CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 43/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 705/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R07IM00120 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 707/2024 depositato il 09/07/2024 proposto da
Ricorrente_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Cino, 2 51100 Pistoia PT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R07IM00120 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 26/2023 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, Sezione 2, pronunciata il 24/01/2023 e depositata in segreteria il 27/02/2023 e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T8R07IM00120/2022, relativo a ritenute asseritamente non operate per l'anno di imposta 2016, oltre a sanzioni ed interessi.
1.1. Espone che l'agenzia delle entrate di Pistoia ha emesso l'avviso di accertamento n.
Società_1 Società_2 Società_3T8R03IM00383/21 nei confronti della società impresa e relativo all'anno di imposta 2016, rideterminando il reddito in seguito all'accertamento di non corretta indicazione di costi. Ricorrente_1Contesta, quindi, al presunto socio l'avvenuta percezione di presunti utili extracontabili distribuiti su cui la società non avrebbe versato le ritenute alla fonte.
Nonostante che dalla visura camerale emerga che soci della Società_1 impresa Srl sono la società
Società_2 Società_3 Ricorrente_2 e srl per una quota pari al 95% e per il 5%, l'ufficio di Pistoia in maniera del tutto arbitraria ricostruiva l'assetto partecipativo della Società_1 Srl nel seguente modo:
Nominativo_3 90,25%
Ricorrente_1 4,75% Ricorrente_2 5%.
1.2. Avverso la medesima sentenza proponeva appello anche Ricorrente_2 (RGA 707/2024)
Ricorrente_2che veniva riunito al primo. Anche infatti, aveva impugnato l'avviso di accertamento e la CGT1 aveva riunito i due ricorsi.
Ricorrente_2 contestava di aver mai ricevuto utili extracontabili e di non essere stato parte del contraddittorio endoprocedimentale.
1.3. La CGT1 respingeva i ricorsi riuniti.
1.4. Con l'appello, i contribuenti invocano l'art.
5-bis d.lgs. 549/1992 in merito alla necessità che sia l'Agenzia delle Entrate a dimostrare che il reddito è stato distribuito ai soci. Il Ricorrente_1 rileva, che, in ogni caso, non è socio della Soc1 (ma di una società di capitali socia della Società_1). Se si fosse ritenuta tale società (Soc2 s.r.l.) un mero scudo, allora sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con i suoi soci, che non è stato fatto.
Inoltre, contestano che gli atti siano stati ritualmente notificati. Infine rilevano che non avendo la legale rappresentanza, non potevano effettuare la dichiarazione 770.
1.5. L'Agenzia delle Entrate eccepisce la novità (e comunque l'infondatezza) dell'eccezione di mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale.
Contesta la ribadita eccezione di nullità della notifica: l'atto impositivo è stato legittimante generato come documento informatico e, stante l'assenza di un domicilio digitale del destinatario, correttamente notificato allo stesso il 27.5.22 in copia analogica (dotata dei requisiti ex art. 23 CAD) ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lett. a), DPR 600/73 tramite il messo comunale all'uopo autorizzato, ciò in ossequio all'art. 14 L. 890/1982, notifica peraltro seguita dall'invio della CAN mediante raccomandata ricevuta dal contribuente il 3.6.22. Società_1Rileva che la non ha impugnato l'accertamento relativo all'avvenuta perpetrazione di operazioni oggettivamente inesistenti con la società “Società_4 srl” nell'ambito del rapporto di subappalto intrattenuto con il “Consorzio_1
Indirizzo_1 a r.l.” inerente i lavori (non effettuati) presso il cantiere di “ nel comune di Angera in Provincia di Varese”.
Difende la sentenza impugnata nel merito, laddove ha correttamente affermato che si tratta di società a ristretta base azionaria (2 soci), a sua volta partecipata da altra società di capitali (la Società_3), composta da due soci, per cui si presume che gli utili extracontabili siano stati attribuiti ai soci persone fisiche.
1.6. All'esito dell'udienza, riuniti gli appelli, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli appelli riuniti sono infondati.
