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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 09/12/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 2194 /2024 R.G riunita alla n. 91/2025 R.G.;
causa pendente tra:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e ivi residente, Parte_1 C.F._1
Via della Rimembranza n.8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Pangallo, Francesco Cigliano e
OV D'Amico;
ATTORE
E
, con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30 (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco;
P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 98/2022 presso il Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Calabria, via delle Rimembranze
n. 8, frazione Gallina, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 566, sub 2 (ex sub 1), categoria
A/7.
Tale procedura è stata promossa da in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 settembre 2009, munito di formula esecutiva in data 12 ottobre 2009, ai sensi degli artt. 38 T.U.B. e 474 c.p.c., con iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di
€ 846.106,00.
A seguito dell'inadempimento del debitore, la banca ha notificato atto di precetto in data 18 ottobre 2022 e successivo pignoramento trascritto il 2 dicembre 2022, dando avvio alla procedura esecutiva immobiliare sopra indicata. Nel corso della stessa, con ordinanza del 10 luglio 2023, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita del bene pignorato, che in data 24 settembre 2024 è stato aggiudicato al prezzo di € 154.000,00.
Nel contesto di tale procedura, il debitore ha introdotto due distinti giudizi di opposizione all'esecuzione dai quali sono scaturiti i due giudizi di merito oggi riuniti.
§ 1. Primo giudizio (n. 2194/2024 R.G.).
Con ricorso depositato il 29.03.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di vendita fissato Pt_1 per il 9.4.2024, chiedendo la sospensione della procedura e la conversione dell'opposizione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., alla luce dei principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 9479/2023 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 18 gennaio 2024, causa C-531/22).
A fondamento dell'opposizione il sig. ha dedotto i seguenti motivi: Pt_1
1. Vessatorietà del contratto di mutuo fondiario per violazione dei principi della sentenza Cass. SS.UU.
n. 9479/2023 e della sentenza CGUE nella causa C-531/22 del 18 gennaio 2024, con richiesta di controllo d'ufficio sulle clausole abusive e di sospensione della vendita;
2. Nullità di ogni pretesa alla luce della sentenza della Corte di Cassazione in merito alla nullità del tasso
Euribor applicato, con richiamo alla violazione della legge antitrust (l. 287/1990) e alla giurisprudenza che considera prova privilegiata la decisione della Commissione UE sull'intesa manipolativa;
3. Inefficacia del mutuo ipotecario per l'importo destinato (€ 210.000,00) al ripianamento di pregresse esposizioni verso altro istituto, con conseguente nullità genetica del contratto e violazione della causa tipica.
In via subordinata, l'opponente ha domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267
T.F.U.E.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 maggio 2024, ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività ex art. 615, comma 2, c.p.c., rilevando che era già stata disposta la vendita ex art. 569 c.p.c. e che i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 9479/2023 non si applicano ai titoli stragiudiziali.
Il Tribunale, in sede collegiale, con ordinanza del 22 luglio 2024, ha rigettato il reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c., confermando integralmente la decisione.
Con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024, il sig. ha introdotto il giudizio di merito, Pt_1 riproponendo le medesime doglianze e chiedendo in via subordinata:
• il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.;
• la questione di illegittimità costituzionale;
• la rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
§ 3. Secondo giudizio (n. 91/2025 R.G.).
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2024, il sig. ha proposto opposizione avverso il provvedimento Pt_1 di aggiudicazione del 24.09.2024, reiterando le doglianze già svolte nel primo giudizio.
In via subordinata, l'opponente ha domandato:
• il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.;
• la questione di illegittimità costituzionale;
• la rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20 dicembre 2024, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, rilevando che:
• si trattava di opposizione agli atti dell'esecuzione priva dell'indicazione di specifici vizi formali del provvedimento di aggiudicazione;
• le doglianze riguardavano in realtà la legittimità sostanziale dell'azione esecutiva e del titolo, estranee all'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
• anche se riqualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., la stessa sarebbe stata tardiva, poiché proposta dopo l'ordinanza di vendita e in assenza di fatti sopravvenuti o di cause non imputabili all'opponente.
§ 2. Con ordinanza del 18 giugno 2025, il giudice ha disposto la riunione del processo n. 91/25 al processo
n. 2194/2024 in quanto le due opposizioni vedevano coinvolti i medesimi soggetti processuali e vertevano su identiche questioni giuridiche, attinenti alla medesima sequenza esecutiva.
