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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/07/2025, n. 3294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3294 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 347/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero
Parte_1
Sabatino.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Controparte_1
- convenuta contumace –
Controparte_2
[ Cancelliere
, in persona del legale rappresentante pro-
Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Gloria.
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della . Controparte_4
1 Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite nei confronti della
[...]
. Controparte_1
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
Pone a carico dell'Erario le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/01/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo Controparte_4
premesso di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di quest'ultima, per tutto il periodo dal 18/11/2015 al 15/10/2016, in assenza di regolare contratto, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie, di cui al 2° livello del
CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, esponeva di avere osservato un orario di lavoro che andava dapprima, per il periodo dal 18/11/2015 al 31/05/2016, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore
11.00, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 250,00, e poi per il periodo dall'1/06/2016 al 15/10/2016, dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.30, a fronte in una retribuzione mensile pari ad € 500,00.
Deduceva di avere effettivamente percepito soltanto la retribuzione relativa al periodo dal novembre 2015 al maggio 2016, di ammontare pari ad € 1.625,00, inferiore a quella spettante in applicazione del CCNL di riferimento, e di non avere ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per il periodo successivo, né a titolo di lavoro straordinario, 13a e 14a mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, rimanendo creditore per complessivi € 15.101,57.
Sosteneva, infine, che la convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che ha lavorato Parte_1
alle dipendenze della ditta dal 18.11.2015 al Controparte_1
15.10.2016, con qualifica di addetto alle pulizie, CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende
2 che svolgono attività di pulizia generale di edifici e o altra diversa qualifica che la S.V. riterrà corretta, anche a seguito della espletanda consulenza tecnica.
- Conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_1
della titolare , al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
15.101,57 oltre, i permessi non goduti, le ferie non godute, le festività non godute, gli straordinari ed ogni altro emolumento relativo al predetto rapporto di lavoro, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che comunque l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. e del CCNL di Settore, anche a seguito della espletanda consulenza tecnica, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del di a quella dell'effettivo soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria.
- Ritenere e dichiarare che per tutto il periodo di lavoro andante dal 18.11.2015 al
15.10.2016 il Sig. ha diritto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. - Parte_1
Conseguentemente, relativamente al predetto periodo, condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi presso i rispettivi enti interessati (INAIL ed , da CP_2
determinarsi secondo le vigenti norme di legge, così come sarà accertato dall'espletanda CTU tecnica”.
Con memoria depositata il 29/05/2024, si costituiva in giudizio l' CP_2
facendo atto di prontezza a ricevere i contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
La , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1
si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
, la quale nonostante la rituale citazione non si è costituita in giudizio.
[...]
Il ricorso risulta infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero, il ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con
3 la convenuta nel periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che le pretese creditorie azionate sulla scorta di tale presupposto devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato nel periodo oggetto di causa, non essendo emerso l'assoggettamento del primo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della convenuta, ed essendo rimasti sforniti di prova gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in Testimone_1
quanto abitavamo nella stessa zona verso via Giuseppe Crispi e ci siamo conosciuti al bar della zona all'incirca 5 / 6 anni fa. Il ricorrente in quell'occasione mi riferì che in quel periodo lavorava come addetto alle pulizie per una ditta.
Preciso che non l'ho mai visto lavorare e non so riferire che orario di lavoro osservasse. Ricordo che circa 2 volte la settimana lo accompagnavo la mattina intorno alle 05.30 nella zona della stazione Notarbartolo e nei dintorni, non so essere più preciso. Non ricordo inoltre per quale periodo ciò
è accaduto” (cfr. verbale prova del 21/05/2025).
Mentre il teste ha riferito “Conosco il ricorrente in quanto abito in Testimone_2 via Oreto e ricordo di averlo conosciuto circa 3- 4 anni fa tramite amici in comune e di averlo visto presso il condominio di via Oreto 277 occuparsi della pulizia della scala il sabato, in particolare lo vedevo la mattina intorno alle 06.00 quando io
4 uscivo con il cane prima di andare al lavoro, se non sbaglio l'ho visto lavorare nel 2024. Non so riferire nient'altro” (cfr. verbale prova del 21/05/2025).
Orbene, va rilevato in primo luogo come le dichiarazioni del teste Tes_1
oltre ad essere estremamente scarne siano altresì de relato actoris, avendo esso riferito circostanze di cui ha avuto conoscenza in quanto apprese direttamente dal ricorrente. Sul valore di tale tipo di dichiarazioni va ricordato come le stesse, a differenza di quelle de relato in genere, siano prive di valore probatorio e pertanto non possono concorrere a formare il convincimento del Giudice, limitandosi a riportare le dichiarazioni riferite da una parte processuale (cfr. Cassazione civile sez.
