Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 927 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 927 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00927/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00261/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 261 del 2025, proposto da
IO BI, AN VE ME, rappresentati e difesi dagli avvocati Vilma Aliberti, Riccardo Ludogoroff, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Vilma Aliberti in Torino, corso Galileo Ferraris, 71;
contro
Comune di Balangero, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Maria Cisa Asinari Di Gresy, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IO VE ME, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'ordinanza comunale n. 11264 del 8.11.2024, notificata ai ricorrenti in data 3.12.2024 e avente ad oggetto: "Strada vicinale in località Barge - eventi atmosferici del mese di ottobre - interventi urgenti di sistemazione. Deliberazione della G.C. n. 78 del 10.11.2020. Nota del Comune prot. n. 7184 del 19.7.2024. Nota Comune prot. n. 7191 del 19.7.2024" nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e, comunque, connesso
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Balangero;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa AO LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
Con ricorso ritualmente notificato e depositato presso la segreteria del T.A.R. Piemonte, i ricorrenti hanno impugnato l’atto indicato in epigrafe, a mezzo del quale il Sindaco di Balangero ha assegnato loro, in qualità di proprietari frontisti della strada vicinale sita in località, Grange il termine di 15 giorni per comunicare al Comune stesso (d’ora in avanti anche l’“Amministrazione”) l’attuazione di una serie di interventi di sistemazione sul tratto stradale; in difetto, avvertiva che si sarebbe provveduto con anticipo degli oneri, fatta salva l’azione di rivalsa.
I ricorrenti sono proprietari di un immobile ad uso abitativo sito in località Grange del Comune di Balangero. La proprietà è accessibile tramite una strada vicinale che si sviluppa su 650 metri lineari, compresa fra e collegante le strade comunali via Stradale Lanzo e via Lanzo e che, da tempo immemorabile, risulta soggetta al pubblico transito sia veicolare che pedonale.
Negli anni l’Amministrazione si è fatta carico dell’asfaltatura della strada sino a pochi metri prima della proprietà dei ricorrenti nel tratto a ovest (partendo da via Stradale Lanzo – circa 240 metri) e della manutenzione del tratto sterrato negli ultimi 170 metri a est (giungendo in via Lanzo).
Solo il tratto intermedio della strada, recante un’ampiezza di tre metri, per uno sviluppo di circa 250 metri lineari, sul quale affacciano l’abitazione dei ricorrenti e del vicino frontista e comproprietario del tratto di strada intermedio unitamente ai ricorrenti, si presentava con fondo stradale irregolare e privo di illuminazione.
Infatti, in precedenza, in data 10.11.2020 la Giunta comunale aveva assunto la deliberazione n. 78, con la quale aveva disposto di procedere con urgenza alla sistemazione e messa in sicurezza del tratto stradale in questione. A tal proposito, la Giunta conferiva mandato al Settore Tecnico di “ provvedere nel più breve tempo tecnicamente possibile, all’esecuzione dei lavori, anche mediante operatore economico esterno; tali lavori dovranno essere completati entro e non oltre 45 giorni dalla presente deliberazione, fatte salve proroghe o impedimenti non prevedibili ”.
Inoltre già in data 20.06.2024 i ricorrenti avevano presentato un’istanza finalizzata alla delimitazione del sedime stradale in cui avevano dichiarato la disponibilità ad accettare un riduzione di 50 cm della fascia di rispetto esterna alla loro recinzione (portandola ad ampiezza di un metro), a condizione che venisse realizzata una delimitazione del sedime stradale maggiormente resistente, con cordonata stradale in elementi prefabbricati di calcestruzzo antistante i delineatori in plastica e venisse consentita la posa, con costi a carico dei ricorrenti, di due dissuasori (cd. “panettoni”) alle estremità della fascia di rispetto al fine di inibire il transito di motoveicoli e bestiame sulla stessa. In data 19.07.2024, con nota n. 7184, il Comune aveva doto responso negativo alla proposta ed altresì invitato i ricorrenti ad astenersi dall'effettuare azioni di turbativa dei lavori programmati; precisava che l'Amministrazione comunale si sarebbe riservata, in futuro, di porre a carico dei proprietari frontisti le spese di manutenzione della strada vicinale.
