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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 11/03/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri PRESIDENTE
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
Caterina Baisi CONSIGLIERA Rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 264 /2024 R.G.L. promossa da:
, c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'Avv. Claudio Lalli per procura allegata al ricorso in appello.
appellante
CONTRO
c.f. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Lenzetti per procura allegato alla comparsa di costituzione. appellata
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in data 3.9.2024
Per l'appellato: come da comparsa di costituzione in data 11.11.2024
FATTI DI CAUSA
Con ricorso al Tribunale di Massa, in data 5.8.2022, Parte_1
ha convenuto in giudizio la e, premesso di avere Controparte_1
lavorato dal 13.1.2020 al 17.3.3022 alle dipendenze della convenuta con inquadramento di capo cuoco livello C, posizione economica C3, CCNL Cooperative sociali, ha esposto :
- di avere svolto mansioni superiori di capocuoco/dietista, corrispondenti al livello D posizione economica D2, in quanto non si era limitato a preparare il cibo in maniera uguale per tutti gli utenti ma aveva predisposto anche menù differenziati per alcuni utenti che dovevano seguire una dieta, provvedendo a determinare la tipologia di cibo e la relativa grammatura, maturando a tale titolo un credito pari a euro 5.656,29 (per differenze retributive e TFR);
- di avere prestato lavoro straordinario atteso che, a fronte di un orario di
38 ore settimanali, aveva svolto attività lavorativa tutti i giorni, escluso il lunedì, dalle ore 7,00 alle ore 13,30, maturando a tale titolo un credito pari a euro 4.057,49;
- di avere altresì diritto al pagamento dell'indennità di trasferta, erogatagli da febbraio 2020 a luglio 2021 e poi interrotta, per un importo complessivo di euro 2.438,63;
- di essere stato licenziato con lettera del 31.1.2022 per giustificato motivo oggettivo, a causa della dismissione del servizio mediante appalto, e il recesso era illegittimo poiché posto in essere in violazione delle norme di cui all'art. 18 l. 300/1970 e della disciplina in materia di licenziamenti collettivi nonché del CCNL, trattandosi di attività che non poteva essere appaltata perché facente parte del normale ciclo produttivo della cooperativa.
La società ha contestato la fondatezza delle domande.
Il Tribunale, formulata proposta conciliativa ed espletata l'istruttoria orale, ha accolto parzialmente il ricorso, limitatamente alla domanda relativa all'indennità di trasferta, respingendo le restanti pretese.
Avverso la sentenza il ricorrente propone appello parziale e l'appellata resiste.
La Corte ha esperito il tentativo di conciliazione e all'udienza del
27.2.2025 la causa è stata discussa oralmente dalle parti e decisa come da dispositivo trascritto in calce.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il Tribunale, ha respinto le domande in punto mansioni superiori e lavoro straordinario nonché l'impugnazione del licenziamento sulla base delle argomentazioni di seguito riportate.
a) In punto mansioni, dall'istruttoria testimoniale non era provato lo svolgimento, in via continuativa e prevalente, di attività riconducibili al superiore inquadramento nel livello D2 CCNL, atteso che le prestazioni del
Conti non erano quelle del dietologo (che è un medico) né del dietista (che è un laureato). In particolare, le mansioni concrete riferite dai testi - ossia la predisposizione di c.d. piatti in bianco alla bisogna o l'individuazione di cibi meno calorici da servire, la sapidità degli stessi o la loro pesatura - costituivano attività assai più limitate e semplici ed erano perfettamente corrispondenti al profilo professionale e all'inquadramento quale capo- cuoco livello C3. Lo stesso aveva narrato nell'atto introduttivo di Pt_1
preparare menù differenziati per alcuni utenti che dovevano seguire una dieta personalizzata secondo le indicazioni fornite “dal dietologo o dal personale di reparto che dal dietologo aveva avuto le relative indicazioni”.
