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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 29/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1551/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Faenza (RA), corso Matteotti n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELCA ARTUSI e CP_1 C.F._2 dell'avv. RICCARDO LUZI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Cesena, via Umberto Saba, n. 541
CONVENUTO/I e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente nella data del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473-bis e ss. c.p.c. depositato in data 12.07.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio con il convenuto in data 22.09.2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli in Per_1 data 07.01.2008 e in data 02.03.2011, che il Tribunale di Ravenna aveva pronunciato sentenza di Per_2 separazione personale dei coniugi recependo le conclusioni congiunte da loro rassegnate in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore stabilendo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso di sé, assegnandole la casa familiare, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma complessiva di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. L'attrice deduceva altresì che entrambi i figli, per concorde volontà dei genitori, erano stati sottoposti alla somministrazione dei vaccini obbligatori e facoltativi, che tali somministrazioni erano avvenute sin dai primi mesi di vita dei figli e poi, regolarmente, a seguito degli inviti del servizio di pediatria di comunità di Faenza dell'Ausl Romagna ma che, a partire dal mese di maggio 2024, il sig. si era CP_1 inspiegabilmente rifiutato di prestare il proprio consenso alla somministrazione a del quinto Per_2 richiamo per le vaccinazioni obbligatorie per poliomelite, difterite, tetano e pertosse e del primo richiamo per le due vaccinazioni facoltative per il meningococco e che, a causa di tale rifiuto, Per_2 non aveva potuto effettuare tali richiami vaccinali. Stante il persistente rifiuto paterno, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, autorizzare la madre ad Parte_2 assumere da sola le decisioni in ordine alla somministrazione dei vaccini obbligatori e facoltativi per i figli minori e Persona_3 Persona_4 in via subordinata, autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni in ordine Parte_2 alla somministrazione dei vaccini obbligatori per i figli minori e Persona_3 Persona_4
In ogni caso condannare all'integrale refusione delle spese di lite”. CP_1
Con decreto emesso in data 19.07.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.12.2024. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Si costituiva tardivamente in giudizio in data 18.12.2024 allegando di non essersi CP_1 opposto alla somministrazione dei richiami vaccinali al figlio ma di aver espresso legittime Per_2 riserve circa i possibili effetti collaterali e i rischi per la salute dei minori derivanti da tale somministrazione, considerando le patologie da cui i medesimi sono affetti, ossia l'autismo per quanto concerne e la malattia genetica per quanto riguarda , che il principio di Per_1 Persona_5 Per_2 precauzione, riconosciuto all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, imporrebbe di compiere approfondimenti di carattere medico allo scopo di valutare la presenza di eventuali incompatibilità tra la situazione clinica del paziente e le prescritte vaccinazioni e che l'obbligo vaccinale normativamente previsto si pone in contrasto con l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto all'integrità fisica e psichica e il principio del consenso informato e andrebbe pertanto disapplicato. Il convenuto sosteneva altresì che la pericolosità in astratto dei vaccini era comprovata dalla sussistenza di leggi, quali la l. n. 210/1992 e la l. n. 229/2005, che stabiliscono un indennizzo per i danni da vaccinazioni obbligatorie e che, in ogni modo, era diritto del soggetto sottoposto a vaccinazione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, d.l. n. 73/2017, come convertito dalla l. n. 119/2017, richiedere al pagina 2 di 6 servizio sanitario nazionale di verificare, con oneri a suo carico, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, con conseguente esenzione dal vaccino. Alla luce delle suddette argomentazioni e di quanto più compiutamente esposto nella comparsa di costituzione, il sig. chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa ammissione di CTU medico-legale, CP_1 di rigettare il ricorso ex adverso proposto. Il procedimento veniva istruito tramite prove documentali. All'udienza del 26.03.2025, il Giudice delegato procedeva all'ascolto del minore e, all'esito di Per_2 tale incombente, previa concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.06.