Con nota n. 11264 del 08.11.2024, notificata ai ricorrenti e al Sig. IO VE ME il 03.12.2024, e qui impugnata l’Amministrazione comunicava la necessità (sorta in seguito a copiose precipitazioni) di un intervento di livellamento e di sistemazione del tratto frontistante le loro abitazioni, con l’obiettivo di mantenere idonee le condizioni di transito. A tal fine, assegnava un termine di 15 giorni per comunicare l’attuazione degli interventi preannunciando, nel contempo, che, in mancanza, il Comune avrebbe provveduto direttamente, con anticipo dei relativi oneri, fatta salva l’azione di rivalsa.
In data 23.01.2025 i ricorrenti depositavano relazione tecnica in cui si attestava che l’Amministrazione nel tempo aveva effettuato lavori di manutenzione del sedime stradale sui due tratti estremi della porzione considerata, tralasciando quello intermedio (fatta eccezione per un intervento manutentivo d’urgenza nel novembre 2020).
Avverso il provvedimento comunale n. 11264 dell’8.11.2024, gli interessati proponevano quindi ricorso, con il quale articolavano i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione dei principi generali in materia di strade pubbliche; violazione ed errata applicazione di legge con riferimento agli artt. 2 c.6 lett. D) e art. 14 c.4 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Eccesso di potere per contraddittorietà.
2) Violazione ed errata applicazione di legge con riferimento all’art. 14 c.4 del Codice della Strada (D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285). Violazione Del principio di buona fede dei principi generali dell'azione amministrativa (imparzialità, buon andamento, pubblicità, trasparenza, efficacia, economicità e ragionevolezza oltre che proporzionalità). Illogicità e manifesta irragionevolezza della motivazione. Comportamento contraddittorio del Comune. Eccesso di potere per genericità.
In data 12.02.2025 i ricorrenti depositavano memoria di costituzione in cui, previo accoglimento della domanda cautelare, chiedevano che venisse accertato in capo al Comune l’obbligo di manutenzione delle strade gravate da servitù di pubblico passaggio.
In data 13.02.2025 il Comune, con Determinazione del Settore tecnico n. 110, richiamando il Decreto Luogotenziale 01.09.1918 n. 1446 secondo cui “[…] il Comune è tenuto a concorrere nelle spese di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali soggette al pubblico transito, in misura variabile, da un quinto sino alla metà della spesa […]”, determinava di affidare direttamente le prestazioni di ripristino del tratto stradale in causa per un importo pari a euro 2.989,00 (somma da ripartire con l’altro frontista, ossia il Sig. VE ME IO, che non forniva alcun riscontro).
In data 24.02.2025 i ricorrenti fornivano riscontro contestando qualsiasi pretesa di rivalsa.
Nelle more del giudizio l’amministrazione provvedeva quindi direttamente.
Il Comune depositava memoria preliminarmente eccependo l’inammissibilità del ricorso per non lesività dell’atto e comunque difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo; contestava in ogni caso il merito.
In data 10.03.2025 i ricorrenti rinunciavano all’istanza cautelare.