Difettavano pertanto gli elementi della declaratoria dell'area D, che ricomprende il lavoro specializzato, le professioni sanitarie, i servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, i servizi socio-educativi e socio-sanitari e nella quale le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro.
b) In ordine allo straordinario, l'allegazione di avere sempre svolto l'orario di lavoro su sei giorni dalle 7.00 alle 13.30 non aveva trovato conferma, con il rigore richiesto dalla giurisprudenza in materia, nelle deposizioni dei testi escussi, tenuto conto in particolare di quanto riferito dall'impiegata Bussolari in merito agli orari di geolocalizzazione del mezzo guidato dal conservati negli archivi amministrativi. Pt_1
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c) In relazione al licenziamento, motivato dalla dismissione dei servizi di cucina, produzione pasti e servizio di pulizia, appaltati a soggetto esterno, era in primo luogo infondata la doglianza relativa alla mancata applicazione della procedura di cui all'art. 7 l. n. 604/1966, atteso che il rapporto di lavoro, iniziato nel 2020, era soggetto alla disciplina dell'art. 3
d.lgs. n. 23/2015, il cui terzo comma ha di fatto soppresso la predetta procedura.
Inoltre, quanto alla violazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi dalla legge n. 223 del 1991, pur essendo fondata la circostanza per cui la Cooperativa aveva licenziato almeno altri quattro lavoratori nell'arco di 120 giorni, veniva in rilievo l'art. 7 d.l. 248/2007, convertito dalla legge n. 31/2008, a mente del quale: “
4-bis. Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
In base al citato art. 7, come affermato dalla S.C. (Cass. 9650/2023),
l'applicazione della legge 223 del 1991 doveva ritenersi espressamente esclusa per i lavoratori riassunti dall'azienda subentrante “a parità” di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, oppure che siano riassunti a seguito di accordi collettivi
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stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Nella ricorrenza di tali presupposti, la situazione fattuale costituiva sufficiente garanzia per i lavoratori ed esonerava dal rispetto dei requisiti procedurali richiamati dalla l. n. 223 del 1991, art. 24, come confermato anche dalle dichiarate finalità della disposizione dell'art. 7 cit., di “favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori” (Cass. 23732/2016).
Nella specie, i testi avevano confermato che aveva rifiutato Pt_1
l'assunzione alle dipendenze dell'appaltatrice del servizio, non presentandosi a firmare il contratto di lavoro a differenza di tutti gli altri lavoratori, e il licenziamento risultava pertanto legittimo e giustificato.
2. Con il primo motivo, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte relativa al mancato riconoscimento dell'inquadramento di capo cuoco-dietista, previsto nella declaratoria del livello D2 del CCNL, evidenziando che :
- nell'ambito della previsione del CCNL, con il termine “dietista" non si intende la specifica qualifica professionale collocata nell'ambito delle professioni sanitarie dal D.M. 14.9.1994 e con laurea tecnico-sanitaria
(distinta da quella del dietologo che è un medico specializzato), cui compete l'individuazione del trattamento dietetico e dello schema nutrizionale per il singolo paziente;
- che l'unico senso logico della previsione - in assenza della figura del cuoco in dietetica disciplinato dalla legislazione elvetica come colui che
“prepara menù dietetici equilibrati e variati, seguendo i regimi dietetici prescritti da medici o dietisti” - non può che essere la figura del cuoco che con responsabilità e autonomia prepara menù dietetici prescritti da medici o dietisti professionisti;
- a tal fine è irrilevante la "frequenza" di tali preparazioni, atteso che il
CCNL qualifica il cuoco-dietista sotto una unica voce e responsabilizza lo stesso solo perché deve attuare con responsabilità le prescrizioni fornite dai
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dietisti, come nella specie confermato dai testi.
2.1 Il motivo è infondato.
Muovendo dalla declaratoria dell'Area/categoria D, va ricordato che la stessa è espressamente riferita all'area del “lavoro specializzato, professioni sanitarie, servizi di istruzione/formazione e di inserimento lavorativo, servizi socio-educativi, socio-sanitari” ed entro tali ambiti ai “lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze professionali teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite
e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale coordinamento e controllo di altri operatori, con assunzione di responsabilità dei risultati conseguiti. Concorrono alla definizione delle mansioni loro affidate ed alla organizzazione del lavoro proprio e dell'eventuale altro personale coordinato e controllato.
Predispongono i materiali necessari all'espletamento della loro mansione.
