Articolo 3 della Legge 9 gennaio 2006, n. 7
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2 febbraio 2006
Art. 3. (Campagne informative) 1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all' articolo 583-bis del codice penale , il Ministro per le pari opportunita', d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all' articolo 583-bis del codice penale , al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
Entrata in vigore il 2 febbraio 2006
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