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Mentre nella nota depositata in data 11.04.2025 parte convenuta insisteva per il rigetto del ricorso, nella nota depositata in data 08.04.2025 parte attrice modificava le domande, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni riguardanti il solo figlio e aventi ad oggetto le sole vaccinazioni Per_2 obbligatorie: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa avversa richiesta, autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni in ordine alla somministrazione dei vaccini Parte_2 obbligatori per il figlio minore ”. Persona_3
Nelle note scritte depositate rispettivamente nella data del 10.06.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si rileva come parte attrice abbia rinunciato nella nota di precisazione delle conclusioni alle domande riguardanti il figlio Per_1 ormai maggiorenne, e, in relazione a quelle relative al figlio , abbia chiesto di essere autorizzata Per_2 ad assumere le decisioni relative alla somministrazione dei soli vaccini obbligatori, rinunciando pertanto alla domanda relativa a quelli facoltativi. Le domande proposte dall'attrice, come modificate nella nota di precisazione delle conclusioni, sono fondate per i motivi che seguono. In tema di obbligo vaccinale, la normativa di riferimento è contenuta nel decreto legge n. 73/2017, come convertito dalla legge n. 119/2017. L'art. 1 del suddetto decreto stabilisce al primo comma che “(a)l fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B;
e) anti- pertosse;
f) anti – Haemophilus influenzae tipo b” e al comma successivo 1 bis che “(a)gli stessi fini di pagina 3 di 6 cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti- morbillo;
b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella”. Il terzo comma di tale articolo prevede inoltre che “(s)alvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”. Giova rammentare come la Corte costituzionale abbia sancito la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale come sopra introdotto, affermando in particolare, in relazione alla dedotta incompatibilità con l'art. 32 della Costituzione, che “(o)ccorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.; se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Dunque i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004). Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)” (sentenza n. 5 del 18.01.2018).
pagina 4 di 6 È opportuno sottolineare altresì come, già prima dell'introduzione della suddetta normativa e in particolare del comma terzo dell'art. 1 sopra riportato, la Corte di Cassazione avesse statuito che
“l'obbligatorietà della vaccinazione presuppone una valutazione positiva, compiuta dal legislatore allo stato delle conoscenze scientifiche: a) dell'idoneità del mezzo a tutelare la salute del singolo;
b) dell'idoneità del mezzo a tutelare la salute collettiva, c) dell'esiguità o assenza di rischio di effetti dannosi per la salute del singolo, salvo casi particolari. In conseguenza, il dovere di tutelare la salute del minore, che la funzione genitoriale comporta (Corte Cost. 132-92) non può risolversi nella negazione – per propria diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi nel senso di omissione di ogni diligenza volta ad acquisire le necessarie informazioni) – dell'obbligo, ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o pericolosa” (sez. I, 18.07.2003, n. 11226). Ebbene, nel caso di specie il convenuto si è limitato ad invocare genericamente il principio di precauzione e ad allegare altrettanto genericamente la violazione del diritto all'integrità psico-fisica per effetto della somministrazione vaccinale e del principio del consenso informato. Nulla ha addotto in maniera specifica circa il pericolo a cui verrebbe sottoposto il figlio minore Per_2 in caso di somministrazione dei richiami vaccinali in virtù della patologia da cui è affetto. La scarna documentazione medica prodotta relativa al figlio è costituita esclusivamente da Per_2 un'analisi (non integrale, essendo presenti solo alcune pagine) di variazioni genetiche rivelatrice della sindrome di effettuata da quel che appare un laboratorio privato (R&I Rare Desease Persona_5