2.1. Nel 2019 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, ha svolto un'attività di accertamento nei confronti della società Società_1 e Società_3 s.r.l. (costituita
Ricorrente_2 Società_3da due soci: e la società s.r.l., a sua volta costituita dai soci Nominativo_3 e Ricorrente_1), per varie annualità, tra cui l'anno 2016, da cui è scaturito l'accertamento oggetto del presente giudizio.
Gli avvisi conseguono ad una segnalazione operata dall'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, a seguito delle attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza, su delega della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, nei confronti del Consorzio_1
Nord Ovest - società consortile a responsabilità limitata e della società Società_4 s.r.l., da cui è emersa, in particolare, l'esistenza di rapporti attivi e passivi tra la Società_1 e la Società_4, che hanno portato l'Agenzia a rilevare l'utilizzo di fatture, relative ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, intercorse con la società Società_4 s.r.l., in veste di società cartiera, nonché l'indebita deduzione di costi di esercizio, in quanto non documentati. L'Agenzia delle Entrate ha anche depositato la sentenza penale della Corte d'Appello di
Firenze che conferma la condanna a due anni di reclusione per il Ricorrente_2 proprio in relazione alle fatture di cui è processo. L'accertamento relativo all'anno 2016 non risulta essere stato impugnato, mentre quelli relativi agli anni 2014 e 2015 erano stati impugnati, i ricorsi erano stati respinti in primo grado e successivamente gli appelli sono stati dichiarati estinti perché non riassunti dopo l'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
2.2. L'eccezione relativa al vizio di notifica è infondata.
Emerge, infatti, documentalmente, che l'atto impositivo, generato come documento informatico, è stato notificato al destinatario il 27.5.22 in copia analogica (dotata dei requisiti ex art. 23
CAD) ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lett. a), DPR 600/73 tramite il messo comunale all'uopo autorizzato, ciò in ossequio all'art. 14 L. 890/1982, notifica peraltro seguita dall'invio della CAN mediante raccomandata ricevuta dal contribuente il 3.6.22.
In ogni caso, non è contestato che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario, il che
– evidentemente – sana l'eventuale vizio di notifica.
2.3. Nel merito, come già statuito – in modo del tutto condivisibile – da questa corte, con la sentenza 1143/2025 depositata il 27.10.2025 (relativa alle annualità 2014 e 2015), non risulta alcuna violazione del contradditorio, in quanto l'Ufficio ha svolto un'attività istruttoria, invitando la società a produrre dati e notizie, ma tale richiesta è rimasta inevasa. Nella fattispecie, trova applicazione il principio dell'art. 39, primo comma, lettera d) del d.p.r.
n. 600 del 1973, che, nel caso di società di capitali con ristretta base azionaria, è possibile presumere la distribuzione di utili extra-contabili ai soci. Per giurisprudenza costante, poi, la presunzione di distribuzione di utili extra-contabili ai soci è riconosciuta non solo in ipotesi di maggiori ricavi
(occultati), ma anche in caso di asseriti costi d'esercizio indeducibili o fittizi. Il principio trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società ha indicato in bilancio dei costi inesistenti e, quindi, indeducibili, in quanto in tal caso i costi non sono stati realmente sostenuti dalla società, con la conseguenza che il reddito di impresa effettivo, conseguito nel corso dell'esercizio,
è costituito da quello dichiarato, ma con l'aggiunta dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, pertanto, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci, in proporzione della quota posseduta. In questi casi, infatti, la società ha alterato il conto economico con l'inserimento di costi indeducibili, ma, dopo la correzione del conto, attraverso l'estrapolazione dei costi fittizi, aumentano inevitabilmente i ricavi, con un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, che si presume distribuito ai soci della società a ristretta base sociale (v. Cass. n. 2224 del 2021; Cass. n.
25322 del 2022). Il predetto principio si fonda sulla considerazione che i maggiori utili possono derivare anche dall'imputazione di costi per operazioni inesistenti in quanto, attraverso il disconoscimento di un costo, si incide sul conto economico e, quindi, sulla determinazione del reddito sottoposto a tassazione.
Inoltre, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (ex multis,
Cass. n. 9519 del 2009). È pacifico, poi, che non risulta leso il diritto di difesa dei contribuenti, che avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa impositiva, dando la prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita (v. Cass. n. 27049 del 2019).