Le competenze e capacità includono l'utilizzo di attrezzature, macchinari, nonché la gestione di beni e materiali per la realizzazione di processi produttivi conosciuti. Le competenze professionali sono quelle derivanti dall'acquisizione di titoli abilitanti conseguiti secondo la legislazione corrente, laddove richiesto, o dal possesso di adeguato titolo di studio o da partecipazione a processi formativi o dall'esperienza maturata in costanza di lavoro”.
Tra i profili esemplificativi della categoria D2 sono annoverate le seguenti figure: “Impiegata/o di concetto con responsabilità specifiche in area amministrativa, educatrice/ore con titolo, operatrice/ore dei servizi di istruzione/formazione e della continuità educativa 3/6, assistente sociale, assistente alla comunicazione con titolo specifico (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: tiflologo, L.I.S.), infermiere, capo cuoca o dietista, fisioterapista, terapista occupazionale, psicomotricista, logopedista, ricercatrice/ore dei servizi informativi e di orientamento”.
Contrariamente a quanto affermato dall'appellante la locuzione “capo
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cuoca o dietista” non costituisce un'unica voce identificativa di uno specifico profilo di carattere promiscuo, bensì attiene alla elencazione di due profili distinti, entrambi ricadenti nell'ambito del servizio della preparazione dei pasti e di livello equivalente in relazione alle caratteristiche generali - capacità tecniche elevate, autonomia e responsabilità dei risultati conseguiti, concorso nella definizione delle mansioni affidate - che connotano la categoria D secondo la declaratoria contrattuale. Il profilo del capo cuoco va inteso con riferimento alla figura del lavoratore che, pur privo della qualifica di dietista oggetto del diploma abilitante di cui al D.M.
744/1994, sia in possesso di conoscenze teoriche e capacità tecniche elevate, eventualmente acquisite anche attraverso la partecipazione a corsi di specializzazione o formazione diversi dal corso di laurea suindicato, e provveda in autonomia, con responsabilità per i risultati, all'elaborazione di menù personalizzati in relazione a particolari esigenze dietetiche, sulla scorta delle indicazioni metodologiche ricevute.
Nella specie è pacifico che non venga in rilievo il profilo del dietista ed
è parimenti incontroverso, nonché in ogni caso provato sulla base di quanto riferito dai testi, che si limitava a realizzare le preparazioni dei pasti Pt_1
secondo le diete predisposte dal nutrizionista, soggette ad approvazione
Parte della contenenti istruzioni dettagliate quanto alla tipologia degli alimenti e alla relativa grammatura (cfr. aiuto cuoco, teste indicata Tes_1 dallo stesso appellante: “A volte c'erano dei ragazzi che dovevano seguire alcune diete;
le diete venivano consegnate a e lui faceva Parte_1
quello che gli veniva chiesto su richiesta. Ricordo che, a volte, arrivano in cucina dei fogli di formato A4 sui quali veniva stampato quello che dovevano mangiare alcuni bimbi. La direttrice dell'epoca Parte_3
ci portava questi fogli, non ricordo se li desse direttamente a
[...]
o se li portasse in cucina.(..) La dieta riguardava sia la Parte_1
tipologia degli alimenti e mi sembra che riguardasse anche la grammatura.
Ricordo che era un po' sovrappeso e che doveva seguire una dieta Tes_2 alimentare per perdere peso. Su tali fogli c'era la grammatura e la
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tipologia di cibo da cucinare”).
La descritta attività ricade nella definizione del livello C3 CCNL, nel quale l'appellante era inquadrato con il profilo di capo cuoco, che richiede capacità manuali e tecniche specifiche riferite alle proprie specializzazioni professionali e conoscenze teoriche e/o specialistiche di base nonché un'autonomia, e conseguente responsabilità, riferite a metodologie definite e a precisi ambiti di intervento operativo nonché nell'attuazione di programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte e delle istruzioni emanate nell'attività di coordinamento.
Né può assumere rilievo, ai fini della riconducibilità delle mansioni nel livello superiore, la circostanza che talvolta, a seguito di evenienze segnalate dalla società, l'appellante dovesse apportare anche all'ultimo minuto variazioni al menù per alcuni utenti con le preparazioni cd. in bianco, trattandosi di indicazione generica non connotata da particolare difficoltà e rientrante nel bagaglio di capacità tecniche e conoscenze di base del capo cuoco.
