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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 01/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI PALERMO
Terza Sezione Civile
La Corte D'Appello di Palermo composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Antonino Liberto Porracciolo Presidente dr. Cristina Midulla Consigliere dr. Alida Marinuzzi Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1347/2020 R.G., promossa in questo grado di giudizio
DA
(già denominata Parte_1 [...]
, con sede legale in Torino, Piazza San Carlon. 156, rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_2
Diego Corapi e dall'Avv. Fabrizio Fioravanti e dall'Avv. Sergio Lio ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Palermo, Via Dante n.44.
APPELLANTE
CONTRO
, nato ad [...] il [...], residente in [...]
Nenni n. 38, rappresentato e difeso dall'Avv. Olindo di Francesco ed elettivamente domiciliato in
Palermo, via Marco Polo n. 62.
APPELLATO
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato a Parte_3 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 604/2017, emesso Controparte_1 dal Tribunale di Agrigento, con il quale l'Istituto di credito assumeva di essere creditore dell'opponente per l'importo di € 42.287,74, quale saldo debitore derivante da un rapporto di conto corrente e da un finanziamento revocato anticipatamente e successivamente addebitato sul medesimo conto.
In particolare, l'opponente deduceva che il credito azionato dalla trovava fondamento in Pt_2 clausole contrattuali vessatorie, mai sottoscritte specificamente e, pertanto, nulle. Contestava, inoltre, la legittimità del recesso operato dall dagli affidamenti concessi, reputandolo CP_2 contrario ai principi di buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c. Infine, eccepiva l'illegittimità delle condizioni relative agli interessi debitori, deducendo l'applicazione di interessi usurari e la mancata applicazione del principio di reciprocità tra interessi attivi e passivi.
Sulla base di tali argomentazioni, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo Controparte_1 opposto e, in via riconvenzionale, la condanna della Banca alla restituzione delle somme indebitamente percepite, nonché al risarcimento dei danni non patrimoniali asseritamente subiti.
Si costituiva la , resistendo all'opposizione e contestando integralmente le domande Parte_2 formulate dall'opponente, negando altresì la fondatezza della pretesa risarcitoria e rivendicando la piena correttezza del proprio operato nei rapporti contrattuali intercorsi.
La causa veniva istruita mediante CTU.
All'esito, il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 86/2020, revocava il decreto ingiuntivo e rideterminava il saldo effettivamente dovuto sul conto corrente in € 11.293,27, rilevando l'indeterminatezza delle condizioni economiche applicate. Condannava, inoltre, la al Pt_2 risarcimento del danno non patrimoniale in favore dell'opponente, liquidato equitativamente in €
30.000,00.
Il Giudice di prime cure motivava la decisione ritenendo che, in assenza del foglio informativo con le condizioni economiche, il tasso di interesse applicabile dovesse individuarsi in quello sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 7, TUB. Inoltre, reputava illegittima la revoca dell'affidamento
2 operata dalla osservando che il recesso era stato disposto in ragione della cessazione del Pt_2 rapporto di agenzia di circostanza non contemplata dalle clausole Controparte_1 contrattuali sottoscritte e, pertanto, in contrasto con i principi di correttezza e buona fede.
Avverso tale sentenza proponeva appello , articolando tre motivi. Pt_1
Si costituiva ritualmente eccependo preliminarmente l'inammissibilità del Controparte_1 gravame per violazione dell'art. 342 c.p.c. e, nel merito, chiedendone il rigetto.
All'udienza del 19 luglio 2024 la causa veniva posta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La Corte ritiene che il gravame, per la specificità delle censure, superi l'eccezione di inammissibilità formulata dall'appellato ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
Il primo motivo di appello è fondato.
La lamenta l'erronea valutazione del Tribunale circa l'indeterminatezza delle condizioni Pt_2 economiche applicabili al conto corrente, sostenendo che le stesse erano state comunicate con raccomandata a.r. del 15 ottobre 2009, ricevuta dall'opponente il 20 ottobre 2009 e regolarmente prodotta in giudizio.
