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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 21/01/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 14214/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14214/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 18/02/1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: T.F.R. dal Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 1622/2021 del Tribunale di Napoli Nord la società Aeffe s.r.l. è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 4.325,16; che il pignoramento mobiliare aveva esito negativo;
che la società non è titolare di immobili;
di aver presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento della società suindicata, conclusasi con rigetto del fallimento per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
di aver presentato domanda amministrativa al Fondo di Garanzia;
di aver diritto all'importo indicato a titolo di T.F.R. Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al pagamento in suo favore dell'importo suindicato, con vittoria CP_1 di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria azionata per conseguire il pagamento del T.F.R. dal Fondo di Garanzia. In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata l'insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2 co. 5 l. 297/1982 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito. Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Nel caso in esame, il ricorso deve essere rigettato per una pluralità di ragioni.
Come ha evidenziato parte resistente sia nel provvedimento di rigetto in sede amministrativa sia nella memoria difensiva, manca la prova dell'eventuale impossibilità di attivazione anche di procedure esecutive immobiliari nei confronti della società in quanto non vi è agli atti la visura catastale e non vi è comunque prova del
2 tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società. Come emerge dalla visura camerale e dal verbale di pignoramento negativo, infatti, il tentativo di esecuzione forzata mobiliare è stato effettuato ad Aversa, via Michelangelo n. 15 mentre dalla visura risulta che il numero civico sia il 129.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti. Sono altresì inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate per la prima volta da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria. Per le stesse ragioni, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e la richiesta di acquisizione della documentazione allegata a tali note. Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del dott. Barbato, Rosario Capolongo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14214/2023 R.G. LAVORO
TRA
n. a CARDITO (NA) il 18/02/1969 Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARA RAFFAELE, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. BRANCACCIO ANTONIO
RESISTENTE
OGGETTO: T.F.R. dal Fondo di Garanzia CP_1
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 15/11/2023 parte ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 1622/2021 del Tribunale di Napoli Nord la società Aeffe s.r.l. è stata condannata al pagamento in suo favore della somma di € 4.325,16; che il pignoramento mobiliare aveva esito negativo;
che la società non è titolare di immobili;
di aver presentato ricorso per la dichiarazione di fallimento della società suindicata, conclusasi con rigetto del fallimento per mancanza dei requisiti previsti dalla legge;
di aver presentato domanda amministrativa al Fondo di Garanzia;
di aver diritto all'importo indicato a titolo di T.F.R. Ella ha quindi agito in giudizio chiedendo di condannare l' al pagamento in suo favore dell'importo suindicato, con vittoria CP_1 di spese di lite con attribuzione.
Il resistente si è costituito in giudizio chiedendo a vario titolo il rigetto del ricorso.
1 All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio ha ad oggetto la pretesa creditoria azionata per conseguire il pagamento del T.F.R. dal Fondo di Garanzia. In base all'art. 2 l. 297/1982 il Fondo di Garanzia è stato istituito con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del T.F.R. Presupposto fondamentale dell'intervento sostitutivo del fondo è rappresentato dall'accertamento dell'insolvenza del datore di lavoro nelle forme e nei modi previsti dalla procedura concorsuale attivata. Il fondo interviene, pertanto, dopo che è stata accertata l'insolvenza del datore di lavoro e verificata la consistenza del credito del lavoratore.
La legge prevede, come ipotesi residuale, ex art. 2 co. 5 l. 297/1982 che qualora il datore di lavoro non sia soggetto alla legge fallimentare, l'intervento del fondo è consentito solo dopo l'infruttuoso esperimento della esecuzione forzata per realizzare il credito. Dal complesso della normativa innanzi richiamata si comprende che l'intervento solidaristico del fondo è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad una preventiva verifica giudiziale del credito ed alla accertata insufficienza (totale o parziale) della garanzia patrimoniale del debitore (datore di lavoro).
Anche se parte resistente ha formulato ulteriori eccezioni preliminari, è possibile definire la presente controversia utilizzando il criterio della c.d. ragione più liquida.
Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. 17214/2016), infatti, “il principio della
"ragione più liquida" consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (in tal senso fra le più recenti Cass.
12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n. 12002)”. La
Suprema Corte (Cass. Sez. un. 9936/2014), inoltre, ha evidenziato come tale principio possa trovare applicazione anche in presenza di questioni pregiudiziali.
Nel caso in esame, il ricorso deve essere rigettato per una pluralità di ragioni.
Come ha evidenziato parte resistente sia nel provvedimento di rigetto in sede amministrativa sia nella memoria difensiva, manca la prova dell'eventuale impossibilità di attivazione anche di procedure esecutive immobiliari nei confronti della società in quanto non vi è agli atti la visura catastale e non vi è comunque prova del
2 tentativo di pignoramento mobiliare presso la sede legale della società. Come emerge dalla visura camerale e dal verbale di pignoramento negativo, infatti, il tentativo di esecuzione forzata mobiliare è stato effettuato ad Aversa, via Michelangelo n. 15 mentre dalla visura risulta che il numero civico sia il 129.
Restano, quindi, assorbite le ulteriori deduzioni formulate dalle parti. Sono altresì inammissibili in quanto tardive le deduzioni formulate per la prima volta da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta. Tali carenze assertive e probatorie non possono essere sanate neppure esercitando il potere di cui all'art. 421 c.p.c. in quanto non costituirebbe un'ipotesi di integrazione documentale di un quadro probatorio già delineato ma rimedierebbe alla relativa carenza probatoria. Per le stesse ragioni, non risulta meritevole di accoglimento la richiesta di rinvio formulata da parte ricorrente nelle note di trattazione scritta e la richiesta di acquisizione della documentazione allegata a tali note. Si intende, infatti, aderire alla costante giurisprudenza di legittimità (Cass. 23605/2020) secondo cui “Nel rito del lavoro, l'attivazione dei poteri istruttori d'ufficio del giudice non può mai essere volta a superare gli effetti derivanti da una tardiva richiesta istruttoria delle parti o a supplire ad una carenza probatoria totale, in funzione sostitutiva degli oneri di parte, in quanto l'art. 421 c.p.c., in chiave di contemperamento del principio dispositivo con le esigenze di ricerca della verità materiale – quale caratteristica precipua del rito speciale – consente l'esercizio dei poteri ufficiosi allorquando le risultanze di causa offrano già significativi dati di indagine, al fine di superare lo stato di incertezza dei fatti costitutivi dei diritti di cui si controverte;
ne consegue che tale potere non può tradursi in una pura e semplice rimessione in termini del convenuto tardivamente costituito, in totale assenza di fatti quantomeno indiziari, che consentano al giudicante un'attività di integrazione degli elementi delibatori già ritualmente acquisiti”.
Le spese di lite sono irripetibili stante idonea dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dalla parte personalmente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. dichiara irripetibili le spese di lite.
Si comunichi.
Aversa, 21/01/2025 il Giudice del Lavoro dott. Barbato, Rosario Capolongo
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