3. Con il secondo motivo, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha escluso che sia stata raggiunta la prova del lavoro straordinario, omettendo di considerare che nel costituirsi la società non aveva allegato un orario diverso da quello del lavoratore e che i testimoni avevano confermato l'orario allegato nel ricorso introduttivo, dalle ore 7,00 alle ore 13,30 dal martedì alla domenica, per un totale di 39 ore settimanali.
3.1 Il motivo è infondato.
E' incontroverso, poiché riconosciuto dalla stessa società appellata, che l'orario di inizio delle prestazioni si collocava alle 7 del mattino, quando l'appellante prelevava il furgone aziendale presso la sede di Marina di
Massa per recarsi ad Aulla dove si trovava la cucina per la preparazione dei pasti destinati alle diverse strutture della Cooperativa. Altresì pacifico è il fatto che a fine mattinata l'appellante effettuasse il giro delle consegne e che l'orario di lavoro terminasse al momento del rientro a Marina di Massa.
La società ha contestato che detta riconsegna avvenisse sempre alle
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13,30, come invece allegato nel ricorso, e ha eccepito che l'orario complessivo settimanale non superava mai le 38 ore settimanali previste nel contratto di lavoro. L'eccezione, pur se priva di una esatta indicazione dell'ora di rientro del mezzo del Conti, è coerente con la plausibile variabilità quotidiana di detto orario, all'interno di un range temporale definito, ed è pertanto idonea ad escludere l'incontrovertibilità dell'assunto attoreo senza determinare alcuna inversione dell'onere probatorio sul punto, gravante sull'appellante.
In proposito, il Tribunale ha correttamente valutato il compendio probatorio in atti, secondo i criteri di particolare rigore vigenti in materia, avendo condivisibilmente attribuito valore dirimente alla deposizione della teste Bussolari, rispetto alle discordanti indicazioni circa l'effettivo orario di riconsegna del furgone promananti dai restanti colleghi di lavoro (alcuni dei quali scarsamente attendibili per avere riferito un orario di inizio addirittura anticipato rispetto a quello allegato dal . La teste Bussolari, impiegata Pt_1
amministrativa della Cooperativa, non si è limitata a confermare l'assunto della società sulla base di un generico ricordo soggettivo, quale quello degli altri testi escussi, bensì ha precisato di avere effettuato specifici controlli sugli spostamenti del furgone tramite il portale identificativo del soggetto che aveva in uso il mezzo, tenuto ad attivare e disattivare il sistema di geolocalizzazione del veicolo mediante il proprio badge personale, e di avere personalmente riscontrato il rispetto delle 38 ore settimanali da parte dell'appellante sulla base dei dati archiviati e ancora disponibili.
La circostanza del regolare rientro al termine della mattinata è ulteriormente corroborata dal contenuto della stessa lettera di messa in mora dell'appellante (cfr. doc. 4), nella quale il Conti poneva a fondamento della pretesa a titolo di straordinario la diversa prospettazione di un orario di inizio anticipato del lavoro, dalle 6,30 alle 7,00, senza neppure menzionare la posticipazione dell'orario di fine lavoro alle 13,30.
4. Con il terzo motivo di impugnazione, l'appellante si duole
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dell'erroneità della decisione in punto licenziamento, nella parte in cui il
Tribunale, pur rilevando che si trattava pacificamente di licenziamento collettivo, ha ritenuto inapplicabili le procedure previste dalla legge n. 223 del 1991 in ragione della deroga contenuta nell'art. 7, comma 4 bis, l.
31/2008 solo per le ipotesi di “acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto” mentre nella specie era incontroverso che non si era in presenza di un cambio appalto ma della prima esternalizzazione del servizio, fino a quel momento gestito direttamente dalla Cooperativa.
4.1 Il motivo è fondato.
In fatto è pacifico che il licenziamento è stato motivato dall'affidamento in appalto a terzi del servizio cucina fino a quel momento gestito internamente dalla società appellata e che in relazione a tale vicenda sono stati licenziati, oltre all'appellante, altri quattro lavoratori nell'arco di 120 giorni, integrando in tal modo la fattispecie del licenziamento collettivo, assoggettato alle procedure previste dalla legge n. 223 del 1991, nella specie non espletate.