Genetics). Non vi è agli atti alcun certificato di un medico pediatra o di un medico neurologo o altro specialista che attesti la pericolosità per il minore della somministrazione dei richiami vaccinali e neppure parte convenuta ha prodotto studi medici accreditati nella comunità scientifica attestanti tale pericolo. Le riserve del padre alla sottoposizione del figlio minore alla somministrazione vaccinale Per_2 appaiono pertanto immotivate e la richiesta da lui promanante di effettuare una CTU medico-legale per accertare l'eventuale sussistenza di rischi per il figlio derivanti dai vaccini si appalesa del tutto esplorativa e, in quanto tale inammissibile. Anche la doglianza relativa alla possibile immunizzazione del figlio per aver contratto le malattie in maniera naturale appare del tutto generica e ipotetica, posto che il sig. non ha allegato alcun CP_1 elemento fattuale sintomatico di una possibile infezione del figlio in relazione alle malattie oggetto di vaccino. Deve altresì rilevarsi come il Giudice delegato abbia proceduto all'ascolto del minore che, pur Per_2 non essendo a conoscenza della patologia da cui è affetto, ha espresso la volontà di effettuare i richiami dei vaccini obbligatori per poter riprendere a fare sport e ha riferito che il padre avrebbe iniziato a diffidare dei vaccini dopo aver abbracciato tesi no vax nel periodo del Covid. Posto, dunque, alla luce delle considerazioni complessivamente sopra esposte, che non risultano sussistenti serie controindicazioni alla somministrazione dei vaccini e che il dissenso del sig. CP_1 non può considerarsi fondato su validi argomenti, in accoglimento del ricorso, la sig.ra deve Parte_2 essere autorizzata a porre in essere, anche in assenza del consenso del padre, ogni adempimento necessario per la somministrazione dei vaccini obbligatori ex d.l. n. 73/2017 al figlio . Per_2
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
- AUTORIZZA a porre in essere, anche in assenza del consenso del sig. Parte_1 CP_1
ogni adempimento necessario per la somministrazione dei vaccini obbligatori ex d.l. n. 73/2017
[...] al figlio minore;
Per_2
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_1 Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice rel. e est. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1551/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MASSIMO Parte_1 C.F._1
LA ed elettivamente domiciliata nel suo studio a Faenza (RA), corso Matteotti n. 8
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VELCA ARTUSI e CP_1 C.F._2 dell'avv. RICCARDO LUZI ed elettivamente domiciliato nel loro studio a Cesena, via Umberto Saba, n. 541
CONVENUTO/I e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso la Procura in sede.
OGGETTO: VACCINAZIONI OBBLIGATORIE
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note scritte depositate telematicamente nella data del 10.06.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso ex artt. 337 ter c.c. e 473-bis e ss. c.p.c. depositato in data 12.07.2024, Parte_1 conveniva in giudizio innanzi all'intestato Tribunale deducendo di aver contratto CP_1
pagina 1 di 6 matrimonio con il convenuto in data 22.09.2007, che dall'unione coniugale erano nati i figli in Per_1 data 07.01.2008 e in data 02.03.2011, che il Tribunale di Ravenna aveva pronunciato sentenza di Per_2 separazione personale dei coniugi recependo le conclusioni congiunte da loro rassegnate in adesione alla proposta conciliativa formulata dal giudice relatore stabilendo l'affidamento condiviso dei due figli minori ad entrambi i genitori e la loro collocazione prevalente presso di sé, assegnandole la casa familiare, disciplinando l'esercizio del diritto di visita paterno e ponendo a carico del padre un contributo al mantenimento dei figli pari alla somma complessiva di euro 400,00, oltre al 50 % delle spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Ravenna. L'attrice deduceva altresì che entrambi i figli, per concorde volontà dei genitori, erano stati sottoposti alla somministrazione dei vaccini obbligatori e facoltativi, che tali somministrazioni erano avvenute sin dai primi mesi di vita dei figli e poi, regolarmente, a seguito degli inviti del servizio di pediatria di comunità di Faenza dell'Ausl Romagna ma che, a partire dal mese di maggio 2024, il sig. si era CP_1 inspiegabilmente rifiutato di prestare il proprio consenso alla somministrazione a del quinto Per_2 richiamo per le vaccinazioni obbligatorie per poliomelite, difterite, tetano e pertosse e del primo richiamo per le due vaccinazioni facoltative per il meningococco e che, a causa di tale rifiuto, Per_2 non aveva potuto effettuare tali richiami vaccinali. Stante il persistente rifiuto paterno, la sig.ra chiedeva al Tribunale di Ravenna di Parte_1 accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, autorizzare la madre ad Parte_2 assumere da sola le decisioni in ordine alla somministrazione dei vaccini obbligatori e facoltativi per i figli minori e Persona_3 Persona_4 in via subordinata, autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni in ordine Parte_2 alla somministrazione dei vaccini obbligatori per i figli minori e Persona_3 Persona_4
