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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/01/2025, n. 45 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 45 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6163/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei IGnori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfé Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili ad iscritta al n. R.g. 6163/2022, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
T'EL-Macchia (FG), località Varcaro, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Ciociola ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1
NT T'EL (FG) alla Via Tiberio Nardini n. 2/1, cod. fisc. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Stilla ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
Nonché
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia,
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note che si richiamano integralmente. Il G.I. ha riservato di riferire al
Collegio, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero in sede ha reso il parere di sua competenza, con nota dell'11 ottobre
2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2022 , premesso: di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente, in data 20 settembre 2005 e che dalla unione sono nati i figli e;
che i coniugi sono separati e che sono mutate le sue Per_1 Per_2 Per_3 condizioni economiche, per la nascita di un'altra figlia da una successiva relazione sentimentale;
che le parti percepiscono l'assegno unico al 50% ciascuno;
che nulla è dovuto per l'assegno divorzile;
che la determinazione del mantenimento per i figli deve tener conto del percepimento dell'assegno unico;
che ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “C H I E D E alla S.V. Ill.ma di voler fissare l'udienza di comparizione dei coniugi ed accogliere le seguenti conclusioni: A) autorizzare lo scrivente a notificare il ricorso e il pedissequo decreto di comparizione delle parti alla IG.ra ; b) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B, della legge n. Controparte_1
898/1970, lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
a NT T'EL (FG) il 20 settembre 2005 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di NT T'EL al N. 8 P. 1 anno 2005; C) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NT T'EL di effettuare le necessarie annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238; D) accertare e dichiarare che nessun assegno divorzile sarà corrisposto dal IG. in Parte_1
favore della IG.ra ; E) dichiarare che il IG. versi ai figli un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale di € 450,00, percependo
l'assegno unico nella misura del 50%, pari ad € 305,00; ovvero disporre che la IG.ra CP_1
pagina 2 di 9 percepisca l'intero assegno unico, pari ad € 610,00, senza percezione dell'assegno CP_1
di mantenimento dei figli;
F) spese come per legge”.
Con decreto dell'8 novembre 2022 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato.
Si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto quanto segue: vanno contestate le avverse deduzioni, tenuto conto del fatto che il ricorrente non si è occupato della prole, non ha partecipato alle spese straordinarie ed inoltre che i figli necessitano di cure ed assistenza specialistiche;
il ha peraltro taciuto sulla sua condizione economica, invero elevata;
tutto Pt_1
ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “……chiede che l'On.le
Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni;
A)- Revocare l'affidamento condiviso, posto che il padre ha dimostrato un totale disinteresse per l'educazione e la Parte_1
crescita dei tre figli, con attribuzione esclusiva alla;
B)- statuire Controparte_1
sull'esercizio del diritto di visita e di permanenza dei minori presso il padre;
C)-
Rideterminare l'assegno di mantenimento, in favore dei tre figli minori, in una misura non inferiore ad euro 900,00 (euro 300,00 per ogni figlio), ,e tanto per i motivi di cui in narrativa;
- Al prefato importo mensile, deve essere aggiunto l'ulteriore importo rinveniente dall'assegno unico universale erogato dall' anche se tale forma di sussidio è sottoposto alla CP_2
condizione della modificabilità dell'importo e della sua incertezza nell'erogazione nel prossimo futuro. – Con condanna al pagamento di competenze e spese di giudizio oltre accessori ex lege”.
Svolta l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 marzo
2023, sono stati emessi i provvedimenti ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 (segnatamente, si è disposto nei seguenti termini: “- visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del 1970, così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori , e , in atti generalizzati, Per_1 Per_2 Per_3
in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre. • la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli • autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale
pagina 3 di 9 limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'EL; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna la casa coniugale ove ancora in essere alla madre, che la abiterà unitamente ai figli minori presso di sé collocati in via prevalente. • pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla moglie la somma mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. • riconosce il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli”). Con lo stesso provvedimento è stato deIGnato il G.I. innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 26 giugno 2023.
Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione (in ordine alla emissione di una sentenza sullo status coniugale) e su parere conforme del Pubblico Ministero, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza di questo Tribunale n. 1861/2023 è stata emessa sentenza parziale, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con contestuale ordinanza, si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
Delimitato il thema decidendum, con il deposito di memorie integrative, istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, alla udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
pagina 4 di 9 Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 ottobre 2024.
*****
Le domande accessorie.
Superata la questione dello status coniugale, decisa con la sentenza di questo Tribunale n.
1861/2023, restano da esaminare le questioni accessorie, relative alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole.
L'affidamento della prole.
Preliminarmente, si evidenzia che la coppia ha generato tre figli, una delle quali, Per_1
ormai maggiorenne, sicché non si discuterà in ordine alla sua posizione, quanto all'affidamento.
Per e invece ancora minorenni, il Collegio rileva l'esistenza dei Per_2 Persona_4
presupposti per attuare una deroga al regime di affidamento condiviso, come disciplinato dalla legge n. 54/2006.
Ed infatti, la documentazione agli atti consente di ritenere che sia la resistente l'unico genitore in grado di rappresentare un valido punto di riferimento per la prole, escludendosi invece che questo ruolo possa essere tenuto dal padre.
A tal proposito si evidenzia che il ricorrente si è di fatto sottratto agli adempimenti che ricadevano su di lui, consistenti, precipuamente, nel mantenimento della prole, come è denotato dal fatto che è stato condannato in sede civile (cfr. sentenza del Giudice di pace di Manfredonia
n. 140/2019) al pagamento delle spese straordinarie ed in sede penale (cfr. decreto penale di condanna del G.I.P. di Foggia n. 599/2024) per avere fatto mancare alla prole i mezzi di sussistenza, che erano a suo carico, in forza della ordinanza del 20 marzo 2023.
A ciò si aggiunga il fatto che la resistente ha dovuto finanche avviare un procedimento innanzi al Giudice tutelare per ottenere una autorizzazione, negata dal e funzionale all'interesse Pt_1
del figlio , peraltro disabile. Persona_4
Ricorrono tutti i presupposti, quindi, per l'affidamento esclusivo della prole alla ricorrente.
Il diritto di visita.
pagina 5 di 9 Fermo restando il collocamento dei figli presso la madre, va detto che non vi sono ragioni per modificare il regime del diritto di visita, come disciplinato in via temporanea ed urgente, tanto al fine di consentire, comunque, alla prole, di poter accedere al padre, tenuto anche lui ai compiti di cura dei figli.
Il mantenimento.
Sul punto, occorre evidenziare, prima di tutto, che non è stato dimostrato alcun peggioramento delle condizioni reddituali del a far data dalla separazione ad oggi, non essendo state Pt_1
depositate le dichiarazioni dei redditi dei due periodi, in modo da poter effettuare la comparazione.
In secondo luogo, il ricorrente fa riferimento al fatto di avere costituito una nuova famiglia, nell'ambito della quale è nata una figlia, in data 10 dicembre 2018.
Sul punto bisogna prendere le mosse da quanto statuito in materia dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 6289 del 19 marzo 2014, ovvero la circostanza che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non può essere considerata quale scelta personale del coniuge obbligato, ma costituisce esplicazione di un diritto fondamentale dell'individuo, garantito sia a livello nazionale che a livello sovranazionale. Ciò nonostante, la costituzione di un nuovo nucleo familiare non può essere considerata come un fatto che automaticamente produca la riduzione o addirittura l'elisione dell'assegno cui è tenuto l'obbligato, dovendo effettuarsi un giudizio comparativo tra gli obblighi di mantenimento del nuovo nucleo e gli obblighi verso il nucleo precedente: ove emerga che i nuovi oneri determinino una riduzione del tenore di vita e delle sostanze dell'obbligato si dovrà procedere alla riduzione degli assegni, che non sarà disposta ove emerga che i suoi nuovi oneri comportino esborsi irrilevanti.
