Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali del protocollo stesso.
Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dalle clausole finali del protocollo stesso.