In ogni caso condannare all'integrale refusione delle spese di lite”. CP_1
Con decreto emesso in data 19.07.2024, il Giudice delegato fissava l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c. in data 19.12.2024. In data 09.08.2024 il Pubblico Ministero interveniva ritualmente nel procedimento. Si costituiva tardivamente in giudizio in data 18.12.2024 allegando di non essersi CP_1 opposto alla somministrazione dei richiami vaccinali al figlio ma di aver espresso legittime Per_2 riserve circa i possibili effetti collaterali e i rischi per la salute dei minori derivanti da tale somministrazione, considerando le patologie da cui i medesimi sono affetti, ossia l'autismo per quanto concerne e la malattia genetica per quanto riguarda , che il principio di Per_1 Persona_5 Per_2 precauzione, riconosciuto all'articolo 191 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, imporrebbe di compiere approfondimenti di carattere medico allo scopo di valutare la presenza di eventuali incompatibilità tra la situazione clinica del paziente e le prescritte vaccinazioni e che l'obbligo vaccinale normativamente previsto si pone in contrasto con l'art. 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che riconosce il diritto all'integrità fisica e psichica e il principio del consenso informato e andrebbe pertanto disapplicato. Il convenuto sosteneva altresì che la pericolosità in astratto dei vaccini era comprovata dalla sussistenza di leggi, quali la l. n. 210/1992 e la l. n. 229/2005, che stabiliscono un indennizzo per i danni da vaccinazioni obbligatorie e che, in ogni modo, era diritto del soggetto sottoposto a vaccinazione ai sensi dell'art. 1, secondo comma, d.l. n. 73/2017, come convertito dalla l. n. 119/2017, richiedere al pagina 2 di 6 servizio sanitario nazionale di verificare, con oneri a suo carico, l'avvenuta immunizzazione a seguito di malattia naturale, con conseguente esenzione dal vaccino. Alla luce delle suddette argomentazioni e di quanto più compiutamente esposto nella comparsa di costituzione, il sig. chiedeva al Tribunale di Ravenna, previa ammissione di CTU medico-legale, CP_1 di rigettare il ricorso ex adverso proposto. Il procedimento veniva istruito tramite prove documentali. All'udienza del 26.03.2025, il Giudice delegato procedeva all'ascolto del minore e, all'esito di Per_2 tale incombente, previa concessione dei termini ex art. 473-bis.28 c.p.c. per il deposito di note di precisazione delle conclusioni e degli scritti conclusivi, rinviava il processo per la rimessione della causa al Collegio per la decisione all'udienza dell'11.06.2025, di cui disponeva lo svolgimento mediante trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.. Mentre nella nota depositata in data 11.04.2025 parte convenuta insisteva per il rigetto del ricorso, nella nota depositata in data 08.04.2025 parte attrice modificava le domande, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni riguardanti il solo figlio e aventi ad oggetto le sole vaccinazioni Per_2 obbligatorie: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa avversa richiesta, autorizzare la madre ad assumere da sola le decisioni in ordine alla somministrazione dei vaccini Parte_2 obbligatori per il figlio minore ”. Persona_3