Ora, va detto che il ricorrente non ha provato in alcun modo la costituzione del nuovo nucleo abbia influito sulla sua condizione economica, sicché deve ritenersi che non sia possibile alcuna riduzione dell'importo dovuto ai figli, tenuto peraltro conto che la nuova nata è ancora in tenera età, neanche scolare, con la conseguenza che gli oneri del suo mantenimento sono ben diversi rispetto a quelli per i figli nati dal matrimonio con la resistente.
Ed ancora, non può sottacersi che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del porta a ritenere che la situazione reddituale, per come da lui esposta, non sia aderente Pt_1
alla realtà, sicché deve presumersi che essa sia ben maggiore di quella dichiarata.
pagina 6 di 9 Infine, val la pena di rilevare che la inadempienza del agli obblighi di mantenimento Pt_1
(accertata peraltro sia in sede civile che in sede penale) abbia causato disagi alla prole, alla quale sono mancati i mezzi di sostentamento, con la conseguenza che il peso è ricaduto sulla resistente, determinando una situazione di assoluta iniquità, a tacer del fatto che le eIGenze dei figli risultano essere alquanto elevate, vuoi per le loro problematiche, vuoi per il fatto che la primogenita sta seguendo un corso di studi in altra città.
Si stima perciò equo elevare ad euro 250,00 a figlio l'importo dovuto, oltre alle spese straordinarie.
L'Assegno Unico Universale spetterà, invece, al 100% alla resistente, in virtù del disposto affidamento esclusivo.
Le altre domande.
Quantunque proposte con la memoria integrativa e, quindi, pienamente tempestive, sono inammissibili le ulteriori domande svolte dalla resistente, finalizzate al risarcimento dei danni subiti dalla prole in occasione dei comportamenti inadempienti del padre e di restituzione delle somme erogate per le spese straordinarie.
Ed infatti, le domande non prettamente connesse a quella divorzile non possono essere in esso svolte (infatti, quantunque le domande abbiano una causa petendi comune, la connessione tra domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c. è consentita, qualora si tratti di domande assoggettate a riti diversi -come è il caso che ci occupa-, solo nella ipotesi qualificata di connessione, cosiddetta
“per subordinazione” o “forte”. Nei casi quali quello in esame “La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio” (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014).
Analogo discorso va fatto per la richiesta di restituzione delle somme erogate per le spese straordinarie.
E' vero che il d. lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 473 bis c.p.c., rendendo possibile il contestuale esame delle domande di risarcimento del danno da illecito endofamiliare con quelle pagina 7 di 9 previste dai successivi articoli (e quindi anche per quelle di divorzio), ma va detto che la disposizione si applica alle sole cause instaurate dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 7 medesimo testo legislativo), ciò che non ricorre nel caso di specie.
Le domande sono quindi inammissibili.
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite, quantificate secondo il valore della causa, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte (con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione/istruttoria), vanno poste a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 2 novembre 2022 da nei confronti di;
con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_5 Persona_4
la conseguenza che sarà costei ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, adottando tutte le decisioni di interesse per la prole;
2) dispone che i figli restino collocati presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
3) pone a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della prole versando alla resistente, secondo le modalità in atto, l'importo complessivo di euro 750,00 mensili
(euro 250,00 mensili per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la prole, secondo il Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Foggia e dal
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia il 18 marzo 2016;
4) dispone che il padre incontri i figli minori secondo quanto stabilito dalla ordinanza del
20 marzo 2023;
5) dispone che l'Assegno Unico Universale spetti alla resistente in via esclusiva;
6) dichiara inammissibili le altre domande;
7) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, che quantifica in euro 4.237,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario pagina 8 di 9 delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di ConIGlio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona dei IGnori magistrati
Concetta Potito Presidente, relatore
Alessio Marfé Giudice
Roberto Bianco Giudice ha pronunziato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado, avente ad oggetto: Divorzio contenzioso – Cessazione effetti civili ad iscritta al n. R.g. 6163/2022, promossa da:
nato a [...] il [...] e residente a [...]Parte_1
T'EL-Macchia (FG), località Varcaro, cod. fisc. , rappresentato C.F._1
e difeso dall'avv. Antonio Ciociola ed elettivamente domiciliato come in atti,
RICORRENTE contro nata il [...] a [...] e residente a Controparte_1
NT T'EL (FG) alla Via Tiberio Nardini n. 2/1, cod. fisc. , C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Pasquale Stilla ed elettivamente domiciliata come in atti,
RESISTENTE
Nonché
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica di Foggia,
INTERVENTORE EX LEGE pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., note che si richiamano integralmente. Il G.I. ha riservato di riferire al
Collegio, con la assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle memorie difensive.
