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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 12/02/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
SENT. n.
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13966/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31/12/2024 da on il proc. e dom. avv. PETRILLO MONICA Parte_1
E
NA IN con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO NA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/09/2007
in MARANO LAGUNARE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di MARANO LAGUNARE (UD), al n. 6, Parte
2, Serie A, Volume Unico, anno 2007;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione nascevano i figli (23.1.2007)
Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(26.11.2010), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età del figlio , Per_1
intervenuta nelle more del giudizio, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo,
nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e NA IN, il Parte_1
cui matrimonio è stato celebrato in data 29/09/2007 in MARANO
LAGUNARE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MARANO LAGUNARE (UD), al N. 6, Parte 2, Serie A, anno 2007, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
dà atto che gli stessi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore;
b) dà atto che l'immobile sito in CA (UD) in Via Maranutto, n. 16, di proprietà esclusiva della sig.ra ON RI rimarrà nella disponibilità della stessa che continuerà a viverci con i figli;
c) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della sua cura, educazione e istruzione e assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente del figlio presso la madre.
d) il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé il minore quando lo vorrà ovvero, compatibilmente con gli impegni del figlio, ormai adolescente, indicativamente uno o due pomeriggi a settimana e weekend alterni. Parte e) Dispone, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che il sig. versi alla sig.ra RI, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3466/15 del Tribunale di Udine), copia del quale è stata consegnata alle parti all'atto della sottoscrizione del ricorso. Prende atto che le spese straordinarie comprenderanno anche eventuali trattamenti ortodontici.
f) Dà atto che l'assegno unico universale mensile sarà richiesto e percepito dalla Sig.ra RI;
lo stesso dicasi per la Dote famiglia, la Dote scuola ed ogni altro contributo, comunque denominato, destinato ai figli ed alle famiglie.
g) Dà atto che l'autovettura Renault AJ targata GA948SG, di proprietà Parte del sig. rimarrà nella disponibilità e nell'uso esclusivo della sig.ra
RI, la quale potrà effettuare il passaggio di proprietà in suo favore
Parte senza nulla dovere ad alcun titolo al sig. provvederà, con effetto immediato, alla sua manutenzione e al pagamento di ogni spesa ad essa collegata e/o comunque connessa (bollo, multe ecc.). Dà atto che il sig.
Parte continuerà a provvedere al pagamento dei ratei di circa € 250,00 mensili come da piano di ammortamento;
h) Dà atto che con la sottoscrizione del ricorso i coniugi dichiarano di non avere null'altro da richiedersi ad alcun titolo, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
i) Dà atto che i coniugi non intendono impugnare la presente sentenza di separazione prestando acquiescenza alla stessa.
j) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO LAGUNARE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.6, Parte 2, Serie
A, Volume Unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 11/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini
R.C.F. n.
Cron. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente rel.
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 13966/2024 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 31/12/2024 da on il proc. e dom. avv. PETRILLO MONICA Parte_1
E
NA IN con il proc. e dom. avv. STEFANUTTO NA
avente ad oggetto la separazione consensuale;
- sentito il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 29/09/2007
in MARANO LAGUNARE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti
di Matrimonio del Comune di MARANO LAGUNARE (UD), al n. 6, Parte
2, Serie A, Volume Unico, anno 2007;
Oggetto:
separazione
consensuale - preso atto che dall'unione nascevano i figli (23.1.2007)
Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e Per_2
(26.11.2010), minorenne;
- preso atto degli accordi tra i coniugi, conformi agli interessi del figlio minore;
- rilevato che, in considerazione della maggiore età del figlio , Per_1
intervenuta nelle more del giudizio, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo,
nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- in accoglimento dell'istanza,
P.Q.M.
omologa la separazione dei sig.ri e NA IN, il Parte_1
cui matrimonio è stato celebrato in data 29/09/2007 in MARANO
LAGUNARE (UD), con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di MARANO LAGUNARE (UD), al N. 6, Parte 2, Serie A, anno 2007, alle seguenti condizioni:
a) autorizza i coniugi a vivere separati e a fissare la loro residenza ove lo riterranno opportuno;
dà atto che gli stessi si concedono reciproco assenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e di ogni altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore;
b) dà atto che l'immobile sito in CA (UD) in Via Maranutto, n. 16, di proprietà esclusiva della sig.ra ON RI rimarrà nella disponibilità della stessa che continuerà a viverci con i figli;
c) il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori, i quali Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale occupandosi della sua cura, educazione e istruzione e assumendo di comune accordo in suo favore le decisioni di maggiore interesse, con collocazione prevalente del figlio presso la madre.
d) il padre avrà ampia facoltà di tenere con sé il minore quando lo vorrà ovvero, compatibilmente con gli impegni del figlio, ormai adolescente, indicativamente uno o due pomeriggi a settimana e weekend alterni. Parte e) Dispone, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che il sig. versi alla sig.ra RI, entro il giorno cinque di ogni mese, in via anticipata, la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascun figlio), rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT;
le spese straordinarie sostenute in favore dei figli, sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno, con le modalità suggerite dall'Osservatorio Nazionale sulla Famiglia (prot. n. 3466/15 del Tribunale di Udine), copia del quale è stata consegnata alle parti all'atto della sottoscrizione del ricorso. Prende atto che le spese straordinarie comprenderanno anche eventuali trattamenti ortodontici.
f) Dà atto che l'assegno unico universale mensile sarà richiesto e percepito dalla Sig.ra RI;
lo stesso dicasi per la Dote famiglia, la Dote scuola ed ogni altro contributo, comunque denominato, destinato ai figli ed alle famiglie.
g) Dà atto che l'autovettura Renault AJ targata GA948SG, di proprietà Parte del sig. rimarrà nella disponibilità e nell'uso esclusivo della sig.ra
RI, la quale potrà effettuare il passaggio di proprietà in suo favore
Parte senza nulla dovere ad alcun titolo al sig. provvederà, con effetto immediato, alla sua manutenzione e al pagamento di ogni spesa ad essa collegata e/o comunque connessa (bollo, multe ecc.). Dà atto che il sig.
Parte continuerà a provvedere al pagamento dei ratei di circa € 250,00 mensili come da piano di ammortamento;
h) Dà atto che con la sottoscrizione del ricorso i coniugi dichiarano di non avere null'altro da richiedersi ad alcun titolo, essendo gli stessi economicamente autosufficienti.
i) Dà atto che i coniugi non intendono impugnare la presente sentenza di separazione prestando acquiescenza alla stessa.
j) Spese e compensi del presente giudizio integralmente compensati tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MARANO LAGUNARE
(UD), di annotare la presente sentenza in calce all' atto n.6, Parte 2, Serie
A, Volume Unico, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2007.
Udine, li 11/02/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Annamaria Antonini