Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43
CGT2
Sentenza 20 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza del vizio di notifica

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di vizio di notifica, confermando la correttezza della procedura seguita dall'ufficio e sottolineando che la ricezione effettiva dell'atto da parte del contribuente sana ogni eventuale vizio.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio, poiché l'ufficio ha svolto attività istruttoria richiedendo dati alla società, che sono rimasti inevasi. Inoltre, si applica il principio che, in caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è possibile presumere la distribuzione di utili extra-contabili ai soci, anche quando la compagine sociale è costituita da altre società.

  • Rigettato
    Necessità di dimostrazione della distribuzione degli utili

    La Corte ha ritenuto infondata tale eccezione, applicando il principio della presunzione di distribuzione di utili extra-contabili ai soci di società a ristretta base azionaria, anche in presenza di costi indeducibili o fittizi.

  • Rigettato
    Irregolarità nella notifica degli atti

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione relativa al vizio di notifica, confermando la correttezza della procedura seguita dall'ufficio e sottolineando che la ricezione effettiva dell'atto da parte del contribuente sana ogni eventuale vizio.

  • Rigettato
    Impossibilità di effettuare la dichiarazione 770

    La Corte ha implicitamente rigettato tale eccezione, confermando la sentenza di primo grado e respingendo l'appello.

  • Rigettato
    Insussistenza del vizio di notifica

    La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di vizio di notifica, confermando la correttezza della procedura seguita dall'ufficio e sottolineando che la ricezione effettiva dell'atto da parte del contribuente sana ogni eventuale vizio.

  • Rigettato
    Mancanza di contraddittorio endoprocedimentale

    La Corte ha ritenuto che non vi sia stata alcuna violazione del contraddittorio, poiché l'ufficio ha svolto attività istruttoria richiedendo dati alla società, che sono rimasti inevasi. Inoltre, si applica il principio che, in caso di società di capitali a ristretta base azionaria, è possibile presumere la distribuzione di utili extra-contabili ai soci, anche quando la compagine sociale è costituita da altre società.

  • Rigettato
    Contestazione percezione utili extracontabili

    La Corte ha ritenuto infondata tale contestazione, applicando il principio della presunzione di distribuzione di utili extra-contabili ai soci di società a ristretta base azionaria, anche in presenza di costi indeducibili o fittizi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Toscana, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 43
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
    Numero : 43
    Data del deposito : 20 gennaio 2026

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