Terminati i lavori da parte dell’amministrazione, in data 24.02.2026, il Responsabile del Settore tecnico, con determinazione n. 81, avente ad oggetto la liquidazione del corrispettivo all’appaltatore, determinava “ 5. Di trasmettere la presente determinazione all'Amministrazione affinché valuti le azioni di rivalsa nei confronti dei proprietari frontisti inadempienti, in base al principio secondo cui la ripartizione delle spese viene effettuata per i proprietari in base alle quote millesimali del piano di riparto e per il Comune in base alla quota deliberata (da 1/5 a 1/2 in ragione dell'importanza della strada); 6. Di richiamare quanto già proposto sulla determinazione di affidamento ovvero di porre a carico dei proprietari frontisti la spesa di 2/3 ed 1/3 a carico del Comune, in ossequio al disposto normativo di cui nelle premesse, ferma restando ogni ampia valutazione in capo alla Amministrazione alla quale spetta la ponderazione concreta e corretta dei pubblici interessi ”.
All’udienza del 15.04.2026 la causa veniva trattenuta in decisione. Per la discussione il Collegio evidenziava possibile problematiche di giurisdizione ed interesse ad agire.
TT
Preliminarmente deve darsi atto dell’improcedibilità della domanda di annullamento dell’ordinanza comunale n. 11264 del 8.11.2024 che ha dato luogo alla presente impugnativa, posto che essa contemplava, nella sostanza, un ordine di esecuzione lavori che ha certamente perso la sua efficacia, avendovi direttamente provveduto l’amministrazione. Se non può quindi accedersi alla tesi di parte resistente, che accredita la natura meramente interlocutoria e non lesiva dell’atto (il provvedimento minaccia conseguenze potenzialmente lesive, ingiunge attività assegnando termini per provvedervi e dunque presenta un contenuto intrinsecamente ordinatorio e lesivo) con conseguente inammissibilità originaria del ricorso, certamente se ne è concretizzata l’improcedibilità per perdita di efficacia dell’atto.
Per l’udienza di merito, fermo che non si rinviene utilità alcuna all’annullamento di un atto certamente privo di efficacia, la difesa dei ricorrenti rimodula le sue argomentazioni concentrandosi sulla qualificazione giuridica della strada e sulle conseguenze (allo stato del tutto ipotetiche, essendo stata superata la problematica dei lavori) che potrebbero derivarne in termini di rivalsa relativa ai costi.
Non può tuttavia non osservarsi che, in tal modo, la parte chiede, sostanzialmente in via principale, accertarsi la natura giuridica della strada; la contestazione e la sostanziale richiesta di accertamento non risulta infatti certo strumentale all’annullamento di atti (allo stato inesistenti).
Così procedendo, tuttavia, una valutazione della proprietà che questo TAR avrebbe potuto condurre in termini puramente incidentali e senza efficacia di giudicato (art. 8 c.p.a.) qualora funzionale all’annullamento di un atto amministrativo, diviene oggetto unico della pronuncia invocata; in questi termini esso tuttavia esula dalla giurisdizione amministrativa, poiché è pacifico che la giurisdizione in tema di accertamento della proprietà delle strade, vertendo in materia di diritto di proprietà/servitù, spetta al giudice ordinario.
Sul punto si veda ex pluribus Cass. SU 27 gennaio 2010 n. 1624 secondo la quale: “ la controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada, o circa l'esistenza di diritti di uso pubblico su una strada privata, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, giacché investe l'accertamento dell'esistenza e dell'estensione di diritti soggettivi, dei privati o della pubblica amministrazione ”.
Anche l’eventuale azione di rivalsa (allo stato del tutto ipotetica) che l’amministrazione potrebbe decidere di intraprendere nei confronti dei ricorrenti non è certamente una attività di tipo autoritativo, bensì una controversia patrimoniale la cui corretta definizione presuppone il definitivo inquadramento giuridico della proprietà dell’area.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il ricorso principale deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse mentre non residua alcuna ulteriore possibilità di autonomo accertamento suscettibile di definizione in questa sede.
Stante la complessità della vicenda e l’ondivaga condotta dall’amministrazione le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara improcedibile il ricorso;
compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
AO LA, Presidente FF, Estensore
Alessandro Cappadonia, Primo Referendario
Lorenzo Maria Lico, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AO LA |
IL SEGRETARIO