§ 3. Con ordinanza del 04.06.2025 giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere e in quanto i capi di prova formulati si fondano su circostanze da provare in via documentale;
ha rigettato altresì l'istanza di nomina di un CTU in quanto meramente esplorativa.
§ 4. Con provvedimento del 26.05.2025 il giudice ha rigettato l'istanza di sequestro giudiziario formulata ex art. 670 c.p.c. con autonomo ricorso in seno al procedimento RG n. 2194/2024 non sussistendone i presupposti di legge.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
§ 3. In via preliminare.
Si osserva che è precluso al Tribunale l'esame delle doglianze che l'opponente ha introdotto per la prima volta nella fase di merito.
Tale condotta integra una inammissibile mutatio libelli, poiché amplia illegittimamente il thema decidendum, che deve ritenersi cristallizzato dal ricorso introduttivo della fase sommaria.
Pertanto, l'analisi sarà circoscritta alle contestazioni contenute nei ricorsi introduttivi.
Questo approdo ermeneutico è conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudizio di opposizione, pur articolandosi in due fasi, presenta natura unitaria (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n.
26116; Trib. Cosenza, sez. I, 27 ottobre 2021, n. 2057).
§ 4. Violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel merito, entrambe le opposizioni devono essere dichiarate inammissibili per tardività ai sensi dell'art. 615
c. 2 c.p.c. che stabilisce che: "nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile". Dagli atti risulta che:
• l'ordinanza di vendita è stata emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 10 luglio 2023;
• entrambe le opposizioni risultano proposte successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione;
• l'opponente era costituito nella procedura esecutiva e aveva piena conoscenza dell'andamento della stessa.
Né l'opponente ha allegato e/o dimostrato l'esistenza di fatti sopravvenuti o di cause non imputabili che giustifichino la tardiva proposizione dell'opposizione.
§ 5. Ad ogni modo le opposizioni si rivelano manifestamente infondate.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha enunciato principi riferiti in modo specifico ai decreti ingiuntivi non opposti, come emerge chiaramente dal testo della pronuncia, che fa costante riferimento al decreto ingiuntivo e alla disciplina dell'art. 650 c.p.c.
Si legge, infatti, che:
«a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che incidano sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo – sia positivo che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito».
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sul controllo officioso delle clausole abusive “può trovare applicazione con esclusivo riferimento ai casi nella stessa indicati, tra i quali non sono contemplati i titoli di formazione stragiudiziale" (Tribunale civile di
Lecce, sentenza n. 1005 del 27 marzo 2025).
La ratio della pronuncia delle Sezioni Unite risiede, infatti, nella necessità di rimediare all'omesso controllo giudiziale sulle clausole abusive nella fase monitoria, circostanza che non può verificarsi per i titoli stragiudiziali, per i quali il controllo notarile e la possibilità di opposizione tempestiva garantiscono adeguata tutela al consumatore.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo non è un decreto ingiuntivo, bensì un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico notarile, ossia un titolo di formazione stragiudiziale. Ne consegue che non trova applicazione la disciplina elaborata dalle Sezioni Unite per i titoli giudiziali, né può essere invocata la procedura di “conversione” in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che presuppone l'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto.
§ 6. Quanto alla validità del titolo esecutivo.
In via del tutto preliminare e quale rilievo ex officio che non muta il discorso sulla tardività di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c., deve evidenziarsi che il titolo è valido ed efficace in quanto vi è stata la traditio delle somme.
Il contratto di mutuo fondiario stipulato il 25 settembre 2009 costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., come confermato dalla dichiarazione di quietanza contenuta all'art. 2, che attesta l'avvenuta erogazione e la disponibilità giuridica delle somme in favore del mutuatario.
Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza che parte dell'importo (euro
210.000,00) fosse destinata all'estinzione di un precedente finanziamento con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, poiché tale destinazione era prevista contrattualmente e non incide sulla disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 che "il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo ".
§ 6. Inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di rilevanza e necessità.
Come chiarito dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità.
Nel caso di specie, la questione interpretativa proposta dall'opponente non presenta i caratteri di rilevanza e necessità richiesti dall'art. 267 TFUE.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha già chiarito con precisione i confini di applicazione della disciplina europea in materia di clausole abusive, limitandola espressamente ai titoli giudiziali e non a quelli di formazione stragiudiziale come il contratto di mutuo fondiario oggetto della presente controversia.
