.157,43, fattura dichiarata poi illegittima dal Tribunale Controparte_1 di Roma, con sentenza n. 18804 del 30.12.2020 e, conseguentemente, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Roma, 00144, Viale Europa,
[...]
190, a restituire detta somma con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”. si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito, contrariis reictis, Nel merito: concedere un congruo rinvio al fine di consentire alla di ultimare le necessarie verifiche onde poter procedere, laddove la domanda Controparte_1 avversaria si rivelasse fondata, alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte sine titulo dalla ricorrente a Con salvezza dei diritti”. Controparte_1
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2025, parte resistente rappresentava di aver provveduto al pagamento della sorte dovuta, insistendo, comunque, per la compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento e richiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite a carico di parte resistente ed applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quando segue.
1. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cfr. Cass. 1257/2023, Cass. 22446/2021 e Cass. 21757/2021).
Considerato quanto sopra, dal verbale del 16/01/2025 risulta con chiarezza che l'unica controversia ancora in corso riguarda il pagamento delle spese processuali di cui parte ricorrente chiede la liquidazione e parte resistente l'integrale compensazione.
Si dovrà, quindi, procedere all'applicazione del citato criterio della “soccombenza virtuale” che costituisce declinazione del principio di causalità e secondo cui il giudice deve pronunciarsi sulle spese in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di parte (cfr. Cass. 30857/2018 e Cass. 6016/2017).
Nel caso di specie, era evidente la fondatezza della presta del ricorrente atteso che la sentenza n. 18804/2020 (cfr. doc. 7 di parte attrice), passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del titolo per il pagamento della somma richiesta, pari ad € 46.022,89, rendendo, pertanto, indebito, ex art. 2033 c.c., il pagamento parziale effettuato dalla e pari ad € 12.157,43; infatti, Parte_1 [...]
non ha contestato quanto dedotto dalla ma oltre a rifiutare una proposta CP_1 Parte_1 conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., sulla quantificazione delle spese di lite, ai minimi di tariffa, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (per aver versato la somma richiesta in ripetizione) con compensazione delle spese di lite, senza nulla argomentare in proposito. Pertanto, il pagamento effettuato dopo l'instaurazione del presente procedimento, non esenta la resistente dal pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
conseguentemente, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, come da dispositivo (nella misura di € 1.379,00 per la fase studio, € 1.166,00 per la fase introduttiva, € 2.520,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 96, 1° e 3° comma c.p.c., avendo CP_1 resistito quanto meno con colpa grave alle pretese di parte ricorrente, ritardando senza giustificato motivo la verifica ed il pagamento pur sollecitati dalla con atti stragiudiziali, per la Parte_1 condanna della stessa al pagamento di una ulteriore somma a tale titolo, che si ritiene di quantificare, in via equitativa, nella stessa misura delle spese di lite riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 7.617,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna al pagamento ex art 96 c. 1° e 3° in favore della Controparte_1 dell'ulteriore somma pari ad Parte_1
€ 7.617,00.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE
In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente
SENTENZA EX ART 281 SEXIES, 3° COMMA C.P.C.
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 35062 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Angelini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via della Giuliana n° 73
- ricorrente -
CONTRO
(C.F.: ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Elisabetta Zannotti ed Agostino Dominella ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, Viale Europa n° 190
- resistente -
Oggetto: ripetizione di indebito.
Conclusioni delle parti: come in atti.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c. ritualmente notificato con pedissequo decreto di fissazione udienza, la conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Tribunale di Roma, contrariis reiectis e previe tutte le declaratorie del caso: - accertare e dichiarare che la a Parte_1 parziale soddisfo della fattura n. 8019 029329 di € 46.022,89 del 27.02.2019, ha versato a
[...]
l'importo complessivo di € 12.157,43, fattura dichiarata poi illegittima dal Tribunale Controparte_1 di Roma, con sentenza n. 18804 del 30.12.2020 e, conseguentemente, condannare Controparte_1 in persona del suo legale rapp.te p.t., corrente per la carica in Roma, 00144, Viale Europa,
[...]