Ricorrente_1Infondata è, inoltre, l'eccezione di , secondo cui la presunzione non si applicherebbe a lui in quanto socio di Società_2 a sua volta socia della Società_1: la Società_3 è una società a ristretta base sociale, in quanto composta soltanto da due soci (Ricorrente_1 e Nom3) e la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci si applica – pacificamente – anche nel caso in cui la società a ristretta base partecipativa sia costituita da due società, dovendosi ritenere indifferente che il socio sia una persona fisica o una società.
La recentissima Cass. n. 15274 del 9 giugno 2025 ha ribadito il seguente principio di diritto:
“In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.
Gli appelli, pertanto, devono essere respinti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge gli appelli e conferma la sentenza di primo grado, condanna in solido gli appellanti alle spese processuali del grado, che liquida in € 4.000, oltre accessori.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della TOSCANA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CA AR, Presidente MARINAI GIANMARCO, Relatore NICOLAI STEFANO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 705/2024 depositato il 09/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R07IM00120 IRPEF-ALTRO 2016
- sull'appello n. 707/2024 depositato il 09/07/2024 proposto da
Ricorrente_2 CF_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Pistoia - Via Cino, 2 51100 Pistoia PT
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 26/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PISTOIA sez. 2 e pubblicata il 27/02/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8R07IM00120 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 12/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Ricorrente_1 propone appello avverso la sentenza n. 26/2023 pronunciata dalla Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Pistoia, Sezione 2, pronunciata il 24/01/2023 e depositata in segreteria il 27/02/2023 e per l'effetto l'annullamento dell'avviso di accertamento n.
T8R07IM00120/2022, relativo a ritenute asseritamente non operate per l'anno di imposta 2016, oltre a sanzioni ed interessi.
1.1. Espone che l'agenzia delle entrate di Pistoia ha emesso l'avviso di accertamento n.
Società_1 Società_2 Società_3T8R03IM00383/21 nei confronti della società impresa e relativo all'anno di imposta 2016, rideterminando il reddito in seguito all'accertamento di non corretta indicazione di costi. Ricorrente_1Contesta, quindi, al presunto socio l'avvenuta percezione di presunti utili extracontabili distribuiti su cui la società non avrebbe versato le ritenute alla fonte.
Nonostante che dalla visura camerale emerga che soci della Società_1 impresa Srl sono la società
Società_2 Società_3 Ricorrente_2 e srl per una quota pari al 95% e per il 5%, l'ufficio di Pistoia in maniera del tutto arbitraria ricostruiva l'assetto partecipativo della Società_1 Srl nel seguente modo:
Nominativo_3 90,25%
Ricorrente_1 4,75% Ricorrente_2 5%.
1.2. Avverso la medesima sentenza proponeva appello anche Ricorrente_2 (RGA 707/2024)
Ricorrente_2che veniva riunito al primo. Anche infatti, aveva impugnato l'avviso di accertamento e la CGT1 aveva riunito i due ricorsi.
Ricorrente_2 contestava di aver mai ricevuto utili extracontabili e di non essere stato parte del contraddittorio endoprocedimentale.
1.3. La CGT1 respingeva i ricorsi riuniti.
1.4. Con l'appello, i contribuenti invocano l'art.
5-bis d.lgs. 549/1992 in merito alla necessità che sia l'Agenzia delle Entrate a dimostrare che il reddito è stato distribuito ai soci. Il Ricorrente_1 rileva, che, in ogni caso, non è socio della Soc1 (ma di una società di capitali socia della Società_1). Se si fosse ritenuta tale società (Soc2 s.r.l.) un mero scudo, allora sarebbe stato necessario instaurare il contraddittorio endoprocedimentale con i suoi soci, che non è stato fatto.
Inoltre, contestano che gli atti siano stati ritualmente notificati. Infine rilevano che non avendo la legale rappresentanza, non potevano effettuare la dichiarazione 770.
1.5. L'Agenzia delle Entrate eccepisce la novità (e comunque l'infondatezza) dell'eccezione di mancata partecipazione al contraddittorio endoprocedimentale.