Nelle note scritte depositate rispettivamente nella data del 10.06.2025, le parti insistevano per l'accoglimento delle già rassegnate conclusioni. Con ordinanza emessa in data 09.10.2025, il Giudice delegato rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, in primo luogo si rileva come parte attrice abbia rinunciato nella nota di precisazione delle conclusioni alle domande riguardanti il figlio Per_1 ormai maggiorenne, e, in relazione a quelle relative al figlio , abbia chiesto di essere autorizzata Per_2 ad assumere le decisioni relative alla somministrazione dei soli vaccini obbligatori, rinunciando pertanto alla domanda relativa a quelli facoltativi. Le domande proposte dall'attrice, come modificate nella nota di precisazione delle conclusioni, sono fondate per i motivi che seguono. In tema di obbligo vaccinale, la normativa di riferimento è contenuta nel decreto legge n. 73/2017, come convertito dalla legge n. 119/2017. L'art. 1 del suddetto decreto stabilisce al primo comma che “(a)l fine di assicurare la tutela della salute pubblica e il mantenimento di adeguate condizioni di sicurezza epidemiologica in termini di profilassi e di copertura vaccinale, nonché di garantire il conseguimento degli obiettivi prioritari del Piano nazionale prevenzione vaccinale 2017/2019, di cui all'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 19 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2017, ed il rispetto degli obblighi assunti a livello europeo ed internazionale, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti-poliomelitica; b) anti-difterica; c) anti-tetanica; d) anti-epatite B;
e) anti- pertosse;
f) anti – Haemophilus influenzae tipo b” e al comma successivo 1 bis che “(a)gli stessi fini di pagina 3 di 6 cui al comma 1, per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per tutti i minori stranieri non accompagnati sono altresì obbligatorie e gratuite, in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, le vaccinazioni di seguito indicate: a) anti- morbillo;
b) anti-rosolia; c) anti-parotite; d) anti-varicella”. Il terzo comma di tale articolo prevede inoltre che “(s)alvo quanto disposto dal comma 2, le vaccinazioni di cui al comma 1 e al comma 1-bis possono essere omesse o differite solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale o dal pediatra di libera scelta”. Giova rammentare come la Corte costituzionale abbia sancito la legittimità costituzionale dell'obbligo vaccinale come sopra introdotto, affermando in particolare, in relazione alla dedotta incompatibilità con l'art. 32 della Costituzione, che “(o)ccorre anzitutto osservare che la giurisprudenza di questa Corte in materia di vaccinazioni è salda nell'affermare che l'art. 32 Cost. postula il necessario contemperamento del diritto alla salute del singolo (anche nel suo contenuto di libertà di cura) con il coesistente e reciproco diritto degli altri e con l'interesse della collettività (da ultimo sentenza n. 268 del 2017), nonché, nel caso di vaccinazioni obbligatorie, con l'interesse del bambino, che esige tutela anche nei confronti dei genitori che non adempiono ai loro compiti di cura (ex multis, sentenza n. 258 del 1994). In particolare, questa Corte ha precisato che la legge impositiva di un trattamento sanitario non è incompatibile con l'art. 32 Cost.; se il trattamento è diretto non solo a migliorare o a preservare lo stato di salute di chi vi è assoggettato, ma anche a preservare lo stato di salute degli altri;
se si prevede che non incida negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato, salvo che per quelle sole conseguenze che appaiano normali e, pertanto, tollerabili;
e se, nell'ipotesi di danno ulteriore, sia prevista comunque la corresponsione di una equa indennità in favore del danneggiato, e ciò a prescindere dalla parallela tutela risarcitoria (sentenze n. 258 del 1994 e n. 307 del 1990). Dunque i valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni sono molteplici e implicano, oltre alla libertà di autodeterminazione individuale nelle scelte inerenti alle cure sanitarie e la tutela della salute individuale e collettiva (tutelate dall'art. 32 Cost.), anche l'interesse del minore, da perseguirsi anzitutto nell'esercizio del diritto-dovere dei genitori di adottare le condotte idonee a proteggere la salute dei figli (artt. 30 e 31 Cost.), garantendo però che tale libertà non determini scelte potenzialmente pregiudizievoli per la salute del minore (sul punto, ad esempio, ordinanza n. 262 del 2004). Il contemperamento di questi molteplici principi lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive, potendo egli selezionare talora la tecnica della raccomandazione, talaltra quella dell'obbligo, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l'effettività dell'obbligo. Questa discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (sentenza n. 268 del 2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell'esercizio delle sue scelte in materia (così, la giurisprudenza costante di questa Corte sin dalla fondamentale sentenza n. 282 del 2002)” (sentenza n. 5 del 18.01.2018).