Il Pubblico Ministero in sede ha reso il parere di sua competenza, con nota dell'11 ottobre
2024.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 2 novembre 2022 , premesso: di avere contratto Parte_1
matrimonio con la resistente, in data 20 settembre 2005 e che dalla unione sono nati i figli e;
che i coniugi sono separati e che sono mutate le sue Per_1 Per_2 Per_3 condizioni economiche, per la nascita di un'altra figlia da una successiva relazione sentimentale;
che le parti percepiscono l'assegno unico al 50% ciascuno;
che nulla è dovuto per l'assegno divorzile;
che la determinazione del mantenimento per i figli deve tener conto del percepimento dell'assegno unico;
che ricorrono le condizioni per la pronuncia divorzile;
tutto ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “C H I E D E alla S.V. Ill.ma di voler fissare l'udienza di comparizione dei coniugi ed accogliere le seguenti conclusioni: A) autorizzare lo scrivente a notificare il ricorso e il pedissequo decreto di comparizione delle parti alla IG.ra ; b) dichiarare ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. B, della legge n. Controparte_1
898/1970, lo scioglimento del matrimonio tra e celebrato Parte_1 Controparte_1
a NT T'EL (FG) il 20 settembre 2005 e trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio del Comune di NT T'EL al N. 8 P. 1 anno 2005; C) ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di NT T'EL di effettuare le necessarie annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al regio decreto 9 luglio 1939 n. 1238; D) accertare e dichiarare che nessun assegno divorzile sarà corrisposto dal IG. in Parte_1
favore della IG.ra ; E) dichiarare che il IG. versi ai figli un Controparte_1 Parte_1 assegno di mantenimento di € 150,00 per ciascun figlio, per un totale di € 450,00, percependo
l'assegno unico nella misura del 50%, pari ad € 305,00; ovvero disporre che la IG.ra CP_1
pagina 2 di 9 percepisca l'intero assegno unico, pari ad € 610,00, senza percezione dell'assegno CP_1
di mantenimento dei figli;
F) spese come per legge”.
Con decreto dell'8 novembre 2022 è stata fissata l'udienza di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente delegato.
Si è costituita in giudizio la resistente che ha dedotto quanto segue: vanno contestate le avverse deduzioni, tenuto conto del fatto che il ricorrente non si è occupato della prole, non ha partecipato alle spese straordinarie ed inoltre che i figli necessitano di cure ed assistenza specialistiche;
il ha peraltro taciuto sulla sua condizione economica, invero elevata;
tutto Pt_1
ciò premesso, ha chiesto di accogliere le seguenti conclusioni: “……chiede che l'On.le
Tribunale voglia accogliere le seguenti conclusioni;
A)- Revocare l'affidamento condiviso, posto che il padre ha dimostrato un totale disinteresse per l'educazione e la Parte_1
crescita dei tre figli, con attribuzione esclusiva alla;
B)- statuire Controparte_1
sull'esercizio del diritto di visita e di permanenza dei minori presso il padre;
C)-
Rideterminare l'assegno di mantenimento, in favore dei tre figli minori, in una misura non inferiore ad euro 900,00 (euro 300,00 per ogni figlio), ,e tanto per i motivi di cui in narrativa;
- Al prefato importo mensile, deve essere aggiunto l'ulteriore importo rinveniente dall'assegno unico universale erogato dall' anche se tale forma di sussidio è sottoposto alla CP_2
condizione della modificabilità dell'importo e della sua incertezza nell'erogazione nel prossimo futuro. – Con condanna al pagamento di competenze e spese di giudizio oltre accessori ex lege”.