§ 7. Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza e infondatezza. L'opponente ha formulato una generica eccezione di disparità di trattamento normativo senza specificare le norme costituzionali che si assumono violate né indicare con precisione i termini del contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale consolidata, le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate con specificità e chiarezza, indicando puntualmente i parametri costituzionali violati e i termini del contrasto.
Nel caso di specie, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, trattandosi di situazioni giuridiche sostanzialmente diverse: da un lato i decreti ingiuntivi (titoli giudiziali) per i quali la sentenza delle Sezioni Unite ha previsto specifiche tutele in ragione dell'omesso controllo giudiziale sulle clausole abusive, dall'altro i contratti di mutuo fondiario (titoli stragiudiziali) per i quali il controllo notarile e la possibilità di opposizione tempestiva garantiscono adeguata tutela al consumatore.
§ 8. Inammissibilità della richiesta di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.
La richiesta di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dalla norma.
L'art. 363 bis c.p.c. subordina il rinvio pregiudiziale alla ricorrenza cumulativa di tre condizioni:
1) la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non essere stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
2) la questione deve presentare gravi difficoltà interpretative;
3) la questione deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta.
La questione dell'applicabilità della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ai titoli esecutivi stragiudiziali
è stata già chiaramente risolta dalla stessa pronuncia, che ha espressamente delimitato il proprio ambito di applicazione ai soli decreti ingiuntivi non opposti.
Non sussistono pertanto gravi difficoltà interpretative, essendo la soluzione chiaramente desumibile dal tenore letterale della pronuncia delle Sezioni Unite.
§ 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14.
La condotta processuale dell'opponente integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La reiterazione delle medesime eccezioni, nonostante i precedenti provvedimenti di rigetto emessi dal Giudice dell'Esecuzione e dal Tribunale in sede di reclamo, nonché il riferimento a fattispecie non applicabili al caso di specie, configurano una condotta processuale temeraria caratterizzata quantomeno da colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione;
• RIGETTA le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di questione di illegittimità costituzionale e di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; • CO il sig. al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in € 12.398,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
• CO , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1 di di una somma equitativamente determinata in € Controparte_1
2.000,00 per responsabilità processuale aggravata.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Stefano Cantone, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 189 c.p.c., nella causa avente n. 2194 /2024 R.G riunita alla n. 91/2025 R.G.;
causa pendente tra:
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) e ivi residente, Parte_1 C.F._1
Via della Rimembranza n.8, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Sebastiano Pangallo, Francesco Cigliano e
OV D'Amico;
ATTORE
E
, con sede legale in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30 (P.IVA Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Franco;
P.IVA_1
CONVENUTO
OGGETTO: opposizione all'esecuzione.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente controversia trae origine dalla procedura esecutiva immobiliare iscritta al n. R.G.E. 98/2022 presso il Tribunale di Reggio Calabria, avente ad oggetto l'immobile sito in Reggio Calabria, via delle Rimembranze
n. 8, frazione Gallina, identificato al Catasto Fabbricati al foglio 6, particella 566, sub 2 (ex sub 1), categoria
A/7.
Tale procedura è stata promossa da in forza di titolo esecutivo costituito Controparte_1 da contratto di mutuo fondiario stipulato in data 25 settembre 2009, munito di formula esecutiva in data 12 ottobre 2009, ai sensi degli artt. 38 T.U.B. e 474 c.p.c., con iscrizione ipotecaria per l'importo complessivo di
€ 846.106,00.
A seguito dell'inadempimento del debitore, la banca ha notificato atto di precetto in data 18 ottobre 2022 e successivo pignoramento trascritto il 2 dicembre 2022, dando avvio alla procedura esecutiva immobiliare sopra indicata. Nel corso della stessa, con ordinanza del 10 luglio 2023, il Giudice dell'esecuzione ha disposto la vendita del bene pignorato, che in data 24 settembre 2024 è stato aggiudicato al prezzo di € 154.000,00.
Nel contesto di tale procedura, il debitore ha introdotto due distinti giudizi di opposizione all'esecuzione dai quali sono scaturiti i due giudizi di merito oggi riuniti.
§ 1. Primo giudizio (n. 2194/2024 R.G.).