pagina 4 di 6 È opportuno sottolineare altresì come, già prima dell'introduzione della suddetta normativa e in particolare del comma terzo dell'art. 1 sopra riportato, la Corte di Cassazione avesse statuito che
“l'obbligatorietà della vaccinazione presuppone una valutazione positiva, compiuta dal legislatore allo stato delle conoscenze scientifiche: a) dell'idoneità del mezzo a tutelare la salute del singolo;
b) dell'idoneità del mezzo a tutelare la salute collettiva, c) dell'esiguità o assenza di rischio di effetti dannosi per la salute del singolo, salvo casi particolari. In conseguenza, il dovere di tutelare la salute del minore, che la funzione genitoriale comporta (Corte Cost. 132-92) non può risolversi nella negazione – per propria diversa convinzione o per ignoranza (da intendersi nel senso di omissione di ogni diligenza volta ad acquisire le necessarie informazioni) – dell'obbligo, ma deve concretarsi nella indicazione delle specifiche ragioni che, nel caso singolo, rendono la vaccinazione sconsigliata o pericolosa” (sez. I, 18.07.2003, n. 11226). Ebbene, nel caso di specie il convenuto si è limitato ad invocare genericamente il principio di precauzione e ad allegare altrettanto genericamente la violazione del diritto all'integrità psico-fisica per effetto della somministrazione vaccinale e del principio del consenso informato. Nulla ha addotto in maniera specifica circa il pericolo a cui verrebbe sottoposto il figlio minore Per_2 in caso di somministrazione dei richiami vaccinali in virtù della patologia da cui è affetto. La scarna documentazione medica prodotta relativa al figlio è costituita esclusivamente da Per_2 un'analisi (non integrale, essendo presenti solo alcune pagine) di variazioni genetiche rivelatrice della sindrome di effettuata da quel che appare un laboratorio privato (R&I Rare Desease Persona_5
Genetics). Non vi è agli atti alcun certificato di un medico pediatra o di un medico neurologo o altro specialista che attesti la pericolosità per il minore della somministrazione dei richiami vaccinali e neppure parte convenuta ha prodotto studi medici accreditati nella comunità scientifica attestanti tale pericolo. Le riserve del padre alla sottoposizione del figlio minore alla somministrazione vaccinale Per_2 appaiono pertanto immotivate e la richiesta da lui promanante di effettuare una CTU medico-legale per accertare l'eventuale sussistenza di rischi per il figlio derivanti dai vaccini si appalesa del tutto esplorativa e, in quanto tale inammissibile. Anche la doglianza relativa alla possibile immunizzazione del figlio per aver contratto le malattie in maniera naturale appare del tutto generica e ipotetica, posto che il sig. non ha allegato alcun CP_1 elemento fattuale sintomatico di una possibile infezione del figlio in relazione alle malattie oggetto di vaccino. Deve altresì rilevarsi come il Giudice delegato abbia proceduto all'ascolto del minore che, pur Per_2 non essendo a conoscenza della patologia da cui è affetto, ha espresso la volontà di effettuare i richiami dei vaccini obbligatori per poter riprendere a fare sport e ha riferito che il padre avrebbe iniziato a diffidare dei vaccini dopo aver abbracciato tesi no vax nel periodo del Covid. Posto, dunque, alla luce delle considerazioni complessivamente sopra esposte, che non risultano sussistenti serie controindicazioni alla somministrazione dei vaccini e che il dissenso del sig. CP_1 non può considerarsi fondato su validi argomenti, in accoglimento del ricorso, la sig.ra deve Parte_2 essere autorizzata a porre in essere, anche in assenza del consenso del padre, ogni adempimento necessario per la somministrazione dei vaccini obbligatori ex d.l. n. 73/2017 al figlio . Per_2
pagina 5 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del d.m. n. 55/2014, nella versione aggiornata dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, sul ricorso promosso da nei confronti di Parte_1
così provvede: CP_1
- AUTORIZZA a porre in essere, anche in assenza del consenso del sig. Parte_1 CP_1
ogni adempimento necessario per la somministrazione dei vaccini obbligatori ex d.l. n. 73/2017
[...] al figlio minore;
Per_2
- CONDANNA a rifondere a le spese di lite, liquidate in euro CP_1 Parte_1
3.809,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge. Così deciso a Ravenna, in camera di consiglio il 23.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Elena Orlandi Dott. Giovanni Treré
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