190, a restituire detta somma con gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza stessa. Con vittoria di spese e compenso professionale di lite”. si costituiva in giudizio, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Giudice adito, contrariis reictis, Nel merito: concedere un congruo rinvio al fine di consentire alla di ultimare le necessarie verifiche onde poter procedere, laddove la domanda Controparte_1 avversaria si rivelasse fondata, alla restituzione delle somme asseritamente corrisposte sine titulo dalla ricorrente a Con salvezza dei diritti”. Controparte_1
All'udienza di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. del 16/01/2025, parte resistente rappresentava di aver provveduto al pagamento della sorte dovuta, insistendo, comunque, per la compensazione delle spese di lite.
Parte ricorrente dava atto dell'avvenuto pagamento e richiedeva che fosse dichiarata cessata la materia del contendere, con spese di lite a carico di parte resistente ed applicazione dell'art. 96 c.p.c.
Orbene, nel merito si osserva quando segue.
1. “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale” (Cfr. Cass. 1257/2023, Cass. 22446/2021 e Cass. 21757/2021).
Considerato quanto sopra, dal verbale del 16/01/2025 risulta con chiarezza che l'unica controversia ancora in corso riguarda il pagamento delle spese processuali di cui parte ricorrente chiede la liquidazione e parte resistente l'integrale compensazione.
Si dovrà, quindi, procedere all'applicazione del citato criterio della “soccombenza virtuale” che costituisce declinazione del principio di causalità e secondo cui il giudice deve pronunciarsi sulle spese in base alla ragionevole probabilità di accoglimento della domanda di parte (cfr. Cass. 30857/2018 e Cass. 6016/2017).
Nel caso di specie, era evidente la fondatezza della presta del ricorrente atteso che la sentenza n. 18804/2020 (cfr. doc. 7 di parte attrice), passata in giudicato, aveva dichiarato la nullità del titolo per il pagamento della somma richiesta, pari ad € 46.022,89, rendendo, pertanto, indebito, ex art. 2033 c.c., il pagamento parziale effettuato dalla e pari ad € 12.157,43; infatti, Parte_1 [...]
non ha contestato quanto dedotto dalla ma oltre a rifiutare una proposta CP_1 Parte_1 conciliativa formulata ex art. 185 bis c.p.c., sulla quantificazione delle spese di lite, ai minimi di tariffa, ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere (per aver versato la somma richiesta in ripetizione) con compensazione delle spese di lite, senza nulla argomentare in proposito. Pertanto, il pagamento effettuato dopo l'instaurazione del presente procedimento, non esenta la resistente dal pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale;
conseguentemente, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta, come da dispositivo (nella misura di € 1.379,00 per la fase studio, € 1.166,00 per la fase introduttiva, € 2.520,00 per la fase di trattazione ed € 2.552,00 per la fase decisionale).
Ricorrono, infine, i presupposti di cui all'art. 96, 1° e 3° comma c.p.c., avendo CP_1 resistito quanto meno con colpa grave alle pretese di parte ricorrente, ritardando senza giustificato motivo la verifica ed il pagamento pur sollecitati dalla con atti stragiudiziali, per la Parte_1 condanna della stessa al pagamento di una ulteriore somma a tale titolo, che si ritiene di quantificare, in via equitativa, nella stessa misura delle spese di lite riconosciute.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere, per le ragioni indicate in parte motiva;
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Controparte_1 che liquida in € 264,00 per esborsi Parte_1 ed € 7.617,00 quale compenso professionale, oltre iva, c.p.a. e rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge;
- condanna al pagamento ex art 96 c. 1° e 3° in favore della Controparte_1 dell'ulteriore somma pari ad Parte_1
€ 7.617,00.
Roma, 18/12/2025.
IL GIUDICE
Dott. Gabriello Erasmo
Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.