Con ricorso depositato il 29.03.2024, ha proposto opposizione avverso l'avviso di vendita fissato Pt_1 per il 9.4.2024, chiedendo la sospensione della procedura e la conversione dell'opposizione in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., alla luce dei principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 9479/2023 e dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sentenza 18 gennaio 2024, causa C-531/22).
A fondamento dell'opposizione il sig. ha dedotto i seguenti motivi: Pt_1
1. Vessatorietà del contratto di mutuo fondiario per violazione dei principi della sentenza Cass. SS.UU.
n. 9479/2023 e della sentenza CGUE nella causa C-531/22 del 18 gennaio 2024, con richiesta di controllo d'ufficio sulle clausole abusive e di sospensione della vendita;
2. Nullità di ogni pretesa alla luce della sentenza della Corte di Cassazione in merito alla nullità del tasso
Euribor applicato, con richiamo alla violazione della legge antitrust (l. 287/1990) e alla giurisprudenza che considera prova privilegiata la decisione della Commissione UE sull'intesa manipolativa;
3. Inefficacia del mutuo ipotecario per l'importo destinato (€ 210.000,00) al ripianamento di pregresse esposizioni verso altro istituto, con conseguente nullità genetica del contratto e violazione della causa tipica.
In via subordinata, l'opponente ha domandato il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267
T.F.U.E.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 23 maggio 2024, ha dichiarato l'opposizione inammissibile per tardività ex art. 615, comma 2, c.p.c., rilevando che era già stata disposta la vendita ex art. 569 c.p.c. e che i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 9479/2023 non si applicano ai titoli stragiudiziali.
Il Tribunale, in sede collegiale, con ordinanza del 22 luglio 2024, ha rigettato il reclamo ex art. 669-terdecies
c.p.c., confermando integralmente la decisione.
Con atto di citazione notificato il 6 settembre 2024, il sig. ha introdotto il giudizio di merito, Pt_1 riproponendo le medesime doglianze e chiedendo in via subordinata:
• il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.;
• la questione di illegittimità costituzionale;
• la rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
§ 3. Secondo giudizio (n. 91/2025 R.G.).
Con ricorso depositato l'8 ottobre 2024, il sig. ha proposto opposizione avverso il provvedimento Pt_1 di aggiudicazione del 24.09.2024, reiterando le doglianze già svolte nel primo giudizio.
In via subordinata, l'opponente ha domandato:
• il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ex art. 267 T.F.U.E.;
• la questione di illegittimità costituzionale;
• la rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363-bis c.p.c.
Il Giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 20 dicembre 2024, ha dichiarato l'opposizione inammissibile, rilevando che:
• si trattava di opposizione agli atti dell'esecuzione priva dell'indicazione di specifici vizi formali del provvedimento di aggiudicazione;
• le doglianze riguardavano in realtà la legittimità sostanziale dell'azione esecutiva e del titolo, estranee all'opposizione ex art. 617 c.p.c.;
• anche se riqualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., la stessa sarebbe stata tardiva, poiché proposta dopo l'ordinanza di vendita e in assenza di fatti sopravvenuti o di cause non imputabili all'opponente.
§ 2. Con ordinanza del 18 giugno 2025, il giudice ha disposto la riunione del processo n. 91/25 al processo
n. 2194/2024 in quanto le due opposizioni vedevano coinvolti i medesimi soggetti processuali e vertevano su identiche questioni giuridiche, attinenti alla medesima sequenza esecutiva.
§ 3. Con ordinanza del 04.06.2025 giudice ha rigettato le istanze istruttorie formulate da parte attrice in quanto inammissibili ed irrilevanti ai fini del decidere e in quanto i capi di prova formulati si fondano su circostanze da provare in via documentale;
ha rigettato altresì l'istanza di nomina di un CTU in quanto meramente esplorativa.
§ 4. Con provvedimento del 26.05.2025 il giudice ha rigettato l'istanza di sequestro giudiziario formulata ex art. 670 c.p.c. con autonomo ricorso in seno al procedimento RG n. 2194/2024 non sussistendone i presupposti di legge.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 189
c.p.c.
§ 3. In via preliminare.
Si osserva che è precluso al Tribunale l'esame delle doglianze che l'opponente ha introdotto per la prima volta nella fase di merito.
Tale condotta integra una inammissibile mutatio libelli, poiché amplia illegittimamente il thema decidendum, che deve ritenersi cristallizzato dal ricorso introduttivo della fase sommaria.
