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2 febbraio 2006
2 febbraio 2006
Art. 3. (Campagne informative) 1. Allo scopo di prevenire e contrastare le pratiche di cui all' articolo 583-bis del codice penale , il Ministro per le pari opportunita', d'intesa con i Ministri della salute, dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali, degli affari esteri e dell'interno e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, predispone appositi programmi diretti a:
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all' articolo 583-bis del codice penale , al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
a) predisporre campagne informative rivolte agli immigrati dai Paesi in cui sono effettuate le pratiche di cui all' articolo 583-bis del codice penale , al momento della concessione del visto presso i consolati italiani e del loro arrivo alle frontiere italiane, dirette a diffondere la conoscenza dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine, e del divieto vigente in Italia delle pratiche di mutilazione genitale femminile;
b) promuovere iniziative di sensibilizzazione, con la partecipazione delle organizzazioni di volontariato, delle organizzazioni no profit, delle strutture sanitarie, in particolare dei centri riconosciuti di eccellenza dall'Organizzazione mondiale della sanita', e con le comunita' di immigrati provenienti dai Paesi dove sono praticate le mutilazioni genitali femminili per sviluppare l'integrazione socio-culturale nel rispetto dei diritti fondamentali della persona, in particolare delle donne e delle bambine;
c) organizzare corsi di informazione per le donne infibulate in stato di gravidanza, finalizzati ad una corretta preparazione al parto;
d) promuovere appositi programmi di aggiornamento per gli insegnanti delle scuole dell'obbligo, anche avvalendosi di figure di riconosciuta esperienza nel campo della mediazione culturale, per aiutarli a prevenire le mutilazioni genitali femminili, con il coinvolgimento dei genitori delle bambine e dei bambini immigrati, e per diffondere in classe la conoscenza dei diritti delle donne e delle bambine;
e) promuovere presso le strutture sanitarie e i servizi sociali il monitoraggio dei casi pregressi gia' noti e rilevati localmente.
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2005.
Nota all'art. 3:
- Per il testo dell' art. 583-bis del codice penale si veda l'art. 6, comma 1, della legge in lettura.
Commentari • 3
- 1. La questione di genere tra Costituzione, legislazione e religioneMarzario Margherita · https://www.diritto.it/ · 21 gennaio 2010 · 0.75314915
1. Profilo internazionale: la dignità In un periodo in cui si parla tanto di questione di genere e di carta dei diritti in ogni settore (fra le tante, Carta dei diritti del bambino in vacanza, Carta dei diritti del bambino in ospedale, Carta dei diritti del bambino all'arte e alla cultura), un testo negletto o del tutto ignorato dai soggetti obbligati, dalla famiglia alla comunità (art. 1), è la “Carta dei diritti della bambina”. La Carta è stata approvata al IX Congresso della Federazione Europea BPW (Business Professional Women) tenutosi in Islanda nel 1997, organizzato dall'International Federation of Business and Professional Women (IFBP), ONG che collabora, fra le altre, con l'ONU, …
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Giurisprudenza • 11
- 1. Corte dei Conti, sez. Riunite, sentenza 22/12/2020, n. 41Provvedimento: […] 2.7.3 Sulla base delle considerazioni che precedono (e in ragione di quanto previsto dagli artt. 3 e seguenti della legge regionale n. 7 del 2006, dell'art. 5, comma 7, dello statuto), […] Pertanto (in aderenza a quanto affermato nella sentenza n. 17/2020/RIS), il fatto che, ai sensi di legge (art. 3 e seguenti legge regionale n. 7 del 2006) e di statuto (art. 5, comma 7), l'attività della ricorrente AO sia limitata territorialmente, non costituisce elemento preclusivo alla qualificazione, […]Leggi di più...
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