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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 30/06/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 381/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 381/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 13.05.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 17 - 88900 CROTONE – C.F._1
presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc. - C.F._2
pec: . , che lo rappresenta e Email_1 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA, 17 - 88900 CROTONE C.F._3
– presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc. C.F._2
– pec: che la rappresenta e Email_3 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 21.3.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Roma Parte_2
(RM), il 06.06.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) al n. 372 – parte II – Serie A – anno 2015 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crotone (KR), al n. 24 - parte II – Serie B – anno 2015); di aver avuto una figlia, , Per_1
nata a [...] l'[...]; che con decreto n. 6085/2022, pronunciato il 13.09.2022 (R.G. n. 719/2022), il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione.
Con decreto di assegnazione della causa, emesso in data 05.04.2025, il Presidente del. fissava altresì, l'udienza di comparizione, autorizzando in sostituzione, la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 09.05.2025, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di omologa della separazione consensuale, chiedendone la conferma anche ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.04.2025, letti gli atti, con ordinanza del 13.5.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nato il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nata l'[...] a [...] cod. fisc. Parte_2
- matrimonio celebrato con rito concordatario in Roma (RM) il C.F._3
06.06.2015 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) al n. 372
– parte II – Serie A – anno 2015 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 24 - parte II – Serie B – anno 2015 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Ufficio Volontaria Giurisdizione
In composizione collegiale, in persona dei sig.ri Magistrati: dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente rel. est. dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 381/2025 R.G.V.G., posta in deliberazione con ordinanza del 13.05.2025, vertente tra nato il [...] a [...], cod. fisc. Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA VENEZIA, 17 - 88900 CROTONE – C.F._1
presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc. - C.F._2
pec: . , che lo rappresenta e Email_1 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
e
, nata l'[...] a [...], cod. fisc. Parte_2
, elettivamente domiciliata in VIA VENEZIA, 17 - 88900 CROTONE C.F._3
– presso lo studio dell'avv. MESORACA MARIANGELA (cod. fisc. C.F._2
– pec: che la rappresenta e Email_3 Email_2
difende per mandato in calce al ricorso;
entrambi congiuntamente ricorrenti PUBBLICO MINISTERO;
intervenuto
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51., depositato il 21.3.2025, e Parte_1
, premesso di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Roma Parte_2
(RM), il 06.06.2015 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) al n. 372 – parte II – Serie A – anno 2015 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di
Crotone (KR), al n. 24 - parte II – Serie B – anno 2015); di aver avuto una figlia, , Per_1
nata a [...] l'[...]; che con decreto n. 6085/2022, pronunciato il 13.09.2022 (R.G. n. 719/2022), il
Tribunale di Crotone aveva omologato la loro separazione;
che la convivenza non era mai ripresa;
chiedevano pertanto, che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni di cui all'omologa della separazione.
Con decreto di assegnazione della causa, emesso in data 05.04.2025, il Presidente del. fissava altresì, l'udienza di comparizione, autorizzando in sostituzione, la trattazione scritta della stessa, con deposito telematico di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127 ter. cod. proc. civ.
In data 09.05.2025, le parti depositavano note scritte congiunte con le quali, dichiaravano di non volersi riconciliare e si riportavano alle medesime condizioni concordate in sede di omologa della separazione consensuale, chiedendone la conferma anche ai fini della pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il parere favorevole del P.M. reso in data 22.04.2025, letti gli atti, con ordinanza del 13.5.2025, resa in sostituzione d'udienza, la causa era riservata per la decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le emergenze processuali, con il protrarsi della condizione di effettiva separazione tra i coniugi per il periodo fissato dalla legge, manifestano sussistere il presupposto della definitiva rottura del vincolo coniugale. Va pertanto pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni concordate dai coniugi.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Pronuncia la sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra Parte_1
nato il [...] a [...] cod. fisc. e
[...] C.F._1
, nata l'[...] a [...] cod. fisc. Parte_2
- matrimonio celebrato con rito concordatario in Roma (RM) il C.F._3
06.06.2015 - atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Roma (RM) al n. 372
– parte II – Serie A – anno 2015 e nei Registri dello Stato Civile del Comune di Crotone (KR) al n. 24 - parte II – Serie B – anno 2015 (come da certificato in atti), ed ordina all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Crotone (KR), di annotare la presente sentenza, al passaggio in giudicato;
- Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi;
- Autorizza i coniugi a continuare a vivere separatamente;
- Dispone che la moglie perde il cognome del marito;
- Nulla per le spese.
Così deciso in camera di consiglio dal Tribunale di Crotone, il 26 giugno 2025.
Il Presidente rel. est. dott.ssa Alessandra Angiuli