Pertanto, l'analisi sarà circoscritta alle contestazioni contenute nei ricorsi introduttivi.
Questo approdo ermeneutico è conforme all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui il giudizio di opposizione, pur articolandosi in due fasi, presenta natura unitaria (Cass. civ., sez. III, 27 settembre 2021, n.
26116; Trib. Cosenza, sez. I, 27 ottobre 2021, n. 2057).
§ 4. Violazione dell'art. 615, comma 2, c.p.c.
Nel merito, entrambe le opposizioni devono essere dichiarate inammissibili per tardività ai sensi dell'art. 615
c. 2 c.p.c. che stabilisce che: "nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione è inammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile". Dagli atti risulta che:
• l'ordinanza di vendita è stata emessa dal Giudice dell'Esecuzione il 10 luglio 2023;
• entrambe le opposizioni risultano proposte successivamente all'emissione dell'ordinanza di assegnazione;
• l'opponente era costituito nella procedura esecutiva e aveva piena conoscenza dell'andamento della stessa.
Né l'opponente ha allegato e/o dimostrato l'esistenza di fatti sopravvenuti o di cause non imputabili che giustifichino la tardiva proposizione dell'opposizione.
§ 5. Ad ogni modo le opposizioni si rivelano manifestamente infondate.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha enunciato principi riferiti in modo specifico ai decreti ingiuntivi non opposti, come emerge chiaramente dal testo della pronuncia, che fa costante riferimento al decreto ingiuntivo e alla disciplina dell'art. 650 c.p.c.
Si legge, infatti, che:
«a) in assenza di motivazione del decreto ingiuntivo in riferimento al profilo dell'abusività delle clausole, il giudice dell'esecuzione ha il dovere – da esercitarsi sino al momento della vendita o dell'assegnazione del bene o del credito – di controllare la presenza di eventuali clausole abusive che incidano sull'esistenza e/o sull'entità del credito oggetto del decreto ingiuntivo;
b) ove tale controllo non sia possibile in base agli elementi di diritto e di fatto già in atti, dovrà provvedere, nelle forme proprie del processo esecutivo, ad una sommaria istruttoria funzionale a tal fine;
c) dell'esito di tale controllo – sia positivo che negativo – informerà le parti e avviserà il debitore esecutato che entro 40 giorni può proporre opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 650 c.p.c. per fare accertare (solo ed esclusivamente) l'eventuale abusività delle clausole, con effetti sull'emesso decreto ingiuntivo;
d) fino alle determinazioni del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 649 c.p.c., non procederà alla vendita o all'assegnazione del bene o del credito».
Come chiarito dalla giurisprudenza di merito la sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 sul controllo officioso delle clausole abusive “può trovare applicazione con esclusivo riferimento ai casi nella stessa indicati, tra i quali non sono contemplati i titoli di formazione stragiudiziale" (Tribunale civile di
Lecce, sentenza n. 1005 del 27 marzo 2025).
La ratio della pronuncia delle Sezioni Unite risiede, infatti, nella necessità di rimediare all'omesso controllo giudiziale sulle clausole abusive nella fase monitoria, circostanza che non può verificarsi per i titoli stragiudiziali, per i quali il controllo notarile e la possibilità di opposizione tempestiva garantiscono adeguata tutela al consumatore.
Nel caso di specie, il titolo esecutivo non è un decreto ingiuntivo, bensì un contratto di mutuo fondiario stipulato per atto pubblico notarile, ossia un titolo di formazione stragiudiziale. Ne consegue che non trova applicazione la disciplina elaborata dalle Sezioni Unite per i titoli giudiziali, né può essere invocata la procedura di “conversione” in opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che presuppone l'esistenza di un decreto ingiuntivo non opposto.
§ 6. Quanto alla validità del titolo esecutivo.
In via del tutto preliminare e quale rilievo ex officio che non muta il discorso sulla tardività di cui all'art. 615 comma 2 c.p.c., deve evidenziarsi che il titolo è valido ed efficace in quanto vi è stata la traditio delle somme.
Il contratto di mutuo fondiario stipulato il 25 settembre 2009 costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c., come confermato dalla dichiarazione di quietanza contenuta all'art. 2, che attesta l'avvenuta erogazione e la disponibilità giuridica delle somme in favore del mutuatario.