Contesta la ribadita eccezione di nullità della notifica: l'atto impositivo è stato legittimante generato come documento informatico e, stante l'assenza di un domicilio digitale del destinatario, correttamente notificato allo stesso il 27.5.22 in copia analogica (dotata dei requisiti ex art. 23 CAD) ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lett. a), DPR 600/73 tramite il messo comunale all'uopo autorizzato, ciò in ossequio all'art. 14 L. 890/1982, notifica peraltro seguita dall'invio della CAN mediante raccomandata ricevuta dal contribuente il 3.6.22. Società_1Rileva che la non ha impugnato l'accertamento relativo all'avvenuta perpetrazione di operazioni oggettivamente inesistenti con la società “Società_4 srl” nell'ambito del rapporto di subappalto intrattenuto con il “Consorzio_1
Indirizzo_1 a r.l.” inerente i lavori (non effettuati) presso il cantiere di “ nel comune di Angera in Provincia di Varese”.
Difende la sentenza impugnata nel merito, laddove ha correttamente affermato che si tratta di società a ristretta base azionaria (2 soci), a sua volta partecipata da altra società di capitali (la Società_3), composta da due soci, per cui si presume che gli utili extracontabili siano stati attribuiti ai soci persone fisiche.
1.6. All'esito dell'udienza, riuniti gli appelli, la causa passava in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Gli appelli riuniti sono infondati.
2.1. Nel 2019 l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Pistoia, ha svolto un'attività di accertamento nei confronti della società Società_1 e Società_3 s.r.l. (costituita
Ricorrente_2 Società_3da due soci: e la società s.r.l., a sua volta costituita dai soci Nominativo_3 e Ricorrente_1), per varie annualità, tra cui l'anno 2016, da cui è scaturito l'accertamento oggetto del presente giudizio.
Gli avvisi conseguono ad una segnalazione operata dall'Agenzia delle Entrate di Massa Carrara, a seguito delle attività di indagine svolte dalla Compagnia della Guardia di Finanza, su delega della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Massa, nei confronti del Consorzio_1
Nord Ovest - società consortile a responsabilità limitata e della società Società_4 s.r.l., da cui è emersa, in particolare, l'esistenza di rapporti attivi e passivi tra la Società_1 e la Società_4, che hanno portato l'Agenzia a rilevare l'utilizzo di fatture, relative ad operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, intercorse con la società Società_4 s.r.l., in veste di società cartiera, nonché l'indebita deduzione di costi di esercizio, in quanto non documentati. L'Agenzia delle Entrate ha anche depositato la sentenza penale della Corte d'Appello di
Firenze che conferma la condanna a due anni di reclusione per il Ricorrente_2 proprio in relazione alle fatture di cui è processo. L'accertamento relativo all'anno 2016 non risulta essere stato impugnato, mentre quelli relativi agli anni 2014 e 2015 erano stati impugnati, i ricorsi erano stati respinti in primo grado e successivamente gli appelli sono stati dichiarati estinti perché non riassunti dopo l'intervenuta dichiarazione di liquidazione giudiziale della società.
2.2. L'eccezione relativa al vizio di notifica è infondata.
Emerge, infatti, documentalmente, che l'atto impositivo, generato come documento informatico, è stato notificato al destinatario il 27.5.22 in copia analogica (dotata dei requisiti ex art. 23
CAD) ai sensi dell'articolo 60, primo comma, lett. a), DPR 600/73 tramite il messo comunale all'uopo autorizzato, ciò in ossequio all'art. 14 L. 890/1982, notifica peraltro seguita dall'invio della CAN mediante raccomandata ricevuta dal contribuente il 3.6.22.
In ogni caso, non è contestato che l'atto sia stato effettivamente ricevuto dal destinatario, il che
– evidentemente – sana l'eventuale vizio di notifica.