I, n. 4530/2025, “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”). Le stesse in ogni caso no hanno trovato riscontro un nessun altro elemento di prova.
Nel dettaglio, il succitato teste , pur avendo genericamente riferito che Tes_1
il ricorrente aveva lavorato come addetto alle pulizie in favore di “una ditta”, ha poi precisato di essere a conoscenza di tale circostanza poiché riferitagli direttamente dal ricorrente e di non avere mai visto direttamente il ricorrente lavorare e di non sapere che orario di lavoro quest'ultimo osservasse. Inoltre, ancorché il teste in parole abbia riferito di avere accompagnato il ricorrente per “circa due volte a settimana” nei pressi della stazione Notarbartolo in Palermo, lo stesso non ha tuttavia specificato per quale ragione e in che periodo ciò si sia verificato.
Passando al teste il medesimo ha unicamente dichiarato di avere Tes_2
talvolta visto il ricorrente occuparsi della pulizia delle scale del condomino sito in
Palermo, in via Oreto 277, intorno alle ore 6.00 di mattina, senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli utili alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro, o a comprovare l'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e
5 direttivo della convenuta, o ancora a dimostrare la sussistenza degli ulteriori indici della subordinazione.
Deve, allora, rilevarsi come le superiori dichiarazioni testimoniali non consentano di ritenere provata la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con la parte convenuta nel periodo oggetto di causa.
Si aggiunga, infine, che un siffatto lacunoso quadro probatorio non può neppure ritenersi colmato dalla condotta della parte convenuta non comparsa per rendere interrogatorio formale, seppur ritualmente citata (cfr. verbale udienza del
21/05/2025).
Appare, in proposito, utile rammentare il disposto di cui all'art. 232 c.p.c. che così recita “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, le scarne dichiarazioni testimoniali e l'assenza di concrete evidenze di natura documentale, non consentono neppure di ritenere come ammesse le circostanze dedotte dal ricorrente nell'interrogatorio formale.
Alla luce di tali considerazioni ed in assenza di elementi di segno contrario che era onere del ricorrente fornire, le pretese creditorie azionate in ricorso vanno respinte, ma il ricorrente non va condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti della , poiché contumace. Controparte_1 CP_1
Sussistono invece giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' CP_2
per compensare le spese di lite tra lo stesso e il ricorrente.
6 In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Elvira Majolino nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 347/2023 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________
, rappresentato e difeso dall'avv. Piero
Parte_1
Sabatino.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
. Controparte_1
- convenuta contumace –
Controparte_2
[ Cancelliere
, in persona del legale rappresentante pro-
Controparte_3
tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Marco di Gloria.
- convenuto -
All'esito dell'udienza del 7/07/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara la contumacia della . Controparte_4
1 Rigetta il ricorso e dichiara non dovute le spese di lite nei confronti della
[...]
. Controparte_1
Compensa le spese di lite tra il ricorrente e l CP_2
Pone a carico dell'Erario le spese di lite relative alla difesa di parte ricorrente, liquidate con separato decreto.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 12/01/2023, il ricorrente indicato in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo Controparte_4
premesso di avere prestato attività lavorativa di natura subordinata in favore di quest'ultima, per tutto il periodo dal 18/11/2015 al 15/10/2016, in assenza di regolare contratto, svolgendo mansioni di addetto alle pulizie, di cui al 2° livello del
CCNL per i lavoratori dipendenti da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati, esponeva di avere osservato un orario di lavoro che andava dapprima, per il periodo dal 18/11/2015 al 31/05/2016, dal lunedì al sabato, dalle ore 6.00 alle ore
11.00, a fronte di una retribuzione mensile pari ad € 250,00, e poi per il periodo dall'1/06/2016 al 15/10/2016, dal lunedì al sabato dalle ore 6.00 alle ore 13.30, a fronte in una retribuzione mensile pari ad € 500,00.
Deduceva di avere effettivamente percepito soltanto la retribuzione relativa al periodo dal novembre 2015 al maggio 2016, di ammontare pari ad € 1.625,00, inferiore a quella spettante in applicazione del CCNL di riferimento, e di non avere ricevuto alcunché a titolo di retribuzione per il periodo successivo, né a titolo di lavoro straordinario, 13a e 14a mensilità, indennità per ferie e permessi non goduti, indennità di mancato preavviso e trattamento di fine rapporto, rimanendo creditore per complessivi € 15.101,57.