Svolta l'udienza presidenziale e fallito il tentativo di conciliazione, con ordinanza del 20 marzo
2023, sono stati emessi i provvedimenti ex art. 4, comma 8, legge n. 898/1970 (segnatamente, si è disposto nei seguenti termini: “- visto l'art. 4, comma 8, L. n. 898 del 1970, così provvede in via temporanea ed urgente: • autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
• affida i figli minori , e , in atti generalizzati, Per_1 Per_2 Per_3
in via congiunta ad entrambe i genitori, prevedendo che restino collocati stabilmente presso la madre. • la responsabilità genitoriale sarà esercitata congiuntamente dai coniugi, precisandosi che le decisioni di maggiore interesse per i minori dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli • autorizza ciascuno dei coniugi all'esercizio separato della responsabilità genitoriale
pagina 3 di 9 limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione;
• il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori previa intesa con la madre;
in mancanza di accordo tra le parti, i tempi e le modalità degli incontri padre-figli vengono così regolamentati: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, il lunedì, il mercoledì ed il venerdì di ogni settimana, dalle ore 17,00 alle ore 21,00; b) la prima e la terza settimana di ogni mese dalle ore 14:00 del sabato alle ore 21:00 della domenica;
c) nel periodo delle vacanza natalizie, ad anni alterni, dal 24 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio;
durante le festività pasquali, ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'EL; d) nel periodo estivo per venti giorni, anche non consecutivi, nei mesi di luglio e/o di agosto. • assegna la casa coniugale ove ancora in essere alla madre, che la abiterà unitamente ai figli minori presso di sé collocati in via prevalente. • pone a carico del ricorrente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori, versando alla moglie la somma mensile di € 600,00 (€. 200,00 per ciascun figlio) da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, così come individuate nel protocollo del
18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di
Foggia. • riconosce il diritto di ciascun coniuge di richiedere e percepire il 50% dell'A.U.U. spettante per i figli”). Con lo stesso provvedimento è stato deIGnato il G.I. innanzi al quale le parti sono state rimesse per l'udienza del 26 giugno 2023.
Alla detta udienza la causa è stata trattenuta in decisione (in ordine alla emissione di una sentenza sullo status coniugale) e su parere conforme del Pubblico Ministero, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Con sentenza di questo Tribunale n. 1861/2023 è stata emessa sentenza parziale, con la quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio e, con contestuale ordinanza, si è disposto in ordine al prosieguo del giudizio.
Delimitato il thema decidendum, con il deposito di memorie integrative, istruita la causa a mezzo delle sole prove documentali, alla udienza del 7 ottobre 2024, svolta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come da note scritte, da intendersi in questa sede integralmente richiamate. Il Giudice ha riservato di riferire al Collegio per la decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., per il deposito delle memorie difensive.
pagina 4 di 9 Il Pubblico Ministero ha reso il parere di sua competenza, con la nota dell'11 ottobre 2024.
*****
Le domande accessorie.
Superata la questione dello status coniugale, decisa con la sentenza di questo Tribunale n.
1861/2023, restano da esaminare le questioni accessorie, relative alla regolamentazione dei rapporti personali ed economici con la prole.
L'affidamento della prole.
Preliminarmente, si evidenzia che la coppia ha generato tre figli, una delle quali, Per_1
ormai maggiorenne, sicché non si discuterà in ordine alla sua posizione, quanto all'affidamento.
Per e invece ancora minorenni, il Collegio rileva l'esistenza dei Per_2 Persona_4
presupposti per attuare una deroga al regime di affidamento condiviso, come disciplinato dalla legge n. 54/2006.
