Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 14/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DELLA SPEZIA
In persona del Giudice unico dott. Nella Mori
nella causa n. 971/2022 tra
Parte_1
OPPONENTE
Avv.ti Mazzei F. Moriconi N.
di Controparte_1
Genova in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dal dott. Renzo Costa e dott.ssa Loredana Costantini funzionari delegati dal dott. Ruggero Reggiardo dirigente della
Controparte_2
OPPOSTO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sinteticamente, trattasi di opposizione avverso il decreto dirigenziale n. 763929 del 22/02/2022 emesso dal
[...]
di Genova, Controparte_1 con il quale era stato ingiunto all'opponente di Parte_1 pagare la somma di euro 10.855,00, per avere acquisito in trasferimento denaro contante per un importo complessivo di euro
1
231/2007, come modificato ed integrato dal d.lgs. n. 90/2017.
A supporto dell'opposizione proposta il ricorrente, svolgente attività di gestione di apparecchi elettronici di intrattenimento (c.d. slot machine), sostiene di non avere ricevuto veri e propri pagamenti di denaro, atteso che le operazioni contestate derivavano dalla compensazione tra quanto dovuto da esso opponente ad per la restituzione degli incassi delle slot CP_4 machine da esso opponente gestite con quanto dovuto dalla
[...] ad esso , quale suo collaboratore, a titolo di CP_4 Parte_1 compenso per l'attività svolta. L'opponente ha descritto che per prassi e per contratto si reca presso gli esercizi ove sono installate le macchine, apre il cassetto contenente il denaro risultante dalle somme giocate, detrae le somme vinte e consegna ad CP_4
l'importo residuo netto, trattenendo il proprio compenso (pari al 40% del ricavo netto).
Si è costituito il resistendo Controparte_1 alle domande avversarie e concludendo per la conferma del provvedimento opposto.
L'opposizione è infondata per i seguenti motivi:
- La disposizione violata (art. 49, comma 1, d.lgs. n.
231/2007), nella formulazione vigente al momento dei fatti contestati, vieta “il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, Poste italiane
S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento”.
2 - è pacifico che il raccoglieva le somme in contanti Parte_1 dai vari esercenti e versava alla società opponente il ricavo netto (corrispondente alle somme giocate, detratte quelle vinte, le imposte ed il compenso degli esercenti), trattenendo per sé il proprio compenso in percentuale del 40%
(ammontante a complessivi euro 108.552,06 nel periodo dal
31/8/2015 al 31/12/2015).
- ai fini di causa non rileva la pattuizione contrattuale contenuta nel contratto tra e CP_4 Parte_1 secondo cui “Il compenso … verrà liquidato all' CP_5
……. mediante compensazione di quanto dovuto dall' CP_5
a tale titolo con quanto dovuto dalla alla
[...] Parte_2
a titolo di pagamento dell'Importo Residuo Netto”; CP_5 si tratta di pattuizione privatistica, inidonea a derogare alla statuizione di legge anche tenuto conto della finalità di ordine pubblico che riveste il divieto di cui all'art 49 d. lgs 231/2007.
- non si ritiene di condividere la linea difensiva dell'opponente per il quale, essendo necessario un materiale passaggio di denaro per integrare la fattispecie sanzionatoria, dovrebbe ritenersi lecita la corresponsione in contanti del compenso spettante al secondo le modalità descritte (ovvero Parte_1 mediante compensazione).
- Come già deciso da questo Tribunale con sentenza n.
333/2022 nel procedimento di opposizione proposto da
[...]
quale soggetto attivo del medesimo pagamento di CP_4 complessivi euro 108.552,06 in favore di Parte_1
a titolo di compenso, la disposizione violata vieta
[...] il trasferimento di contanti oltre la soglia consentita effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi (senza gli indicati intermediari, Banche, Poste..), laddove va sicuramente inteso come trasferimento il passaggio di proprietà del denaro da un soggetto ad un altro, a prescindere dalla materiale consegna brevi manu del contante dall'uno all'altro.
