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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 16989 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16989 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9615/2025 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MANCINI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, VIALE DELLE MILIZIE 22 00192 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).
Va premesso che l'odierno appellante ha impugnato avanti al giudice di pace la cartella di pagamento n. 097 2023 01669430 22/000, notificatagli in data 19/07/2023, con la quale l' gli aveva richiesto il pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 1.622,29 per sanzioni amm.ve L. n. 689/81, oltre oneri accessori, relative al
V.A.V. al Codice della Strada n. 877089620 del 09/07/2018.
Con l'odierno gravame, il censura la decisione del primo giudice nella parte in cui, Pt_1
pur accogliendo la domanda nel merito, ha deciso di compensare le spese del primo grado di giudizio.
Orbene, Il giudice di pace ha accolto l'opposizione a cartella rilevando come la CP_3
rimanendo contumace, non avesse fornito la prova della rituale notifica dei verbali
[...]
presupposti alla cartella e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti in ragione della natura della causa e della mancata opposizione della . CP_1
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice.
L'art. 92 c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte 2 le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano
“esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal 4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal
30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese stante la natura della causa e la mancata opposizione della . Tuttavia, egli avrebbe CP_1
dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo e del presente grado dovranno essere sostenute da ed in solido tra loro in quanto soccombenti. CP_1 CP_4
Giova a questo riguardo rilevare che, benché l'opposizione sia stata accolta per un vizio attribuibile all'ente creditore (difetto di notifica del verbale presupposto alla cartella esattoriale), la condanna alle spese deve essere estesa anche alla concessionaria sulla scorta delle seguenti argomentazioni (cfr. Cass. sent. n. 14125/16; ord. n. 3105/17; ord. n.
3154/17):
- l'esattore è legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale (anche quando vengano dedotti vizi afferenti la notifica del verbale di accertamento), trattandosi del soggetto che ha provveduto a notificare la cartella con la quale si preannuncia l'esecuzione;
- il contribuente è soggetto estraneo al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore;
- l'esattore deve rispondere nei confronti dell'opponente vittorioso delle spese processuali in ragione del principio di causalità, che informa quello di soccombenza, atteso che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento (per quanto si tratti di attività svolta in esecuzione del servizio di riscossione);
3 - l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 sul riordino del servizio nazionale di riscossione stabilisce che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questo ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore interessato, rispondendo in caso contrario delle conseguenze della lite (beninteso allorché
l'opposizione venga accolta per vizi del procedimento o di merito ascrivibili unicamente all'ente impositore);
- ove il concessionario non chiami in causa l'ente impositore, o non formuli la domanda di manleva qualora quest'ultimo sia già parte del giudizio, non potrà ottenere la rifusione delle spese processuali in base al rapporto di responsabilità interno;
- la compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra l'opponente e l'esattore, pur sempre possibile in linea di principio, non può però discendere unicamente dalla circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia ascrivibile all'ente impositore.
Ciò posto, nel caso che occupa non sussistono motivi – ulteriori rispetto alla circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva è ascrivibile all'ente impositore – atti a giustificare un provvedimento di compensazione delle spese di lite.
Va infine rilevato che non ha formulato domanda di manleva nei confronti della CP_4
. CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co.
1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 1622,29), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza gravata, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, condanna ed in solido tra loro, a Controparte_3 CP_4
rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio che liquida, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in euro 450,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo
4 unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- condanna altresì la ed in solido tra loro, a rifondere all'appellante Controparte_3 CP_4
le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Guido Marcelli
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. GUIDO MARCELLI ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 9615/2025 promossa da:
Parte_1
con il patrocinio dell'avv. MANCINI DANIELE, elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Roma, VIALE DELLE MILIZIE 22 00192 ROMA
APPELLANTE
CONTRO
Controparte_1
Controparte_2
APPELLATI CONTUMACI
1 OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento (appello)
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
IN FATTO E IN DIRITTO
Viene omesso lo svolgimento del processo, in ossequio al dettato del novellato dell'art. 132, comma 2 nr. 4 c.p.c. (introdotto dall'art. 45, comma 17 legge nr. 69 del 2009).
Va premesso che l'odierno appellante ha impugnato avanti al giudice di pace la cartella di pagamento n. 097 2023 01669430 22/000, notificatagli in data 19/07/2023, con la quale l' gli aveva richiesto il pagamento della somma Controparte_2
complessiva di € 1.622,29 per sanzioni amm.ve L. n. 689/81, oltre oneri accessori, relative al
V.A.V. al Codice della Strada n. 877089620 del 09/07/2018.
Con l'odierno gravame, il censura la decisione del primo giudice nella parte in cui, Pt_1
pur accogliendo la domanda nel merito, ha deciso di compensare le spese del primo grado di giudizio.