Ed infatti, la documentazione agli atti consente di ritenere che sia la resistente l'unico genitore in grado di rappresentare un valido punto di riferimento per la prole, escludendosi invece che questo ruolo possa essere tenuto dal padre.
A tal proposito si evidenzia che il ricorrente si è di fatto sottratto agli adempimenti che ricadevano su di lui, consistenti, precipuamente, nel mantenimento della prole, come è denotato dal fatto che è stato condannato in sede civile (cfr. sentenza del Giudice di pace di Manfredonia
n. 140/2019) al pagamento delle spese straordinarie ed in sede penale (cfr. decreto penale di condanna del G.I.P. di Foggia n. 599/2024) per avere fatto mancare alla prole i mezzi di sussistenza, che erano a suo carico, in forza della ordinanza del 20 marzo 2023.
A ciò si aggiunga il fatto che la resistente ha dovuto finanche avviare un procedimento innanzi al Giudice tutelare per ottenere una autorizzazione, negata dal e funzionale all'interesse Pt_1
del figlio , peraltro disabile. Persona_4
Ricorrono tutti i presupposti, quindi, per l'affidamento esclusivo della prole alla ricorrente.
Il diritto di visita.
pagina 5 di 9 Fermo restando il collocamento dei figli presso la madre, va detto che non vi sono ragioni per modificare il regime del diritto di visita, come disciplinato in via temporanea ed urgente, tanto al fine di consentire, comunque, alla prole, di poter accedere al padre, tenuto anche lui ai compiti di cura dei figli.
Il mantenimento.
Sul punto, occorre evidenziare, prima di tutto, che non è stato dimostrato alcun peggioramento delle condizioni reddituali del a far data dalla separazione ad oggi, non essendo state Pt_1
depositate le dichiarazioni dei redditi dei due periodi, in modo da poter effettuare la comparazione.
In secondo luogo, il ricorrente fa riferimento al fatto di avere costituito una nuova famiglia, nell'ambito della quale è nata una figlia, in data 10 dicembre 2018.
Sul punto bisogna prendere le mosse da quanto statuito in materia dalla Corte di cassazione, nella sentenza n. 6289 del 19 marzo 2014, ovvero la circostanza che la costituzione di un nuovo nucleo familiare non può essere considerata quale scelta personale del coniuge obbligato, ma costituisce esplicazione di un diritto fondamentale dell'individuo, garantito sia a livello nazionale che a livello sovranazionale. Ciò nonostante, la costituzione di un nuovo nucleo familiare non può essere considerata come un fatto che automaticamente produca la riduzione o addirittura l'elisione dell'assegno cui è tenuto l'obbligato, dovendo effettuarsi un giudizio comparativo tra gli obblighi di mantenimento del nuovo nucleo e gli obblighi verso il nucleo precedente: ove emerga che i nuovi oneri determinino una riduzione del tenore di vita e delle sostanze dell'obbligato si dovrà procedere alla riduzione degli assegni, che non sarà disposta ove emerga che i suoi nuovi oneri comportino esborsi irrilevanti.
Ora, va detto che il ricorrente non ha provato in alcun modo la costituzione del nuovo nucleo abbia influito sulla sua condizione economica, sicché deve ritenersi che non sia possibile alcuna riduzione dell'importo dovuto ai figli, tenuto peraltro conto che la nuova nata è ancora in tenera età, neanche scolare, con la conseguenza che gli oneri del suo mantenimento sono ben diversi rispetto a quelli per i figli nati dal matrimonio con la resistente.
Ed ancora, non può sottacersi che la mancata produzione delle dichiarazioni dei redditi da parte del porta a ritenere che la situazione reddituale, per come da lui esposta, non sia aderente Pt_1
alla realtà, sicché deve presumersi che essa sia ben maggiore di quella dichiarata.
pagina 6 di 9 Infine, val la pena di rilevare che la inadempienza del agli obblighi di mantenimento Pt_1
(accertata peraltro sia in sede civile che in sede penale) abbia causato disagi alla prole, alla quale sono mancati i mezzi di sostentamento, con la conseguenza che il peso è ricaduto sulla resistente, determinando una situazione di assoluta iniquità, a tacer del fatto che le eIGenze dei figli risultano essere alquanto elevate, vuoi per le loro problematiche, vuoi per il fatto che la primogenita sta seguendo un corso di studi in altra città.