3 - affinché possa dirsi realizzato il trasferimento è necessario che ci sia il passaggio di possesso di denaro da un soggetto ad un altro, passaggio che deve ritenersi sussistente nella presente fattispecie perché il da mero detentore di Parte_1 somme di Ad da lui riscosse per conto di CP_4 CP_5
(in forza dei obblighi derivantegli dal contratto di lavoro) è divenuto, a partire da un certo momento, possessore della quota corrispondente al proprio compenso.
- Deve ritenersi che, ai fini dell'integrazione dell'illecito che ci occupa, ci vuole la traditio di denaro (intesa in senso romanistico) nel caso in cui il soggetto che riceve denaro oltre la soglia non dispone già di esso ad altro titolo;
invece, non c'è (né può esigersi) quella traditio nel caso in cui un soggetto già ha la mera disponibilità materiale del danaro ad un titolo diverso dalla proprietà e ne diventa, poi, proprietario a titolo di pagamento di una sua prestazione;
in tale ultimo caso, pur non essendoci traditio romanistica di denaro, non c'è dubbio che vi è stato un pagamento e tale pagamento deve rispettare i divieti previsti dall'art 49 d. lgs 231/2007 per i pagamenti in contanti.
- Del resto, il divieto sancito dalla norma dell'art 49 d. lgs 231/2007 per il “trasferimento (oltre la soglia indicata) di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi è un divieto che non prevede eccezioni;
ben avrebbe potuto il legislatore escludere dal divieto i pagamenti per compensazione, istituto giuridico che fisiologicamente consente trasferimenti di denaro senza traditio.
- Infine, non è dirimente l'allegazione difensiva di parte opponente secondo cui la compensazione posta in essere dal non può integrare l'illecito de quo perché non Parte_1 inficia in alcun modo le norme sulla tracciabilità dei mezzi di pagamento in quanto l'operazione sanzionata dall'Ufficio si svolge completamente sotto la luce del sole atteso che tali macchine sono collegate telematicamente alla rete
4 dell'Amministrazione finanziaria che quindi conosce la quantità di denaro contenuta in esse.
- infatti, ribadito quanto sopra e, cioè, che il divieto di cui all'art. 49 comma 1, d.lgs. n. 231/2007 ha ad oggetto qualsiasi trasferimento di denaro, senza previsione di alcuna deroga, è, comunque assorbente la considerazione che mentre la tracciabilità dei pagamenti in denaro prevista dall'art 49 è associata ad una specifica modalità, quella del pagamento mediante un intermediario terzo (banche, Posta, ec..), super partes rispetto ai soggetti del pagamento, la modalità attuata tra e si CP_4 Parte_1 avvale di una modalità di tracciamento diversa che opera all'interno di un rapporto privatistico ed è attuata dagli stessi soggetti del pagamento;
è evidente che si tratta di modus operandi dotato di un grado di affidabilità inferiore, ingiustificatamente e sostanzialmente difforme da quello previsto dalla legge.
- Infine, non appare idonea ad escludere la violazione sanzionata neppure la difesa dell'opponente laddove richiama le linee guida di cui alla determinazione AVCP n. 4/2011, trattandosi di statuizioni rese nel diverso ambito della tracciabilità dei movimenti finanziari connessi a contratti di appalto pubblico;
anzi, tale statuizione conferma che, ove si è voluto, la compensazione è stata espressamente esclusa dal divieto che ci occupa. Il ricorso va pertanto respinto, con conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta, risultando integrati gli elementi costitutivi della pretesa sanzionatoria.
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente e sono liquidate come da dispositivo (valore di riferimento è quello della sanzione;
si riconosce il compenso medio per la fase di studio e quella introduttiva;
il compenso minimo per la fase di trattazione/istruttoria e per quella decisionale tenuto conto della ridotta attività difensiva che ha connotato tali due fasi, e cioè assenza di attività istruttoria in senso stretto e discussione orale della causa ai fini della decisione).
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PQM
Il Tribunale della Spezia, in persona del Giudice Unico dott.ssa
Nella Mori, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così decide: respinge l'opposizione e conferma il provvedimento opposto.
Condanna l'opponente a pagare alla parte opposta le spese di lite che liquida in euro 3.387,00 per compenso, oltre accessori di legge.
La Spezia, 13/2/2025
Il Giudice
Dott. Nella Mori
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