Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18002
TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025

Argomenti

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  • Accolto
    Indebito oggettivo ex art. 2033 c.c.

    La sentenza di primo grado ha dichiarato la nullità del titolo per il pagamento della somma richiesta, rendendo indebito il pagamento parziale effettuato dalla ricorrente. La resistente ha provveduto al pagamento della sorte dovuta dopo l'instaurazione del procedimento.

  • Accolto
    Criterio della soccombenza virtuale

    Il pagamento effettuato dopo l'instaurazione del procedimento non esenta la resistente dal pagamento delle spese di lite, in applicazione del principio di soccombenza virtuale. Le spese sono state liquidate tenendo conto del valore della causa e dell'attività processuale svolta.

  • Accolto
    Resistenza colposa

    Ricorrono i presupposti di cui all'art. 96, 1° e 3° comma c.p.c., avendo la resistente resistito alle pretese di parte ricorrente, ritardando senza giustificato motivo il pagamento.

  • Rigettato
    Compensazione delle spese

    La resistente non ha fornito argomentazioni a sostegno della richiesta di compensazione delle spese, pertanto la richiesta è stata respinta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 18002
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 18002
    Data del deposito : 23 dicembre 2025

    Testo completo