Orbene, Il giudice di pace ha accolto l'opposizione a cartella rilevando come la CP_3
rimanendo contumace, non avesse fornito la prova della rituale notifica dei verbali
[...]
presupposti alla cartella e ha disposto la compensazione delle spese tra le parti in ragione della natura della causa e della mancata opposizione della . CP_1
Occorre ora rammentare che in materia di compensazione delle spese si sono recentemente susseguiti alcuni interventi normativi volti a ridurre l'ambito di discrezionalità del giudice.
L'art. 92 c.p.c., che originariamente prevedeva la possibilità di compensare in tutto o in parte 2 le spese di giudizio in caso di soccombenza reciproca o se concorrono “altri giusti motivi”, è stato modificato dalla L. 28.12.2005 n. 263 statuendosi che i giusti motivi siano
“esplicitamente indicati nella motivazione”. Successivamente la L. 18.6.2009 n. 69 (che si applica per i giudizi promossi dal 4.7.2009) ha sostituito l'espressione “giusti motivi” con la locuzione “altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”.
Infine, il D.L. 12.9.2014 n. 132 conv. in L. n. 162 del 10.11.2014 ha sostituito la locuzione da ultimo citata con le ipotesi tassative (ulteriori rispetto alla soccombenza reciproca) della
“assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (tale ultima novella si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal
30° giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del D.L.).
Orbene, nel caso che occupa il giudice di prime cure ha ritenuto di compensare le spese stante la natura della causa e la mancata opposizione della . Tuttavia, egli avrebbe CP_1
dovuto piuttosto applicare il principio di soccombenza, in virtù del quale l'onere delle spese deve essere posto a carico della parte che ha costretto l'altra a difendersi in giudizio sulla base di una pretesa infondata. Ne consegue che le spese del primo e del presente grado dovranno essere sostenute da ed in solido tra loro in quanto soccombenti. CP_1 CP_4
Giova a questo riguardo rilevare che, benché l'opposizione sia stata accolta per un vizio attribuibile all'ente creditore (difetto di notifica del verbale presupposto alla cartella esattoriale), la condanna alle spese deve essere estesa anche alla concessionaria sulla scorta delle seguenti argomentazioni (cfr. Cass. sent. n. 14125/16; ord. n. 3105/17; ord. n.
3154/17):
- l'esattore è legittimato passivo nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale (anche quando vengano dedotti vizi afferenti la notifica del verbale di accertamento), trattandosi del soggetto che ha provveduto a notificare la cartella con la quale si preannuncia l'esecuzione;
- il contribuente è soggetto estraneo al rapporto di responsabilità tra l'esattore e l'ente impositore;
- l'esattore deve rispondere nei confronti dell'opponente vittorioso delle spese processuali in ragione del principio di causalità, che informa quello di soccombenza, atteso che la lite trae origine dalla notificazione della cartella di pagamento (per quanto si tratti di attività svolta in esecuzione del servizio di riscossione);
3 - l'art. 39 D. Lgs. n. 112/1999 sul riordino del servizio nazionale di riscossione stabilisce che nelle liti promosse contro il concessionario che non riguardino esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, questo ha l'onere di chiamare in causa l'ente creditore interessato, rispondendo in caso contrario delle conseguenze della lite (beninteso allorché
l'opposizione venga accolta per vizi del procedimento o di merito ascrivibili unicamente all'ente impositore);
- ove il concessionario non chiami in causa l'ente impositore, o non formuli la domanda di manleva qualora quest'ultimo sia già parte del giudizio, non potrà ottenere la rifusione delle spese processuali in base al rapporto di responsabilità interno;
- la compensazione delle spese di giudizio nei rapporti tra l'opponente e l'esattore, pur sempre possibile in linea di principio, non può però discendere unicamente dalla circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva sia ascrivibile all'ente impositore.
Ciò posto, nel caso che occupa non sussistono motivi – ulteriori rispetto alla circostanza che l'illegittimità dell'azione esecutiva è ascrivibile all'ente impositore – atti a giustificare un provvedimento di compensazione delle spese di lite.
Va infine rilevato che non ha formulato domanda di manleva nei confronti della CP_4
. CP_1
Le spese sono liquidate in dispositivo secondo i valori per fase, ma con riduzione ex art. 4, co.
1 D.M. n. 55/2014, tenuto conto del ridotto valore della causa (euro 1622,29), della semplicità delle questioni trattate, dell'assenza di fase istruttoria e della minima presenza di fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza gravata, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- in riforma della sentenza gravata, condanna ed in solido tra loro, a Controparte_3 CP_4
rifondere all'appellante le spese del primo grado di giudizio che liquida, in applicazione del
D.M. n. 55/2014, in euro 450,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo
4 unificato, spese generali (15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario), fermo il resto;
- condanna altresì la ed in solido tra loro, a rifondere all'appellante Controparte_3 CP_4
le spese del presente grado di giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 37/2018, in euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese di contributo unificato, spese generali
(15%), IVA e Cassa (da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario);
Così deciso in Roma, 3 dicembre 2025
Il Giudice
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