Unica questione controversa è quella che attiene all'operatività della deroga alla legge n. 223 del 1991, introdotta dall'art. 7, comma 4 bis, d.l.
248/2007, conv. in l. 31/2008, che il Tribunale ha ritenuto applicabile alla luce delle garanzie che quest'ultima disposizione offrirebbe ai lavoratori, con la riassunzione alle dipendenze della società appaltatrice.
La disposizione del comma 4-bis citato recita: “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l'invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall'azienda subentrante a parità di condizioni
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economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative”.
In una recentissima pronuncia (Cass. 26449/2024) la Corte di Cassazione ha escluso l'applicabilità della disposizione in una fattispecie di subappalto, sul rilievo che “sia il dato letterale, sia la ratio della disciplina normativa è riferita al cambio appalto ovvero all'acquisizione del personale già impiegato nel medesimo appalto a seguito del subentro di un nuovo appaltatore in conseguenza di un rapporto di appalto intercorrente tra committente e nuovo appaltatore.
Diversa è la fattispecie del contratto di subappalto, che dipende da un contratto derivato in cui non vi è cessazione dell'appalto, né un nuovo appaltatore. La decisione di esternalizzare ad un subappaltore è frutto della mera volontà del datore di lavoro appaltatore. Ciò non crea alcun rapporto tra subappaltatore e committente. Né alcun cambio appalto. L'appalto originario rimane in essere e solo si sostituisce all'appaltatore un nuovo subappaltatore”.
Nella presente fattispecie si tratta della decisione unilaterale della società di dismettere il servizio di preparazione dei pasti direttamente gestito, affidandolo in appalto a terzi. Anche in questo caso non si versa, dunque, nella ipotesi del cambio di appalto che il legislatore ha espressamente individuato con il citato comma 4 bis dell'art. 7, in relazione alla dichiarata finalità di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività di servizi in appalto, quale esclusivo ambito applicativo della deroga alle procedure previste dalla legge n. 223/1991. Deroga che risulta obiettivamente circoscritta alle ipotesi di subentro di un nuovo appaltatore, con la riassunzione dei lavoratori alle medesime condizioni economiche e normative, secondo le disposizioni della contrattazione collettiva.
La circostanza che qui l'appaltatrice si sia resa di fatto disponibile a riassumere i lavoratori addetti al servizio oggetto dell'appalto, assicurando
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loro il medesimo trattamento economico e l'anzianità maturata, non rientra nelle ipotesi tipizzate di esonero dalle procedure previste dall'art. 4 l.
223/1991, secondo il criterio di stretta interpretazione letterale applicabile all'art. 7, comma 4 bis, quale norma avente carattere derogatorio.
L'inosservanza, pacifica, di dette procedure comporta, ai sensi dell'art. 10 d. lgs. 23/2015, le conseguenze previste dall'art. 3, comma 1, dello stesso decreto, ossia l'estinzione del rapporto di lavoro alla data del licenziamento e il diritto dell'appellante all'indennità risarcitoria non assoggettata a contribuzione previdenziale prevista dalla norma.
Quanto alla misura di detta indennità, pare congruo limitarne l'importo nel minimo edittale, tenuto conto dell'anzianità non particolarmente elevata, delle dimensioni dell'impresa e del comportamento dello stesso appellante, il quale ha rifiutato l'assunzione alle medesime condizioni presso l'appaltatore del servizio.
5. L'accoglimento solo di parte delle domande giustifica la compensazione delle spese di entrambi i gradi nella misura della metà e la condanna della società a rimborsare all'appellante la quota residua, liquidata come in dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore delle somme attribuite e dell'attività difensiva in concreto espletata.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara estinto il rapporto di lavoro e condanna la società appellata al pagamento in favore dell'appellante di un'indennità di importo pari a sei mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla data del licenziamento al saldo;
Compensa le spese di entrambi i gradi nella misura della metà e condanna la società appellata a rimborsare all'appellante la quota residua, liquidata per il
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primo grado in euro 3.000,00 e per il presente grado in euro 2.000,00, oltre rimborso forfettario 15%, Iva e Cpa.
Così deciso all'udienza del 27/02/2025
LA CONSIGLIERA est. LA PRESIDENTE
Caterina Baisi Giuliana Melandri
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