Sosteneva, infine, che la convenuta non aveva provveduto a regolarizzare la sua posizione contributiva e, pertanto, chiedeva di “dichiarare che ha lavorato Parte_1
alle dipendenze della ditta dal 18.11.2015 al Controparte_1
15.10.2016, con qualifica di addetto alle pulizie, CCNL per i lavoratori dipendenti delle aziende
2 che svolgono attività di pulizia generale di edifici e o altra diversa qualifica che la S.V. riterrà corretta, anche a seguito della espletanda consulenza tecnica.
- Conseguentemente, condannare la , in persona Controparte_1
della titolare , al pagamento in favore del Sig. della somma di € CP_1 Parte_1
15.101,57 oltre, i permessi non goduti, le ferie non godute, le festività non godute, gli straordinari ed ogni altro emolumento relativo al predetto rapporto di lavoro, o di quella maggiore o minore somma che risulterà provata in corso di causa o che comunque l'Ill.mo Giudice adito riterrà proporzionata e sufficiente ai sensi dell'art. 36 Cost. e del CCNL di Settore, anche a seguito della espletanda consulenza tecnica, oltre agli interessi legali maturati e maturandi dalla data del di a quella dell'effettivo soddisfo, nonché la rivalutazione monetaria.
- Ritenere e dichiarare che per tutto il periodo di lavoro andante dal 18.11.2015 al
15.10.2016 il Sig. ha diritto alla regolarizzazione del rapporto di lavoro. - Parte_1
Conseguentemente, relativamente al predetto periodo, condannare il datore di lavoro al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi presso i rispettivi enti interessati (INAIL ed , da CP_2
determinarsi secondo le vigenti norme di legge, così come sarà accertato dall'espletanda CTU tecnica”.
Con memoria depositata il 29/05/2024, si costituiva in giudizio l' CP_2
facendo atto di prontezza a ricevere i contributi dovuti nei limiti della prescrizione quinquennale eventualmente maturata.
La , sebbene regolarmente citata, non Controparte_1
si costituiva in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
La causa, istruita mediante l'espletamento della prova per testi, è stata decisa.
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della Controparte_1
, la quale nonostante la rituale citazione non si è costituita in giudizio.
[...]
Il ricorso risulta infondato e va pertanto rigettato.
Ed invero, il ricorrente, su cui gravava il relativo onus probandi, non ha dimostrato l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata intercorso con
3 la convenuta nel periodo indicato in ricorso, con la conseguenza che le pretese creditorie azionate sulla scorta di tale presupposto devono ritenersi infondate.
Al riguardo, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte, ribadito da ultimo con sentenza n. 21194 del 2020, secondo cui il requisito proprio della subordinazione è la prestazione dell'attività lavorativa alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore e, perciò, con l'inserimento nell'organizzazione di questi, mentre gli altri caratteri dell'attività lavorativa, come la continuità, la rispondenza dei suoi contenuti ai fini propri dell'impresa e le modalità di erogazione della retribuzione non assumono rilievo determinante ma natura unicamente sussidiaria, da valutarsi globalmente come indici probatori della subordinazione stessa.
Nella specie, l'istruttoria espletata non ha permesso di ritenere provato lo svolgimento da parte del ricorrente di attività di lavoro subordinato nel periodo oggetto di causa, non essendo emerso l'assoggettamento del primo al potere direttivo, gerarchico e disciplinare della convenuta, ed essendo rimasti sforniti di prova gli ulteriori elementi sintomatici della subordinazione.
In particolare, il teste ha dichiarato “Conosco il ricorrente in Testimone_1
quanto abitavamo nella stessa zona verso via Giuseppe Crispi e ci siamo conosciuti al bar della zona all'incirca 5 / 6 anni fa. Il ricorrente in quell'occasione mi riferì che in quel periodo lavorava come addetto alle pulizie per una ditta.
Preciso che non l'ho mai visto lavorare e non so riferire che orario di lavoro osservasse. Ricordo che circa 2 volte la settimana lo accompagnavo la mattina intorno alle 05.30 nella zona della stazione Notarbartolo e nei dintorni, non so essere più preciso. Non ricordo inoltre per quale periodo ciò
è accaduto” (cfr. verbale prova del 21/05/2025).