Tale documento conteneva l'indicazione puntuale dei tassi e degli oneri, ancorati a parametri oggettivi (tasso creditore lordo, prime rate), risultando dunque sufficientemente determinati.
Pertanto, non ricorre l'ipotesi di indeterminatezza prevista dall'art. 117, comma 7, TUB, né la conseguente applicazione del tasso sostitutivo.
Con il secondo motivo la censura la decisione impugnata laddove è stata ritenuta illegittima la Pt_2 revoca dell'affidamento disposta a seguito della cessazione del rapporto di agenzia dell'opponente.
Anche questo motivo è fondato.
Dalla documentazione prodotta emerge che le linee di credito e i finanziamenti agevolati erano stati concessi in ragione del rapporto professionale dell'opponente con il Gruppo Intesa Sanpaolo. Nel contratto di finanziamento del 2013 è espressamente prevista la facoltà della Banca di recedere dall'apertura di credito in caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di agenzia o di collaborazione.
La clausola, chiara e inequivoca, tutelava l'equilibrio contrattuale fondato sulla permanenza del
3 vincolo fiduciario con il consulente.
Inoltre, trattandosi di finanziamento agevolato connesso all'attività professionale, l'opponente non rivestiva la qualifica di consumatore;
di conseguenza, non trova applicazione l'art. 1341 c.c. né la disciplina sulle clausole vessatorie.
Ne deriva la piena legittimità della revoca.
Con il terzo motivo la censura il riconoscimento del danno non patrimoniale liquidato in € Pt_2
30.000,00, rilevando l'assenza di prova circa eventuali segnalazioni ai sistemi interbancari e la mancanza di concreti pregiudizi subiti dall'opponente.
La doglianza è fondata.
Il danno non può ritenersi provato in re ipsa, ma richiede specifica allegazione e dimostrazione.
Nel caso di specie, non risulta fornita prova di alcuna segnalazione né di effettive conseguenze negative in termini patrimoniali o reputazionali.
In mancanza di tali elementi, la condanna risarcitoria non è giustificata.
L'appello deve, pertanto, essere integralmente accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione al decreto ingiuntivo n. 604/2017 e condanna dell'appellato al pagamento degli importi oggetto dell'ingiunzione, comprensivi delle spese legali già liquidate nel medesimo decreto.
Ne consegue, altresì, che l'appellato è tenuto a restituire quanto percepito in forza della sentenza di primo grado. In particolare: la somma di € 7.558,61, versata dalla in esecuzione della Pt_2 condanna di primo grado;
nonché l'importo di € 5.836,00 corrisposto a titolo di spese di lite al procuratore antistatario, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione.
L'obbligo restitutorio deve essere posto a carico di non potendo in alcun Controparte_1 modo gravare sul suo difensore, che non riveste la qualità di parte processuale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in € 7.616,00 per il primo grado e in €
6.946,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Palermo, Sezione III Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
4 1.In accoglimento dell'appello proposto da Parte_3 avverso la sentenza n. 86/2020 del Tribunale di Agrigento, condanna al Controparte_1 pagamento, in favore di della somma di € Parte_3
42.187,74, oltre interessi legali dalla data del 31.12.2015 fino al saldo, nonché delle spese del procedimento monitorio come liquidate nel decreto ingiuntivo n. 604/2017;
2. Condanna a restituire a Controparte_1 Parte_3
la somma di € 7.558,61, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettiva
[...] restituzione;
la somma di € 5.836,00 corrisposta a titolo di spese di lite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre interessi legali dalla data del pagamento fino all'effettiva restituzione;
Condanna al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in: € Controparte_1
7.616,00 per il primo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA;
€ 6.946,00 per il secondo grado, oltre spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il 2 aprile 2025.
Il Consigliere rel.
Alida Marinuzzi Il Presidente
Antonino L. Porracciolo
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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