2.3. Nel merito, come già statuito – in modo del tutto condivisibile – da questa corte, con la sentenza 1143/2025 depositata il 27.10.2025 (relativa alle annualità 2014 e 2015), non risulta alcuna violazione del contradditorio, in quanto l'Ufficio ha svolto un'attività istruttoria, invitando la società a produrre dati e notizie, ma tale richiesta è rimasta inevasa. Nella fattispecie, trova applicazione il principio dell'art. 39, primo comma, lettera d) del d.p.r.
n. 600 del 1973, che, nel caso di società di capitali con ristretta base azionaria, è possibile presumere la distribuzione di utili extra-contabili ai soci. Per giurisprudenza costante, poi, la presunzione di distribuzione di utili extra-contabili ai soci è riconosciuta non solo in ipotesi di maggiori ricavi
(occultati), ma anche in caso di asseriti costi d'esercizio indeducibili o fittizi. Il principio trova applicazione nelle società a ristretta base partecipativa quando la società ha indicato in bilancio dei costi inesistenti e, quindi, indeducibili, in quanto in tal caso i costi non sono stati realmente sostenuti dalla società, con la conseguenza che il reddito di impresa effettivo, conseguito nel corso dell'esercizio,
è costituito da quello dichiarato, ma con l'aggiunta dei costi inesistenti. Tale reddito maggiorato, pertanto, si presume sia stato distribuito nel corso del medesimo esercizio ai soci, in proporzione della quota posseduta. In questi casi, infatti, la società ha alterato il conto economico con l'inserimento di costi indeducibili, ma, dopo la correzione del conto, attraverso l'estrapolazione dei costi fittizi, aumentano inevitabilmente i ricavi, con un reddito maggiore rispetto a quello dichiarato, che si presume distribuito ai soci della società a ristretta base sociale (v. Cass. n. 2224 del 2021; Cass. n.
25322 del 2022). Il predetto principio si fonda sulla considerazione che i maggiori utili possono derivare anche dall'imputazione di costi per operazioni inesistenti in quanto, attraverso il disconoscimento di un costo, si incide sul conto economico e, quindi, sulla determinazione del reddito sottoposto a tassazione.
Inoltre, la presunzione di distribuzione ai soci degli utili non contabilizzati non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale (ex multis,
Cass. n. 9519 del 2009). È pacifico, poi, che non risulta leso il diritto di difesa dei contribuenti, che avrebbero potuto dimostrare l'infondatezza della pretesa impositiva, dando la prova contraria che, nel caso di specie, non è stata fornita (v. Cass. n. 27049 del 2019).
Ricorrente_1Infondata è, inoltre, l'eccezione di , secondo cui la presunzione non si applicherebbe a lui in quanto socio di Società_2 a sua volta socia della Società_1: la Società_3 è una società a ristretta base sociale, in quanto composta soltanto da due soci (Ricorrente_1 e Nom3) e la presunzione di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci si applica – pacificamente – anche nel caso in cui la società a ristretta base partecipativa sia costituita da due società, dovendosi ritenere indifferente che il socio sia una persona fisica o una società.
La recentissima Cass. n. 15274 del 9 giugno 2025 ha ribadito il seguente principio di diritto:
“In materia di imposte sui redditi, nell'ipotesi di società di capitali a ristretta base sociale, la presunzione di attribuzione ai soci di maggiori utili opera anche nel caso in cui la compagine sociale si componga esclusivamente di società, sia di persone sia di capitali, senza che ciò si ponga in contrasto con il divieto di presunzione di secondo grado, allorquando il fatto noto è dato dalla ristrettezza dell'assetto societario che implica un reciproco controllo dei soci nella gestione sociale con conseguente vincolo di solidarietà”.
Gli appelli, pertanto, devono essere respinti.
3. Le spese processuali seguono la soccombenza e devono essere liquidate come da dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (art. 1 d.m. 13 marzo 2014 n. 55, pubblicato sulla G.U. n. 77 del 2.4.2014, applicabile ex art. 28 alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore).
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado di Toscana – I sezione, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) respinge gli appelli e conferma la sentenza di primo grado, condanna in solido gli appellanti alle spese processuali del grado, che liquida in € 4.000, oltre accessori.
Firenze, 12.1.2026.
Il Giudice relatore La Presidente
dott. Gianmarco Marinai dr.ssa Maria Cannizzaro