Mentre il teste ha riferito “Conosco il ricorrente in quanto abito in Testimone_2 via Oreto e ricordo di averlo conosciuto circa 3- 4 anni fa tramite amici in comune e di averlo visto presso il condominio di via Oreto 277 occuparsi della pulizia della scala il sabato, in particolare lo vedevo la mattina intorno alle 06.00 quando io
4 uscivo con il cane prima di andare al lavoro, se non sbaglio l'ho visto lavorare nel 2024. Non so riferire nient'altro” (cfr. verbale prova del 21/05/2025).
Orbene, va rilevato in primo luogo come le dichiarazioni del teste Tes_1
oltre ad essere estremamente scarne siano altresì de relato actoris, avendo esso riferito circostanze di cui ha avuto conoscenza in quanto apprese direttamente dal ricorrente. Sul valore di tale tipo di dichiarazioni va ricordato come le stesse, a differenza di quelle de relato in genere, siano prive di valore probatorio e pertanto non possono concorrere a formare il convincimento del Giudice, limitandosi a riportare le dichiarazioni riferite da una parte processuale (cfr. Cassazione civile sez.
I, n. 4530/2025, “in tema di prova testimoniale, i testimoni "de relato actoris" sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa”). Le stesse in ogni caso no hanno trovato riscontro un nessun altro elemento di prova.
Nel dettaglio, il succitato teste , pur avendo genericamente riferito che Tes_1
il ricorrente aveva lavorato come addetto alle pulizie in favore di “una ditta”, ha poi precisato di essere a conoscenza di tale circostanza poiché riferitagli direttamente dal ricorrente e di non avere mai visto direttamente il ricorrente lavorare e di non sapere che orario di lavoro quest'ultimo osservasse. Inoltre, ancorché il teste in parole abbia riferito di avere accompagnato il ricorrente per “circa due volte a settimana” nei pressi della stazione Notarbartolo in Palermo, lo stesso non ha tuttavia specificato per quale ragione e in che periodo ciò si sia verificato.
Passando al teste il medesimo ha unicamente dichiarato di avere Tes_2
talvolta visto il ricorrente occuparsi della pulizia delle scale del condomino sito in
Palermo, in via Oreto 277, intorno alle ore 6.00 di mattina, senza tuttavia essere in grado di fornire ulteriori dettagli utili alla individuazione dell'effettivo datore di lavoro, o a comprovare l'assoggettamento del ricorrente al potere gerarchico e
5 direttivo della convenuta, o ancora a dimostrare la sussistenza degli ulteriori indici della subordinazione.
Deve, allora, rilevarsi come le superiori dichiarazioni testimoniali non consentano di ritenere provata la sussistenza dell'asserito rapporto di lavoro subordinato intercorso con la parte convenuta nel periodo oggetto di causa.
Si aggiunga, infine, che un siffatto lacunoso quadro probatorio non può neppure ritenersi colmato dalla condotta della parte convenuta non comparsa per rendere interrogatorio formale, seppur ritualmente citata (cfr. verbale udienza del
21/05/2025).
Appare, in proposito, utile rammentare il disposto di cui all'art. 232 c.p.c. che così recita “se la parte non si presenta o si rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio valutato ogni altro elemento di prova può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Il giudice, dunque, in caso di mancata presentazione della parte chiamata a rendere interrogatorio formale può, sulla base del proprio prudente apprezzamento, dare rilievo a tutti gli elementi di prova in suo possesso per ritenere come ammesse le circostanze dedotte nell'interrogatorio.
Tuttavia, nella fattispecie in esame, le scarne dichiarazioni testimoniali e l'assenza di concrete evidenze di natura documentale, non consentono neppure di ritenere come ammesse le circostanze dedotte dal ricorrente nell'interrogatorio formale.
Alla luce di tali considerazioni ed in assenza di elementi di segno contrario che era onere del ricorrente fornire, le pretese creditorie azionate in ricorso vanno respinte, ma il ricorrente non va condannato alla refusione delle spese di lite nei confronti della , poiché contumace. Controparte_1 CP_1
Sussistono invece giusti motivi connessi alla posizione processuale dell' CP_2
per compensare le spese di lite tra lo stesso e il ricorrente.
6 In virtù dell'ammissione al gratuito patrocinio, le spese relative alla difesa di parte ricorrente vanno poste a carico dello Stato, provvedendo a tal fine con separato decreto di pagamento.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 11/07/2025.
IL GIUDICE
Elvira Majolino
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