Si stima perciò equo elevare ad euro 250,00 a figlio l'importo dovuto, oltre alle spese straordinarie.
L'Assegno Unico Universale spetterà, invece, al 100% alla resistente, in virtù del disposto affidamento esclusivo.
Le altre domande.
Quantunque proposte con la memoria integrativa e, quindi, pienamente tempestive, sono inammissibili le ulteriori domande svolte dalla resistente, finalizzate al risarcimento dei danni subiti dalla prole in occasione dei comportamenti inadempienti del padre e di restituzione delle somme erogate per le spese straordinarie.
Ed infatti, le domande non prettamente connesse a quella divorzile non possono essere in esso svolte (infatti, quantunque le domande abbiano una causa petendi comune, la connessione tra domande ai sensi dell'art. 40 c.p.c. è consentita, qualora si tratti di domande assoggettate a riti diversi -come è il caso che ci occupa-, solo nella ipotesi qualificata di connessione, cosiddetta
“per subordinazione” o “forte”. Nei casi quali quello in esame “La connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 del codice di procedura civile – trattandosi di causa tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi – rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione forte. Ne consegue che le due domande non potevano essere proposte nello stesso giudizio” (Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza n. 18870, dell'8 settembre 2014).
Analogo discorso va fatto per la richiesta di restituzione delle somme erogate per le spese straordinarie.
E' vero che il d. lgs. n. 164/2024 ha modificato l'art. 473 bis c.p.c., rendendo possibile il contestuale esame delle domande di risarcimento del danno da illecito endofamiliare con quelle pagina 7 di 9 previste dai successivi articoli (e quindi anche per quelle di divorzio), ma va detto che la disposizione si applica alle sole cause instaurate dopo il 28 febbraio 2023 (ex art. 7 medesimo testo legislativo), ciò che non ricorre nel caso di specie.
Le domande sono quindi inammissibili.
Le spese di lite.
Stante l'esito del giudizio, le spese di lite, quantificate secondo il valore della causa, le tabelle vigenti, le fasi del giudizio effettivamente svolte (con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per quella di trattazione/istruttoria), vanno poste a carico del ricorrente ed in favore della resistente.
P Q M
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato il giorno 2 novembre 2022 da nei confronti di;
con l'intervento Parte_1 Controparte_1
del Pubblico Ministero;
sentiti i procuratori delle parti ed il PM;
così provvede:
1) affida i figli minori e in via esclusiva alla madre, con Persona_5 Persona_4
la conseguenza che sarà costei ad esercitare in via esclusiva la responsabilità genitoriale, adottando tutte le decisioni di interesse per la prole;
2) dispone che i figli restino collocati presso la madre, alla quale va assegnata la casa coniugale;
3) pone a carico del ricorrente l'onere di contribuire al mantenimento della prole versando alla resistente, secondo le modalità in atto, l'importo complessivo di euro 750,00 mensili
(euro 250,00 mensili per ogni figlio), oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenersi per la prole, secondo il Protocollo di intesa sottoscritto dal Tribunale di Foggia e dal
ConIGlio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia il 18 marzo 2016;
4) dispone che il padre incontri i figli minori secondo quanto stabilito dalla ordinanza del
20 marzo 2023;
5) dispone che l'Assegno Unico Universale spetti alla resistente in via esclusiva;
6) dichiara inammissibili le altre domande;
7) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla resistente, che quantifica in euro 4.237,00 per i compensi professionali, oltre al rimborso forfettario pagina 8 di 9 delle spese di lite, nella misura determinata dalla legge, IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Così deciso il giorno 10 gennaio 2025, nella Camera di ConIGlio del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati Magistrati.
Il Presidente estensore
Concetta Potito
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