Nel contempo, la dichiarazione di quietanza non è contraddetta dalla circostanza che parte dell'importo (euro
210.000,00) fosse destinata all'estinzione di un precedente finanziamento con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, poiché tale destinazione era prevista contrattualmente e non incide sulla disponibilità giuridica delle somme da parte del mutuatario.
Sul punto, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno definitivamente chiarito con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025 che "il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso
l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate
a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo ".
§ 6. Inammissibilità della richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea
La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art. 267 TFUE deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti di rilevanza e necessità.
Come chiarito dalla consolidata Giurisprudenza di legittimità, il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia non costituisce un rimedio giuridico esperibile automaticamente a semplice richiesta delle parti, spettando solo al giudice stabilirne la necessità.
Nel caso di specie, la questione interpretativa proposta dall'opponente non presenta i caratteri di rilevanza e necessità richiesti dall'art. 267 TFUE.
La sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ha già chiarito con precisione i confini di applicazione della disciplina europea in materia di clausole abusive, limitandola espressamente ai titoli giudiziali e non a quelli di formazione stragiudiziale come il contratto di mutuo fondiario oggetto della presente controversia.
§ 7. Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale sollevata dall'opponente deve essere dichiarata inammissibile per manifesta irrilevanza e infondatezza. L'opponente ha formulato una generica eccezione di disparità di trattamento normativo senza specificare le norme costituzionali che si assumono violate né indicare con precisione i termini del contrasto.
Come chiarito dalla giurisprudenza costituzionale consolidata, le questioni di legittimità costituzionale devono essere formulate con specificità e chiarezza, indicando puntualmente i parametri costituzionali violati e i termini del contrasto.
Nel caso di specie, non sussiste alcuna disparità di trattamento tra fattispecie omogenee, trattandosi di situazioni giuridiche sostanzialmente diverse: da un lato i decreti ingiuntivi (titoli giudiziali) per i quali la sentenza delle Sezioni Unite ha previsto specifiche tutele in ragione dell'omesso controllo giudiziale sulle clausole abusive, dall'altro i contratti di mutuo fondiario (titoli stragiudiziali) per i quali il controllo notarile e la possibilità di opposizione tempestiva garantiscono adeguata tutela al consumatore.
§ 8. Inammissibilità della richiesta di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.
La richiesta di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c. deve essere dichiarata inammissibile per difetto dei presupposti richiesti dalla norma.
L'art. 363 bis c.p.c. subordina il rinvio pregiudiziale alla ricorrenza cumulativa di tre condizioni:
1) la questione deve essere necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non essere stata ancora risolta dalla Corte di Cassazione;
2) la questione deve presentare gravi difficoltà interpretative;
3) la questione deve essere suscettibile di porsi in numerosi giudizi.
Nel caso di specie, nessuna di tali condizioni risulta soddisfatta.
La questione dell'applicabilità della sentenza delle Sezioni Unite n. 9479/2023 ai titoli esecutivi stragiudiziali
è stata già chiaramente risolta dalla stessa pronuncia, che ha espressamente delimitato il proprio ambito di applicazione ai soli decreti ingiuntivi non opposti.
Non sussistono pertanto gravi difficoltà interpretative, essendo la soluzione chiaramente desumibile dal tenore letterale della pronuncia delle Sezioni Unite.
§ 9. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla scorta del valore della lite secondo i parametri contenuti nel D.M. 55/14.
La condotta processuale dell'opponente integra gli estremi della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
La reiterazione delle medesime eccezioni, nonostante i precedenti provvedimenti di rigetto emessi dal Giudice dell'Esecuzione e dal Tribunale in sede di reclamo, nonché il riferimento a fattispecie non applicabili al caso di specie, configurano una condotta processuale temeraria caratterizzata quantomeno da colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, definitivamente pronunziando sulla causa come in narrativa, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• DICHIARA inammissibile l'opposizione;
• RIGETTA le richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, di questione di illegittimità costituzionale e di rimessione alla Suprema Corte di Cassazione ex art. 363 bis c.p.c.; • CO il sig. al pagamento delle spese processuali in favore di Parte_1
che liquida in € 12.398,00 per compensi professionali, Controparte_1 oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
• CO , ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., al pagamento in favore Parte_1 di di una somma equitativamente determinata in € Controparte_1
2.000,00 per responsabilità processuale aggravata.
Reggio Calabria, 09/12/2025
Il giudice
Dott. Stefano Cantone